• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 11

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 11"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 11

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioli, Marinelli

presentata in data 15 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE RE GIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4

“ DISPOSIZIONI REGIONALI IN M ATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO”

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 4/2017) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposi- zioni regionali in materia di diritto allo studio), come modificato dall’articolo 15 della legge regio- nale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è so- stituita dalla seguente:

“a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legisla- tiva regionale, di cui uno con funzioni di Presi- dente e uno con funzioni di Vice Presidente;”.

Art. 2 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le as- sociazioni operanti nel settore interessato, pos- sono presentare al Presidente dell’Assemblea le- gislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, entro il termine di trenta giorni de- correnti dall’entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'ar- ticolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presi- dente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS devono possedere i seguenti requisiti: “Specifica competenza ed esperienza giuridica, economica, gestionale o am- ministrativa almeno biennale”. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla pre- detta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell’ar- ticolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Com- missione assembleare.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti de- signati dalle università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r.

4/2017, nel testo vigente fino all’entrata in vigore di questa legge, sono candidati a ciascuna delle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'ar- ticolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'arti- colo 1, e ad essi non si applica la procedura defi- nita al comma 1.

3. I componenti del Consiglio di amministra- zione dell’ERDIS nominati dal Consiglio-Assem- blea legislativa regionale, in carica alla data di en- trata in vigore di questa legge, sono prorogati fino

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

all’adozione del decreto di cui al comma 7 dell’ar- ticolo 9 della l.r. 4/2017.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attua- zione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

b) da una dichiarazione di aver preso visione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Imola presso Enti, Aziende ed

Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l’incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

L’articolo 1 al fine di soddisfare esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento relativo all’approvazione delle varianti non essenziali di cui al comma 5

L’articolo 3 demanda alla Giunta regionale l’attuazione della legge; la deliberazione dovrà essere adottata previo parere della Commissione assembleare permanente e, in

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), sulla rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati alla carica di componente del Consiglio di

Visti gli indirizzi riportati nell’allegato sub A, parte integrante della delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2006, di “Definizione degli indirizzi per la