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Domenico Vasapollo

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Academic year: 2022

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Year XVIII ISSN 2035 – 1046

LUCI ED OMBRE DELLA LEGGE N. 27/2012:

IL PUNTO DI VISTA MEDICO-LEGALE.

Domenico Vasapollo

*

PREMESSE

L’ampio movimento di revisione e di ricerca che caratterizza la cultura contemporanea in ogni branca della sua attività sembra oggi in crisi. La problematicità, l’incertezza, l’autocritica sono divenute - con una accresciuta esigenza di rigore - le costanti. Costanti con il compito precipuo di dover analizzare, evidenziandone le caratteristiche, ricercandone i nessi costitutivi, affrontandone spregiudicatamente le conseguenze. Si propongono più che soluzioni definitive, interpretazioni a volte aberranti.

In un sistema intriso da molteplici livelli di criticità e insofferente verso il legislatore per i limiti imposti ai livelli risarcitori, il “povero” medico-legale, il cui ruolo centrale in tale ambito valutativo sembra essere riconosciuto da tutti, è stato oggetto di aspre critiche. Se il medico legale fosse stato zelante e preparato, è stato detto, non ci sarebbe stata necessità di promulgare alcune inutili norme.

A tal proposito, si è parlato di equità giurisprudenziale e di equità codificata, di sostenibilità economica della tabella di legge e del sottosistema risarcitorio della r.c.

auto, e ancora di componenti non oggettive del danno e di equità collettiva ed individuale.

Gli ultimi decenni hanno segnato una fase probabilmente troppo lunga, caratterizzata da un tumultuoso incremento dei colpi di frusta. Il collo degli italiani, è stato detto, è assai fragile e risente del minimo urto.

Un tentativo per migliorare la difficile situazione italiana è stato effettuato recentemente con la legge n. 27 del 24 marzo 2012 la quale, oltre ad auspicare il

* Scuola di Specializzazione in Medicina legale, Università di Bologna.

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completo debellamento dell’incurabile morbo, ha messo nello sconcerto gli operatori di settore, demandando al medico legale il compito di accertare (negare) tale nefasta condizione.

E’ giunto, pertanto, il momento di fare chiarezza su tali delicate questioni e per far ciò ritengo utile riportare una breve sintesi di quanto fin qui accaduto.

DAL CONVEGNO BOLOGNESE A QUELLO PISANO, PASSANDO PER SALSOMAGGIORE TERME

Fin dagli anni 90, dall’epoca del Convegno bolognese ( I traumi minori della colonna vertebrale )†, i medici legali si sono confrontati su tale tema per conferire all’argomento una dignità scientifica, anche allora pressati dalle lagnanze delle Compagnie di assicurazione di contenere il risarcimento del “colpo di frusta”.

Organizzai quell’interessante e combattuto convegno, che a mio avviso ha chiarito molteplici questioni, a cominciare dalla biomeccanica degli impatti, con l’intento di verificare scientificamente talune problematiche, allora irrisolte, fonte di notevole contrapposizione e di contenzioso giudiziario.

Fece seguito, dopo pochi anni, il famosissimo convegno della Melchiorre Gioia del maggio 1998‡: il Convegno delle zanzare - fu detto - giacché le micropermanenti sono come le zanzare, cioè refrattarie a qualsiasi prevenzione.

Se andate a rileggere i brillanti interventi di allora, di cui, tra un attimo riporterò titoli e relatori, ebbene le argomentazioni allora discusse e dibattute (aspramente), a mio avviso, restano ancor oggi attuali.

Il Prof. Farneti titolò il suo intervento “ Nella distorsione del R.C. la diagnosi iniziale condiziona tutto l’iter successivo ” e il Prof. Giancarlo Bruno “ La lettura della pellicola radiografica è indispensabile per una corretta diagnosi della distorsione del R.C. ”. Il Prof. Mastroroberto svolse la relazione “Il nesso causale è l’elemento centrale nella valutazione della distorsione del R.C.”, mentre il compianto Prof. Alessandro

I Traumi minori della colonna vertebrale, Atti del Convegno del 21 ottobre 1995 (a cura di Domenico Vasapollo), Ed. Chèiron s.r.l., Bologna, 1997

Così recita la locandina del Convegno “De minimis curat praetor”, supplemento a Tagete n.1/1998:

L’appuntamento congressuale di Salsomaggiore Terme sarà l’occasione per fare il punto sul risarcimento delle

“Micropermanenti”. Un mercato che muove migliaia di miliardi, che coinvolge un grande numero di professionisti, un fenomeno che di fatto ha assunto rilevanza sociale. Lo scenario in materia negli ultimi anni sembra immutato. In realtà siamo di fronte a dei profondi cambiamenti di cui si avvertono i primi segnali destinati a sovvertire probabilmente il modo di operare per migliaia di professionisti. Le fusioni e gli accorpamenti nel mondo assicurativo con la riorganizzazione degli ispettorati sinistri, nuovi metodi di accertamento del danno e di liquidazione basati sull’uso dell’informatica, la possibile variazione delle norme giuridiche riproponendo una legge in materia o criteri uniformi di risarcimento cambieranno radicalmente l’attuale realtà. Il confronto di Salsomaggiore servirà a capire, ad orientarsi, a cercare quelle indicazioni che permettano di non essere impreparati di fronte al nuovo.

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Bucarelli, con profetiche argomentazioni, affrontò il tema “Il danno alla persona deve essere sempre rilevato obiettivamente”.

Dunque, nulla di nuovo oggi, o quasi, dato che lì troverete le risposte tecniche alle problematiche di cui, ancor oggi, dibattiamo.

Nello stesso Volume del Convegno “I risarcimenti delle micro permanenti:

moralmente necessari-necessariamente immorali?”, è riportato il pensiero del Giudice Petti e del Giudice Rossetti.

Il primo dichiarò, a proposito del caso proposto (simile a quello odierno), che “si è registrata una attesa ma violenta polemica sul modus operandi del Consulente Medico-legale e sulla metodologia in generale. Gli interlocutori apparivano divisi dalle competenze… da una parte i medici che attaccavano la CTU, necessariamente sintetica e volutamente lacunosa, dall’altra gli avvocati che evidenziavano come, nell’esigenza della pratica forense, il caso apparisse adeguato alla realtà di giudizi minimalisti, sottovalutati, talora dai soggetti tecnici deputati alla tutela della parte danneggiata.

Divisione di competenze, dunque, e di mentalità, e da ciò una polemica utile e costruttiva.

Il che avrebbe dovuto consentire critiche tecniche e non polemiche…

Questa polemica o incomprensione evidenzia a sua volta una posizione culturalmente arretrata. Il danno da micro permanente, per quanto minimo attiene alla lesione di un diritto inviolabile della persona (la salute, art. 32 della Costituzione) e pertanto deve essere integralmente risarcito.

La condotta sleale, la frode del danneggiato è facilmente smontabile o verificabile dall’assicuratore, mentre il punto dolente è diverso e attiene al costo sociale dell’assicurazione obbligatoria che, come tutti i costi sociali è superiore al costo economico.

Questo problema attiene, però, al rapporto tra assicuratore ed assicurato e non può risolversi in una sorta di “franchigia” in danno della parte lesa che è estranea al rapporto.

Il calcolo del valore del rischio assicurato compete alla tecnica assicurativa ed agli organi preposti dalla Pubblica Amministrazione o di controllo. Se questo calcolo, come si assume, è errato, la colpa è della politica economica assicurativa e non del danneggiato”.

Il Dott. Rossetti, nella relazione dal titolo “Micropermanenti: micro danni o macroimposture ?”, tra le altre giuste argomentazioni riportate, a proposito dei

“prolegomeni ad una ipostasia del rachide cervicale”, e delle evidenti aporie, parlò della metodologia medico-legale dell’accertamento delle micro permanenti e della differenza tra la descrizione del fatto (senza bavaglio critico) e l’accertamento di un fatto.

Egli disse… “il medico legale compie un grave errore ove utilizzi esclusivamente

quanto dichiarato dal periziato per porre la propria diagnosi, senza alcun riscontro

oggettivo, dato che la persona visitata è parte del processo, portatore di interessi

economicamente apprezzabili”.

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Dunque, verifica scientifica, controllo obiettivo, giustificazione medico-legale.

Il problema nel caso di danni lievi non è quello della loro risarcibilità la quale è indiscutibile, il problema vero è quello del loro accertamento.

E, dunque, negli Atti di questi convegni sono scritte le soluzioni tecniche alle questioni oggi dibattute e lì viene riportata la corretta metodologia medico-legale da seguire, riguardante l’idoneità lesiva, l’analisi della documentazione sanitaria, l’accertamento medico-legale, l’esame obiettivo, le esclusioni di altre cause, ecc., a cominciare dal primo approfondimento e punto di riflessione relativo alla diagnosi clinica iniziale che, come giustamente disse Farneti, di regola condiziona tutto l’iter successivo.

Basterebbe, comunque, senza andare così lontano negli anni, leggere con attenzione anche quanto hanno scritto nel recente Volume “Micropermanenti: dalla soggettività all’obiettività. Linee Guida per una corretta valutazione medico-legale e giuridica del danno alla persona”

(

Gruppo 24ore) Giovanni Cannavò ed il compianto Marco Orrico nell’articolo “ Il trauma distorsivo cervicale ”, giacché lì si trova la risposta, quasi del tutto condivisibile, alle tematiche che anche oggi dibattiamo.

LA LEGGE N. 27 DEL 24 MARZO 2012

L’odierno incontro è stato preceduto, è innegabile dirlo, da aspre polemiche e contrasti,§ e temo che il forte scontro che già si intravede, si trasferirà nel contenzioso

§Con cadenza pressocchè giornaliera i nostri P.C. sono stati inondati negli ultimi tempi da mail riportanti il punto di vista dei medici-legali. Per una utile rassegna di quanto è stato detto a caldo si invita a leggere A) Società Medico Legale del Triveneto: indicazioni medico legali in merito al D.L. 24.1.2012 n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con riferimento alle modifiche dell’art.

139 del Codice delle Assicurazioni”. Trattasi di un documento del Consiglio Direttivo elaborato il 5 aprile 2012, condiviso ed approvato all’unanimità. B) Le novità in tema di accertamento del danno biologico. L’opinione della Melchiorre Gioia del 9 marzo 2012, cui hanno fatto seguito, subito dopo, Le Linee Guida alla Legge n.27 del 24 marzo del 2012 elaborate da Giovanni Cannavò e Luigi Mastroroberto. Il documento, che si propone di interpretare le norme in questione e dettare anche la loro applicazione, fornendo utili elementi per la pratica operatività dei medici-legali, riporta, da ultimo, il seguente decalogo del medico fiduciario. 1. Non tutti i pazienti che subiscono un tamponamento stradale patiscono un trauma minore del collo, soprattutto se si tratta di tamponamenti da circolazione urbana. 2. Non tutti i pazienti che presentano cervicalgia hanno tale patologia a causa del trauma lamentato. 3. Statisticamente la stragrande maggioranza dei pazienti vittima di un tmc guarisce senza sequele permanenti. 4. Gli esami strumentali in uso non dimostrano le lesioni capsulo ligamentose o muscolari. 5. Le complicanze quali vestibolopatie e radicolopatie sono rare e devono essere dimostrate con rigoroso accertamento medico legale. 6. Le lesioni capsulo legamentoso di spalla, salvo casi particolari di collisioni ad alta energia e con dinamica complessa non sono mai in nesso causale con l’uso della cintura in un tamponamento. 7. La normativa vigente non prevede il risarcimento di lesioni non visibili, non Accertabili ne’

accertate strumentalmente ovvero che non abbiano una Evidenza oggettiva. 8. Si può procedere alla quantificazione dell’inabilita’ temporanea sulla base di criteri scientifici come la wad della qtf e non sull’acritica presa visione delle certificazioni prodotte. 9. Si può procedere al riconoscimento delle spese mediche con criterio di rigoroso accertamento della regolarità delle attestazioni fiscali, di congruità e proporzionalita’ delle stesse con la storia clinica. 10. Non perdere di vista l’articolo n. 33 della l. 27/2012 per non incorrere nel rischio del: non poteva non sapere . C) Nel maggio c.a., il Prof. Paolo Arbarello, Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, inviava agli iscritti SIMLA una lettera, corredata da una serie di documenti allegati, nella quale, tra l’altro, si legge quanto segue ”….Una seconda questione che sta suscitando grandissimo allarme

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in tutti i medici legali iscritti ed anche non iscritti alla SIMLA, ivi compresi i numerosissimi colleghi fiduciari delle compagnie di Assicurazione, è la interpretazione che l’ANIA e talune Compagnie di Assicurazione parrebbero voler dare dei famosi due emendamenti ter e quater della Legge n. 27 del 24.3.2012. A questo proposito accludo: a) la lettera inviata dall’ANIA in data 27.3.2012 a tutte le Imprese con la raccomandazione ai colleghi ed agli iscritti SIMLA di soffermarsi sui paragrafi 5-6-7 della pagina 10. b) il documento inviato dall’ISVAP a tutte le imprese e per conoscenza all’ANIA e al Ministero in data 19.4.2012 c) una copia –a mò d’esempio- d’una lettera inviata ai colleghi fiduciari da una Compagnia di Assicurazione d) ed, infine, dulcis in fundo, la dotta elaborazione di linee guida interpretative della Legge n. 27 del 24.3.2012 che l’Associazione Melchiorre Gioia intenderebbe portare ad approvazione dei propri iscritti, si da farne una sorta di “verbo scientifico”, di Luvoni-Bernardi-Mangili dei fiduciari, da offrire alle Imprese Assicuratrici: avendo anche, l’associazione medesima, ritenuto di dover delineare un

“decalogo del medico fiduciario” che certamente … turberà non poco il riposo eterno e la serenità di questi nostri grandissimi maestri! …. e va premesso che la SIMLA e tutti i medici legali italiani degni di questo nome, sono perfettamente coscienti del momento che il Paese sta attraversando e della esigenza di tagliare spese inutili, abusi, rami secchi, sprechi; ma, gli stessi, sono anche coscienti che qualunque atteggiamento “talebano”, nel campo del danno biologico, ha solo effetti negativi. Tantopiù che i dati recentissimi riferiti al periodo 2001-2011 riportano che la sinistrosità stradale è diminuita del 22% a fronte di un aumento dei premi assicurativi del 98%. Giacché un siffatto atteggiamento è solo foriero di spese maggiori per il sistema sanitario e quindi per il Paese, ma anche per le Imprese medesime, e per il cittadino: con il grandissimo rischio, non solo di non risolvere le eventuali criticità, ma di esasperarle incrementando contenziosi impropri, spese giudiziarie ulteriori in una spirale dannata che produrrà soltanto effetti negativi. Ciò che stupisce, in tutto ciò, è uno sguardo miope, una vista corta, un’incultura fatta di approssimazione e di scorciatoie per tentare di aggirare i problemi. L’esatto contrario di chi, invece, è aduso a non trascurare mai i “fondamentali”, le basi scientifiche dei temi sul tappeto: nella consapevolezza, tra l’altro, che i colpi di mano lobbystici, in questo Paese, han sempre portato danni rilevanti, in primis, a chi li ha portati avanti: giacché nell’equilibrio dei poteri, al legislatore incolto o frettoloso, subito, si giustappone un potere giudiziario che, magari nel tentativo di correggere la rotta da un lato, finisce talora col portar la nave a uno scarroccio eccessivo dall’altro!! E, dunque per venire a una proposta operativa, “ci sembra” -ed uso il plurale perché come Presidente mi considero un semplice iscritto assurto a compiti di coordinamento- ci sembra, dopo aver ascoltato tantissimi colleghi, che sia emersa una fortissima esigenza. E cioè che stavolta sotto il coordinamento della Società Italiana di Medicina Legale in tutte le sue variegate espressioni culturali, s’abbia ad avere un forte scatto di reni, con un momento di sintesi tra tutte le varie espressioni scientifiche e operative della Medicina Legale Italiana, dalla SIMLA, al SISMLA, dal COMLAS al FAMLI, alla società veneta ed a tutte le componenti nessuna esclusa: di guisa da pervenire ora e subito (anche grazie all’aiuto delle email) all’elaborazione di un sintetico documento (poche righe!!). Un documento che esprima tutta la forza di elaborazione culturale della quale siamo capaci, per far comprendere a Parlamento, Governo, ISTAT (ed in primis, se vorrà tenerne conto, anche all’ANIA), ma anche a Giuristi, Magistrati ed Avvocati, la nostra posizione: giacché senza pregiudizi né tantomeno demagogiche difese corporative, dobbiamo affermare che anche noi siamo in grado di fornire una lettura corretta della legge n. 27 del 24.3.2012! E ben conosciamo gli obblighi, le responsabilità deontologiche ed anche le insidie che comporta ogni passaggio della attività clinica del medico legale: al quale, non lo si dimentichi, spetta anche il compito di svolgere sempre una “visita medica” senza eccezioni di sorta anche nei casi di “micro permanenti” (ammesso e non concesso, si possa parlare di “micro” oltre il 3%...). Ed ancora, riteniamo d’esser in grado eventualmente di spiegare “al colto e all’inclita”.. quanto sia importante che il medico legale esprima una valutazione personalizzata del danno, così come siamo in grado di far comprendere quanto contributo può apportare il medico legale alla riduzione delle spese: sia avuto riguardo alla analisi della documentazione medica (magari non pretendendo dal medico legale compiti di polizia giudiziaria!) sia avuto riguardo alla congruità delle spese mediche. E ancora siamo in grado di spiegare che la dignità professionale è la sola ed unica garanzia culturale di risparmio, contrariamente al supino vassallaggio a logiche interpretative pseudo culturali: le quali verrebbero spazzate via dalla prima sentenza di un inevitabile contenzioso concernente la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione! Tutto ciò ….per puntualizzare una volta per tutte che la scienza e la cultura medico - legale come pure la totalità dei medici legali che operano in trincea (ivi compresi coloro che operano lealmente e correttamente al servizio delle imprese assicuratrici) non condivide quasi nulla di ciò che può leggersi nel documento che abbiamo citato, che è deontologicamente irricevibile e giuridicamente insostenibile. Peraltro, per chi abbia tempo e curiosità sul tema, tra

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giudiziario, con i Giudici, che ancora una volta, e giustamente, saranno arbitri della corretta interpretazione della Legge.**

A mio avviso, la ricerca della Verità e dell’Equità, ha una sola possibile traduzione: di fronte all’apparente insolubilità del problema e alle conclusioni fin qui contraddittorie e aporetiche, non resta che applicare, saggiamente e con zelo, la corretta metodologia medico-legale, a prescindere dalle pressioni che verranno esercitate sui medici-legali††.

Con le richiamate premesse il compito è sicuramente arduo, ma è indispensabile provarci.

E, dunque, dobbiamo seguire i criteri richiamati con il massimo rigore, dato che da questo evento (trauma cervicale) possono derivare molteplici e distinte patologie che vanno, con crescente gravità, dalla distrazione dei muscoli lunghi del collo, alla vera e

pochi giorni sulla Rivista Italiana di Medicina Legale edita da Giuffrè, compariranno un mio articolo ed un assai più lungo elaborato di Fabio Buzzi che saranno dedicati proprio a questo argomento. Per concludere, se in questi giorni abbiamo registrato …che qualche solerte liquidatore inviti il medico legale a “non procedere ad esame obiettivo” nelle micro permanenti: ebbene, è venuto il momento di costruire un organismo agile ed efficace di coordinamento di tutte le realtà culturali e territoriali della Medicina Legale italiana, nessuna esclusa. Si dovrà, a mio parere, costituirlo al Congresso di Roma tra cinque settimane senza frapporre indugi, perché è giunto il momento, nella fase difficilissima che il Paese sta attraversando, di assumerci le nostre responsabilità, in ispecie quando si assiste ad interpretazioni o atteggiamenti che rischiano di aggravare ancora i conti economici generali dei comparti della Sanità e della Giustizia, e che, alla lunga, danneggerebbero le Imprese Assicuratrici medesime…”

** E’ stato affermato con la consueta lucidità dall’arguto Magistrato, Marco Rossetti, che le due norme in discussione dovrebbero considerarsi illegittime o inutili (per maggiori ragguagli si rinvia alla relazione presentata al XXI Congresso Uti, non Abuti, Pisa 18/19 maggio 2012). Altri, invece, hanno segnalato che, a prescindere dal merito, si tratta comunque di norme prive di fondamento giuridico, frutto perverso di intrecci tra incultura giuridica, degrado legislativo e plateali pressioni lobbistiche…un tale disegno non si può realizzare ne si potrà mai imporre nel sistema giuridico italiano. Non è quindi giustificabile la pretesa dell’assicuratore per la rc auto di risarcire il danno alla persona in misura inferiore rispetto a quanto avviene in forza di generali criteri di responsabilità civile, dal momento che anche la garanzia rc auto prevista dall’art. 122 del codice delle assicurazioni rientra tra quelle disciplinate all’art. 1917 del codice civile e come tale non ammette franchigie o limitazioni di sorta. Difatti la polizza rc auto, per disposizione codicistica, garantisce l’assicurato responsabile di quanto questi in conseguenza del fatto del quale è responsabile deve pagare al terzo danneggiato (Catalisano S., Perrini A.M. : Rachidi liberalizzati: un caso di propaganda legislativa inutile e tecnicamente errata. Altalex, 30 marzo 2012). C’è ancora chi paventa una irrevocabile deriva indennitaria e chi vede un confuso tentativo di introdurre inammissibili franchigie risarcitorie con conseguente crollo della tenuta costituzionale del sistema.

†† E’ stato anche detto nel corso del XXI Congresso Uti, non Abuti, Pisa 18/19 maggio 2012 che un ruolo chiave in tale ambito sarà svolto dal medico-legale (responsabilizzazione ed esaltazione del ruolo); ma pure si è affermato che le norme in questione sarebbero un rimedio alla trascuratezza ed allo scarso zelo di tali esperti, aggiungendo che in un paese normale queste due norme sarebbero inutili. Ma l’anormalità, dunque, ricadrebbe esclusivamente sui medici legali? Se i Giudici scelgono Consulenti Tecnici d’Ufficio (non adeguati, magari non specialisti in medicina legale), disattendendo il più delle volte le risultanze dell’esperto, è sempre colpa dei medici legali? O, invece, come crediamo, la responsabilità ricade nell’incompetenza e nell’improvvisazione di coloro i quali, inesperti di così importanti problematiche, si cimentano imprudentemente in questo difficile compito che, al contrario, esige rigore metodologico, coerenza e qualificazione professionale?

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propria distorsione del rachide cervicale con presenza o meno di interessamento neurologico, fino alla lussazione e/o frattura vertebrale.

Al medico-legale spetta dunque di valutare, oltre al nesso causale, la natura, l’entità della patologia e gli esiti funzionali.

Il primo fondamentale step, per una valutazione oggettiva e fondata, nasce in Pronto Soccorso, dopo un attento esame clinico e radiografico. Per massimizzare il rigore e l’obiettività (al di fuori di qualsiasi ingerenza) è necessario far ricorso alla famosa tabella clinica di origine canadese (WAD Whiplash Associated Disorders ),‡‡ che si basa sui disturbi associati al “colpo di frusta cervicale”.

 Grado 1° = Cervicalgia, rigidità o iperestesia del collo

 Grado 2°= cervicalgia e segni muscolo-scheletrici (riduzione della articolarità e presenza di punti di dolorabilità - iperestesia)

 Grado 3°= Cervicalgia con segni obiettivi muscolo-scheletrici ed interessamento neurologico periferico (riflessi osteotendinei diminuiti o assenti, ipostenia muscolare, deficit sensitivi)

 Grado 4°= Cervicalgia con segni clinici di frattura e/o lussazione (impotenza funzionale)

Dopo la prima settimana di trattamento il paziente deve essere rivalutato seguendo il medesimo protocollo e, se necessario, si procederà ad un’ulteriore valutazione a distanza di tempo.

 E’ certo che così operando il medico legale disporrà di un fondamentale ausilio valutativo dato che gli sarà più facile individuare i veri “colpi di frusta”.

 L’interpretazione del singolo caso, tuttavia, dovrà essere supportata dalla valutazione di alcuni fondamentali parametri di biomeccanica degli impatti. A tale riguardo è possibile affermare che, tranne alcuni casi di incerta risoluzione, non sarà necessario ricorrere all’ausilio di un esperto cinematico, giacché per le modeste deformazioni di entrambi i veicoli, le energie determinatesi nella

‡‡ La classificazione WAD proposta dalla Quebec Task Force consente di risalire alla lesione anatomica. La diagnosi di lesione traumatica della colonna cervicale e quindi l’impostazione di una prognosi codificata nella sua durata, con guarigione o esiti permanenti, non può prescindere da un accurato accertamento clinico-strumentale in Pronto Soccorso. In caso di interessamento dei tessuti molli si dovrà tenere conto della apposita classificazione in tre gradi. Nel tipo I e II la guarigione è completa. Nel tipo III si ha stiramento grave con lacerazione dell’integrità tessutale. Il dolore è immediato e profondo, l’edema è accentuato nell’area colpita e raggiunge il massimo entro il quarto giorno. La guarigione è generalmente buona e richiede dai 3 ai 6 mesi circa, ma può essere incompleta in alcuni casi. In questo tipo di lesione i tessuti sono significativamente modificati dai fenomeni di cicatrizzazione e fibrosi. Per un approfondimento dell’argomento si rinvia a: Il Colpo di Frusta Cervicale. Analisi medico ingegneristica. Metodologie clinico-diagnostiche. Valutazioni medico legali. Progetto editoriale ANIA ACI, 2002;

De Minimis Curat Praetor, Collana Medico-Giuridica: I risarcimenti delle micro permanenti: moralmente necessari – necessariamente immorali? (a cura di Giovanni Cannavò). Aspetti medico legali del risarcimento delle micro permanenti (da pag. 187 a pag. 285).

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collisione saranno di così lieve portata, da consentire di potere escludere una valenza positiva nel determinismo di una valido traumatismo distorsivo.

In conclusione:

 La correlazione tra le energie determinatesi nell’impatto, problematica nota a tutti i medici legali, sarà certamente di ausilio, tenuto conto del materiale scientifico fin qui acquisito.§§ Consegue, tuttavia, la necessità di avere la piena e completa disponibilità di tutti i dati tecnici dell’incidente.

 L’osservazione clinica e radiografica del paziente da parte del medico di Pronto Soccorso (con la codifica WAD), ripetuta dopo 7 giorni di trattamento medico e/o con collare e dopo dieci sedute di kinesiterapia, consentirà di risarcire il trauma cervicale. Si dovranno, tuttavia, tenere conto di quei parametri individuati dalla Quebec Task Force che pongono in primo piano l’età del danneggiato e le preesistenti condizioni del rachide cervicale.

Dopo la prima settimana u

§§ Chi volesse approfondire tale delicata questione, troverà una corposa documentazione bibliografica a cui si rinvia (per tutti si veda Costanzo A., Il ruolo dello Specialista ortopedico nella valutazione congiunta medico- ingegneristica della gravità del colpo di frusta. Consensus Conference Polidisciplinare “Il colpo di frusta cervicale”, Venezia, 16-17 Aprile 1999). Tuttavia un’efficace sintesi di tali tematiche è presente nel citato Volume I Traumi minori della colonna vertebrale, Atti del Convegno del 21 ottobre 1995 (a cura di Domenico Vasapollo), Ed.

Chèiron s.r.l., Bologna 1997. Per l’inquadramento medico-legale vedi Vasapollo D. a pag. 21 e Mastroroberto L.

a pag. 106. Si ricorda, pure, che a pag. 69 è riportato un interessante articolo del noto Ingegnere svizzero, Mauro Balestra (Il punto di vista del perito meccanico), integrato dall’analisi puntuale del fenomeno da parte del Perito industriale Silvano Simoncini (pag. 75).

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