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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 22/03/2019

Oggetto: SOCIETÀ PARTECIPATA AQUATEMPRA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Assente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco.

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Oggetto: SOCIETÀ PARTECIPATA AQUATEMPRA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 11 del 27.02.2009 il Consiglio Comunale di San Gimignano stabiliva di partecipare in qualità di socio alla Società Aquatempra – società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata – (di seguito denominata anche Società), di proprietà pubblica, a cui contestualmente affidava in house la gestione della piscina comunale "Selva delle Torri" in località Santa Lucia;

Richiamati:

- il D.lgs n. 175/2016 “Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.lgs. n. 100/2017

“Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;

- gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il piano di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato con deliberazione del C.C. n. 68 del 20/12/2018;

Rilevato che:

– Aquatempra è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del TUSP, che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di San Gimignano;

– Aquatempra è partecipata dal Comune di San Gimignano per una quota pari al 14,29 % del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell’ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;

– la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;

– la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società “in house”, affidataria diretta del servizio sopramenzionato, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs.

50/2016;

– per le suddette finalità, con deliberazione C.C. n. 53 del 31.10.2018 è stata approvata la proposta di un nuovo Statuto di Aquatempra Società sportiva dilettantistica a r. l., risultante a seguito dell’adeguamento richiesto dal TUSP;

– in data 3.12.2018 lo statuto della Società sportiva è stato adeguato alle disposizioni del TUSP;

Dato atto che, alla luce del nuovo statuto, la Società soddisfa i requisiti previsti dall’art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dall’art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere legittimamente considerata una società in house, e in specifico:

– possono essere soci della Società solo le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di

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capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società;

– la Società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie: a tal fine, oltre l’80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale;

Evidenziato altresì che:

– la pluralità di enti pubblici soci della suddetta Società determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorchè riferibili a distinti soggetti giuridici;

– l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del procedimento di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 192 del del D. Lgs.

50/2016, al punto 6.3 delle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 ha evidenziato la necessità di assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisito essenziale dell’in house providing costituito dal controllo analogo;

– la lett. c) del secondo comma dell’art. 16 del TUSP stabilisce che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasocialiali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”; i suddetti patti possono pertanto anche estendersi all’intera durata della società

– lo statuto all'art 6 prevede che ".. gli Enti locali soci stipulano appositi patti parasociali o convenzioni, per la composizione, nomina e funzionanamento del comitato di controllo analogo, quale organismo non societario cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'ogano amminiostrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici;

– l’unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta può essere garantita attraverso la costituzione di un comitato di controllo analogo disciplinato da apposito nuovo patto parasociale in linea con quanto stabilito dal TUSP, dall'ANAC nelle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e dallo Statuto;

Ritenuto pertanto che per ottemperare in maniera ottimale dal punto di vista organizzativo a quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto dalla normativa sugli organismi partecipati sopra richiamata, e inoltre al fine di adempiere a quanto indicato all’art. 6 commi 3 e 4 del vigente Statuto, si rende opportuno procedere alla stipula da parte degli Enti Locali soci di appositi patti parasociali per la composizione, nomina e funzionamento del Comitato di controllo analogo, quale organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell’organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici;

Richiamato inoltre l'art. 9 comma 5 D.Lgs n. 175/2016 “Testo Unico delle Partecipate", in riferimento alla competenza in materia di approvazione di patti parasociali per l’esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;

Visto lo schema di patti parasociali fra i soci della Società Aquatempra, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente (all. 1);

Richiamati:

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il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);

lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San Gimignano”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11 Votanti n. 11 Favorevoli n. 7

Contrari n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa lo schema dei patti parasociali fra i soci della Società Aquatempra, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente (all. 1);

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di procedere alla sottoscrizione del documento in oggetto;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11 Votanti n. 11 Favorevoli n. 7

Contrari n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, D.Lgs. n, 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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