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La Responsabilità Dirigenziale

La Riforma Madia in merito alla responsabilità Dirigenziale , prevede un riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo- contabile e disciplinare dei Dirigenti nonché la ridefinizione del rapporto tra responsabilità Dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai Dirigenti della responsabilità che scaturisce a seguito dell’attività di gestione, limitando di fatto le ipotesi di responsabilità Dirigenziale a quelle previste dall’art.21 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, che abbiamo già esaminato nel precedente capitolo.

Questo compito viene in gran parte demandato al legislatore delegato.

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142 Viene poi prevista, all’interno del testo di

legge,l’introduzione di un’ipotesi di revoca degli incarichi Dirigenziali per responsabilità erariale, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione , laddove il Dirigente in

questione riporti una condanna ,anche non definitiva,da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

Tale fattispecie però, mal si concilia con l’art.1 comma 16 della Legge 190 del 2012 132in tema di prevenzione e repressione della corruzione, che elenca gli ambiti considerati sensibili ai fini del fenomeno corruttivo133. Ulteriori perplessità vengono suscitate da quanto indicato alla lettera m) dell’art.11 134della Legge Madia,la quale

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Art.1 comma 16 della Legge n.190/2012: Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009

133

P.Algeri,opera citata,pag.25.

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Art.11 lettera m): con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità

dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21

143 delega al Governo, come abbiamo già fatto notare all’inizio di questo paragrafo,il riordino delle disposizioni legislative in merito alle ipotesi di responsabilità Dirigenziale,

amministrativo-contabile e disciplinare dei Dirigenti e di ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e amministrativo contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai Dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale, con conseguente limitazione della

responsabilità Dirigenziale alle sole ipotesi di cui,al più volte citato, art.21 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Così facendo però, la Legge Delega rischia di introdurre una vera e propria non imputabilità per responsabilità

amministrativa in favore degli organi politici di Governo. Per effetto della Riforma, pertanto potrebbe scaturire

un’assoluta non imputabilità, tale, da impedire la chiamata in giudizio degli organi di Governo, anche

laddove,paradossalmente,l’atto gestionale fosse stato eseguito dal Dirigente, su input del Governo135.

Ciò potrebbe creare un cortocircuito nei rapporti tra l’organo politico da un lato e la Dirigenza dall’altro.

Se leggiamo poi la lettera q) dell’articolo 11136, che attribuisce in via esclusiva al Dirigente la responsabilità erariale, in merito a fatti inerenti l’attività di gestione, in combinato disposto con la lettera m), si potrebbe profilare il serio rischio di vedere la figura del Dirigente come una sorta di scudo, ad errate decisioni operate dalla classe politica.

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi.

135

L.Olivieri, opera citata, pag.93.

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Art.11 lettera q): previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

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3 Osservazioni conclusive.

Al termine di questa breve carrellata, che ha puntato il faro sulle principali novità della Riforma Madia, in tema di

Dirigenza Pubblica, possiamo osservare come nel complesso tale modifica legislativa, ridisegni l’assetto della Dirigenza Pubblica, soprattutto istituendo una figura di Dirigente, grazie all’introduzione o meglio il ritorno al ruolo unico, di un Dirigente della Repubblica, che finalmente si sgancia da un legame forte con l’amministrazione presso la quale svolge il suo incarico,alimentando così facendo un vero e proprio mercato della Dirigenza,

Dall’altra parte però, non c’è chi ha mancato di osservare che all’interno della Legge Delega vi siano degli aspetti che portano verso una sorta di spoil system all’italiana con una chiara operazione di precarizzazione e subordinazione della Dirigenza di ruolo alla politica.

Il che potrebbe apparire come un ossimoro, date le premesse e gli obiettivi della Legge stessa, affermati in più occasioni dal Governo e dal Ministro in persona.

Tuttavia segnali in tal senso vi sono, come abbiamo da ultimo segnalato in tema di responsabilità.

Un giudizio definitivo però, potrà essere dato solo quando la riforma sarà pienamente a regime, nella ferma convinzione tuttavia, che oltre ad un complessivo e ben congeniato progetto di riforma,servirebbe un cambio di passo culturale nonché generazionale per stare al passo con le novità e le sfide, alle quali il mondo globale mette, sempre più spesso di fronte, la pubblica amministrazione e suoi cittadini.

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