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CAPITOLO IV. LA PROTEZIONE DEI DATI NELLA SOCIETA DELL’INFORMAZIONE

4. L’accesso alla rete e il rischio di digital divide

Seppur Internet si sviluppa in un primo momento come mezzo di comunicazione477 ed effettivamente in una prima fase i servizi che la rete mette a disposizione degli utenti sono principalmente e-mail e rudimentali - se paragonati a quegli odierni - portali di informazione, ben presto l’accesso alla rete cessa di essere percepito unicamente come mezzo di comunicazione478 e diviene lo strumento per esercitare una serie di diritti individuali e di cittadinanza479.

In tal senso diventa fondamentale non solo che l’accesso alla rete sia garantito da uno scenario infrastrutturale che consenta l’accesso agli strumenti tecnologici o lo renda accessibile in termini di costi480, ma anche che venga promossa l’uguaglianza informatica481 finalizzata a dotare i cittadini in egual misura degli strumenti utili482 per esercitare consapevolmente i propri diritti in rete483.

477 In tal senso un autore descrive “Internet quale realtà peculiare e specifica del più ampio universo comunicativo.” COSTANZO P., Internet, in Diritto Pubblico, 2000, disponibile online https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile=md&id=161963.

478 Sul punto lo stesso autore precisa “certo permane una comunicazione di dati, ma l’attività comunicativa è essenzialmente un trasferimento di dati servente e necessario per compiere altre attività”; In quest’ottica trova pieno collegamento la normativa a tutela della protezione dei dati personali. CAFARI PANICO R., Op. Cit. Supra note 30, Cit. p. 47.

479 Sul punto l’autore adduce alcuni esempi che rendono evidente tale constatazione: sopra la rete è possibili costruire un’attività d’impresa dunque Internet assume una rilevanza anche costituzionale, per l’esercizio della libertà d’impresa, o ancora attraverso la rete Internet si può fare politica in modo attivo, dunque Internet assume una rilevanza per l’esercizio di alcuni diritti di cittadinanza e di partecipazione politica, o ancora se i dati sanitari sono caricati su un fascicolo elettronico è chiaro che un accesso rapido e stabile alla rete Internet diventa fondamentale per compiere un intervento medico ed in quest’ottica Internet assume una rilevanza nell’ambito del diritto costituzionale alla salute. R. Cafari Panico, Op. Cit. Supra note 30, Cfr. pp. 46,47; sul punto un altro autore diversi anni prima scriveva: “La Rete, del resto, si è già pienamente rivelata come un luogo profondamente concreto e capace di accogliere nel suo seno, nel bene e nel male, le più «umane» inclinazioni ed esigenze.” COSTANZO P. Op. Cit. Supra note 484; sulla stessa scia di pensiero un altro autore scrive: “Se internet è una dimensione ulteriore nel cui ambito di sviluppa la personalità dell’individuo, è ovvio che si accede ad internet per concretizzare tale sviluppo.” PASSAGLIA P., Op. Cit. Supra note 471.

480 Sul punto un autore scrive: la politica di consentire un diffuso accesso alla rete, considerato sia nella prospettiva del costo del servizio sia della presenza delle infrastrutture necessarie, presenta sicure analogie con il processo di elettrificazione del Paese voluto negli anni ’60 del secolo scorso, con la conseguenza che una capillare diffusione della banda larga sul territorio nazionale a prezzi accessibili diviene possibile solo con un significativo intervento pubblico” DE MARCO E., Accesso alla rete e uguaglianza digitale, Milano, Giuffrè 2008. Cit. p. 35, nota 33. 481 Interessante sul punto un articolo che fornisce una panoramica dei vari approcci relativi al legame tra sesso e tecnologia, tra passato e presente. WAJCMAN J., Feminist theories of technology, Cambridge Journal of Economics, 2009, disponibile online: http://wiki.medialab- prado.es/images/4/4b/Wajcman_Feminist_theories_of_technology.pdf

482 In altri termini deve essere garantita l’eguaglianza delle condizioni di partenza

483 Sul punto un autore paragona il diritto all’uguaglianza informatica alle scelte politiche compiute nel XX secolo, relative all’istruzione obbligatoria frutto della volontà di munire i cittadini degli strumenti utili per concorrere in modo consapevole alla crescita sociale,

Se pensassimo all’accesso alla rete come un diritto sarebbe evidente che in quanto tale esso potrebbe venire in gioco qualora sussistessero in astratto le condizioni di accessibilità, ad un individuo ne venisse impedito l’accesso: in quest’ottica il principale impedimento deriverebbe dalla mancata c.d. «alfabetizzazione informatica» - intesa come incapacità o insufficiente capacità di utilizzare un computer e/o navigare sulla rete - che alla luce di quanto detto risulta essere il principale mezzo attraverso il quale poter raggiungere il fine dell’uguaglianza informatica. La disuguaglianza relativa alla fruizione della rete –sia in termini di disponibilità infrastrutturale sia legata alle capacità informatiche dell’utente484 – riconduce al concetto di digital divide: parlare di digital divide significa mettere in risalto quella frattura che si sta sviluppando tra la popolazione in grado di utilizzare la rete e la popolazione che ne rimane ancora lontana e che pertanto non gode dei benefici derivanti dalle tecnologie.485

Il rischio che deriva dal digital divide è davvero preoccupante, c’è chi presuppone la definizione di nuove asimmetrie sociali486.

economica e culturale del Paese: “l’evoluzione verso forme sempre più avanzate di società digitale richiede oggi, infatti, che i cittadini non siano solo in grado di utilizzare i servizi che essa offre ma possano anche, e soprattutto, avere gli strumenti per valutare le potenzialità e gli elementi critici presentati oggi dall’e-government, e in prospettiva meno immediata dall’e- democracy, al fine di essere soggetti attivi del processo di cambiamento” DE MARCO E., Op. Cit. Supra note 480.Cit. p.35, nota 33.

484 In tal proposito si parla di elementi oggettivi, cioè legati al fattore geografico ed economico, ed elementi soggettivi legati principalmente al grado di scolarizzazione. CASSANO G., CONTALDO A., Internet e tutela della libertà di espressione, Giuffrè Editore, 2009. Cfr. p. 22. 485 Ibidem.; In relazione alla continua evoluzione dei social networks e alle competenze trasversali richieste per poterlo approcciare seriamente, un autrice classifica il fenomeno del digital divide tra i “new social trend” NEGRI F., Networkcracy. Social media marketing per la distribuzione, Giappichelli Editore, 2013, Cfr. p.189 ss.

486 Riferendosi ad Internet un autore scrive: “il nuovo ecosistema della comunicazione si caratterizza per un alto tasso di dinamicità dei processi che mette a dura prova le tradizionali logiche di controllo e di sorveglianza, tipiche delle società industriali avanzate. La società interconnessa fonda la sua ricchezza sulla smaterializzazione degli scambi, ma rende più evidenti le disuguaglianze di carattere conoscitivo e culturale definendo nuove asimmetrie sociali” DOMINICI P., Op. Cit. Supra note 462, Cit. p.13; dello stesso avviso un altro autore che da una prospettiva più sociologica scrive: “Coloro che non hanno alcun potere economico né culturale sono vincolati a una dimensione locale; hanno tagliato il legame che li univa alla 'gente comune' in generale, che resta locale come lo era al culmine dei processi moderni di industrializzazione e costruzione delle nazioni. Coloro che hanno questo potere occupano il cyberspazio, separati dal resto della popolazione: in termini ancora perfettamente appropriati in relazione a quella parte di popolazione, essi sono divenuti autenticamente "extraterritoriali". I locali non svolgono alcun ruolo nell'autocostituzione e autoriproduzione delle élite, e se ad alcuni di loro accade di essere investiti di quel ruolo per un certo periodo, ciò non significa che siano indispensabili e insostituibili in quella funzione.” o ancora “In qualità di uomini e donne di sapere, i membri delle classi colte abitano il cyberspazio”. BAUMAN Z., La solitudine del cittadino globale, 2000, disponibile online: http://www.davidecounselor.it/Pugni%20sul%20cranio/Zygmunt%20Bauman%20-

4.1. L’accesso alla rete e la disabilità

Nell’ambito della più ampia problematica del digital divide, oltre alle due questioni più dibattute che riguardano il problema dell’accesso alla rete e quello dell’alfabetizzazione informatica alla base delle quali si possono individuare rispettivamente le disuguaglianze culturali487, anagrafiche488 e quelle economiche, viene individuata una terza questione in relazione all’accesso ad Internet da parte delle persone con disabilità. Un documento di fondamentale importanza nell’ottica della la promozione di una nuova cultura volta all'inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità489 la quale riconosce una lunga serie di diritti nei confronti delle persone non normodotati, con riguardo anche ai profili tecnologici; all’articolo 1 paragrafo 2, specifica che «Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others».

A livello europeo la definizione di «disabile» la ritroviamo all’interno dell’articolo 2 lettera a) Regolamento n. 1107/2006/CE secondo cui con le locuzioni «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» sarebbe da intendersi «qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona»; tuttavia tale definizione risulta limitativa rispetto a quella contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.490

487 Specificatamente a questa categoria si fa riferimento anche con la locuzione di cultural divide.

488 Spesso in ragione dell’età anagrafica si verifica una scarsa dimestichezza rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie.

489 Approvata dall’Assemblea Generale il 13-12-2006.

490 Il limite di questa definizione è dettato dal fatto che, trattandosi di una definizione che si inserisce nell’ambito specifico della normativa inerente al trasporto aereo dei passeggeri, essa fa riferimento ad una condizione di disabilità principalmente legata alla locomozione e non anche all’interazione con i dispositivi elettronici e telematici, per la quale talvolta non risulta essere sufficiente il compimento di atti di tipo motorio come l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, o l’uso di alcune componenti hardware tra le quali la tastiera, il mouse o altri dispositivo tattili, ma risulta altresì necessario l’uso di altre facoltà sensoriali quali la visione o l’udito. In quest’ottica si inseriscono alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha affermato che la nozione di «disabile» deve essere intesa, nell’ambito dell’ordinamento europeo, facendo diretto e specifico rinvio alla Convenzione delle Nazioni Unite; si vedano in proposito la sentenza 4/7/2013 in Causa C-312/11, Commissione c. Italia, che richiama la sentenza 11/4/2013 relativa alle cause riunite C- 355/11 e C-337/11 HK Denmark (HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring c. Dansk Almennyttigt Boligselskab DAB e HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge c. Pro Display A/S in liquidazione) che al paragrafo 37 in particolare richiama specificatamente la definizione di persona disabile dettata dall’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. PIZZETTI F. G., Accesso ad internet e persone con disabilità: profili di eguaglianza digitale, in Cafari Panico R., Op. Cit. Supra note 30, pp. 125-148, Cfr. p.126, nota 3.

4.2. Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e il principio di neutralità della Rete

Il Regolamento (UE) 2015/2120 entrato in vigore il 30 aprile 2016, stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Dal primo considerando si evince chiaramente lo scopo del Regolamento: «Il presente regolamento mira a definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali» che si affianca per tale ragione alla disciplina posta in essere dalla Federal Communication Commission americana in materia di Neutralità della Rete (Net Neutrality). Lo scopo di garantire la neutralità della Rete in tutto il territorio dell’Unione viene ribadito con enfasi dall’art. 3 che al paragrafo 1 recita: «Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet».491

5. Le sfide poste dalla società digitale e l’esigenza di un approccio etico e di generale