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Obblighi del gestore »

La normativa applicabile agli intermediari finanziari prevede una serie di principi relativi al conflitto di interesse incentrati su misure di informazione preventiva, attività di gestione dei rischi e previsione di determinate clausole a tutela dell’investitore. In particolare si fa riferimento alle norme contenute nell’art. 21 t.u.f..

Riguardo all’attività del gestore queste norme sono sicuramente applicate quando una piattaforma è gestita da un gestore di diritto28 , al contrario non si applicano nel caso di portali condotti da gestori autorizzati da Consob29.

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CONSOB, Esiti della consultazione, op. cit.; Sul tema anche LERRO M.A. op. cit. pag. 90. 28

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La motivazione risiede nel fatto che i gestori di portali autorizzati da Consob devono sempre avvalersi di un intermediario finanziario per la gestione dell’investimento e quest’ultimo è già, in quanto tale, soggetto a detta normativa; in tal modo il legislatore evita la doppia applicazione di obblighi così stringenti e con relativi costi elevati. Detto ciò la Consob impone in ogni caso obblighi similari per i gestori di portali30.

Il primo comma dell’art. 13 Regolamento Consob impone al gestore di portale di operare con «diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti

di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni». Si tratta di una formula ridondante che richiama i criteri

generali della correttezza, diligenza31 e trasparenza e che risulta chiaramente ispirata ai principi enunciati nell’art. 21 t.u.f..

La norma continua imponendo al gestore obblighi di condotta specifici in merito alle informazioni che deve rendere disponibili all’investitore, la norma recita che queste devono essere rese «in maniera dettagliata, corretta, chiara e non fuorviante e senza

omissioni..».

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Art. 50quinquies, comma 2 «Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni

della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32». Dato che è la normativa di attuazione che introduce la

sezione speciale del registro dei portali, nella normativa primaria il legislatore si riferisce esclusivamente ai gestori di portali autorizzati da Consob.

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Art. 13, comma 1, Regolamento Consob. 31

Si ritiene che la diligenza richiesta si quella “qualificata” ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c.. Vedi PIATTELLI U, op. cit. pag. 78.

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Dato che si ipotizza che nel tempo sarà la reputazione che ciascun portale avrà a determinare il rapporto di fiducia necessario affinché il singolo investitore decida di aderire all’offerta, ci si chiede se spetti al gestore compiere una preventiva due

diligence sulle informazioni rese disponibili dall’emittente e se quindi cadrà su

quest’ultimo la responsabilità della non correttezza delle informazioni fornite.

Se così fosse, tale obbligo renderebbe complicato lo svolgimento di questa attività da parte del gestore che risulterebbe essere sempre il responsabile della mancata correttezza delle informazioni, dati e documenti relativi all’offerta forniti agli investitori32; con l’ulteriore conseguenza di aumento dei costi connessi alle gestione del portale che finirebbero per ripercuotersi sulla start up innovativa e sull’investitore.

Per tali ragioni e per il coordinamento di questa norma con l’Allegato 3 del medesimo Regolamento Consob si ritiene che non sia così33.

Nella prima parte dell’Allegato 3 Consob impone un’avvertenza che il gestore deve riportare preliminarmente in ogni offerta: esplicita che l’emittente (quindi la start up innovativa) è l’unico responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Detto ciò il gestore sarà responsabile solo di pubblicare in maniera chiara, corretta, dettagliata, non fuorviante e senza omissioni

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Anche se il gestore decidesse di entrare nel merito alle informazioni ricevute dall’emittente, bisogna considerare che gli emittenti sono società appena costituite (quindi non esistono informazioni passate su cui basarsi) e sono ad altorischio di non riuscita del progetto (dato che sono società con un alto grado di innovazione). Ecco che sarà molto difficile stabilire a priori se l’operato del gestore sia stato supportato da un’attività di analisi e verifica sufficiente; ancor più in tutti i casi in cui l’investimento si trasformi in una perdita per gli investitori e che questi quindi possano imputarla al gestore per non aver diffuso informazioni corrette, complete e non fuorvianti.

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le informazioni che gli sono state fornite dall’emittente, ma senza entrare nel merito della veridicità di queste, sempre però operando con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività esercitata; di conseguenza, se avesse reso disponibile agli investitori un’informazione che con i mezzi a sua disposizione avrebbe potuto riconoscere come falsa, la non correttezza di tale informazione potrebbe essere anche a lui imputata.

Il gestore deve altresì richiamare l’attenzione degli investitori sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità; esso non può diffondere notizie incoerenti rispetto a quelle pubblicate sul portale e deve astenersi dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l’andamento delle medesime adesioni34.

La normativa secondaria ha optato per l’introduzione di modelli di comportamento peculiari per i gestori di portali autorizzati, seppure in linea con la disciplina che tipicamente interviene nella definizione dei rapporti in materia di servizi finanziari.