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Perdita dei requisiti qualificanti »

Il comma 4 dell’art. 31 del d.l. n. 179/2012 prevede che qualora la start up innovativa perda anche solo uno dei requisiti qualificanti prima del termine dei quattro anni dalla costituzione (o del diverso termine stabilito per le società già costituite) cessa l’applicazione della disciplina di favore.

Nello specifico la start up innovativa viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti; permane tuttavia la sua iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

E’ importante evidenziare che anche il mancato deposito dell’attestazione di permanente possesso dei requisiti è equiparato alla perdita di questi con la conseguenza della cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese. In tema di cancellazione delle società di persone il Decreto Legge (art. 25 comma 16) rinvia all’art. 3 del D.P.R. n. 247/2004.

LA DISCIPLINA DELLE START UP INNOVATIVE:

DEROGHE AL DIRITTO COMUNE

SOMMARIO: 3.1. La riduzione degli oneri per la costituzione – 3.2. La disciplina della riduzione del capitale per perdite – 3.3. Deroghe a favore di start up innovative costituite in forma di s.r.l. – 3.4. Deroga alla disciplina delle società di comodo – 3.5. La raccolta di capitali attraverso offerte al pubblico – 3.6. Agevolazioni per l’assunzione di personale – 3.7. Agevolazioni di natura fiscale – 3.8. Accesso al credito e internazionalizzazione – 3.9. La crisi della start up innovativa

Il d.l. n. 179/2012 ha introdotto nell’ordinamento lo status di start up innovativa non solo per definire rispetto ad esso le possibilità offerte dall’equity crowdfunding, ma più genericamente per qualificare detta tipologia di società ai fini dell’applicazione di non indifferenti agevolazioni.

Tale provvedimento è stato adottato principalmente per facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione in particolar modo quella giovanile, mediante semplificazioni su più fronti; per una società che possiede i requisiti richiesti sono

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previsti incentivi fiscali, deroghe importanti al diritto societario, al diritto fallimentare e in materia di lavoro subordinato1.

La disciplina delle start up innovative può essere vista come un valido “prototipo” per l’introduzione di nuove e ulteriori misure di semplificazione per l’attività d’impresa in generale2

.

3.1. La riduzione degli oneri per la costituzione

Per le start up innovative si prospetta un risparmio in sede di costituzione: è previsto l’esonero, dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal pagamento dell’imposta di bollo (Euro 156) e dei diritti di segreteria (Euro 90) dovuti per gli adempimenti relativi all’ iscrizione nel Registro delle imprese3.

La norma specifica che tali esenzioni concernono l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Nel silenzio della norma e in relazione alle motivazioni

1 CIFARELLI R., Le start up innovative, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 3, pag. 247

s.s.; LOMBARDI G., Decreto Sviluppo 2.0: start-up, crowdfunding e Sir John Hawkwood, in

www.diritto24.ilsole24ore.com, 22 ottobre 2012; LORUSSO D., VENA F., Il decreto sviluppo fa il bis con le “start-up”, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 26 ottobre 2012; PUCCI E., I 9 vantaggi delle start- up innovative: il D.L. “Crescita 2.0”, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 22 ottobre 2012.

2 CIRCOLARE ASSONIME, op. cit. pag. 787; SACRESTANO A., Nelle start up innovative diritti

speciali legati alle quote, in Il sole 24 Ore, 8 maggio 2013; IL FISCO, Start up innovative s.r.l. a 1 euro,

Le Guide, Novembre 2012, pag. 24; IL SOLE 24 ORE, Startup Now! Ebook, 2013, pag. 39.

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sottese alla nuova disciplina si è ritenuto che tali esenzioni siano estese anche alla iscrizione alla sezione ordinaria che in ogni caso è obbligatoria4.

Per il periodo in cui la società gode dello status di start up innovativa (quindi per un massimo di 4 anni) è dispensata inoltre dal pagamento del tributo annuale dovuto in favore della camera di commercio (euro 200 annuali)5.

Nulla viene detto in merito all’imposta di registro per la costituzione delle società di capitali (pari ad euro 168), pare ragionevole ritenere che la start up innovativa non ne venga esonerata.

Si constata un’evidente corrispondenza con le s.r.l.s. che godono anch’esse dell’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; tuttavia per le s.r.l.s. sono state contemplate riduzioni dei costi notarili, a fronte dell’introduzione di un modello standard tipizzato per la redazione dell’atto costitutivo, che per le start up innovative non state contemplate.

3.2. La disciplina della riduzione del capitale per perdite nelle start

up innovative

Il decreto legge n. 179/2012 detta regole speciali sulla riduzione del capitale sociale in caso di perdite a favore di start up innovative, in tal modo si è cercato di tener conto del ciclo economico proprio di queste tipologie di imprese.

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FREGONARA E., op. cit., pag. 48.

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Uno dei principali problemi di un’ impresa start up è che nei primi anni della sua costituzione accumula inevitabili perdite, proprio perché il settore dell’innovazione tecnologica è uno dei più dispendiosi in termini di investimenti. Quindi oltre alla gestione quotidiana della società, la start up innovativa ha enormi problemi dal punto di vista delle norme codicistiche in tema di bilancio, aggravati dal fatto che il livello di capitalizzazione di una start up non è elevato. Questa situazione deriva dal peso che il debito presenta nella fase iniziale dell’attività e non tanto perché ci si trova in una situazione di sofferenza dell’iniziativa intrapresa; ciò vale non solo per la start up innovativa ma per tutte le società che si trovano nella fase di avviamento6. Le norme del codice civile al riguardo non tengono conto di questa situazione: nel caso di perdite in base alle quali il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo, l’organo amministrativo della società deve convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e se entro l’esercizio successivo a quello in cui il capitale risulta diminuito la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate7

.

Ma per le start up innovative il decreto legge n. 179/2012 ha stabilito che l’obbligo di ridurre il capitale in proporzione alle perdite deve avvenire entro il secondo esercizio successivo al verificarsi della perdita. Quindi se la società verifica una perdita superiore ad un terzo, l’organo amministrativo dovrà convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ma l’obbligo di riduzione del capitale scatterà solo

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Sul tema LERRO M.A., op. cit. pag. 77; FREGONARA e., op. cit., pag. 54.

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se la perdita non sarà rientrata entro la soglia di un terzo al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui si è effettivamente verificata8.

Questo maggiore intervallo di tempo può consentire alla start up di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle prime fasi di vita. Ma nel contempo si corre il rischio che tale deroga sia utilizzata da società, che si qualificano come start up innovative costituite precedentemente all’entrata in vigore del Decreto, per coprire perdite d’esercizio che non siano imputabili alla fase di avviamento dell’impresa.9

Analoga deroga è prevista nel caso di perdite che riducano il capitale sotto la soglia minima. Il regime ordinario prevede che, nel caso in cui la perdita di oltre un terzo del capitale riduca questo sotto il minimo di legge, l’organo amministrativo deve convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la diminuzione del capitale e il contemporaneo aumento in modo tale che risulti superiore al minimo legale o la trasformazione della società10. La diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dalla legge costituisce una causa di scioglimento della società11. La modifica introdotta dal decreto legge n. 179/2012 a favore delle start up innovative prevede che l’assemblea, che deve essere convocata per la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale, può deliberare di rinviare la decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita. Quindi fino a questo momento la causa di scioglimento non opera, ma se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita in modo

8 Art. 26, comma 1, d. l. n. 179/2012 9 CASTRATARO D. WRIGHT T., op. cit. 10 Artt. 2447 e 2482ter c.c.

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tale che il capitale risulti almeno pari al minimo imposto dalla norma, l’assemblea che approva il bilancio dovrà deliberare la trasformazione della società oppure questa dovrà sciogliersi12.

L’interesse sul regime delle perdite introdotto per le start up innovative può essere visto anche come une sperimentazione di queste regole che potrebbero avere una futura estensione per tutte le società in fase di avvio13.

3.3. Deroghe a favore di start up innovative costituite in forma di s.r.l.