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Accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia

Adesso cerchiamo di entrare più nel dettaglio, vedendo i vari aspetti normativi che contraddistiguono la selezione,

73

82 partendo dalla disamina dell’accesso alla qualifica di

Dirigente di seconda fascia.

La norma dalla quale dobbiamo partire,per svolgere la nostra indagine è l’art.28 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, il quale ci dice che per l’accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia l’accesso avviene tramite concorso per esami, gestito direttamente dall’Amministrazione che intende

reclutare, e mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione (S.S.P.A).

I due canali sopra menzionati, non rappresentano tra loro un’alternativa, ma anzi sono complementari, e l’unico

aspetto che veramente li differenzia è rappresentato dal fatto che al corso-concorso rispetto al concorso per esami possono partecipare anche i neo laureati non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Bisogna adesso sottolineare come tale disciplina sia cambiata nel tempo, soprattutto dopo la Legge n.145 del 2002.

Prima di tale Legge, la previgente disciplina si basava sui seguenti presupposti; un sistema unico ed esclusivo della qualifica,anch’essa unica, di Dirigente, l’accesso a tale qualifica esclusivamente a seguito di un concorso per esami, nonché una diversità nel procedere a seconda delle diverse categorie di partecipanti.

La legge n.145 del 2002 con l’articolo 3 comma quinto sostituisce la previgente normativa sia legislativa che regolamentare74, riproponendo sostanzialmente lo schema previsto all’interno della vecchia normativa costituita

74

Per quanto attiene alla normativa legislativa si fa riferimento all’art.10 del D.lgs. n.387/1998 poi confluito nell’art.28 del D.lgs. n.165/2001, per ciò che attiene invece, alla normativa regolamentare si fa riferimento al DPR

83 dall’art.28 del Decreto legislativo n.29 del 1993 ed attuata attraverso il D.P.R. n.439 del 1994.

Questa sorta di ritorno al passato, è dovuto principalmente ad una ragione, ovvero la soppressione del ruolo unico, che caratterizzava il sistema previgente.

Di conseguenza si è tornati ad una distinzione dei ruoli per ogni singola amministrazione dello Stato75.

La nuova disciplina, grazie ad altri interventi normativi di perfezionamento da ultimo l’art.46 Decreto Legislativo n.150/200976, ha introdotto significativi aspetti di novità, su tutti i fronti dai requisiti di accesso fino alla composizione delle commissioni concorsuali.

Riprendendo quanto detto , anche nel paragrafo precedente, l’art.28 al comma secondo del Testo Unico sul Pubblico impiego prevede le famose nonché distinte procedure dell’accesso alla Dirigenza; il concorso pubblico per esami indetto dalle singole Amministrazioni e il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Volendo entrare adesso, nelle pieghe della medesima disciplina, ci apprestiamo ad analizzare le due distinte

procedure, più volte citate, partendo dai requisiti richiesti per essere ammessi alle selezioni.

Partiamo dalla selezione che avviene tramite concorso pubblico per esami, e constatiamo che a detto concorso possono partecipare i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, che abbiano compiuto

75

Il ruolo unico è stato istituito nel nostro ordinamento con il D.lgs. n.80/1998 e successivo D.P.R. n.150/99.

76

Gli interventi che dopo l’emanazione del D.lgs.n.165/2001 art.28 si sono susseguiti, sono nell’ordine: l’art.3 comma 5 della Legge n,145/2002 l’art.14 della Legge n.229/2003, l’art.25 comma 1 della Legge n.80/2006 e l’art.46 del D.lgs.n.150/2009.

84 almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Pertanto, i requisiti richiesti per partecipare alla predetta selezione sono: in primis, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero l’esistenza di un’appartenenza di tipo organico con la propria

amministrazione.

Il secondo requisito attiene,invece, al possesso del titolo di studio della laurea, su tale requisito bisogna ,fin da

subito,segnalare il fatto che l’art.28 fissa un principio generale valido per l’accesso alla Dirigenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni 77.

Per capire a che cosa ci si riferisce con esattezza, e volendo essere maggiormente chiari su quale titolo di studio occorre per accedere al concorso in esame, è intervenuto un Decreto emanato dal Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca il n.279 del 2004, il quale ha chiarito in maniera inequivoca che sussiste una sostanziale equiparazione tra i Diplomi di Laurea (contrassegnati dalla sigla:DL) risalenti al Vecchio Ordinamento e le nuove classi delle Lauree

specialistiche (LS).

Ora il legislatore attraverso il testo contenuto all’interno dell’art.28 comma secondo del Decreto Legislativo .n.165 del 2001 non ha provveduto ad operare un coordinamento con la previgente normativa78 in tema di titoli di studio

77

Tuttavia nulla vieta alle amministrazioni che bandiscono i concorsi

dirigenziali, di individuare il tipo di laurea ritenuto il più idoneo alle funzioni da ricoprire , per un maggiore approfondimento si veda N.Niglio ,L’accesso

alla Dirigenza Pubblica dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n.150/2009

articolo contenuto in LexItalia.it pag.14.

78

Si veda a tal proposito il Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica n.509/1999 attuativo dell’art.17 comma 95 della Legge n.127/1997.

85 Universitari e della loro valenza ai fini dell’accesso alla predetta qualifica Dirigenziale.

In presenza di una tale omissione, il titolo di studio minimo richiesto dal legislatore per accedere alla qualifica

Dirigenziale di seconda fascia è rappresentato dalla così detta Laurea breve, ovvero il conseguimento di una laurea della durata di tre anni, ferma restando, come è ovvio che sia, la possibilità per le Amministrazioni di operare , prima dell’avvio delle procedure selettive, una scelta inerente al titolo di studio richiesto come requisito di accesso, tenendo conto altresì del livello di specializzazione del personale che si vuole assumere, nonché degli imprescindibili e

fondamentali principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.

Infine è previsto il requisito dell’aver svolto, per un periodo di cinque anni di servizio, in posizioni giuridiche per

l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

Questo requisito fa il paio, con quello visto poc’anzi, e ci fa intuire come il legislatore oltre al possesso del titolo di studio richieda una particolare esperienza professionale, per poter partecipare alla procedura selettiva.

In pratica, la sola preparazione universitaria non è sufficiente, in quanto il ruolo del Dirigente richiede una comprovata professionalità oltre ad una forte

specializzazione.

Il requisito dell’esperienza professionale viene soddisfatto laddove si sia svolto incarichi presso una Pubblica

Amministrazione, per un periodo di almeno cinque anni in posizioni giuridiche per accedere alle quali è già richiesto il diploma di laurea.

Per capire cosa intenda dire la disposizione normativa con la dizione :”in posizioni giuridiche per l’accesso ai quali è

86 richiesto il diploma di laurea” dobbiamo ricorrere ai contratti collettivi nazionali di lavoro, e precisamente quelli di

comparto.

La normativa in esame ha poi ampliato, rispetto al passato, le categorie dei papabili alla candidatura , ribaltando quanto previsto dalla previgente disciplina79,includendo anche coloro che, sebbene non rientrino nelle posizioni funzionali ,per le quali l’accesso prevedeva il possesso del diploma di laurea in quanto appartenenti alle aree funzionali per le quali non era richiesto il titolo universitario, sono ugualmente transitati nelle posizioni superiori di livello direttivo a seguito delle procedure selettive interne di tipo verticale80. Possono poi accedere al concorso per esami,ai fini del reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, anche i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione che abbiano svolto,almeno, tre anni di servizio nelle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, ma in possesso, inoltre, del dottorato di ricerca in alternativa al diploma di specializzazione.

Pertanto, rispetto all’ipotesi vista in precedenza, in questo caso gli anni di servizio previsti, per accedere alla procedura di selezione vengono ridotti da cinque a tre ,laddove il

candidato sia in possesso di un dottorato di ricerca o, in alternativa del diploma di specializzazione.

Il dottorato di ricerca è previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n.270/200481ed è disciplinato dalla Legge n.210/199882 la quale ha previsto, i criteri generali e i

requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell’istituzione di corsi di dottorato di ricerca.

79

Art.28 del D.lgs. n.29/1993.

80

N.Niglio ,opera citata, pag. .17.

81

Il D.M. n.270/2004 ha modificato il D.M. n.509/1999 . 82

87 Invece, per quanto attiene al Diploma di Specializzazione, esso è rilasciato a seguito del superamento di un corso di specializzazione per la cui ammissione è richiesta la Laurea o altro titolo idoneo conseguito all’estero.

Il titolo sopra menzionato deve rientrare tra quelli previsti in uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Possono,poi, accedere alla selezione in esame, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea , previo reclutamento a seguito di corso-concorso.

Per tale tipologia di candidati il periodo di servizio maturato è ridotto a quattro anni.

Per ciò che concerne, invece, il superamento del corso- concorso, anche se non specificato è da intendersi quello svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione.

Ancora, proseguendo nella disamina dei soggetti che possono partecipare, a questo tipo di selezione troviamo, i dirigenti in servizio presso altri Enti e strutture pubbliche muniti di diploma di laurea, con almeno due anni di servizio. Possono poi accedere al concorso pubblico per esami ,di cui all’art.28 comma secondo,anche quei soggetti che pur non essendo in possesso della qualifica di Dirigente, abbiano svolto le relative funzioni in virtù del conferimento di uno specifico incarico dirigenziale o equipollente, ovviamente presso amministrazioni pubbliche,per un periodo non

88 inferiore a cinque anni complessivi, nonché in possesso di laurea83.

Arriviamo adesso, ad esaminare, l’ultima categoria di aspiranti dirigenti che è formata dai cittadini italiani muniti di idoneo titolo di studio universitario hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni esperienze lavorative in funzioni apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso enti od organismi internazionali84.

Il servizio prestato presso detti organismi si concretizza in un’esperienza che deriva da un contratto in essere ,per il quale è previsto lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle svolte dalle posizioni apicali dell’organismo in

questione.

Tra le novità di maggior rilievo della riforma in oggetto, attuata dal regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di Dirigente approvato con il d.p.r. n.272/2004, vi è senz’altro quella rappresentata dalle riserve in favore del personale interno all’amministrazione che ha bandito il concorso.

Si dispone, infatti, che una percentuale corrispondente al trenta per cento dei posti messi a concorso, nell’abito della procedura pubblica per esami, debba essere riservata al personale dipendente dell’amministrazione che indice il

83

L’equiparazione ai predetti incarichi dirigenziali si riferisce anche a quelle ipotesi nelle quali, pur non essendovi nella dotazione organica

dell’amministrazione posti di qualifica dirigenziale, il dipendente munito di laurea che abbia svolto per almeno cinque anni, un incarico e funzioni di natura dirigenziale secondo le tipologie previste dagli artt. 16,17,19 del D.lgs.n.165/2001.

84Per titolo universitario si intende almeno il titolo di studio della laurea

prevista dal nuovo ordinamento universitario, invece per quanto attiene agli organismi internazionali si fa riferimento a quelli riconosciuti come

89 concorso, fermo restando il possesso dei requisiti di

ammissione previsti dalla normativa.

Per quanto concerne poi, la commissione esaminatrice, essa è nominata con Decreto dell’organo di Governo

dell’amministrazione che indice il concorso ed è composta da un Presidente, scelto tra magistrati, dirigenti di prima fascia o equiparati cioè in possesso della relativa qualifica, ovvero professori di prima fascia di Università pubbliche o private, o tra due membri scelti tra i dirigenti sempre di prima fascia delle amministrazioni pubbliche nonché tra esperti di comprovata qualificazione in merito alle materie sulle quali verte il concorso.

Passando poi, alla procedura selettiva, possiamo constatare come essa consista in un concorso per esami che consta di due prove scritte, una teorica e l’altra di carattere pratico, e in un orale.

Per quanto riguarda, invece, i concorsi per l’accesso alla Dirigenza tecnica, l’amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria volta a verificare l’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

La prova orale consiste nell’accertare il possesso, da parte dei candidati, delle conoscenze in merito all’utilizzo del personal computer nonché di una lingua straniera a livello avanzato.

Ogni prova è valutata in centesimi e ciascun candidato per superarla deve riportare un punteggio almeno pari a sessanta centesimi.

Il punteggio complessivo,viene determinato una volta effettuata la somma di tutti i voti riportati in ciascuna prova scritta e nella prova orale.

90 L’art.28 comma terzo del Decreto Legislativo n.165 del 2001 prevede poi, che l’accesso alla qualifica di Dirigente presso le Amministrazioni Statali, ed anche in quelle ad Ordinamento autonomo o presso Enti Pubblici non

economici, avviene anche tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A), secondo le modalità stabilite all’interno del regolamento contenuto nel d.p.r. n.272 del 2004.

La procedura,in esame, consta delle seguenti fasi:

1) Autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale pubblica per esami indetto dalla S.S.P.A.

2) Avvio di una procedura concorsuale pubblica per esami indetta dalla S.S.P.A. che potrebbe essere preceduta da una prova pre-selettiva

3) Approvazione della graduatoria.

4) Svolgimento dei corsi, per una durata pari a dodici mesi.

5) Esame -concorso intermedio. 6) Semestre di applicazione. 7) Esame – concorso finale.

8) Approvazione della graduatoria finale.

La S.S.P.A. ,in base alla comunicazione effettuata dal

Dipartimento della funzione pubblica in merito al numero di posti da mettere a concorso, bandisce un concorso pubblico per esami grazie al quale si accede al corso-concorso

selettivo di formazione dirigenziale.

Se concentriamo l’attenzione sulla modalità del concorso, possiamo constatare come esso consista in tre prove scritte, di cui una verte sulla conoscenza di una lingua straniera ed in una prova orale.

91 Come visto precedentemente, anche qui, ciascuna prova è valutata in centesimi ed è composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline che sono state oggetto del corso, da un semestre di applicazione presso le amministrazioni

italiane o straniere, enti organismi internazionali aziende pubbliche o private.

Giunti alla conclusione del concorso, viene predisposta una graduatoria finale, da parte della commissione esaminatrice , nella quale viene riportata la somma del punteggio che

emerge dalla prova intermedia e da quella finale85.

Passando, brevemente ai requisiti, possiamo vedere come alla procedura del corso-concorso possono essere ammessi, i soggetti muniti di laurea nonché quelli in possesso di uno dei seguenti titoli : laurea specialistica, diploma di

specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post universitario rilasciato da istituti universitari anche stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Sono altresì , ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Infine sono ammessi, i dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici relativamente al concorso pubblico per esami, secondo le modalità previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.118 del 2004.

85

92 Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza

lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse.

3.3 Accesso alla qualifica di Dirigente della prima

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