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La distribuzione del ricavato nell’espropriazione di beni indivisi e nell’espropriazione contro il terzo proprietario

PRIME QUESTIONI SULL’ISTITUTO

2.6 La distribuzione del ricavato nell’espropriazione di beni indivisi e nell’espropriazione contro il terzo proprietario

Come anticipato nel paragrafo precedente, altra peculiare forma di espropriazione forzata è rappresentata dall’espropriazione di beni indivisi106 (artt. 599-601 c.p.c.), che si ha quando il processo esecutivo verte

105 In tal senso: Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3976, in Riv. Es. forz., 2003, pp. 708 ss.,

con nota di L. GROPPOLI, Sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi. Secondo la pronuncia “l’ordinanza di assegnazione di crediti ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo sia se consegue alla dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. sia emessa sul fondamento della sentenza che accerta l’obbligo del terzo ”. Contra, si v. Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19652, in Mass. Foro it., 2005, pp. 1591 ss. In dottrina: S. SATTA, sub art. 553, in Commentario, op. cit., pp. 338 ss.; V. ANDRIOLI, Commento, op. cit., pp. 214 ss.; R. VACCARELLA, Espropriazione presso terzi, in Dig. Civ., VIII, Torino, 1992, pp. 108 ss.; R. TISCINI, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in Riv. Es. forz., 2012, pp. 1 ss.

106 Per un approfondimento di tale forma di espropriazione si v., tra gli altri: G.

TARZIA, voce Espropriazione di beni indivisi, in Noviss. Dig. It., VI, Torino, 1960; M. ACONE, La separazione della quota in natura nella espropriazione forzata di beni indivisi, in Foro it., 1960, IV, pp. 302 ss.; E. GRASSO, voce Espropriazione di beni indivisi, in Enc. Dir., XV, Milano, 1957; E. REDENTI, Sul pignoramento e sulla vendita forzata di beni indivisi, in Riv. Dir. Proc. civ., 1948, pp. 233 ss.; F. VIGORITO, L’espropriazione di beni indivisi, in Riv. Es. forz., 2004, pp. 549 ss.; A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., pp. 1565 ss.; R. LOMBARDI, Profili problematici dell’espropriazione di beni indivisi, in Riv. Dir. Proc., 2012, pp. 59 ss.; L.F. DI NANNI, L’espropriazione di beni indivisi e il giudizio di divisione, in Riv. Es. forz.,2008, pp. 158 ss.; G. SANTAGADA, L’espropriazione di beni indivisi, in C. DELLE DONNE, La nuova espropriazione, op. cit., pp. 727 ss.

72 su beni appartenenti in comproprietà a più soggetti. Si distingue quindi il comproprietario esecutato - o i comproprietari esecutati - dagli altri, non obbligati verso il creditore. Per questo, utilizzando un’espressione che sarà fatta propria in seguito da molti studiosi, Carnelutti107 definiva questa

un’ipotesi di “responsabilità senza debito”. L’oggetto del pignoramento è rappresentato dalla quota dell’esecutato, suscettibile di alienazione separata rispetto a quella degli altri contitolari. Il pignoramento, avvenuto nelle forme ordinarie, dovrà essere notificato anche a quest’ultimi, che subiranno gli effetti dell’espropriazione della quota. Tra questi, a norma dell’ultimo comma dell’art. 599 c.p.c., vi è quello di non lasciare che il debitore separi la sua quota, senza ordine del giudice. A seguito del pignoramento e della relativa notifica, il giudice, su istanza di un creditore titolato o degli altri contitolari, fissa un’udienza nella quale saranno chiamati a partecipare tutti gli interessati. Quanto alle modalità di liquidazione della quota esecutata, il legislatore sembra mostrare preferenza, ove possibile, per la separazione in natura della quota spettante al debitore. Disposta quest’ultima con ordinanza, si procede alla vendita forzata della porzione di bene materialmente separato, e si procederà poi alla distribuzione del ricavato, secondo le regole ordinarie. Qualora la separazione in natura non sia chiesta dagli interessati o non sia possibile – è il caso di un bene insuscettibile di separazione in natura – il 2° comma dell’art. 600 c.p.c. prevede che il giudice provveda alla divisione giudiziale, salvo che opti per la vendita della quota indivisa. Mentre la divisione giudiziale comporta lo scioglimento giudiziale della comunione, la vendita o l’assegnazione della quota comporta invece il subentro di un terzo nella comunione, al posto del debitore escusso. Tre sono dunque le modalità in

73 cui si può procedere all’espropriazione di beni indivisi: separazione in natura, vendita della quota indivisa o divisione giudiziale. All’esito della vendita della quota indivisa, o della separazione o del giudizio di divisione, si procederà all’alienazione forzata della porzione di bene appartenente al debitore e sul quale per effetto del pignoramento è apposto un vincolo al soddisfacimento dei creditori. Si procederà dunque alla distribuzione della somma ricavata, predisponendo un piano di riparto, secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 509 ss. c.p.c., disposizioni di carattere generale e pertanto applicabili ad ogni forma di espropriazione. Infine, ultima forma speciale di espropriazione prevista è l’espropriazione contro il terzo proprietario. In breve, si ricorre a tale procedimento nell’ipotesi oggetto di espropriazione è un bene di un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio. Tale è il terzo datore di pegno su bene mobile o universalità di mobili di cui all’art. 2784, c.c., 1° comma; il terzo datore di ipoteca su bene immobile o su bene mobile registrato (art. 2808, 2° comma, c.c.), ovvero l’acquirente di bene gravato da pegno o ipoteca, trascritti anteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 c.p.c. e 2910, 2° comma c.c., il creditore può ottenere quanto dovuto anche facendo espropriare i beni di un terzo, se oggetto di garanzia dell’adempimento del debito. Rinviando ad altra sede per l’esame del tema108,interessa ai nostri

108 Per un approfondimento si rimanda a: G. TARZIA, voce Espropriazione contro il

terzo proprietario, in Noviss. dig. It., VI, Torino, 1960, pp. 966 ss.; B. CAPPONI, in M. BOVE, B. CAPPONI, G. MARTINETTO, B. SASSANI, L’espropriazione forzata, Torino, Utet, 1988, pp. 539 ss.; F.P. LUISO, L’esecuzione ultra partes, Giuffrè Editore, Milano, 1984, pp. 55 ss.; A. LORENZETTO PERSICO, Questioni nuove in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, in Riv. Dir. Proc., 1980, pp. 163 ss. ; C. DELLE DONNE, L’espropriazione contro il terzo proprietario, in C. DELLE DONNE, La nuova espropriazione, op. cit., pp. 777 ss.; G. FANELLI, sub art. 602-604, in P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Commentario, op. cit., pp. 4 ss.; G. MICCOLIS, L’espropriazione forzata per debito altrui, in G. MICCOLIS; C. PERAGO, L’esecuzione forzata, op. cit., pp. 447 ss.

74 fini la sola fase distributiva del procedimento. Avvenuta la alienazione forzata o l’assegnazione del bene del terzo, si procederà alla redazione di un piano di riparto, che terrà conto dei diritti di prelazione sui beni oggetto di espropriazione. Vi saranno collocati poi i creditori chirografari tempestivi, e infine quelli tardivi, che potranno soddisfarsi solo sull’eventuale residuo, secondo le regole ordinarie. In base ai principi generali, soddisfatti tutti i creditori, al terzo proprietario spetterà la restituzione dell’eventuale eccedenza, a norma dell’ultimo comma dell’art. 510 c.p.c., disposizione applicabile ad ogni forma di espropriazione.