La disciplina delle start up innovative è interessata da disposizioni di natura fiscale che mirano in primo luogo a favorire la fidelizzazione e l’incentivazione della forza lavoro ma anche ad agevolare lo sviluppo e l’operatività di tale strumento finanziario51.
In tal senso è stato previsto che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte di start up innovative a propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari, o di altri diritti o incentivi che prevedano
49 Art. 28, comma 7, d.l. n. 179/2012.
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CORDELLA C., op. cit.
51 GHEIDO M.R. CASOTTI A., Incentivi alle start up innovative, op. cit, pag. 162 ; CIRCOLARE
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l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti d’opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi52. E’peraltro necessario che le azioni o gli strumenti finanziari partecipativi siano emessi dalla start up innovativa o tutt’al più da una società direttamente controllata da questa, con le quali il soggetto beneficiario dell’agevolazione intrattiene il proprio rapporto di lavoro53.
Tale agevolazione riprende quella già prevista dall’art. 51, comma 2, lett g) del t.u.i.r, la quale stabilisce anch’essa , a determinate condizioni, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente del valore delle azioni offerte ai dipendenti.
Ma l’agevolazione introdotta in favore delle sole start up innovative si differenzia in primo luogo per il novero degli strumenti finanziari, in quanto questo risulta più ampio di quello individuato nell’art. 51, comma 2, lett g) t.u.i.r. che riguarda esclusivamente l’assegnazione di azioni in favore della generalità di una determinata categoria di lavoratori. Inoltre tale disposizione si limita alle sole azioni assegnate ai dipendenti con un valore complessivamente inferiore a euro 2.065,83; al contrario l’agevolazione prevista dal d.l. n. 179/2012 è riconosciuta per tutti gli strumenti finanziari e a prescindere dall’importo complessivo54.
52 Art. 27, comma 1, d.l. n. 179/2012.
53 DELLI FALCONI F. MARIANETTI G., op. cit., pag. 3341 s.s
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CIRCOLARE ASSONIME n. 11/2013op. cit; ANDREANI G. TUBELLI A., Apporti di opere e
servizi a favore di «start up» innovative e incubatori certificati, in Corriere tributario, 2013, pag. 1903
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Ulteriore differenza riguarda il soggetto a cui è riconosciuta l’agevolazione: per le start up innovative sono gli «amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi» e non solo i lavoratori dipendenti di cui all’art. 51, comma 2, lett g)
t.u.i.r.. Tale ampliamento lo si può ricondurre alle diverse tipologie di soggetti che intrattengono abitualmente rapporti di lavoro con le start up innovative55.
Altro elemento distintivo tra le due normative in esame è la circostanza che le azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque trasferite prima di tre anni dall’assegnazione; in tal caso secondo la normativa generale dovrà essere recuperata la tassazione, a titolo di imposta su reddito di lavoro dipendente, che era stata esclusa. Al contrario per l’agevolazione prevista a favore delle start up innovative, questa trova applicazione alla condizione tout-court che gli strumenti finanziari (o diritti) non siano riacquistati dalla start up innovativa (o dall’incubatore certificato o da qualsiasi altro soggetto che direttamente o indirettamente controlla la start up o l’incubatore certificato)56: questo al fine di
evitare l’utilizzo dell’esenzione a fini meramente elusivi. Non viene posto nessun limite temporale, quindi la cessione a tali soggetti non dovrà mai avvenire; in caso contrario il reddito di lavoro che non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori/collaboratori beneficiati sarà assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avverrà la cessione. Detto ciò nel caso in cui l’alienazione fosse in favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma e dato che non viene
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CIRCOLARE ASSONIME n. 11/2013, op. cit. pag. 810.
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indicato un limite temporale, anche se la cessione avvenisse in tempi ravvicinati non si verificherebbe nessuna decadenza dall’agevolazione57
.
Importante sottolineare che il regime di esenzione previsto per gli strumenti finanziari emessi nel periodo in cui la società godeva dello status di start up innovativa non decade nel momento in cui questa non sia più tale58.
L’art. 27, comma 5 del d.l. n. 179/2012 esplicita che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari debbano essere assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili; questo comma sembra finalizzato a confermare l’assenza di agevolazioni per la fase di vendita di tali strumenti finanziari59.
Il d.l. n. 179/2012 si occupa anche del c.d. work for equity, ossia la possibilità di compensare con una partecipazione al capitale sociale l’apporto di opere o servizi di terzi. L’art. 27 comma 4 impone che le quote, azioni o strumenti finanziari emessi dietro apporto di opere o servizi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
Nell’art. 29 d.l. n. 179/2012 il legislatore ha introdotto un’agevolazione a favore delle persone fisiche e giuridiche che investono in start up innovative, ai fini di rafforzare la crescita e la propensione all’investimento di tali società.
È prevista per il periodo 2013, 2014, 2015 una detrazione IRPEF del 19% delle somme investite in una start up innovativa, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 500.000 euro; una detrazione IRES
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CIRCOLARE ASSONIME n. 11/2013, loc. cit.
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ANDREANI G. TUBELLI A., loc. cit.
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del 20% delle somme investite in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro. In entrambi i casi l’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni60
.
L’eventuale cessione dell’investimento prima che siano decorsi i tempi indicati comporta la decadenza dal beneficio fiscale con l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto e gli interessi. Il legislatore non ha previsto l’applicazione di sanzioni, probabilmente ciò deriva dalla consapevolezza che una dismissione prima dei tempi previsti non necessariamente è dettata da ragioni di elusione fiscale61. L’art. 29, comma 2, d.l. n. 179/2012, precisa inoltre che in caso di in capienza in un anno del reddito, la detrazione potrà essere portata in avanti per un massimo di 3 periodi di imposta successivi62.
Al fine di evitare distorsioni del sistema è previsto che l’agevolazione in oggetto non trovi applicazione nei confronti delle imprese start up innovative, le quali non possono godere di tale beneficio fiscale come società investitrici, ma solo indirettamente come destinatarie dei fondi per i quali altri contribuenti godranno di tale agevolazione. Inoltre l’agevolazione non trova applicazione neanche nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative63. Tale precisazione è dovuta anche alla ratio della norma stessa, volta a favorire la crescita della propensione
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Art. 29, comma 1, d.l. n. 179/2012.
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DELLI FALCONI F. MARIANETTI G., loc. cit.
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PUCCI E. SCAPPINI L., op. cit., pag. 6652 s.s.
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all’investimento, e quindi a creare un ambiente favorevole per nuove tipologie di investitori.
Tuttavia bisogna sottolineare che ad oggi il regime di agevolazioni fiscali per start up innovative è in ritardo, in quanto il via libera dell’Unione Europea è stato notificato il 6 dicembre 2013. E si sta ancora aspettando per le firme dei ministri competenti e al per la registrazione presso la Corte dei Conti64.