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L’accantonamento delle somme

PRIME QUESTIONI SULL’ISTITUTO

2.3 Il concorso di creditori L’intervento dei creditori e l’accantonamento delle somme

2.3.2. L’accantonamento delle somme

Come visto, tra i possibili esiti dell’udienza di verificazione dei crediti vi è il caso in cui il debitore disconosca i crediti degli intervenuti non titolati. In tal caso, avendo il riconoscimento lo scopo di legittimare i creditori sprovvisti di titolo esecutivo a partecipare alla distribuzione del ricavato, - come visto nel paragrafo precedente - il disconoscimento determina l’impossibilità per il creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato. Gli effetti del disconoscimento sono disciplinati dall’art. 499 c.p.c., comma 6, che, come anticipato, prevede il diritto dei creditori disconosciuti all’accantonamento delle somme per il periodo necessario ad ottenere un titolo esecutivo, idoneo a legittimarli a partecipare alla fase liquidativa. Tale diritto, previsto dall’art. 510 c.p.c., 3° comma, secondo taluno79

andrebbe riconosciuto anche ai creditori muniti di titolo esecutivo la cui efficacia sia stata successivamente sospesa. Tali creditori, potranno dunque

78 V. infra, par. 3.10.1

79 A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 654 ss. secondo cui “in via

interpretativa si è inoltre ritenuto che l’accantonamento delle somme può essere chiesto anche dai creditori minuti di titolo nel caso in cui l’efficacia esecutiva di esso sia stata sospesa ai sensi dell’art 623 c.p.c.”

54 garantirsi il diritto all’accantonamento delle somme formulando apposita istanza e dimostrando, nei trenta giorni successivi all’udienza di verificazione, di aver proposto l’azione per dotarsi del titolo esecutivo. Insomma, l’accantonamento avrebbe uno scopo prenotativo, dando luogo ad un’azione di tipo conservativo-cautelare. Occorre chiarire poi che l’azione per ottenere un titolo esecutivo non deve necessariamente svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria: il creditore potrà quindi agire a norma degli artt. 633 ss. c.p.c., ovvero chiedere la pronuncia di un’ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi degli artt. 186 bis, ter, quater c.p.c.80 Quanto ai termini di proposizione della predetta istanza, la mancata

indicazione da parte del legislatore, ha indotto la dottrina prevalente a ritenere che questa possa essere proposta senza limiti durante tutta la fase espropriativa, anche nel corso della fase di distribuzione del ricavato.81

L’unico termine previsto è quello di trenta giorni decorrenti dall’udienza di verificazione dei crediti, entro i quali il creditore deve proporre l’azione finalizzata all’ottenimento del titolo. Al mancato rispetto del termine consegue l’impossibilità per il creditore di ottenere l’accantonamento delle somme, e ciò anche qualora ottenga il titolo esecutivo prima della apertura della fase liquidativa e della predisposizione del piano di riparto.82 In tal

80 Così A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, in Digesto civile, agg., III, Torino,

2007, pp. 771, che ritiene idonee a tal fine “ogni iniziativa per sé capace di condurre alla formazione di un titolo esecutivo”.

81 In tal senso G. SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 334 ss. Al fine

di sostenere che l’istanza di accantonamento delle somme possa essere richiesta anche in sede distributiva, sottolinea come sia proprio durante questa fase del ricavato che il giudice dispone l’accantonamento. Nello stesso senso si v. M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 80 ss., ma anche A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., 654 ss.

82 M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 82 ss., secondo cui “Se il creditore

intervenuto non titolato si fosse munito del titolo esecutivo per la fase della distribuzione avrebbe diritto ad una collocazione analoga a quella spettante ai creditori titolati; tale posizione non può, tuttavia, essergli riservata quando abbia proceduto tardivamente

55 caso, egli potrà certamente instaurare un autonomo processo esecutivo, ma potrà altresì spiegare un intervento, sia pure tardivo, nel procedimento in

corso, potendo, se chirografario, soddisfarsi sull’eventuale residuo. Con particolare riguardo alla durata dell’accantonamento, il 3° comma

dell’art. 510 c.p.c. chiarisce che esso viene disposto dal giudice per il tempo necessario affinché i creditori disconosciuti possano dotarsi di un titolo esecutivo, e ad ogni modo, per un tempo non superiore a tre anni. Anche in questo caso, il legislatore non indica il dies a quo del termine di durata dell’accantonamento, anche se la dottrina maggioritaria83 lo individua nella

data in cui viene pronunciato il provvedimento che dispone l’accantonamento delle somme. La dottrina84 non ha mancato di osservare

come alla luce degli attuali tempi dei processi di cognizione - con buona

all’esercizio dell’azione poiché il rispetto delle disposizioni fissate dall’art. 499 co. 6 c.p.c. è condizione del diritto a partecipare alla distribuzione”. R. ORIANI, L’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata, in Studi in onore di Modestino Acone, II, Napoli, 2010, pp. 11 ss.; A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 770 ss., A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, op. cit., pp. 654 ss.

83 A.A. ROMANO, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 771 ss., ma anche G.

SANTAGADA, L’intervento dei creditori, op. cit., pp. 336 ss. Non è dello stesso avviso A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 767 ss., secondo cui invece il termine di tre anni decorrerebbe dalla data di approvazione del piano di riparto all’esito dell’audizione delle parti; del medesimo avviso G.L. BARRECA, L’intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate, in Riv. es. forz., 2007, p. 40 ss. e P.PUCCIARIELLO, sub art. 510, in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Commentario del codice, op.cit., VI, Zanichelli Editore, Torino, 2013, pp. 516 ss.

84 M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 83 ss., R. CONTE, La riforma delle

opposizioni e dell’intervento nelle procedure esecutive con requiem per il sequestro conservativo, in www.judicium.it, pp. 4 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp.; P.G. DEMARCHI, Il nuovo rito civile, III, Le esecuzioni, Giuffrè editore, Milano, 2006, pp. 209 ss. che avanza profili di illegittimità costituzionale del termine massimo di tre anni per l’accantonamento delle somme. Così l’A.: “Certo è che il termine massimo concesso da legislatore presuppone un’amministrazione della giustizia efficiente e tempestiva e una rapidità dei processi che in molti tribunali italiani è semplicemente un’utopia.”, S. ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato, in www.judicium.it.

56 pace del principio della ragionevole durata del processo - il termine di tre anni rischia di essere insufficiente per ottenere un titolo esecutivo: il creditore disconosciuto, rischierebbe infatti di perdere la sua aspettativa di soddisfarsi per un fatto a lui non addebitabile, con dubbia compatibilità con i principi costituzionali. In particolare, è stato efficacemente sostenuto come di certo la fissazione di un termine risponde ad esigenze meritevoli di tutela, come il rispetto della stessa par condicio creditorum, che sarebbe inevitabilmente compromessa da un accantonamento delle somme sine die. Inoltre, i creditori collocati in posizione inferiore rispetto a quelli disconosciuti che abbiano ottenuto l’accantonamento delle somme si troverebbero infatti in uno stato di perenne incertezza, senza poter far nulla per porre fine alla stessa, non avendo né un potere di verifica né di impulso. La previsione di un termine è quindi più che ragionevole, ciò che viene considerato iniquo - o, per usare un’espressione più che pertinente “ingiustamente ottimista85” - è la durata di detto termine. Si tratta invero di un termine non espressamente qualificato come perentorio, anche se il dato letterale (“in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a tre anni”) non sembra ammettere proroghe né sospensioni86. A tal proposito taluno87,

forzando oltre modo il dato letterale, ha cercato di operare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, ritenendo che la decadenza dalla possibilità di concorrere alla distribuzione

85 P.G. DEMARCHI, Il nuovo rito civile, op. cit., pp. 208 ss.

86 In tal senso M.G. CANELLA, sub art. 509, in F. CARPI, M. TARUFFO,

Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, Cedam, 2019, pp. 1805 ss.

87 P.G. DEMARCHI, Il nuovo rito, op. cit., III, pp. 212 ss.: “Mi sembra comunque ovvio

che un termine processuale, a pena di decadenza, sia giustificato quando il suo mancato rispetto è in qualche modo riconducibile all’inerzia o alla negligenza della parte, non quando invece, il ritardo sia dipeso da fato della controparte, del terzo, del giudice o di un suo ausiliario. Se, in sostanza, il superamento del termine deriva dall’inefficienza della giustizia, da qualunque causa dipenda, non mi pare che gli effetti negativi possano ricadere sull’incolpevole creditore. ”

57 del ricavato possa operare solo se la scadenza del termine massimo sia addebitabile all’inerzia del creditore.

2.4 Questioni preliminari: la composizione della somma ricavata e