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Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)

1. La Regione Toscana ed i suoi Enti Strumentali: stato dell’arte e prospettive future

1.3 Gli Enti Strumentali analizzati

1.3.3 Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)

L’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) istituita con legge regionale 19 novembre 1999, numero 60 è un Ente strumentale della Regione Toscana dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale nei limiti previsti dalla presente legge.

L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione Toscana per quanto riguarda la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola dell’Unione Europea e degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal Fondo Europeo Agricolo – Sezioni Orientamento e Garanzia (FEOGA) e da altri fondi. Ad ARTEA possono essere inoltre affidate dalla Regione Toscana, dalle Province e dalle Comunità Montane ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.

In particolare ARTEA, nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, provvede:

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• all’esecuzione dei pagamenti;

• alla contabilizzazione dei pagamenti;

• al raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

• al raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica relativamente alle anticipazioni di cassa;

• alla definizione di periodiche relazioni alla Giunta Regionale, all’Agea e all’Unione Europea sull’andamento della gestione.

Sono organi dell’agenzia:

a) Il Direttore: Rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa. Nominato dalla Giunta Regionale, sentite le Province e le Comunità Montane con un contratto di durata massima cinque anni e rinnovabile. Adotta il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la dotazione organica ed il regolamento del personale; i provvedimenti in materia di utilizzo delle risorse finanziarie e tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia;

b) Il Collegio dei Revisori: Composto da cinque membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio Regionale che ne individua anche il presidente previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane (UNCEM). Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico del Feoga sezione garanzia. Il collegio dei revisori relaziona alla Giunta Regionale sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge. Esso presenta semestralmente alla Giunta Regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.

E’ istituito presso ARTEA il Comitato tecnico, composto da un rappresentante per ogni Provincia e Comunità montana titolare di funzioni e da un rappresentante della Regione. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto. Il direttore trasmette al Comitato, ogni tre mesi, una

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relazione sull’andamento delle attività. Il comitato valuta l’andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi. Esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell’Agenzia. La presidenza del comitato è assegnata ogni sei mesi, a rotazione, ad un rappresentante della Provincia o della Comunità montana.

Le entrate dell’Agenzia sono determinate:

a) dalle somme di provenienza dall’Ue per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfetari da parte del Feoga;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 165/1999; c) dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) dalle risorse assegnate dalle province e dalle comunità montane in relazione alle competenze affidate;

e) da notare che non costituiscono entrate le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della Ue destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relativamente a contributi previsti da regolamenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono infatti gestite su un conto infruttifero intestato all’Agenzia.

L’esercizio finanziario di ARTEA inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è redatto in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del programma annuale.

Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Esso si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. I due documenti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li approva, entro i successivi trenta giorni.

L’agenzia può provvedere all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

30 Riepilogando, la Giunta regionale:

• relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia;

• nomina il direttore e provvede alla sua eventuale rimozione dall’incarico;

• approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia;

• approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia; • approva il regolamento di amministrazione e contabilità.