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"Rivelazioni inattese nel capitolo 36: Un viaggio nell'oscurità alla scoperta della verità nascosta."

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Ciccio Pasticcio

Academic year: 2024

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Il trattamento dei contratti invalidi (Cap 36) 1. Differenze fra nullità e annullabilità

Un contratto invalido può essere definito nullo quando esso riguarda un interesse generale mentre si definisce annullabile quando esso riguarda un interesse specifico.

Nel caso in cui ci sia una coesistenza fra le due cause di invalidità allora il carattere della nullità preverrà su quello nell’annullabilità.

La nullità viene applicata in una serie di casi aperti mentre l’annullabilità solo nei casi previsti da legge.

Le differenze di un trattamento giuridico dei contratti nulli e annullabili riguardano: 1.

Legittimazione ad attivare il rimedio; 2. La prescrizione del diritto di attivarlo; 3. Il recupero del contratto difettoso; 4. Le conseguenze dell’applicazione del rimedio.

2. Legittimazione ad attivare il rimedio

Una prima differenza riguarda chi è legittimato a far valere l’invalidità del contratto:

 Per nullità si prevede una legittimazione allargata. Il rimedio:

A. Può essere invocato da chiunque vi abbia interesse: sia l’una che l’altra parte ma anche il terzo;

B. Può essere applicato d’ufficio da un giudice.

 Il rimedio invece che riguarda l’annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede.

Esistono però delle eccezioni:

 Casi di annullabilità assoluta, il rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse;

 Casi di nullità relativa, la nullità si fa valere solo da una delle due parti.

3. La prescrizione del diritto di invocare l’invalidità

 Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile: questo significa che non sono ammessi limiti di tempo alla possibilità di eliminare tali contratti, perché sono di interesse generale. Però possono essere eliminato per: 1. Resta a prescrizione l’azione di ripetizione delle prestazioni 2. L’usucapione

 L’azione di far valer l’annullabilità si prescrive in cinque anni. Si prescrive l’azione, ma non si prescrive l’eccezione di annullabilità.

4. Il recupero dei contratti invalidi: la convalida

Un’altra alternativa consiste nel trasformare il contratto invalido e renderlo valido però: Un contratto che è viziato da nullità non può diventare valido mentre un contratto che è viziato da annullabilità può essere convalidato.

La convalida ha le seguenti caratteristiche: 1. Può compierla solo la parte legittimata a invocare l’annullabilità; 2. La parte legittimata deve essere in grado di concludere il contratto; 3. La parte legittimata deve manifestare la volontà di convalidare.

5. La conversione del contratto nullo

La conversione è il meccanismo per cui il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso. Questo accade a due condizioni: 1. Il contratto nullo deve avere i requisiti di sostanza e forma previsti dal contratto diverso; 2. Deve risultare che le parti avrebbero voluto il contratto diverso, se avessero saputo della nullità.

Un criterio diverso da quelli sopracitati risponde la cosiddetta conversione legale dove viene prevista la possibilità di convertire il contratto in un contratto tipo diverso a prescindere della volontà delle parti.

6. La nullità parziale del contratto

Quando è nulla una singola clausola del contratto allora si parla di nullità parziale ma può diventare nullità totale nel caso in cui i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità. Può accadere che il contratto resti in piedi anche se la clausola nulla è essenziale e questo si verifica quando le clausole nulle sono sostituite da norme imperative (Sostituzione automatica).

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7. Le conseguenze dell’invalidità: fra le parti

Attraverso una sentenza di un giudice un contratto si può definire nullo o annullabile e ha effetti retroattivi cioè di rendere il contratto invalido sin dal principio, come se non fosse mai esistito.

Esistono però delle eccezioni e riguardano: 1. Contratto nullo per violazione del buon costume;

2. Contratto annullato per incapacità, il contraente non è tenuto a restituire all’altro contraente la prestazione ricevuta; 3. Il contratto di lavoro non opera in modo retroattivo.

8. Le conseguenze dell’invalidità rispetto ai terzi

La disciplina di nullità e annullabilità opera diversamente nei confronti di terzi:

La nullità del contratto è sempre opponibile ai terzi questo vuol dire che la nullità opera retroattivamente sia fra le parti, sia verso i terzi;

L’annullamento del contratto è sempre inopponibile ai terzi questo vuol dire che l’annullabilità opera retroattivamente fra le parti, ma non rispetto ai terzi. Risulta opponibile ai terzi solo in tre casi: 1. Il terzo opera in male fede; 2. Se il terzo ha acquistato il contratto a titolo gratuito; 3. L’annullamento dipende dell’incapacità legale.

9. Trattamento del contratto rescindibile

Il trattamento di rescissione molto spesso si comporta come quello dell’annullabilità.

L’azione di annullamento come quella di rescissione:

 Può essere proposta esclusivamente dalla parte protetta;

 Si prescrive anche l’eccezione;

 Fra le parti gli effetti cadono;

Non è opponibile a terzi.

Con la nullità la rescissione ha in comune che il contratto rescindibile non può essere convalidato. Esiste un mezzo per salvarlo ed è l’offerta di riduzione a equità.

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Riferimenti

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