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Il rapporto tra le controversie distributive e la conversione del pignoramento

LE CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO

3.9 Il rapporto tra le controversie distributive e la conversione del pignoramento

Occorre infine occuparsi, sia pure brevemente, dei rapporti che intercorrono tra controversie distributive e conversione del pignoramento. In altre parole, appare necessario domandarsi cosa accada a fronte della presentazione da parte del debitore di un’istanza di conversione del pignoramento che, come noto, determina la sostituzione dell’oggetto del processo esecutivo. L’accoglimento dell’istanza consente di evitare la fase di alienazione forzata, e di procedere immediatamente allo svolgimento della fase distributiva. Del resto, è stato osservato219 come il procedimento

di conversione rappresenti un esito alternativo del processo esecutivo, in quanto viene meno non soltanto la necessità della alienazione forzata, ma anche della fase distributiva. Ciò in quanto, dal momento che l’ordinanza di conversione individua la sussistenza e l’ammontare dei crediti in concorso, verrebbe meno la stessa logica concorsuale della distribuzione. Ebbene, posto che il giudice in sede di conversione svolge una cognizione

219 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione, op. cit., pp. 250 ss.; ID, Intorno ai

rimedi <cognitivi> avverso l’accertamento dei crediti nella conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc. civ., 1989, pp. 584 ss.: “nella conversione del pignoramento non è possibile assistere ad una vera e propria fase di ’distribuzione del ricavato’, con conseguente operatività delle opposizioni c.d. distributive: lo stesso primo comma dell’art. 495 avverte infatti che la somma da sostituire al bene pignorato deve essere ‘pari all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti’. Ciò significa che, mentre nella distribuzione del ricavato l’esistenza e la dinamica del concorso vanno riferite ad un importo che viene determinato quale risultato delle attività liquidative, cioè prescindendo dall’entità dei crediti che nel processo devono trovare soddisfazione; nella conversione del pignoramento la somma da sostituire ai beni pignorati ha quale termine di riferimento proprio la somma dei crediti in concorso (nonché delle spese di procedura).” L’A. cita, contra: Cass. civ., 6 giugno 1992, n. 6994, che ritiene invece che l’ordinanza di conversione provveda ad accertare la sussistenza e l’ammontare dei crediti in corso solo sommariamente. Tali questioni andranno piuttosto risolte mediante il rimedio di cui all’art 512 c.p.c.

137 sommaria dei crediti vantati, ci si è chiesto se sia o meno possibile anticipare già a tale fase il sorgere di una controversia distributiva. In particolare, la prima questione da chiarire è se il giudice dell’esecuzione, in sede di conversione, si limiti ad un mero controllo formale dei crediti, ovvero proceda ad un vero e proprio accertamento sulla sussistenza e sull’ammontare degli stessi, anticipando quell’attività di accertamento propria del giudizio distributivo ai sensi dell’art. 512 c.p.c. È evidente che solo in tale ultimo caso sarà possibile dare una risposta positiva all’interrogativo proposto.

La questione non è di facile soluzione, tanto che in dottrina220 sono emersi

pareri discordanti sul carattere di accertamento o esecutivo dell’ordinanza

220 B. CAPPONI, Conversione del pignoramento e cognizione, op. cit., pp. 485 ss.; ID.,

Manuale dell’esecuzione, op. cit., pp. 247 ss. In particolare, come anticipato, l’A. ritiene che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di conversione verrebbe meno la necessità non solo della vendita forzata, ma anche della fase distributiva, dal momento che l’ordinanza di conversione individuerebbe la sussistenza e l’ammontare dei crediti vantati. Nella giurisprudenza di legittimità si v.: Cass. civ., 6 giugno 1992, n. 6994, secondo la quale con l’ordinanza con cui è disposta la conversione del pignoramento si provvede ad una valutazione sommaria del credito. Resterebbe dunque estranea a tale fase l’attività di accertamento della sussistenza o dell’ammontare del credito, sollevabili esclusivamente ai sensi dell’art. 512 c.p.c., durante la fase di distribuzione del ricavato. Conformemente: Cass. civ., 5 maggio 1998, n. 4525; più di recente: Cass. civ., 19 febbraio 2009, n. 4046: “l’ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c. non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull’ammontare di singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, né ha un contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis; tale provvedimento costituendo un tipico atto esecutivo è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ”. Sul punto si v., in parziale contrasto: Cass. civ., 28 settembre 2009, n. 20733, con nota di B. CAPPONI, La verificazione anticipata dei crediti nell’espropriazione forzata: vecchie soluzioni, nuovi problemi, in Riv. es. forz., 2010, pp. 329 ss. La pronuncia commentata chiarisce come l’ordinanza di conversione sia impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; tale rimedio, se ci contesta il credito ai fini della determinazione della somma di conversione, comporta un accertamento sulla sussistenza o l’ammontare del credito predetto. Ne consegue che “resterà, invece, preclusa la possibilità di riproporre ai sensi dell’art. 512 c.p.c. le questioni decise dall’opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, e tale effetto

138 con cui il giudice accoglie l’istanza di conversione del pignoramento e determina la somma da sostituire al bene pignorato. Nel vigore della disciplina anteriore alla novella del 2005 la dottrina maggioritaria221

escludeva che il giudice dell’esecuzione, in sede di conversione, potesse svolgere una qualche attività di accertamento sulla sussistenza o l’ammontare dei crediti in concorso, dovendosi limitare ad un controllo formale sull’importo degli stessi. Secondo tale ricostruzione, ogni ulteriore attività di accertamento era dunque rinviata alla fase distributiva, qualora venisse sollevata una controversia a norma dell’art. 512 c.p.c. Pertanto, secondo tale ricostruzione, la conversione del pignoramento determinerebbe la mera sostituzione dell’oggetto del processo esecutivo, venendo meno la sola necessità della alienazione forzata, non anche della distribuzione. Parte della dottrina,222 al contrario, negava che alla

conversione seguisse la distribuzione della somma depositata dal debitore, e affermava pertanto che ogni eventuale contestazione sulla sussistenza o l’ammontare dei crediti o dei diritti di prelazione dovesse essere necessariamente anticipata alla sede di conversione. L’ordinanza di cui all’art. 495 c.p.c. assumerebbe così un carattere cognitivo e di accertamento.

preclusivo si giustifica per la ragione che esse sono ormai definite nel processo esecutivo dall’opposizione agli atti (cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarda la somma acquisita per effetto della conversione per come determinata dall’ordinanza di conversione stessa. ”

221 Tra gli altri: E. GARBAGNATI, Espropriazione e distribuzione della somma ricavata,

op. cit., pp. 201 ss.; L. MONTESANO, Conversione del pignoramento e distribuzione del ricavato, in Riv. dir. proc. civ., 1965, pp. 383 ss.; G. TARZIA, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc. civ., 1965, pp. 433 ss.; A. BONSIGNORI, voce Assegnazione forzata e distribuzione, op. cit., pp. 404 ss. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., 6 giugno 1992, n. 6994, in Giur. it., I, 1993, pp. 34 ss.

222 B. CAPPONI, Manuale, op. cit., pp. 250 ss.; ID., Conversione del pignoramento, op.

cit., pp. 485 ss.; G. VERDE, Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori, in Riv. dir. proc. civ., 1963, pp. 419 ss.

139 Intervenuta la riforma del 2005, la dottrina continua ad apparire divisa tra chi223 ritiene che vada confermata l’interpretazione secondo la quale

l’ordinanza di conversione non ha un contenuto di accertamento - essendo piuttosto la successiva fase distributiva destinata a tal fine - e chi224 invece

sostiene che sia possibile anticipare ogni contestazione sull’ammontare e la sussistenza dei crediti all’udienza di cui all’art. 495, 3° comma, c.p.c. Secondo i primi, anche all’esito della riforma dunque il rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. continuerebbe ad essere l’unica sede ove possono essere mosse contestazioni sulla sussistenza o l’ammontare dei crediti in concorso, senza che tale attività possa essere anticipata alla eventuale fase di conversione del pignoramento.

3.10 La stabilità dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase