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Art 13: Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Conven-

7. Brevi note conclusive

Dopo aver analizzato separatamente i diversi ambiti normativi, risulta ora utile una breve comparazione tra le diverse e richiamate disposizioni concernenti il diritto di accesso al giudice. A livello costituzionale, l’art. 24, primo comma, della Costituzione italiana riconosce a tutti la possibilità di «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», mentre l’art. 24, primo comma, della Costituzione spagnola riconosce a tutte le per- sone il «derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos». Appare evidente che l’«agire in giudizio» – così come formulato nella Costituzione italiana – de- ve intendersi con l’ausilio della nozione costituzionale di giudice, quale si ricava dal principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma) e da quello del giudice indipendente ed imparziale (artt. 104, primo comma e 111, secondo comma). Al contrario, la Costituzione spa- gnola fa espresso riferimento alla nozione di giudice, il quale anch’esso –

sull’esigenza di partire dal momento in cui, dagli atti d’indagine compiuti, iniziano ad a- versi ripercussioni importanti sulla situazione giuridica dell’accusato». In tal senso v. M. Chiavario, Art. 6, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti

secondo la propria giurisprudenza costituzionale – deve essere predetermi- nato per legge (art. 24, secondo comma), indipendente (art. 117) ed impar- ziale. Le posizioni tutelabili sia dall’ art. 24, primo comma, della Costitu- zione italiana che da quello della Costituzione spagnola sono i diritti e gli interessi legittimi. In entrambi gli ordinamenti, il diritto alla tutela giurisdi- zionale effettiva è, poi, strettamente collegato con il diritto ad un equo pro- cesso e con il diritto di difesa.

Come è noto e come vedremo successivamente in dettaglio, il nostro ordinamento, a differenza di quello spagnolo, è privo di un ricorso diretto alla Corte costituzionale per la protezione dei diritti fondamentali, ritenuto dalla dottrina la forma più efficace di tutela di tali diritti.

In ambito comunitario, le posizioni tutelabili dall’art. 47 sono i diritti e le libertà garantiti dal diritto dell’Unione – ovvero tutte le posizioni sogget- tive attribuite ai singoli da norme giuridiche comunitarie – senza alcuna di- stinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi – così come avviene a li- vello nazionale – e senza alcuna specificazione ai diritti fondamentali sanci- ti dalla Carta stessa – così come avviene, invece, a livello internazionale nell’art. 13 CEDU; anche qui vi è un espresso riferimento alla nozione di giudice e alle sue caratteristiche (indipendente, imparziale e precostituito per legge) nonché uno stretto legame del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva con il diritto ad un equo processo e con il diritto di difesa. La giuri- sprudenza comunitaria, inoltre, desume dall’effettività della tutela giurisdi- zionale – anche la tutela cautelare e la tutela risarcitoria.

È da rilevare che, al contrario delle Carte costituzionali e della C.E.D.U., la Carta europea dei diritti fondamentali è priva di riferimenti a

specifiche forme di tutela131 e, pertanto, l’art. 47 costituisce l’unica disposi-

zione sulla tutela dei diritti. Tuttavia, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un «giudice» senza l’aggettivo «nazionale» sembrerebbe estendere la portata dell’art. 47 non solo alla tutela a livello nazionale, ma anche a quella comunitaria, costituendo così una disposizione di rinvio all’esistente ordi- namento giurisdizionale degli Stati e della Comunità e compensando l’assenza di una parte specificatamente dedicata alla tutela dei diritti132.

Conseguentemente, il diritto ad un ricorso effettivo, da una parte, «impone agli Stati membri l’obbligo di predisporre rimedi giuridici per casi di viola- zione del diritto comunitario; dall’altra, è parametro per la valutazione del sistema dei ricorsi previsti dai Trattati».133

In ambito internazionale, due sono le disposizioni in cui trova consacra- zione il diritto di accesso al giudice: l’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e l’art. 6 (diritto ad un equo processo). L’art. 13 della C.E.D.U. prevede che ogni persona possa presentare un ricorso davanti ad un’istanza nazionale con riguardo ai diritti e alle libertà riconosciuti dalla citata Convenzione. Il significato del termine «istanza», determinante per l’effettività del ricorso, è

131 Ad es. il titolo secondo della C.E.D.U. prevede che gli Stati, i singoli individui e le or- ganizzazioni non governative o gruppi di persone possano ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 34), però, soltanto una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi in- terni (art. 35, primo comma). I diritti fondamentali sanciti dalla C.E.D.U., dunque, devono essere garantiti in primo luogo a livello nazionale (art. 13). In altri termini, la tutela previ- sta dalla C.E.D.U. si articola su due livelli: quello nazionale e quello sopranazionale. 132 In tal senso A. Pertici, La “giustiziabilità” dei diritti fondamentali…, cit., p. 157. È da precisare che oggi con il Trattato di Lisbona la Carta non viene incorporata nei Trattati, ma viene posta sullo stesso piano giuridico dei Trattati.

133 Cfr. A. Lang, Il diritto ad un ricorso effettivo nell’Unione europea, in La tutela multi-

livello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti momenti di stabilizzazione, Milano, 2004,

stato equiparato sostanzialmente dalla giurisprudenza della Corte di Stra- sburgo a quello di “organo giurisdizionale” tramite l’attribuzione al primo di caratteristiche proprie di quest’ultimo134. L’art. 6 della C.E.D.U., invece,

riconosce il diritto ad un ricorso davanti ad un’autorità giudiziaria, indipen- dente ed imparziale, ma con riguardo ai diritti e doveri di carattere civile e ad ogni accusa penale135.

134 Cfr. A. Pertici, La “giustiziabilità” dei diritti fondamentali..., cit., p. 156. «Come risul- ta dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (in particolare, la sentenza Silver del 25 maggio 1983), se è vero che il ricorso potrà essere inoltrato anche ad un’autorità amministrativa o comunque non giurisdizionale, sarà però necessario che quest’ultima presenti quei caratteri di indipendenza ed imparzialità che […] sono sempre riscontrabili negli organi giurisdizionali, mentre richiedono di essere verificate di volta in volta negli altri casi. Inoltre, sarà richiesto il rispetto di idonee garanzie procedurali […]. Infine, sempre per rispettare l’effettività del ricorso, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto necessario che l’istanza adita sia in grado di emettere una decisione motivata con effetti vincolanti ed in grado di poter disporre un’adeguata riparazione per il torto subito. Nonostante la fissazione di tutte queste condizioni non vi è dubbio che la presenza del termine istanza […] abbia comunque portato, almeno in alcune occasioni, a ritenere con- formi all’art. 13 della CEDU anche ricorsi rivolti ad organi della cui indipendenza ed im- parzialità poteva certamente dubitarsi».

135 Cfr. R. Romboli, La giustizia nella Carta dei diritti di Nizza. Osservazioni sull’art.

47…, cit., pp. 16-17. L’A., inoltre, precisa che la Corte europea, in varie occasioni, ha af-

fermato «l’autonomia del disposto dell’art. 13 rispetto a quello dell’art. 6 CEDU, soste- nendo che la condanna di uno Stato per violazione dell’art. 6, non comporta necessaria- mente l’assorbimento della violazione dell’art. 13 per la mancata predisposizione di speci- fici strumenti di tutela». Dello stesso avviso è A. Pertici, R. Romboli, Diritto ad un ricorso

effettivo…, cit., pp. 406-407, secondo il quale «lo spazio di operatività dell’art. 13 […] ri-

mane per i casi in cui non sia necessario il rispetto dei criteri più restrittivi stabiliti dall’art. 6, primo comma (come di un’altra disposizione più specifica), essendo comunque sempre necessario garantire un ricorso effettivo a coloro che si pretendano lesi in un diritto fon- damentale riconosciuto dalla C.E.D.U. o dai successivi protocolli».

Da questa comparazione si possono trarre le seguenti conclusioni: in- nanzitutto, i destinatari sono (almeno sul piano formale)136 sempre tutte le

persone (fisiche e giuridiche; pubbliche e private; cittadini, stranieri, apoli- di); in secondo luogo, oggetto della tutela sono sempre i diritti, pur essendo delineati con sfumature diverse nelle relative disposizioni; in terzo luogo, i responsabili della violazione di tali diritti possono essere sia i privati che i pubblici poteri e, solo, l’art. 13 CEDU, precisa che quest’ultimi sono re- sponsabili anche quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; da ultimo, il ricorso deve essere sempre effettivo e per essere tale deve av- venire dinanzi ad un’autorità (variamente definita, ma con identiche caratte- ristiche) indipendente, imparziale, precostituita per legge.

136 Considerato che ad es. nell’ordinamento italiano, come abbiamo visto, l’effettivo go- dimento del diritto alla tutela giurisdizionale da parte dello straniero «talvolta è negato de

facto, in ragione delle modalità esecutive delle misure di allentamento, altre volte de jure,

a causa di una disciplina legislativa omissiva o carente». Cfr. sul tema A. Pugiotto, «Pur-

chè se ne vadano». La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allonta-

Il diritto di accesso al giudice alla luce