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L’accesso del singolo alla giustizia costituzionale: Italia e Spagna a confronto.

Due diversi modelli di accesso del singolo alla giustizia costituzionale: Italia e Spagna

6. L’accesso del singolo alla giustizia costituzionale: Italia e Spagna a confronto.

In questo paragrafo finale, ci si soffermerà sulle differenze esistenti tra l’ordinamento italiano e quello spagnolo in materia di accesso alla giustizia costituzionale da parte del singolo. La più evidente – e nota – differenza è

(

80 Ad es. la STC 185/1990 ha riconosciuto la lesione dell’art. 24 ma non come conseguen- za diretta di quanto disposto nell’art. 240.2 LOPJ, ma piuttosto come prodotto della man- canza di sviluppo legislativo dell’art. 53.2 CE. Addirittura la STC 48/1995 ha negato sia l’esistenza di una lesione dell’art. 24.1 sia che tale lesione potesse derivare dall’art. 45 LPL. «La consecuencia que los órganos judiciales ha deducido, la ineficacia de la presen- tación de documentos de no cumplirse los requisitos establecidos en el art. 45 LPL, no puede ser calificada de arbitraria o infundada, sino que enlaza con la naturaleza imperati- va, de orden público, de las reglas procesales, y también con el carácter expecional, en fa- vor del justiciable, con que opera el art. 45 LPL, que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una exepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación de documentos. Si el requisito es con- stitucionalmente legítimo según se ha afirmado, lo serán también las consecuencias que legalmente se deriven de su incumplimiento. Como ya se ha dicho, la exigencia de la co- municación no es carga excesiva y permite fórmulas muy flexibles para su realización, pe- ro la simplicidad de la obligación que impone la norma legal no puede servir para justifi- car su inobservancia, ni entender como desproporcionada una consecuencia que sólo resul- ta de la negligencia de la parte. En conclusión, el art. 45 LPL no es contrario al art. 24 CE»

che l’ordinamento spagnolo – al contrario di quello italiano – prevede che il singolo possa accedere direttamente alla giustizia costituzionale tramite il ricorso di amparo, superando i limiti di un ricorso in via incidentale e confi- gurando così una giustizia costituzionale più in linea con le esigenze del di- ritto alla tutela giurisdizionale. Tuttavia, lo stesso ricorso in via incidentale alla giustizia costituzionale – anche se presente all’interno di entrambi gli ordinamenti – mostra delle differenze.

In particolare, le suddette differenze possono sintetizzarsi nei seguenti punti. Innanzitutto, nell’ordinamento italiano la questione di costituzionalità può proporsi in qualunque momento del giudizio, mentre nell’ordinamento spagnolo solo al termine del procedimento per soddisfare una duplice finali- tà: «por un lado se trata de evitar que la cuestión de incostitucionalidad sea

utilizada con fines exclusivamente dilatorios; por otro, a menudo sólo e- stando concluso el procedimento puede valorarse realmente la relevancia de la norma cuestionada para el fallo».81 In secondo luogo, l’ordinamento

italiano non prevede così come quello spagnolo che il giudice a quo – prima di rivolgersi al giudice costituzionale – debba sentire le parti e il Pubblico Ministero affinché possano allegare ciò che desiderano sulla pertinenza di sollevare la questione di incostituzionalità o sul fondo di questa. Anche in questo caso la finalità è duplice in quanto le allegazioni delle parti, da un la- to, consentono al giudice a quo di giungere ad «una mejor delimitación de la cuestión en todos sus aspectos» e, dall’altro, permettono «al Tribunal Con- stitucional una comprobación igualmente más intensa y estricta sobre “si el Juez que propone el planteamiento de la cuestión se ciñe a un control con-

la Sala di concedere l’amparo.

81 P. Pérez Tremps, El Tribunal Constitucional. Procedimentos, in Derecho Constitucio-

creto de las normas” (ATC 185/1990, FJ 1)». In terzo luogo, è vero che in entrambi gli ordinamenti si prevede che non possa essere impugnata l’ordinanza del giudice, qualora quest’ultima respinga la questione di costi- tuzionalità sollecitata. Tuttavia, nell’ordinamento spagnolo è presente un correttivo, qualora la decisione di negare la questione sollecitata non sia a- deguatamente motivata dal giudice (STC 35/2002) o si fondi su una motiva- zione arbitraria o manifestamente irragionevole (STC 58/2004). Infatti, in questi casi si può ricorrere in amparo contro la decisione del giudice. Da ul- timo, se pur sono state sanate le differenze relativamente alla presenza delle parti del processo a quo dinanzi al giudice costituzionale – in quanto essa prima era riconosciuta solo nell’ordinamento italiano, mentre oggi anche nell’ordinamento spagnolo con la nuova riforma organica –, il nostro ordi- namento mostra al momento una maggiore apertura sul punto, ammettendo anche la presenza di soggetti terzi che vantino un interesse diretto ed indivi- dualizzato rispetto alla questione sollevata. Tuttavia, malgrado questa aper- tura, la materia del contraddittorio permane nel nostro ordinamento priva di regole precise e legata alla discrezionalità della politica giurisprudenziale.

È da rilevare, però, che il ruolo delle parti del processo a quo nel proce- dimento in via incidentale si atteggia diversamente nei due ordinamenti; in- fatti, mentre nell’ordinamento spagnolo le parti sono coinvolte ancor prima che il giudice a quo si rivolga al giudice costituzionale, riconoscendo loro la possibilità di allegare ciò che desiderano sulla pertinenza di sollevare la questione di incostituzionalità o sul fondo di questa, al contrario nell’ordinamento italiano la presenza delle parti viene riconosciuta solo di- nanzi al giudice costituzionale e a ciò si aggiunga che la giurisprudenza co- stituzionale italiana «con orientamento costante, ha sempre affermato che il

me ed ai parametri indicati nell’ordinanza di rinvio e che non possono pren- dersi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità delle parti costituite».

È altrettanto vero che, al di là della suddetta differenza, in entrambi i casi ciò che caratterizza il procedimento in via incidentale è il diverso pote- re di iniziativa delle parti e del giudice a quo, perché di fatto sempre e solo a quest’ultimo spetta l’iniziativa considerato che le parti – a differenza del giudice a quo – non hanno la possibilità di adire direttamente al giudice co- stituzionale, ma devono porre la questione al giudice a quo il quale, qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, la promuove al giudice costitu- zionale. In altri termini, nel procedimento incidentale spetta soltanto al giu- dice l’atto di instaurazione del giudizio costituzionale, a prescindere dal fat- to che la questione venga sollevata d’ufficio o su iniziativa delle parti. Per- tanto, nell’ipotesi delle parti non si può ritenere effettivamente garantito il diritto di azione in giudizio previsto dall’art. 24 Cost., considerato che la decisione di rimettere al giudice costituzionale spetta unicamente al giudice

a quo.

I limiti propri di un ricorso in via incidentale – che si snoda sostanzial- mente sul rapporto tra giudice costituzionale e giudici comuni e che, pertan- to, comporta di fatto la relegazione di quei soggetti privati che hanno un in- teresse diretto al risultato del giudizio di legittimità costituzionale e la su- bordinazione della tutela delle loro posizioni soggettive alla tutela della le- galità costituzionale – vengono, però, superati nell’ordinamento spagnolo dalla presenza di un ricorso diretto – che al contrario privilegia la tutela del- le posizioni soggettive del singolo –, configurando così un sistema giurisdi- zionale più completo ed effettivo.