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La questione interna di incostituzionalità in relazione al ricorso di amparo

Due diversi modelli di accesso del singolo alla giustizia costituzionale: Italia e Spagna

5. La questione interna di incostituzionalità in relazione al ricorso di amparo

Altra novità significativa della LO 6/2007 riguarda la nuova disciplina della questione interna di incostituzionalità e la conseguente modifica dell’art. 55.2 LOTC. È lo stesso Tribunal a promuovere la questione di in- costituzionalità e da qui il termine di autoquestione. Inizialmente, era previ- sto che la Sala poteva sollevare l’autoquestione al Pleno solo dopo aver ri- conosciuto – in sede di amparo – la violazione di un diritto fondamentale derivante dall’applicazione di una legge, mentre ora la Sala o la Sezione può sospendere il ricorso di amparo e sollevare al Pleno l’autoquestione quando la valutazione del ricorso di amparo derivi dall’applicazione di una legge che violi i diritti fondamentali o le libertà pubbliche.76 In altri termini,

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74 È da ricordare, infatti, che è già da vari anni che la Prima Sala del Tribunale Supremo ha mostrato un’ostilità verso il Tribunale costituzionale che ha prodotto uno scontro aperto e noto tra entrambe le istituzioni. Questo scontro è emerso di recente nella STC 300/2006, del 23 ottobre 2006, nel caso «Alberto Alcocer» e nella sentenza della Prima Sala del Tri- bunale Supremo del 23 gennaio 2004, nel caso che condanna ai magistrati del Tribunale costituzionale per responsabilità civile. Sul punto v. L. E. Delgado del Rincón, El trincio

de primacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: su cue- stionamiento por la Sala Primiera del Tribunal Supremo, in La reforma del Tribunal Con- stitucional, cit., pp. 633-670.

75 Esiste la possibilità di promuovere l’autoquestione di incostituzionalità anche in rela- zione ad una lesione dell’autonomia locale imputabile a una norma con forza di legge (75.quinque.6 LOTC). La differenza principale rispetto all’altro caso di autoquestione, a parte il motivo su cui si fonda, sta nel fatto che in questo caso l’autoquestione la promuove il Pleno del Tribunale Costituzionale davanti se stesso.

76 In principio le questioni di incostituzionalità promosse dal Tribunale venivano risolte in odo più rapido rispetto alle questioni di incostituzionalità promosse dagli organi giudi-

prima era previsto che – solo una volta risolto il processo di amparo da parte della Sala e, quindi, solo dopo aver riconosciuto la violazione – poteva sol- levarsi l’autoquestione al Pleno. Questo meccanismo implicava la possibili- tà di una divergenza, ovvero che il Pleno – incaricato di giudicare la costitu- zionalità della legge – poteva adottare una posizione distinta da quella as- sunta dalla Sala in sede di amparo.77 Il legislatore organico corregge questo

meccanismo dagli effetti potenzialmente distorsivi perché l’introduzione della sospensione del processo di amparo nel momento in cui la Sala solleva il dubbio intorno alla costituzionalità della legge al Pleno impone alla prima di valutare il ricorso di amparo prendendo in considerazione il giudizio di costituzionalità del Pleno. «El primer pronunciamento del Constitucional

recaerá sobre la ley y el segundo se referirá a la vuleneración del derecho fundamental, y no a la inversa, como hasta ahora».78 Riforma necessaria

anche in considerazione del fatto che in futuro pure le Sezioni potranno ri- solvere ricorsi di amparo, evitando così addirittura che le Sezioni possano giungere su una posizione diversa da quella del Pleno. Anche se, c’è chi so- stiene che questo nuovo meccanismo sacrificherebbe in modo indebito la protezione dei diritti fondamentali a vantaggio della difesa obiettiva della Costituzione e, che pertanto, sarebbe stato più logico prevedere che il Pleno

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ziali perché in fin dei conti una autoquestione non è altra cosa che la trasformazione di un ricorso di amparo in una questione di incostituzionalità. Però successivamente il tempo di attesa aumentò (ad es. la STC 31/2000 si dettò approssimativamente sei anni dopo la sen- tenza di amparo) perché il carico di lavoro che tanto sta condizionando il funzionamento del Tribunale costituzionale ha finito per colpire anche questi processi in cui la norma da controllare già è stata pregiudicata dal Pleno o dalla Sala con motivo del ricorso di amparo. 77 Già alcuni magistrati tramite votos particulares avevano suggerito la necessità di una ri- forma in tal senso, evitando che l’amparo venisse concesso prima che del giudizio di costi- tuzionalità (STC 18/1994).

possa avocare l’amparo e risolvere simultaneamente la questione.79 Il pro-

cedimento previsto per sollevare le autoquestioni di incostituzionalità è lo stesso di quello previsto per le questioni di incostituzionalità, considerato che la nuova disposizione afferma che il procedimento in questione avverrà «de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes».

Con la riforma viene meno – quindi – la differenza più evidente tra le questioni di incostituzionalità poste dai giudici e quelle poste dallo stesso Tribunale costituzionale, cioè le autoquestioni di incostituzionalità prece- dentemente non creavano un incidente pregiudiziale. Pertanto, la riforma avvicina l’autoquestione di incostituzionalità alla questione di incostituzio- nalità posta dai giudici in qualsiasi processo giurisdizionale. Tuttavia, si so- no create e persistono altre differenze che meritano di essere rilevate.

Innanzitutto, le questioni di incostituzionalità provenienti dalla giurisdi- zione ordinaria sono ora in via generale di competenza delle Sale, salvo quelle che riservi per sé il Pleno (art. 10.1.c) LOTC), mentre le questioni in- terne sono sempre di competenza del Pleno. Qui l’intento è sicuramente quello di sgravare il lavoro del Pleno, ma incerti sono i reali vantaggi che possano derivare dal fatto di non riservare più al Pleno la determinazione dell’incostituzionalità di una norma con forza di legge.

In secondo luogo, la Sala o la Sezione nel porre la questione interna di incostituzionalità dovrà contestare l’incostituzionalità della legge in relazio- ne alla lesione di uno dei diritti fondamentali o libertà pubbliche, mentre i giudici nel porre la questione di incostituzionalità non hanno alcun vincolo e hanno disposizione l’intero blocco di costituzionalità.

Constitucional, cit., p. 615.

79 Così come prevista attualmente nella LOTC per i conflitti di competenza che hanno per oggetto una legge (art. 67 LOTC).

In terzo luogo, l’oggetto della questione è diverso: nel caso delle que- stioni di incostituzionalità i giudici pongono la questione quando hanno un dubbio sulla costituzionalità o meno della legge, mentre nel caso delle auto- questioni la Sala o la Sezione pone la questione quando la legge applicata violi diritti fondamentali o libertà pubbliche. È la lesione di un diritto fon- damentale che apre il procedimento dell’art. 55.2 LOTC. Ciò, però, non im- plica che la lesione dei diritti fondamentali o libertà pubbliche è conseguen- za dell’incostituzionalità della legge.80

6. L’accesso del singolo alla giustizia costituzionale: Italia e Spagna