CAPITOLO 8: LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE PROPRIE AZIONI
8.8 ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE COMPIUTO DA SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE
Nel caso in cui ci si riferisca ad azioni quotate il Codice Civile obbliga ad effettuare gli acquisti di azioni proprie tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio, quindi sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato (ad esempio dalla Borsa Italiana S.p.A.).
Questa legge non si applica alle società che non sono quotate in borsa per un duplice motivo:
1. le modalità di acquisto non possono essere applicate alle azioni non quotate;
2. i titoli quotati hanno caratteristiche diverse dai titoli non quotati.
I motivi principali di questa decisione concernono la salvaguardia della “parità di trattamento fra azionisti” e la “trasparenza nelle modalità di determinazione del prezzo”.
CONCLUSIONE
La riforma introdotta nel sistema con il D.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 ha profondamente inciso sulla scena della partecipazione azionaria nelle Società per Azioni, prevedendo metodi di partecipazione prima impossibili, e modificando quelli preesistenti al fine di favorire sia i soci che la società.
Con la riforma del diritto societario viene lasciato ampio spazio all’autonomia privata, garantendo maggior potere decisionale allo statuto, e vengono introdotte nuove possibilità di finanziamento al fine di aumentare la capitalizzazione e poter ricorrere in diversi modi al capitale di rischio (specie attraverso l’emissione di strumenti finanziari).
Con il D.lgs. 6/2003 il legislatore è intervenuto sul sistema delle partecipazioni azionarie perseguendo due obiettivi fondamentali:
- in primo luogo si è cercato di aumentare le forme possibili di finanziamento delle S.p.A. moltiplicando la classe degli strumenti finanziari utilizzabili a tal fine. Questa innovazione ha lo scopo di creare un ordinamento societario competitivo sulla scena internazionale, capace di attrarre gli investitori (e di conseguenza i loro capitali),
- in secondo luogo viene attribuita una maggiore autonomia statutaria, al fine di creare meccanismi normativi più flessibili, e che, nel rispetto della tutela dei soci e dei terzi, possono essere di volta in volta adattati alle concrete esigenze delle parti in causa.
Grazie alla possibilità di modulare e combinare diversamente diritti patrimoniali e diritti amministrativi, si generano diverse forme possibili di partecipazione sociale:
viene a mancare la netta distinzione, prima marcata, tra capitale proprio e capitale di debito.
I principali aspetti trattati dalla riforma sono, in sintesi:
- novità riguardanti l’emissione delle azioni, quindi possibilità di emettere azioni senza valore nominale ed azioni dematerializzate,
- introduzione di nuove categorie di azioni specialmente con diversa incidenza delle perdite, azioni riscattabili, azioni correlate, azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato,
- creazione di nuovi strumenti finanziari distribuibili ai dipendenti della società o ai soci in seguito all’apporto di opere o di servizi,
- novità riguardanti la circolazione delle azioni: modifica della disciplina riguardante le clausole di gradimento ed il divieto di trasferimento.
Il legislatore del 2003 ha inoltre chiarito diversi punti che erano controversi in dottrina prima della riforma:
- E’ stata eliminata la regola riguardante l’integrità del capitale sociale, in forza della quale non era possibile emettere azioni per una somma inferiore al loro valore nominale, garantendo oggi l’integrità del capitale sociale stabilendo che il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare del capitale globale della società.
- Aspetto molto importante è anche l’esclusione di patti parasociali, che venivano creati prima della riforma. Oggi è possibile attribuire un valore più che proporzionale di azioni rispetto al conferimento ai soci che presentano particolari doti fondamentali ed utili per la società. In questo caso, la società ha interesse a mantenere il socio grazie alle sue conoscenze e competenze.
- L’introduzione della riforma del 2003 ha anche apportato una modifica per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento e di frazionamento delle azioni. Infatti, a seguito della possibilità di emettere azioni senza valore nominale, anche queste operazioni hanno perso gran parte della loro importanza. Ogni volta che la società decide di emettere azioni senza valore nominale, vengono meno tutte le motivazioni che potevano, prima della riforma, giustificare l’opportunità e la necessità di procedere ad operazioni di frazionamento e di raggruppamento.
- Il legislatore, con la riforma del diritto societario del 2003, ha, per quanto riguarda la categoria delle azioni speciali riaffermato la più ampia libertà nella creazione di azioni fornite di diritti diversi e nella determinazione del loro contenuto e, inoltre, ha modificato la disciplina relativa ad alcune
categorie di azioni speciali, già previste prima della riforma, sempre allo scopo di ampliarne le possibilità di utilizzo.
- Il legislatore ha inoltre creato nuove categorie di azioni speciali che possono coinvolgere nella vita societaria anche quei soggetti interessati solamente all’esercizio dei diritti patrimoniali, escludendo i diritti amministrativi derivanti dal possesso di titoli azionari e riaffermato l’esistenza di questi speciali gruppi di azioni la cui legittimità poteva, precedentemente, essere messa in discussione.
- Introducendo la nuova categoria degli strumenti finanziari cosiddetti atipici, molto flessibili ed adattabili alle concrete esigenze sia dei soci che della società, ha creato nuove possibilità di finanziamento per l’impresa. Con la riforma si è anche affermato, tramite l’introduzione di azioni senza diritto di voto, che questo diritto amministrativo è naturale ma non essenziale.
- Importanti modifiche sono state introdotte anche riguardo ai vincoli sulle azioni. Con il d.lgs. 6/2003 il legislatore ha infatti introdotto chiaramente la possibilità del sequestro delle azioni, ha chiarito la situazione nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale in presenza di vincoli ed ha dettato norme precise riguardo all’esercizio dei diritti amministrativi in caso di presenza di vincoli sulle azioni.
La riforma del diritto societario è stata, ed è tutt’oggi, molto importante per quanto concerne il regolamento della partecipazione azionaria all’interno di una S.p.A.
Grazie all’introduzione di nuovi articoli del Codice Civile, ed alla modifica di altri, è possibile capire al meglio:
- quali sono le diverse categorie di azioni esistenti,
- quali sono le possibilità, per i soci e per i terzi, di partecipare alla vita sociale,
- quali sono i diritti derivanti dal possesso delle azioni, - quali sono le diverse tecniche di circolazione delle azioni,
- cosa sono e quale è la legislazione riguardo alle azioni dematerializzate, - i limiti imposti alla circolazione delle azioni, ovvero la clausola di prelazione
e le clausole di godimento,
- i possibili vincoli sulle azioni: il pegno, l’usufrutto e il sequestro,
- quali effetti provocano i vincoli sui diritti amministrativi e patrimoniali, - in quali casi è possibile l’acquisto di azioni proprie,
- la disciplina riguardante le azioni proprie.
In seguito all’introduzione del D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 il sistema che regola la partecipazione azionaria è diventato maggiormente flessibile ed adattabile alle esigenze dei terzi e dei soci che intendono investire il proprio capitale acquistando azioni di una S.p.A.
BIBLIOGRAFIA
ANGELICI C. (2003), La riforma delle società di capitali, CEDAM, Padova
ASSOCIAZIONE PREITE (2004), Il nuovo diritto delle società, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Il Mulino, Bologna
CARATOZZOLO E., DI AMATO S., DIMUNDO F., LO CASCIO G., MUSCOLO G., PROTO C. (2003), Società per azioni, società collegate e controllate, assemblee, Giuffrè Editore, Milano
COSTANZO P., TESTA G. (2005), S.p.A. azioni – obbligazioni, strumenti finanziari.
Disciplina civilistica e fiscale. Tecnica contabile, Egea, Milano
D’ALESSANDRO C. (1968), I titoli di partecipazione, Giuffrè Editore, Milano
FERRUCCI A., FERRENTINO C. (2005), Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, Tomo I, Giuffrè Editore, Milano
GALGANO F. (2003), Il nuovo diritto societario, CEDAM, Padova
GATTI S. (1975), La rappresentanza del socio nell’assemblea, Giuffè Editore, Milano
GIANNELLI (2003), Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati, in AA. VV., a cura di B. Limonati, Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano
JAEGER P. (1994), Il voto divergente nella società per azioni, Giuffrè Editore, Milano
LIBONATI B. (2004), L’impresa e le società, Giuffè Editore, Milano
MARTORANO F. (2002), Titoli di credito. Titoli non dematerializzati, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffè Editore, Milano
PICONE F. (2003), Diritti diversi e categorie di azioni, in Rivista di diritto commerciale, numero 9 e 10 del 2003
POLI S. (2000), Il pegno di azioni, Giuffrè Editore, Milano
RIVOLTA G. (1965), La partecipazione sociale, Giuffrè Editore, Milano
SANDULLI M., SANTORO V. (2003), La riforma delle società. Commentario del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, G. Giappichelli, Torino
VATTERMOLI D. (2003), Commento all’art. 2355-bis del codice civile, in La riforma delle società, commentario a cura di M. Sandulli e V. Santoro, I, Società per azioni.
Società in accomandita per azioni, Giappichelli, Torino
VISENTINI G. (1959), Azioni di società in Enciclopedia del diritto, IV, Giuffrè, Milano
WEIGMANN (1987), Azionariato di dipendenti, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Commerciale, II, UTET, Torino