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La legittimazione all’opposizione distributiva

LE CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO

3.3 La legittimazione all’opposizione distributiva

Per quel che concerne le parti autorizzate ad instaurare una lite distributiva, nulla sembra mutato a seguito della riforma. Legittimati attivi all’instaurazione del giudizio distributivo sono a norma dell’art. 512 c.p.c. sia i creditori concorrenti, sia il debitore o il terzo esecutato, che il creditor

143 Come più volte sottolineato, le controversie distributive sono state modificate

con il D L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005; successivamente è intervenuto un successivo intervento riformatore, con legge n. 263/2005. Per una panoramica sulle riforme che hanno di recente interessato il processo esecutivo si v. B. CAPPONI, Dieci anni di riforme sull’esecuzione forzata, in

www.judicium.it., pp. 1 ss.; ID.; Note sull’entrata in vigore delle recenti novelle al codice di procedura civile (leggi 80/2005, 263/2005 e 52/2006), in Giur. It., 2006, pp. 2445 ss.

97 creditoris144 che abbia proposta domanda di sostituzione ai sensi dell’art. 511 c.p.c. con riferimento alla collocazione del sostituito, per contestare l’ordine

dei privilegi che penalizzi il proprio debitore, nell’inerzia di questo. Con particolare riguardo ai creditori concorrenti, nel silenzio del legislatore,

deve ritenersi attribuita anche a quelli non titolati che abbiano ottenuto l’accantonamento delle somme la legittimazione a sollevare contestazioni a norma dell’art. 512 c.p.c.145 Quanto poi alle censure spendibili, è necessario

che sussista sempre in capo a chi agisce un interesse concreto, vale a dire che dall’eventuale accoglimento della domanda proposta derivi un’utilità pratica per l’attore. Pertanto, in base a tale principio, il debitore esecutato potrà contestare la sussistenza del diritto a partecipare al concorso di uno dei creditori, avendo questi interesse ad estinguere solo i debiti effettivamente esistenti, e ad ottenere la restituzione del maggior residuo

144 In tal senso si v. M. ACONE, Intervento dei creditori, op. cit., pp. 264 ss. e più di

recente: B. CAPPONI, La cognizione sulla domanda di sostituzione, op. cit., pp. 736 ss. Nello stesso senso anche la giurisprudenza di legittimità, tra gli altri Cass. civ., 6 marzo 1969, n. 735, in Foro it., 1969, I, pp. 2671 ss., secondo la quale: “Il creditore personale del creditore procedente, che domanda di essere a lui sostituito a norma dell’art. 511 c.p.c., persegue non soltanto un fine satisfattorio ma anche – in via eventuale e secondaria – un fine surrogatorio che lo legittima a resistere (accanto e in sostituzione del creditore procedente) nel giudizio di opposizione al progetto di distribuzione, perché il suo credito, ancorché non contestato, potrebbe subire una falcidia in accoglimento delle istanza di altri creditori. Il sub creditore, ove il creditore cui si sostituisce sia munito di titolo esecutivo, può anche, nei congrui casi, promuovere o provocare singoli atti di espropriazione in sua vece, con evidenti effetti circa la collocazione delle spese relative a carico della massa.” Sul punto, si v. anche A. NASCOSI, Contributo allo studio, op. cit., pp. 195 ss. :”Ponendo l’attenzione sulla legittimazione attiva a sollevare una controversia distributiva, ci si accorge che nulla p mutato rispetto al previgente sistema normativo, dal momento che l’art. 512, comma 1°, c.p.c. continua a riferirsi ai creditori concorrenti, al debitore e/o al terzo qualora quest’ultimo sia assoggettato all’espropriazione. Tra i legittimati attivi è poi corretto ricomprendere anche il creditor creditoris che propone domanda di sostituzione a norma dell’art. 511 c.p.c.”

145 In tal senso G. MONTELEONE, sub art. 512, in F. CIPRIANI, G. MONTELEONE,

La riforma del processo civile, Padova, Cedam, 2007; G. ARIETA, F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, III, Padova, Cedam, 2007, pp. 799 ss.; A. COPPOLA, E.A. DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione, op. cit., pp. 383 ss.

98 possibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 510 c.p.c.146 Si ritiene invece

che l’esecutato non possa contestare la erronea collocazione di un creditore nel piano di riparto, e dunque la sussistenza di un diritto di prelazione, stante l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante in tal senso. Difficilmente egli potrà infatti dimostrare di trarre vantaggio da una diversa graduazione147. Si tratta invero di una contestazione che potrà essere

sollevata dai creditori concorrenti che, se collocati in una posizione inferiore, avranno un evidente interesse a far accertare tale illegittimità.148

Tra le contestazioni, potrà farsi valere il sopravvenuto difetto del titolo esecutivo - come nel caso di riforma in appello della sentenza di condanna. - In sostanza, le uniche censure che l’esecutato potrà muovere sono quelle che gli consentono di accrescere l’eventuale residuo - come nel caso in cui venga escluso un creditore dal riparto per l’insussistenza del credito da lui vantato - mentre i creditori potranno criticare tutto ciò che, consentendo loro un più utile riparto, faccia conseguire una maggiore soddisfazione del proprio diritto. Proprio per tale ragioni è stato sostenuto come tali

146 Ritiene in particolare F.P. LUISO, Diritto processuale, op. cit., pp. 190 ss. che il

debitore abbia interesse a che il ricavato vada ad estinguere solo i crediti effettivamente esistenti.

147 E. MERLIN, Le controversie distributive, in AA.VV., Il processo civile, op. cit., pp.

147 ss. tuttavia osserva come talvolta anche il debitore esecutato sarebbe legittimato a muovere contestazioni di tale ordine, e ciò in particolare in relazione all’esistenza di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o di un diritto di pegno. Ciò in quanto tali ipotesi inciderebbero non soltanto sulla graduazione, ma anche sulla legittimazione ad intervenire a norma dell’art. 499 c.p.c. M. TERESI, Le controversie distributive, in A. COPPOLA, E.A. DANIELE, M. TERESI, L’espropriazione, op. cit., pp. 383 ss., osserva tuttavia come tali creditori privilegiati, se sprovvisti di titolo, possono partecipare alla distribuzione del ricavato soltanto a fronte del riconoscimento da parte del debitore: ebbene, se questo è avvenuto, il debitore non potrà muovere contestazioni su tali crediti, ovvero li ha disconosciuti, ed in tal caso potranno concorrere solo dopo che si siano muniti di un titolo.

148 C. FURNO, Disegno sistematico, op. cit., pp. 199 ss.; E. GARBAGNATI, Concorso

dei creditori, op. cit., pp. 543 ss. Proprio per questo B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 351 ss.

99 contestazioni non possano essere sollevate laddove la somma ricavata dalla alienazione forzata sia sufficiente a soddisfare in toto i creditori intervenuti, comprese le spese dell’esecuzione, prededotte nel riparto. Quanto infine alla legittimazione passiva, questa ovviamente muta a seconda della contestazione mossa. In particolare, si discute su quali siano le parti necessarie del giudizio distributivo. Qualora si controverta sulla sussistenza o l’ammontare di un credito, la legittimazione passiva va riconosciuta certamente al titolare del credito contestato. Nell’ipotesi in cui un creditore contesti invece la sussistenza di un diritto di prelazione di un altro creditore concorrente, si registrano pareri contrastanti circa la necessità che al giudizio distributivo partecipi quale litisconsorte necessario - oltre al predetto creditore contestato - anche il debitore esecutato. In particolare, un primo orientamento149 sosteneva che ciò fosse da escludere, in quanto era

sufficiente la partecipazione dei soli creditori interessati, vale a dire di coloro che, in caso di accoglimento della domanda, subirebbero un mutamento della propria situazione giuridica, ed in particolar modo una modifica del piano di riparto. Altra ricostruzione150, accolta dalla

149 Tra gli altri, E. GARBAGNATI, Concorso dei creditori, op. cit., pp. 364 ss.; F.P.

LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., III, pp. 195 ss.; G. SANTAGADA, Le controversie distributive, op. cit., pp. 379 ss. sostiene che sia da preferire l’orientamento che limita la qualifica di parte necessaria solo i soggetti che vedrebbero modificato il piano di riparto nei loro confronti, a fronte dell’accoglimento della domanda. Del medesimo avviso anche C.CONSOLO, Spiegazioni, op. cit., pp. 341 ss., che individua quali litisconsorti necessari di un giudizio promosso da un creditore, il creditore titolare del credito contestato, e i creditori concorrenti.

150 A. BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 416 ss.; C.

FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni, op. cit., pp. 208 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale civile, op. cit., pp. 198 ss.; V. DENTI, voce Distribuzione della somma ricavata, op. cit., pp. 332 ss. C. FURNO ed E. REDENTI ammettono tuttavia che il debitore esecutato, parte necessaria ma sprovvisto di interesse, possa chiedere di essere estromesso.

100 giurisprudenza di legittimità151, riconosce invece al debitore la posizione di

litisconsorte necessario nel predetto giudizio. Tuttavia, si evidenzia come talvolta la giurisprudenza152 ha chiarito come i creditori concorrenti, a

differenza del debitore esecutato - cui va sempre riconosciuta la qualifica di parte necessaria del giudizio distributivo – non siano litisconsorti necessari, qualora l’eventuale accoglimento della domanda non produca alcun effetto nei loro confronti. L’aggiudicatario del bene pignorato non sarebbe invece né legittimato ad instaurare una controversia ai sensi dell’art. 512 c.p.c. né a rivestire la qualifica di parte necessaria nel giudizio distributivo da altri proposto, in quanto non sembra infatti che questo possa avere interesse, dal momento che la formazione del piano di riparto non incide sulla posizione153.