Il D.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 ha cambiato il modo di circolazione delle partecipazioni sociali nelle società per azioni. La disciplina della circolazione delle azioni varia in base alla natura e alle caratteristiche delle partecipazioni azionarie.
L’art. 2325 – bis c.c. apporta innanzitutto l’importante distinzione tra società quotate, società non quotate che fanno appello al mercato del capitale di rischio e società non quotate che non fanno appello al mercato del capitale di rischio (le società chiuse). La circolazione delle azioni appartenenti alle prime due classi è regolata dalla legislazione speciale che impone la de materializzazione. Per le azioni appartenenti all’ultima categoria bisogna fare riferimento all’art. 2355 c.c. articolato in cinque commi.
Il primo comma riguarda la disciplina della circolazione dei titoli azionari nel caso in cui questi titoli non vengano emessi, i commi dal due al quattro regolano la circolazione delle azioni nel caso in cui i titoli vengano emessi ed il quinto comma apporta indicazioni circa le azioni dematerializzate.
La riforma del 2003 non ha raggiunto lo scopo di offrire un quadro chiaro per quanto riguarda le azioni dematerializzate
5.2 LE DIVERSE TECNICHE DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Per iscrivere il trasferimento nel libro dei soci è necessaria la richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito presso l’ufficio delle imprese competente.
Il quadro normativo odierno fissato dall’art. 2355 non cambia totalmente la regola precedente.
Conferma il principio per cui l’emissione dei titoli azionari è normale, ma non essenziale al buon funzionamento della struttura organizzativa propria della società per azioni.
Diversa è la disciplina che regola il trasferimento delle azioni quando queste sono state emesse cioè quando sono incorporate in titoli perché è necessaria una distinzione tra titoli al portatore o azioni nominative.
1) Azioni al portatore: si trasferiscono con la consegna del titolo all’acquirente (art.2355 c.c.) che ne diviene il legittimo proprietario. Il proprietario è legittimato all’esercizio dei relativi diritti in base alla semplice presentazione dello stesso alla società (art.2003 c.c.). Secondo la tesi oggi prevalente anche il contratto di trasferimento dei titoli di credito ha natura consensuale e non reale. L’adempimento delle formalità previste per il trasferimento dei titoli costituisce un adempimento materiale o formale per consentire che al trasferimento della proprietà del titolo faccia seguito anche la legittimazione all’esercizio dei diritti pertinenti al titolo nei confronti dell’emittente. Il processo di trasferimento viene distinto in due fasi. La prima, la fase di trasferimento della proprietà, che si realizza sulla base del solo contratto consensuale di vendita, e la seconda, la fase di acquisto della legittimazione ad esercitare i diritti pertinenti al titolo, per la quale devono essere adempiute le diverse formalità previste dalla legge (nel caso delle azioni al portatore la consegna del titolo).
2) Azioni nominative: la disciplina che regola il trasferimento delle azioni nominative è abbastanza complessa specialmente perché è necessario fare riferimento a diverse fonti per la sua ricostruzione. I titoli nominativi devono essere intestati ad una persona fisica o giuridica e questa intestazione deve risultare anche nel libro dei soci. Nel momento in cui si trasferisce un’azione nominativa è quindi necessaria la doppia modifica dell’intestazione (sia sul titolo che sul libro dei soci). Questa modifica può avvenire mediante girata o mediante transfert. L’art. 2355 c.c. stabilisce che il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da un altro soggetto28 secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Con la riforma del diritto societario viene attribuita al giratario che si dimostra possessore in base a una serie continuativa di girate la legittimazione all’esercizio dei diritti
28 Oltre ai notai possono autenticare la girata gli agenti di cambio o i funzionari di aziende di credito autorizzate.
societari e il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
La normativa precedente stabiliva che gli effetti della girata dei titoli azionari discendevano dall’annotazione nel libro dei soci. Di fronte alla società emittente il trasferimento per girata non produceva effetti in seguito all’annotazione nel libro dei soci. L’art. 1745/1962 stabiliva che il giratario che dimostrava di essere possessore di un titolo azionario in base a una serie continuativa di girate aveva diritto al pagamento degli utili e all’intervento in assemblea. Dalla sopravvenuta riforma derivava che l’annotazione nel libro dei soci non costituiva una condizione necessaria per l’esercizio dei diritti sociali.
In seguito al D.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 viene attribuita al giratario la totalità dei diritti societari.
Rimane per le società l’obbligo di aggiornare il libro dei soci circa le girate successive nel caso in cui l’acquirente intenda esercitare i diritti di socio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante che deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste per l’intestazione dei titoli azionari. Nel caso in cui le azioni non siano interamente liberate è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. La girata viene apposta sul retro del titolo oppure su un foglio di allungamento.
L’art. 2355 c.c. legittima il trasferimento delle azioni nominative anche con mezzo diverso dalla girata ossia con il transfert che consiste nella modificazione contestuale della doppia intestazione (sul titolo e sul libro dei soci). In alternativa al mutamento dell’intestazione sul titolo, la società emittente può procedere al rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, annotando questo rilascio nel libro dei soci. La società ha l’obbligo di procedere alla modifica dell’intestazione sul titolo e sul libro dei soci entro un mese dalla richiesta e, nel frattempo, essa ha la facoltà di rilasciare un certificato provvisorio nominativo.
5.3 LE AZIONI DEMATERIALIZZATE (D.lgs. 213/1998)
L’art. 2354 c.c. disciplina le caratteristiche e il contenuto dei titoli azionari stabilendo che le società non obbligate ad adottare il sistema della de materializzazione possono assoggettare le proprie azioni allo stesso regime giuridico.
La de materializzazione totale degli strumenti finanziari consiste nella soppressione materiale dei documenti rappresentativi di tali strumenti, accompagnata dalla creazione di un complesso sistema di registrazioni contabili, gestite da apposite società, che consente la circolazione degli strumenti senza che sia necessario anche il trasferimento materiale dei titoli che rappresentano tali strumenti.
Le finalità perseguite dalla de materializzazione sono innanzitutto di evitare l’insorgere di complicazioni e di eccessive formalità legate alla circolazione dei titoli per le azioni quotate nei mercati regolamentari o destinate alla diffusione massiccia al pubblico; ed in secondo luogo di dare soluzione ai pericoli di smarrimento o sottrazione dei titoli azionari.
E’ importante effettuare una distinzione tra dematerializzazione obbligatoria e dematerializzazione facoltativa.
La dematerializzazione obbligatoria a sua volta può essere per legge (come nel caso degli strumenti finanziari destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati), oppure per regolamento (per gli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati ma comunque abbastanza diffusi tra il pubblico).
La dematerializzazione facoltativa è operata liberamente dalle società che decidono di ricorrere a questo regime.
Per le azioni dematerializzate è previsto un sistema di circolazione fondato sulla gestione accentrata. Questo sistema è caratterizzato dalla presenza di società di gestione accentrata che si occupa della gestione dell’emissione dei diversi titoli azionari.
In caso di azioni dematerializzate l’esercizio dei diritti patrimoniali è effettuato dall’intermediario in nome e per conto del titolare mentre i diritti amministrativi vengono esercitati dal titolare stesso.
Sulle azioni dematerializzate è impossibile istituire vincoli alla circolazione secondo le modalità ordinarie. Eventuali vincoli vengono istituiti mediante la registrazione in un apposito conto tenuto dall’intermediario.
5.4 TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE AZIONI. CENNI RIGUARDO ALL’USUCAPIONE
In caso di trasferimento mortis causa è necessario che su richiesta dell’erede la società emittente provveda a cambiare contestualmente l’intestazione sia sul titolo sia nel libro dei soci in seguito alla presentazione da parte dell’erede del certificato di morte, di una copia del testamento e di un atto di notorietà che attesti la qualità di erede.
Per quanto riguarda l’usucapione la dottrina ammette la possibilità di acquistare azioni ricorrendo a questo strumento in assenza di un titolo idoneo al loro trasferimento. E’ necessario che il possesso sia reso pubblico. Il termine per l’usucapione è di dieci anni per gli acquisti in buona fede (ignoranza di ledere i diritti altrui) e di vent’anni per gli acquisti in malafede.
CAPITOLO 6: I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI