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Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (ARSIA)

1. La Regione Toscana ed i suoi Enti Strumentali: stato dell’arte e prospettive future

1.3 Gli Enti Strumentali analizzati

1.3.2 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (ARSIA)

(ARSIA)

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L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore agricolo forestale, istituita con legge regionale 10 giugno 1993, numero 37 è un Ente strumentale della Regione Toscana dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa e gestionale. Rappresenta la prima esperienza di agenzia regionale in Toscana.

ARSIA è stata oggetto di una nuova disciplina di organizzazione e funzionamento, tramite legge regionale 9 gennaio 2009, numero 2. L’Agenzia costituisce oggi l’organismo tecnico operativo e strumentale della Regione teso a favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la competitività delle imprese agricole e forestali, la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalità delle attività agricole e la diffusione dei processi produttivi sostenibili.

In particolare ARSIA:

 persegue la sinergia e l’integrazione tra mondo scientifico e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale;

 assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione;

 gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l’attivazione di reti tematiche;

 svolge attività di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell’ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all’uso corretto delle risorse idriche;

 realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali;

 realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell’innovazione in acquicoltura e per le produzioni ittiche nonché per la corretta gestione della fauna selvatica;

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 svolge attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per l’introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura, per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali;

 svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attività del servizio fitosanitario regionale;

 partecipa, in raccordo con la Giunta Regionale, a progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale;

 svolge le altre attività attribuite da leggi o da atti di programmazione regionale.

ARSIA, come accennato, è stata oggetto di una riorganizzazione nel 2009 che ne ha rivisto la struttura per renderla conforme a un modello di agenzia regionale che prevede uniformità nei vertici delle agenzie regionali; attività di programmazione maggiormente integrata con quella strategica e operativa della Regione.

Le attività di ARSIA dipendono da un programma pluriennale dimensionato temporalmente sul piano regionale di sviluppo (PRS). Il programma pluriennale è poi reso operativo e attuato mediante programmi annuali, redatti in conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, da approvare unitamente al bilancio preventivo annuale.

Le modifiche più significative alla legge regionale 37 del 1993 riguardano:

1. la sostituzione della figura dell’amministratore unico con quella del direttore; 2. nuove modalità per la predisposizione del piano di attività dell’agenzia;

3. la modifica all’impianto del collegio dei revisori e al comitato tecnico scientifico; 4. le modalità dei controlli sugli organi dell’agenzia;

5. il passaggio, per il bilancio, uniformemente con l’impostazione delle altre agenzie, alla contabilità di tipo economico a partire dal primo gennaio 2010

Sono organi dell’Agenzia:

a) Il Direttore: Rappresenta legalmente l’ARSIA ed è responsabile della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive della Regione. Nominato dal Presidente della Giunta Regionale con un contratto di durata quinquennale e rinnovabile una sola volta. Adotta il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, il piano annuale di attività,

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i provvedimenti in materia di personale, il regolamento di amministrazione e contabilità e tutti gli altri atti necessari alla gestione dell’attività dell’agenzia;

b) Il Collegio dei Revisori: Composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio Regionale che ne individua anche il presidente. Il Collegio resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. La sua attività consiste nel verificare la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. Il collegio controlla inoltre l’intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito da ARSIA. Esprime un parere obbligatorio, collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

E’ istituito presso ARSIA il Comitato tecnico scientifico, organismo di consulenza tecnica per la gestione dell’ARSIA. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da otto membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale di cui: tre in rappresentanza delle università della Toscana, uno in rappresentanza del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR); uno da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il comitato, il quale elegge al suo interno il presidente, si esprime sul piano e, su richiesta del direttore, in ordine a specifici argomenti. Ai lavori del comitato partecipa il direttore o un suo delegato.

Il finanziamento, disposto annualmente tramite legge di bilancio, è assicurato mediante:

a) finanziamento annuale della Regione finalizzato alle attività del piano e comprensivo delle risorse e delle spese di funzionamento;

b) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari; c) proventi dei servizi

d) eventuali ulteriori entrate.

L’esercizio finanziario dell’ARSIA inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Esso si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti il quale è redatto sulla base delle direttive definite, entro il 30 giugno di

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ogni anno, dalla Giunta Regionale. Tali direttive sono inviate alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. L’Agenzia presenta alla giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso. Inoltre il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano di attività e le previsioni economiche.

Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Esso si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. Il direttore inoltre evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso alla Giunta Regionale che l’approva, previo parere del Consiglio Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; la Giunta lo invia al Consiglio Regionale per l’approvazione.