Corso di Laurea magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Economia e Finanza
Tesi di Laurea
Equity crowdfunding
– La
disciplina delle start up
innovative
Relatore
Ch. Prof. Leonardo Di Brina
Laureanda
Anna Greselin
Matricola 816385
Anno Accademico
2012 / 2013
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INTRODUZIONE………. p. 1
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APITOLO PRIMOI
L FINANZIAMENTO MEDIANTE “CROWDFUNDING”1.1. Storia e definizione………... p. 5
1.2. I due fenomeni che danno origine al crowdfunding... » 8
1.2.1. La micro finanza e il microcredito………... » 8
1.2.2. Il crowdsourcing………. » 10
1.3. Gli obiettivi degli imprenditori e dei finanziatori che utilizzano il crowdfunding……… » 12 1.4. Le tipologie di crowdfunding……… » 14 1.4.1. Donation based……… » 16 1.4.2. Lending based……….. » 17 1.4.3. Reward based……….. » 23 1.4.4. Equity based……… » 27
1.5. Le cifre del crowdfunding……… » 30
1.6. L’equity crowdfunding nel panorama internazionale…….. » 32
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APITOLO SECONDOL
A DISCIPLINA DELLE START UP INNOVETIVE: I REQUISITI 2.1. Requisiti cumulativi……….. p. 42 2.1.1. La veste giuridica………. » 422.1.2. Tempo circoscritto per godere della disciplina di favore. » 47 2.1.3. La nazionalità……….. » 48
2.1.4. Fatturato……….. » 49
2.1.5. Divieto di distribuzione degli utili………... » 50
2.1.6. Oggetto sociale………. » 51
2.1.7. Operazioni straordinarie………... » 53
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2.3. Regime pubblicitario………. » 59
2.4. Perdita dei requisiti qualificanti……… » 60
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APITOLOT
ERZOL
A DISCIPLINA DELLE START UP INNOVATIVE: LE DEROGHE AL DIRITTO COMUNE 3.1. La riduzione degli oneri per la costituzione……….. p. 62 3.2. La disciplina della riduzione del capitale per perdite………... » 633.3. Deroghe a favore di start up innovative costituite in forma di s.r.l………. » 66
3.4. Deroga alla disciplina delle società di comodo………. » 70
3.5. La raccolta di capitali attraverso offerte al pubblico………… » 71
3.6. Agevolazioni per l’assunzione di personale………. » 74
3.7. Agevolazioni di natura fiscale……….. » 79
3.8. Accesso al credito e internazionalizzazione………. » 84
3.9. La crisi della start up innovativa………... » 85
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APITOLOQ
UARTOL
A DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI 4.1. Il Regolamento Consob………. p. 90 4.2. Il Portale online e la definizione di strumenti finanziari……... » 914.3. Il registro dei gestori………. » 93
4.4. I requisiti per l’iscrizione……….. » 98
4.4.1. La veste giuridica………. » 98
4.4.2. La nazionalità del gestore……… » 98
4.4.3. L’oggetto sociale………. » 99
4.4.4. Requisiti di onorabilità e professionalità………. » 100
4.5. Obblighi del gestore………. » 101
4.6. Modalità di gestione dell’investimento………. » 104
4.7. Gli obblighi in tema di disclosure resa agli investitori………. » 107
4.7.1. Informazioni che il gestore deve pubblicare sul portale….. » 108
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APITOLOQ
UINTOL
’OFFERTA AL PUBBLICO DI PARTECIPAZIONIIN START UP INNOVATIVE
5.1. Informazioni da pubblicare relative alle singole offerte…... p. 120
5.2. Rischi specifici dell’investimento………. » 124
5.2.1. Il rischio di perdita dell’intero capitale……… » 124
5.2.2. Il rischio di illiquidità………... » 125
5.2.3. Il rischio di truffe………. » 126
5.3. Il vincolo del 5% sottoscritto dall’investitore qualificato……. » 127
5.4. Costituzione della provvista e vincolo di indisponibilità…….. » 131
5.5. Diritto di recesso e diritto di revoca……….. » 132
5.6. La tutela dell’investitore dopo l’offerta……… » 134
CONCLUSIONI……….. p.
137Il crowdfunding in Italia è diventato argomento di grande discussione in seguito all’emanazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto Crescita bis) convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012, e successivamente con il Regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, che disciplinano nel nostro ordinamento l’equity based crowdfunding.
Il crowdfunding, che può essere tradotto letteralmente in italiano come “finanziamento della folla”, è una nuova forma di finanziamento popolare consistente, in un processo di raccolta fondi di tipo collettivo per sostenere una serie di progetti o iniziative, realizzato tramite portali online, consentendo ai singoli soggetti di richiedere finanziamenti ad un pubblico indistinto (“folla”) di persone. Nella prima parte dell’elaborato viene analizzato il fenomeno nel suo complesso, dalle motivazioni della sua nascita, ai differenti scopi a cui può assolvere e i vari modelli che si sono affermati.
Esistono portali online che promuovono raccolte di fondi destinati a progetti con una specifica valenza sociale (Donation based crowdfunding), altri legati alla realizzazione di opere artistiche o indirizzati al lancio di un prodotto che si vuole commercializzare (Reward based crowdfunding). Un’altra tipologia di utilizzo del
crowdfunding può individuarsi nel Lending based, che consiste in prestito da parte
di privati ad altri privati tramite una piattaforma online. Infine si possono individuare delle piattaforme online nelle quali attraverso offerte al pubblico i
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in società; in Italia, ad oggi, si possono sottoscrivere azioni o quote di sole start up innovative. (c.d. Equity based crowdfunding)
Nei capitoli secondo e terzo si sono analizzati i requisiti perché una società possa definirsi start up innovativa e le deroghe al diritto comune a favore.
Per tali società sono previsti incentivi fiscali, deroghe importanti al diritto societario, al diritto fallimentare e in materia di lavoro subordinato. Tali provvedimenti sono stati adottati in primo luogo per facilitare la nascita e l’accrescimento di nuove imprese, per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione. Il quarto capitolo tratta del regime giuridico applicabile ai gestori di portali. L’art. 30 d.l. n. 179/2012 inquadra la figura del «gestore», cioè del soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione dei portali per la raccolta di capitale di rischio di start up innovative via internet. Tale attività può essere svolta dalle imprese di investimento, dalle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento e dai soggetti iscritti nell’apposito registro tenuto da Consob.
Per quest’ultimi sono previsti oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli applicati a banche e imprese di investimento; controbilanciati dal divieto di detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi, dovendo obbligatoriamente in tal maniera cooperare con banche e imprese di investimento.
Infine, il lavoro si conclude analizzando le informazioni che i gestori di portali devono rendere agli investitori in relazione a ciascuna offerta; dato che non è richiesta la redazione del prospetto informativo, il Regolamento Consob indica le
3
informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite all’investitore, ai fini di renderlo consapevole dei rischi che corre aderendo all’offerta.
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L FINANZIAMENTO MEDIANTE IL “CROWDFUNDING”
SOMMARIO: 1.1. Storia e definizione – 1.2. I due fenomeni che danno origine al
crowdfunding – 1.2.1. La microfinanza e il microcredito – 1.2.2. Il crowdsourcing – 1.3.
Gli obiettivi degli imprenditori e dei finanziatori che utilizzano il crowdfunding – 1.4. Le tipologie di crowdfunding – 1.4.1. Donation based – 1.4.2. Lending based – 1.4.3.
Reward based – 1.4.4. Equity based – 1.5. Le cifre del crowdfunding – 1.6. L’equity crowdfunding nel panorama internazionale
1.1. Definizione e storia
Il crowdfunding indica il processo con cui più persone (crowd: “folla”) conferiscono somme di denaro (funding) per finanziare un progetto, tramite internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa1.
Il concetto che da origine al fenomeno del “crowdfunding” non è di recente creazione, dato che l’idea sottostante esiste da secoli. L’innovazione risiede nelle
1
Sul tema v. BOLLETTINARI A., Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme
on-line nella prassi e nella recente legislazione, in Il nuovo diritto delle società, 2013, fasc. 2, pag. 9;
BRADFORD C.S., Crowdfunding and the federal Securities law, in Columbia Law Review, 2012, pag. 10; CAPRIGLIONE F., I contratti dei risparmiatori, Milano, 2013, pag. 393; FERRARINI G., I costi
dell’informazione societaria per le PMI: mercati alternativi, «crowdfunding» e mercati privati, in Analisi giur. Econ., 2013, pag. 215 s.s.; PINTO M., L’equity based crowdfunding in Italia al di fuori delle fattispecie regolate dal “Decreto Crescita”, in Società, 2013, pag. 818.
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tecnologie utilizzate per attuarlo, ed è questa la motivazione per il quale ad oggi il fenomeno gode di una crescente popolarità.
La rivoluzione del Web 2.02 è stata fondamentale per la diffusione di questo fenomeno; trasformando l’impostazione di Internet da ambiente stabile ad un mezzo attraverso il quale l’utente interagisce e offre a sua volta contenuti e non si limita solo a fruire di questi.
Il termine “crowdfunding” venne coniato da Michael Sullivan nel 2006, lanciando
fundavlog, che consisteva in un incubatore per progetti ed eventi legati al videoblog
per raccogliere donazioni online. Tale schema si basava su trasparenza e reciprocità di interessi condivisi finanziati da una “folla”. Il tentativo fallì, ma il termine non andò in disuso, in quanto alcuni anni dopo, con l’avvento di Kickstarter3
, cominciò ad essere utilizzato in maniera più estensiva.
Tuttavia, il primo evento che viene ricordato come una raccolta fondi attraverso il finanziamento collettivo è quello che ha per oggetto il civil crowdfunding, siamo nell’America del 1884 quando i francesi inviarono la Statua della Libertà in ricordo della dichiarazione di indipendenza. All’arrivo della statua l’American Commitee
2 “Il termine, apparso nel 2005, indica genericamente la seconda fase di sviluppo e diffusione di
Internet, caratterizzata da un forte incremento dell’interazione tra sito e utente: maggiore partecipazione dei fruitori, che spesso diventano anche autori (blog, chat, forum, wiki); più efficiente condivisione delle informazioni, che possono essere più facilmente recuperate e scambiate con strumenti peer to peer o con sistemi di diffusione di contenuti multimediali come Youtube; affermazione dei social network. Nuovi linguaggi di programmazione consentono un rapido e costante aggiornamento dei siti web anche per chi non possieda una preparazione tecnica specifica. Il fenomeno è ancora in fortissima evoluzione”. Definizione in www.treccani.it.
3 Kickstarter (http://www.kickstarter.com) è una delle più famose piattaforme web di
reward crowdfunding per progetti creativi. Tramite questa piattaforma sono stati finanziati diversi tipi di
imprese, tra cui film, dischi musicali, spettacoli teatrali, fumetti, giornalismo, videogame e imprese legate all'alimentazione.
7
aveva stanziato solo una parte dei fondi necessari per costruire il piedistallo per sostenerla. Cominciarono allora le prime raccolte pubbliche, ma non bastavano. La situazione cambiò quando Joseph Pulitzer, pubblicò nel proprio giornale (Il World) l’annuncio di voler raccogliere 100.000 dollari e che chiunque avesse partecipato avrebbe trovato stampato il proprio nome sul giornale anche a prescindere dall’importo donato. Dopo 5 mesi la raccolta raggiunse l’obiettivo, con una partecipazione di 120.000 persone le quali per l’80% avevano versato solo 1 dollaro4.
Quello che fece Pulitzer fu sollecitare la donazione facendo leva sul senso di appartenenza dei cittadini alla comunità e sul riconoscimento del valore morale delle donazioni. Se all’epoca ci fosse stato il Web, l’evento avrebbe avuto le stesse caratteristiche che oggi ha il fenomeno del crowdfunding5.
Nell’epoca di internet le prime raccolte di beneficenza risalgono alla metà degli anni ’90, poi negli anni 2000 si sviluppano piattaforme online per erogare microprestiti e alla fine del 2010 nascono le piattaforme che oggi hanno un’ importanza primaria nell’ambito di questo fenomeno, quali Kickstarter e Indiegogo6
.
Un importante esempio di crowdfunding europeo recente è quello che riguarda l’opera rinascimentale delle “Tre grazie” di Lucas Cranach. I francesi decisero che l’opera non doveva lasciare la Francia e che doveva essere esposta al Louvre; ecco
4
PIATTELLI U., Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione
mancata?, Torino, 2013, pag. 2 s.s.
5 COLETTI G., Il crowdfunding locale supporta le reti territoriali, in www.ilsole24ore.com, 18
dicembre 2013.
6 Indiegogo (http://www.indiegogo.com) è una delle più famose piattaforme di reward
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che mediante il sito Troisgraces.fr fu lanciata una colletta dal museo francese. Il prezzo del quadro era stato fissato in 4 milioni di euro, il museo ne aveva già raccolti 3 milioni e grazie alla raccolta fondi lanciata sul web si riuscì a raccogliere anche il milione mancante da quasi 5 mila donatori7.
Un altro esempio di crowdfunding, forse il più famoso, è quello che ha visto come protagonista il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, il quale tramite il web è riuscito a raccogliere gli ingenti fondi necessari per la campagna elettorale che poi l’ha reso presidente. Da sottolineare però che in questo specifico caso la raccolta fondi non è avvenuta tramite un portale online.
Il crowdfunding trae ispirazione da concetti come la micro-finanza e il
crowdsourcing, ma rappresenta comunque un'unica categoria di raccolta fondi,
facilitata da un numero crescente di siti internet dedicati all’argomento.
1.2. I due fenomeni che danno origine al crowdfunding. 1.2.1. La microfinanza e il microcredito.
Dopo un periodo di tempo durante il quale sembrava che la microfinanza fosse non degna di considerazione tra gli economisti, oggi è diffuso il convincimento in base al quale le pratiche di micro-finanza costituiscono uno dei più efficaci strumenti sicuramente alla lotta contro la povertà, ma anche di rigenerazione del capitale sociale di un territorio.
7 Sul tema v. D’AMATO F., MICONI A., Produzione culturale, crowdfunding e capitale sociale:
9
Con il termine micro-finanza si fa riferimento a quei prodotti e servizi finanziari offerti da istituti bancari specializzati alla clientela non solvibile.
Il principale servizio offerto da questi istituti (denominati “Banche dei poveri” o “Banche etiche”) è costituito dal micro-credito, che consiste nella concessione di prestiti di modesto importo (dai 10 ai 100 dollari) a piccoli imprenditori che ne abbisognano per avviare una nuova attività o migliorarne una già avviata, questo in particolare nei paesi del terzo mondo.
La Banca dei poveri nasce dall’intuizione del banchiere Muhammad Yunus (premio Nobel per la pace nel 2006), il quale fu il primo a dare credito ai poveri dell’India, suo Paese d’origine, fondando la Grameen Bank8
.
Il concetto di fondo è che per promuovere la crescita e lo sviluppo economico dei paesi poveri è sufficiente erogare prestiti di piccola entità a tassi agevolati e senza spese, con la restituzione in piccolissime rate a date ravvicinate in modo da poter tenere sotto controllo l’andamento del progetto e quindi ridurre la probabilità di insolvenza. Tali prestiti, nella maggior parte dei casi, vengono concessi senza garanzie e spesso senza ricorrere a contratti veri e propri, ma con un esito più che sorprendente per l’economista tradizionale, in quanto tali prestiti vengono restituiti in una percentuale che mediamente si attesta tra il 95% e il 100%9.
8 Nel 2010 una filiale della Graneen Bank di Yunus è stata aperta anche in Italia, in collaborazione
con Unicredit Banca e l’Università degli studi di Bologna, ovviamente con standard diversi, dato che per un imprenditore italiano non possono bastare 10 dollari per risanare un attività in crisi.
9 Sul tema v. ANDREONI A., PELLIGRA V., Microfinanza dare credito alle relazioni, Bologna,
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1.2.2. Il crowdsourcing
Prende il nome di “crowdsourcing” quel fenomeno che attraverso il Web 2.0 riesce a far incontrare un pubblico indistinto (“folla”) al fine di risolvere un determinato problema o per realizzare un determinato progetto; gli esempi classici sono Wikipedia10 e Linux11.
A tale fenomeno il crowdfunding si è ispirato, sposando però gli ideali promossi dalla micro-finanza (in particolar modo la tipologia Lending crowdfunding) in quanto intende offrire, con l’intervento della “folla” un aiuto finanziario agli imprenditori che non hanno accesso alle classiche modalità di finanziamento.
Il crowdsourcing affida la risoluzione di un determinato problema ad un gruppo non definito di persone, le quali, riunite in comunità online, suggeriscono soluzioni o accorgimenti. Sotto il profilo delle caratteristiche e delle qualifiche soggettive del
crowd non vi sono limitazioni: potrà trattarsi di volontari che si impegnano nel
tempo libero, così come di professionisti ed esperti delle problematiche in esame ovvero di imprese commerciali.
La nascita di questo fenomeno si deve ad un codice sorgente: “open source”; questo è dovuto più alle circostanze che ad un modello, ma ha avuto comunque delle conseguenze importanti. Un codice open source è qualcosa di aperto a chiunque possa vederlo, copiarlo, sistemarlo e usarlo per qualsiasi scopo. Grazie a questa
10
Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e gratuita. Disponibile in oltre 280 lingue, affronta sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in almanacchi, dizionari geografici e pubblicazioni specialistiche; è liberamente modificabile, chiunque può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove. Ogni contenuto è pubblicato sotto licenza Creative Commons CC BY-SA e può pertanto essere copiato e riutilizzato adottando la medesima licenza. (http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale).
11
apertura originale nel mondo della programmazione informatica si sviluppò uno spirito collaborativo e di libero scambio.
I programmatori non potevano costringere Miscrosoft o Apple a rivelare i propri linguaggi cifrati; decisero allora di creare un’ alternativa, e quindi di creare un
software open source; di conseguenza dovevano concepire un nuovo metodo per
realizzare i codici.
Dovevano scrivere un intero sistema operativo, senza dover pagare nessuno dei collaboratori: chi avrebbe donato le proprie conoscenze gratuitamente? I risultati furono strabilianti, molte e molte persone contribuirono, in modo tale che la mole di lavoro non ricadde solo su pochi, ma su una moltitudine di persone.
Il progetto si concluse nei migliori dei modi. Alla fine degli anni novanta la folla produsse il suo primo progetto: Linux, un sistema operativo per molti aspetti superiore ai software prodotti dalle grandi aziende.
Nei casi classici di crowdsourcing il crowdsourcer attinge alla capacità in eccesso delle persone. Quello che ad oggi si definisce crowdfunding non dipende dalle conoscenze, energie creative e giudizi delle persone, ma attinge alle loro piccole somme di denaro in eccesso.
Nonostante ciò il crowfunding ha in comune con di crowdsourcing più di quanto possa sembrare a prima vista. Il metodo di realizzare progetti che li accomuna, cambia radicalmente l’organizzazione di un settore esistente, abbatte le gerarchie,
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collegando direttamente le persone; il crowdfunding inoltre condivide l’impulso generalmente democratico del crowdsourcing12.
1.3. Gli obiettivi degli imprenditori e dei finanziatori che utilizzano il crowdfunding
A differenza delle altre forme di finanziamento di impresa, i progetti che vengono finanziati tramite crowdfunding possono avere una grande varietà di obiettivi; molti
crowdfounded cercano di raccogliere piccole somme di denaro (spesso meno di
1000 $) per avviare un determinato progetto, altri cercano finanziatori per progetti di migliaia di dollari.
Negli ultimi tempi il crowdfunding viene spesso utilizzato come fonte vitale per il capitale di avviamento imprenditoriale, consente cioè agli imprenditori di raccogliere il denaro iniziale necessario per avviare la loro nuova impresa (c.d. start up). Ad esempio, prendendo in considerazione Kickstarter nel 2012, su 50 aspiranti imprese che hanno fatto ricorso al crowdfunding per raccogliere capitale di avviamento, 45 si sono trasformate in iniziative imprenditoriali realizzate. Si evidenzia che non si tratta di equity crowdfunding, i “finanziatori” hanno solo supportato le imprese e contribuito a raccogliere una somma di danaro che il
crowdfunded utilizzerà per avviare la sua impresa, ma non sono diventati soci
dell’imprenditore13; anche perché, come si dirà in seguito, l’equity crowdfunding
12 Sul tema v. HOWE J., Crowdsourcing il valore partecipativo come risorsa per il futuro del
business, Bologna, 2010,
13
sarebbe stato troppo difficoltoso e costoso da mettere in atto prima che esistesse una normativa di favore.
Tuttavia, il finanziamento non è l’unico obiettivo del crowdfunding, anche in un contesto imprenditoriale; è stato anche utilizzato dagli imprenditori come dimostrazione di quanta “domanda” potrebbe generare un determinato prodotto. Si può citare ad esempio il caso di «Pebble l’orologio intelligente», il quale era stato respinto dalle tradizionali forme di finanziamento, ma, dopo la sua campagna su Kickstarter, è riuscito ad attirare una grande quantità di finanziamenti Venture
Capital. Al contrario la mancanza di domanda potrebbe essere un campanello
d’allarme per individuare un progetto come “fallimentare”14
.
Detto ciò, il successo di una campagna di crowdfunding potrebbe essere anche una garanzia per acquisire credito dagli istituti tradizionali. Ciò che contraddistingue il
crowdfunding è proprio la trasparenza, la reputazione on-line, che è uno dei beni
immateriali più preziosi che un individuo nella società moderna può possedere. Dal punto di vista dei finanziatori, il crowdfunding si differenzia innanzitutto per la vasta gamma di progetti finanziabili, ma anche per il rapporto che si viene a creare tra fondatori e finanziatori, il quale varia a seconda del contesto, della natura e della consistenza del finanziamento.
Tutte le forme di crowdfunding si basano però su principi simili, in quanto i finanziatori investono le loro risorse in un determinato progetto e sono in attesa di un risultato dello stesso.
14 MOLLICK E., The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, in Journal of Business
Venturing http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298, consultato nel mese di
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1.4. Le tipologie di crowdfunding
Le piattaforme online che si sono sviluppate negli ultimi anni sono il cuore del congegno e hanno determinato le diverse modalità di sviluppo del fenomeno, operando come «vetrine» nelle quali esaminare i singoli progetti, riducendo i costi di transazione, affrontando i problemi legati alla legislazione applicabile e diventando il luogo di visita dei finanziatori.
Quando il progetto è pubblicato nella piattaforma online vengono indicati anche l’ ammontare minimo e il tempo entro il quale raccoglierlo. Le piattaforme utilizzano principalmente due metodi; il «tutto o niente» dove il progetto viene finanziato solo se si raggiunge l’importo prefissato e il metodo «prendi tutto» dove il progetto è finanziato a prescindere dalla somma raccolta15.
Si osserva che si sta sviluppando un ulteriore modello, in forza del quale i finanziatori vengono remunerati con una percentuale sul prezzo delle vendite del prodotto; quindi il finanziatore verrà remunerato solo se il prodotto sarà venduto sul mercato e in base al tipo di sostegno dato alla raccolta fondi16.
Le piattaforme vengono retribuite attraverso la corresponsione di commissioni, determinate in funzione di una percentuale dell’ammontare raccolto per ciascun progetto, che può variare da un 2% ad un 25%; in altri, casi le commissioni prevedono una quota fissa.
15 Sul tema BRADFORD S., Crowdfunding and the federal Securities laws, in
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066088, consultato nel mese di settembre 2013,
pag. 31 s.s.; PIATTELLI U., op. cit. pag. 9 s.s.
15
Esistono diverse classificazioni delle piattaforme online, ma la principale è sicuramente quella che distingue le distingue in base al tipo di ritorno che viene attribuito ai finanziatori dei progetti. Bisogna tuttavia tener sempre presente che, proprio per la nuova portata del fenomeno e dello sviluppo che ha avuto negli ultimi anni, si potrebbero avere nuove tipologie di piattaforme online.
Una tipologia di crowdfunding appoggia il modello del patronato, ponendo i finanziatori nella posizione di veri e propri donatori, in quanto non si aspettano nessun ritorno diretto del loro contributo.
Il secondo modello, è quello del prestito (lending based), dove i fondi sono offerti dai finanziatori come prestiti, con l’aspettativa di un certo tasso di remunerazione del capitale investito; in tale categoria si possono trovare anche dei prestiti che sostengono l’idea della micro-finanza, dove il finanziatore può essere più interessato al bene sociale promosso dall’impresa che dal ritorno generato dal prestito.
Il terzo modello, il reward based che è al momento il più diffuso (adottato dai due terzi delle piattaforme esistenti17); dove i finanziatori ricevono una ricompensa o un premio, i quali possono essere immateriali come un semplice ringraziamento sul sito web o materiali come la pre-vendita18 del prodotto non ancora sul mercato; nella maggior parte dei casi la piattaforma lascia ai finanziatori la scelta tra diverse ricompense, che salgono di valore al salire della donazione.
17
Secondo il report di Massolution, (http://www.massolution.com) 2013CF – L’industry report sul
crowdfunding è uno dei report più affidabile e completi sulla dimensione, sulla composizione e sulle
prospettive dell’industria del crowdfunding. A cura di Massolution, l’insider del settore.
18 La pre-vendita consiste nel mettere un nuovo prodotto nel mercato on-line prima della sua
produzione e chiedere ai sostenitori del progetto (backers) di finanziarlo pagando in anticipo, con uno sconto rispetto al prezzo di vendita.
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Il quarto modello, reso accessibile nel 2012 in America con il JOBs Act e in Italia con il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, qualifica i finanziatori come veri e propri investitori, il loro contributo andrà a formare il capitale sociale dell’impresa rendendoli soci a tutti gli effetti.
1.4.1. Donation based
Il Donation based crowdfunding è il modello che non presuppone alcun tipo di ritorno per l’investitore, né in beni o servizi, se non un riconoscimento morale. Tale tipologia è utilizzata per le campagne di beneficienza e per il finanziamento di progetti definiti come “social crowdfunding” o “civil crowdfunding”19.
I progetti possono variare nei campi più diversi, dall’arte ai progetti umanitari. I primi furono gli artisti a sfruttare il Donation based, cominciando a chiedere ai propri fan dei finanziamenti per la loro musica o tour, uno dei primi esempi lo si deve ad un gruppo inglese, i Marillion che riuscirono nel 1997 a raccogliere 60.000 sterline per finanziare un loro tour in America.
In modo simile anche le associazioni di beneficienza cominciarono ad intravvedere il potenziale del Web e della folla, così nel 2000 nacque JustGiving che in 11 anni raccolse più di 700 milioni di sterline per circa 12.000 associazioni di beneficenza. Ad oggi in Italia le due più famose piattaforme che adottano il modello del Donation
based sono IoDono20 e Shinynote21.
19 PIATTELLI U., op. cit. pag. 10 s.s.; BRADFORD S., op. cit., pag. 15; D’AMATO F., MICONI
A., op. cit. pag. 135 s.s.; LERRO A.M. Equity crowdfunding, Investire e finanziare l’impresa tramite
internet, Milano, 2013, pag. 26.
20 IoDono.com è un idea di Direct Channel, società milanese affermata e specializzata nel database
17
Il punto di particolare innovazione di queste piattaforme, è proprio sulla sfera personale, in quanto il donatore può scegliere direttamente la causa sociale da sostenere ed effettuare subito la donazione online ed inoltre tutti possono diventare
Personal Fundraiser22 e raccogliere fondi da destinare al progetto preferito.
Le motivazioni per aprire una pagina di Personal Fundraising possono essere le più diverse, dal buon proposito per il nuovo anno a nozze ad eventi sportivi.
Questa tipologia di crowdfunding non necessita di apposita regolamentazione nè della particolare attenzione delle Autorità di vigilanza che, come si vedrà, si è resa necessaria per l’equity crowdfunding.
1.4.2. Lending based.
Nato come conseguenza della crisi economica globale e per la sempre più carente fiducia nel sistema bancario, il social lending è un sistema di prestiti tra privati effettuato attraverso una piattaforma web23.
La modalità di supporto al progetto non avviene in termini di partecipazione azionaria ma in una delle sue forme più prossime cioè quella del credito; nell’anno
fondi e quindi anche i propri sostenitori, supportando in modo particolare le associazioni più piccole, le quali non hanno la possibilità di investire in tecnologie o in personale e che in Iodono.com possono trovare uno strumento di raccolta fondi economico, semplice e sicuro. Per approfondimenti vedi:
http://www.iodono.com.
21
Per approfondimenti v. http://www.shinynote.com
22
“ll personal fundraising è la possibilità, attraverso gli strumenti del social networking, di
trasformare ogni donatore (di soldi o di tempo) in un fundraiser senza intermediari, con modalità più o meno decentrate, e in maniera assolutamente trasparente”. Definizione data da Paolo Ferrara
(responsabile Comunicazione e Raccolta fondi di Terre des Hommes). Per approfondimenti v.
http://fundraisingnow.wordpress.com/il-personal-fundraising/.
23 BRADFORD S., The new federal crowdfundingop. cit., pag. 20; LERRO M.A., op. cit., pag. 24;
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2012, a livello globale, tale modello è cresciuto del 111% totalizzando quasi 1,2 miliardi di dollari24.
Prestando denaro ad una azienda in cui crede, l’individuo si sente ad essa molto vicino e ove la piattaforma lo consenta, può analizzare il progetto, valutare il rischio e se poi decide di finanziarlo ne continua a seguire la crescita e lo sviluppo.
È un modello molto utilizzato in Italia. Secondo l’Analisi di Castrataro e Pais è utilizzato nel 66% dei casi di progetti finanziati attraverso il crowdfunding25.
Ciò lo si deve alla struttura del mercato italiano, dato che la maggior parte delle imprese sono di piccole dimensioni. Inoltre trattandosi di intermediazione creditizia, l’attività è sottoposta alla normativa sul credito e quindi è sotto la vigilanza della Banca d’Italia26
.
Si possono individuare 3 modelli27:
 Modello micro-prestiti. È un modello totalmente intermediato dalla piattaforma di crowdfunding. Il finanziatore investe in un veicolo societario il cui andamento determina il successo o meno dell’operazione; è detto veicolo ad erogare il credito ai vari mutuatari assorbendo i rischi di insoluto e gestendo le relative azioni di recupero.
24«Massolution is a unique research, advisory and implementation firm
that specializes in crowdsourcing solutions for private, public and social enterprises». Per
approfondimenti vedi: http://www.crowdsourcing.org/editorial/2013cf-lindustry-report-sul-crowdfunding-italian-version/27156.
25
CASTRATARO D. PAIS I., Analisi delle piattaforme italiane di Crowdfunding, in
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre-2013 consultato nel mese di ottobre 2013.
26 PIATTELLI U., op. cit. pag. 128.
27 CASTRATARO D. WRIGHT T., The future of crowdfunding, Ebook Crowdfuture, in
19
 Prestiti tra privati (Peer-to-peer/Social lending). Il prestito peer-to-peer consiste in una transazione finanziaria che avviene tra due parti: un gruppo di persone prestano piccole somme di denaro ad un’altra persona o ad una organizzazione.
 Peer-to-Business. Questo modello consente a piccoli risparmiatori di prestare denaro a piccole medie imprese o start up; un esempio è FundingCircle28. Il vantaggio per il finanziatore è dato dal tasso di interesse che nella maggior parte dei casi è superiore di quello di mercato.
La piattaforma pubblica i profili dei soggetti che richiedono un finanziamento e gli utenti disponibili a concedere un prestito. I due più famosi esempi in Italia sono Smartika, di titolarità di Smartika Spa, istituto di pagamento regolamentato ai sensi dell’articolo 114sexies del t.u.b., e Prestiamoci, di titolarità di Agata s.p.a., intermediario finanziario iscritto all’art. 106 del t.u.b.29
Si evidenzia che Smartika è il nuovo nome di Zopa Italia, che ha operato tra il gennaio 2008 e il giugno 2009, sulla base del modello Zopa Gran Bretagna, la quale operava in Italia come intermediario iscritto all’albo ex art. 106 t.u.b., ma la Banca d’Italia ha sospeso la possibilità di erogare questi finanziamenti perché ha rilevato dei problemi con la detenzione delle somme versate dai prestatori30.
28 V. https://www.fundingcircle.com/homepage
29 ASSINFORM, Prestiamoci.it: le nuove frontiere del credito, in www.ilsole24ore.com, 26 febbraio
2010.
30 FERRANDO M., Social lending, ecco perché Bankitalia ha espulso Zopa, in
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Dopo due anni, nel 2010, con il recepimento della direttiva europea sugli istituti di pagamento31, è stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione come istituto di pagamento, così nel 2012 Smartika è ripartita con una nuova denominazione e senza nessun legame con l’inglese Zopa32
.
Prestiamoci nasce nell’ottobre 2009 e si basa su un network di persone che si prestano denaro, riconducendo la banca al ruolo originario di cassaforte del denaro che le si affida. Quindi il flusso di denaro tra prestatori e riceventi e viceversa, passa sempre attraverso una banca. Le transazioni sono gestite tramite un’ applicazione web totalmente integrata con il sito, poco costosa e molto sicura.
Se la richiesta di credito viene accettata, gli operatori del sito assegneranno il richiedente ad una classe di rischio che dipende dalla sua capacità di ripagare il prestito, dal livello di indebitamento e dalla sua storia creditizia. Se l’attività del richiedente è più che redditizia, non ha altri prestiti al momento della richiesta ed è sempre stato un buon pagatore, verrà inserito nella classe di rischio inferiore e quindi pagherà interessi più bassi di chi, pur essendo in grado di ripagare il prestito, ha già altri finanziamenti in atto e una situazione lavorativa precaria.
Per quanto riguarda la piattaforma di Prestiamoci può aspirare ad essere Richiedente chi abbia un’età compresa tra i 18 e i 75 anni, risieda in Italia, abbia un conto
31
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, che recepisce la Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive – PSD).
32 AMATO R., Dopo lo stop di Bankitalia a Zopa il prestito social riparte con Smartika, in
www.repubblica.it, 3 aprile 2012; LOPS V., Ok da Bankitalia, torna il prestito tra privati: per i debitori tassi più bassi di 2 punti. Ecco come funziona, in www.ilsole24ore.com, 18 luglio 2012; MAZZA A., Smartika riparte dal social lending, in BancaFinanza, Maggio 2013.
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corrente bancario aperto da almeno sei mesi, non sia iscritto nelle banche dati creditizie come cattivo pagatore e non abbia un livello di indebitamento già alto. Il prestito erogato può variare da un minimo di EUR 1.500 ad un massimo di EUR 25.000. Se accettati come richiedenti la richiesta di prestito verrà pubblicizzata sul portale, in questa dovrà essere indicata la motivazione della richiesta di credito con lo scopo di invogliare i prestatori. A seconda della classe di rischio in cui si è inseriti, il progetto rimarrà visibile sulla piattaforma web per 15, 20 o 30 giorni lavorativi33.
La piattaforma viene remunerata per l’attività di analisi, selezione, distribuzione dei finanziamenti e per il servizio di incasso delle rate pagate dai soggetti finanziati; si tratta di una remunerazione a percentuale, allineata alle commissioni di gestione di un private banker (1%), che dunque rende questo strumento di investimento economicamente competitivo con forme più tradizionali di allocazione del risparmio gestito.
La principale differenza, oltre al fatto che tutte le pratiche vengono svolte online, è che queste concedono prestiti anche ai lavoratori autonomi e a quelle persone non meritevoli di credito secondo gli istituti finanziari tradizionali. Proprio quest’ ultima motivazione ha reso tale modalità di finanziamento così celebre. I prestatori all’inizio erano entusiasti di prestare denaro a persone che presentavano un buon progetto, ma che non venivano supportate da banche o altri enti creditizi34.
33 SANTELLI F., Il prestito con un clic ecco il microcredito che aiuta i privati, in La Repubblica, 25
febbraio 2013.
34 Viene spesso usato a tal proposito il termine «credit crunch», la cui traduzione letterale in italiano
è «stretta del credito» e cioè gli enti creditizi in questi anni di crisi hanno diminuito l’erogazione del credito, e se erogato vengono richieste numerose garanzie; BOURSIER G., Il prestito privato, In tempi di
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Un comunicato stampa del 27 maggio 2013 informa che Prestiamoci ha momentaneamente sospeso l’attività, in attesa di un rafforzamento societario ed in vista di un miglioramento della piattaforma nella sua capacità di erogare prestiti minimizzando i rischi per i prestatori; quindi tale piattaforma sospende temporaneamente l’introduzione di nuovi progetti nel market place35
.
Dato che una delle caratteristiche principali del Web è la trasparenza, basta visitare il blog della stessa piattaforma per capire qual è il vero motivo della sospensione dell’attività.
In data 31 ottobre 2013, la Piattaforma comunica che l’attività ripartirà nei primi giorni del 2014, con un cambiamento radicale, nuove linee guida e nuovi importanti investitori nella compagine sociale. Ma i commenti dei Prestatori a questo comunicato non sono dello stesso avviso, la fiducia che avevano all’inizio è scemata, e questo progetto, di cui l’idea sottostante era molto buona si è dimostrato una truffa, come molti dei prestatori la definiscono. Leggendo i commenti, si nota che quasi tutti i prestatori si trovano nella stessa situazione, e cioè che quasi il 40% dei rimborsi è in ritardo e le rate non pagate superano gli interessi percepiti; molti denunciano il fatto che sono stati erogati prestiti a soggetti che non hanno nulla da perdere, che non hanno garanzie, e molti dei quali non hanno rimborsato neanche la crisi economica, mentre le banche stringono sui crediti a famiglie e imprese, si diffonde anche in Italia il social lending: il privato presta a privati, e tutti ci guadagnano, in www.corriere.it, 23 gennaio 2013;
CERAN M., Social lending, quando il finanziamento si chiede alla Rete, in www.corriere.it, 29 maggio 2013; LOPS V, loc. cit.; ORIANI R., Così la colletta 2.0 aiuta le imprese che la banca non aiuta, in Il venerdì di Repubblica, 18 ottobre 2013. Invero anche le banche iniziano ad utilizzare il lending
crowdfunding sul tema MARELLI F., Parte la piattaforma di crowdfunding, in BancaFinanza, Maggio
2013.
35 RUSCONI G., Mezzo milione di euro per Prestiamoci dall’incubatore Digital Magics, in
23
prima rata. Le possibilità che i prestatori hanno di riavere i loro soldi sono molto basse se non nulle, in quanto poco può fare l’ufficio riscossione crediti se sono stati prestati soldi a persone con nessuna garanzia. Si vedrà nel 2014 se effettivamente questo progetto ripartirà o meno36.
Al contrario Smartika conclude il suo anno in maniera molto positiva, esponendo che sono stati superati i 5 milioni di euro di prestiti e i prestatori hanno beneficiato di ottimi rendimenti; continua precisando che su 800 prestiti erogati solo 6 sono in ritardo (neanche 1%). Questo è un ottimo risultato, soprattutto in questo periodo; probabilmente sono stati erogati crediti a persone effettivamente meritevoli.
Quindi visti anche questi risultati, forse una possibilità questo modello ce l’ha; ma probabilmente Banca d’Italia dovrà emanare una disciplina ad hoc, come in quest’ anno è stato fatto da Consob per l’equity crowdfunding.
1.4.3. Reward based
In tale modalità di crowdfunding i sostenitori dell’iniziativa ricevono in cambio della donazione una ricompensa, la quale può essere la più diversa, dalla pre-vendita dell’oggetto che si va a finanziare allo sconto diretto su questo ad un semplice «grazie» sul sito web37.
Tale modello è ad oggi quello più noto e più diffuso ed è utilizzato principalmente da progettisti che vogliono raccogliere donazioni per un progetto specifico dando in cambio piccole ricompense molto inferiori alla donazione effettuata.
36 Per il blog di Prestiamoci si veda: https://www.prestiamoci.it/blog
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Le piattaforme reward-based generalmente dividono i progetti in categorie, le quali possono variare dalla danza all’arte alla tecnologia.
Nella maggior parte dei casi la piattaforma reward-based lascia scegliere tra diversi livelli di ricompense a seconda dell’importo della donazione effettuata.
Ultimamente si è affermato in queste tipologie di piattaforme il fenomeno della prevendita: in tal modo è possibile mettere un nuovo servizio o prodotto online prima della produzione e chiedere ai sostenitori di finanziare il progetto, comprando in anticipo, con uno sconto rispetto a quello che sarà il prezzo di mercato, il prodotto ancora da realizzare. Adottando questa modalità, si sostituisce la ricerca di finanziamenti sul mercato e si ottiene un buon indice di quella che potrà essere la domanda effettiva del prodotto38.
È il caso di una delle campagne di crowdfunding più popolare, il recente Pebble
Technology, la start up di Palo Alto che nella primavera del 2012 ha superato la
soglia dei 10 milioni di dollari, abbattendo tutti i record di raccolta fondi con questa tipologia di approccio39.
Gli inventori di Pebble Watch volevano creare un orologio che gestisse tutte le informazioni del proprio smartphone senza estrarre questo dalla tasca. Dopo i primi prototipi era chiaro che l’idea fosse funzionante e di alto potenziale, ma necessitavano di fondi per far partire il progetto. Sicuramente ricorrendo ad un
ventur capitalist40 o ad un business ange41l avrebbero trovato finanziamenti, ma
38 CASTRATARO D., WRIGHT T., op. cit. pag. 24 s.s.; LERRO M.A., op. cit., pag. 29. 39 WORTHAM J., Start-Ups Look to the Crowd, in www.nytimes.com, 29 aprile 2012.
40 Il Venture Capital è l’attività di investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate, con
l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto dell’investimento, ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine. L’apporto di capitale di rischio da parte dell’investitore è focalizzato
25
hanno voluto ricorrere al crowdfunding attraverso la piattaforma Kickstarter perché tale modello ha più potenza rispetto ai classici modelli di seed financing42. Questo perché un progetto finanziato ad esempio attraverso un venture capitalist deve intraprendere una faticosa via per ottenere principalmente l’attenzione del finanziatore, la cifra necessaria e deve sottostare alle decisioni del team degli analisti del fondo, che possono decidere della vita e della morte della start up in ogni momento. Oltre a ciò la start up dovrà spendere altri fondi in campagne di marketing per far conoscere il prodotto al grande pubblico, correndo il rischio che non sia apprezzato. Al contrario le piattaforme di crowdfunding eliminano tutte queste fasi, mettendo direttamente l’intero ciclo del prodotto nelle “mani del mercato”.
Kickstarter è una delle piattaforme più famose nel mondo, fornisce un servizio che
permette di presentare il proprio progetto al popolo del web permettendo ai visitatori di partecipare alla raccolta fondi per la sua realizzazione. Kickstarter opera attraverso il modello “all or nothing”43, quindi fissa una soglia che deve essere raggiunta e la data entro la quale deve essere raccolta; se non si raggiunge
sulla fase di avvio o sulla fase di crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. I soggetti che effettuano tali operazioni sono chiamati Venture Capitalist.
41 I Business Angel nella maggior parte dei casi sono manager in pensione o titolari di impresa o
liberi professionisti a cui letizia la sfida imprenditoriale, acquistano parti di società rischiose che operano principalmente in business innovativi, con il fine di realizzare nel medio/lungo termine delle plusvalenze.
42
I modelli di seed finance, sono i classici canali di finanziamento ai quali un imprenditore accedere per lanciare una nuova attività, quali ad esempio quelli erogati da banche commerciali.
43 Per il modello “all or nothing” se non si raggiunge la somma prefissata i fondi torneranno nella
disponibilità dei crowdfunders o saranno investiti in altri progetti, ciò a seconda della policy della piattaforma. In contrapposizione con il modello “all or nothing” si può applicare il modello “Keep it all” nel quale non viene fissato un importo minimo di raccolta fondi, quindi il crowdfunded percepirà tutti i fondi raccolti a prescindere dall’importo.
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l’obiettivo i finanziatori verranno rimborsati. Coloro che lanciano il prodotto devono trovare il sistema di incentivare il pubblico a finanziare il progetto. Ad esempio la convenienza per il finanziatore di Pebble Watch stava nell’acquistare l’orologio a 99 dollari, quindi ad un prezzo di favore, dato che poi il suo prezzo di mercato è stato 150 dollari44.
La piattaforma si trattiene il 5% dei fondi raccolti nelle campagne che sono andate a buon fine. Ma bisogna sottolineare che non è detto che le persone che propongono i progetti e che poi vengono effettivamente finanziati dalla “folla” portino effettivamente a termine il progetto con successo e la piattaforma non fa controlli in questo senso, ma consiglia i singoli donatori di usare il buonsenso al momento di sostenere un progetto e avverte che coloro che propongono un progetto potrebbero essere citati per danni legali qualora non portassero a termine il progetto nei modi e nei termini indicati. In questo caso dunque il ruolo della piattaforma è di semplice “vetrina” e gli importi a sostegno dei progetti ricadono nella semplice donazione quando la ricompensa è data da un piccolo oggetto simbolico. Invero se si utilizza la prevendita, si rientra nel singolo contratto disciplinato dal codice civile «della vendita» ed in particolare si applica l’articolo 1472 c.c. vendita di cose future; quindi per questa tipologia, come per il donation crowdfunding, non si vede la necessità di una disciplina dedicata come quella emanata da Consob nell’anno 2013 per l’equity crowdfunding e come quella che necessita il lending based.
44 WORTHAM J., Success of Crowdfunding Puts Pressure on Entrepreneurs, in www.nytimes.com,
27
1.4.4. Equity based
L’equity-based crowdfunding consiste nella formazione di capitale attraverso l’acquisto di azioni o quote di una società da parte di un pubblico indistinto (c.d. “folla”); in tale modello ricadono coloro che vogliono sostenere i progetti di vari imprenditori, versando denaro per acquistare una partecipazione al capitale sociale della società45.
In particolare, la diffusione di tale tipologia è stata rallentata dai vincoli imposti dalla disciplina in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e di servizi e attività di investimento, ciò ha reso difficoltoso sfruttare la “lunga coda” e far sì che fosse effettivamente possibile acquistare azioni “dal basso”; questi onerosi regolamenti sennonché trovano giustificazione nella mitigazione del rischio per gli investitori e nella prevenzione delle frodi46.
Eppure negli ultimi anni si sono registrate delle iniziative volte ad eliminare tali ostacoli, in particolare nel nostro paese, si fa riferimento al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 chiamato «Decreto Crescita bis» poi convertito con la legge n. 221/2012.
Nel mese di luglio Consob pubblica il «Regolamento sulla raccolta di capitali di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» per ottemperare alla
delega del sopracitato decreto.
In tal modo l’Italia diventa il primo Paese ad avere una regolamentazione completa su tale argomento. L’unico Paese che sta operando in tal senso è l’America in
45 BRADFORD S., op. cit., pag. 31; LERRO M.A., op. cit., pag. 33 s.s.; PIATTELLI U., op. cit., pag.
14.
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quanto il 5 aprile 2012 è stato promulgato il Jumpstart Our Business Startup (JOBS)
Act, il quale ha introdotto alcune deroghe alle norme sull’offerta al pubblico di
prodotti e servizi e attività di investimento47.
Tale modello è diventato celebre mediante due piattaforme specializzate nel settore della musica (SellaBand e Bandstocks).
I creatori del progetto definiscono una somma target e un periodo di tempo entro il quale raccoglierla. La somma target poi viene divisa in migliaia di parti uguali che vengono poi offerte nella piattaforma; raggiunta la somma target inizia la fase di investimento.
Le procedure da seguire sono complicate e proibitive per una piccola impresa, in quanto bisogna seguire tutte le norme in materie di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Per evitare ciò le piattaforme hanno aggirato il problema adottando il modello-cooperativa e il modello-club48.
Nel modello cooperativa (c.d. anche modello holding o modello veicolo) si crea una cooperativa “fittizia” che funge da meccanismo di collezione dell’investimento: i singoli contribuenti sono radunati in un’ entità legale e sarà questa ad investire nel progetto49.
47 BRADFORD S., op. cit. pag. 117 s.s.; HAZEN LEE T., Crowdfunding or fraudfunding? Social
Networks and the securities laws – why the specially tailored exemption must be conditioned on meaningful disclosure, in North Carolina Law Review, 20 maggio 2012, pag. 1736 s.s.
48 CASTRATARO D., WRIGHT T., op. cit., pag. 27.
29
Il modello-club consiste nel reclutamento da parte della cooperativa di potenziali investitori per andare a costituire un club di investimento chiuso; in tal modo l’offerta non viene fatta al «pubblico» ma solo ai componenti del club50
.
Come già detto, in Italia, una regolamentazione vera e propria per questa tipologia di finanziamento è stata introdotta da pochi mesi, tuttavia si rilevano già delle piattaforme che operano in questo campo da qualche anno, come SiamoSoci, che però viene vista più come un market place for startups, o come AngelList e
CircleUp, le quali però vengono escluse dalla definizione di piattaforme equity-based in quanto sono piattaforme angel investement e quindi non offrono i prodotti
finanziari al pubblico invero si rivolgono ad basso numero di investitori accreditati (parliamo per lo più di Business Angel).
La notorietà di questa tipologia è dovuta ai cambiamenti della legislazione, già sopra citati, ma più che a quelli italiani a quelli americani, in quanto è da specificare, che se equity-based in questi anni è stato possibile (anche se aggirando alquanto le norme) negli Stati dell’Unione Europa, in America era proprio vietato; rammentando che l’America è il primo Paese che ha adottato le prime piattaforme di
crowdfunding e forse anche uno dei pochi Paesi dove la mentalità delle persone è
pronta o comunque è propensa ad un finanziamento derivante dal basso (“folla”) per tale ragione ci si aspetta un grande cambiamento nel modo di finanziamento delle imprese start up.
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A differenza del reward-based, dove il ritorno dell’investitore è una ricompensa, nell’equity-based l’investitore diventa un vero e proprio azionista in quanto detiene una piccola quota di proprietà della società.
1.5. Le cifre del crowdfunding
Alla fine del 2012 si stima cha siano diventate operative circa 536 piattaforme online, di cui quasi 200 negli USA e circa 160 in Europa; inoltre si evidenzia che nel solo 2011 sono state completate positivamente 1 milione di raccolte di fondi.
Nel mondo del crowdfunding il documento più importante che misura la portata del movimento e dei flussi finanziari legati a questo è sicuramente il Massolution Report stilato dal gruppo di crowdsourcing.org, una società di consulenza specializzata nelle industrie del crowdsourcing e crowdfunding; è un documento che contiene tutti i dati storici a livello globale e fornisce un indicatore per desumere i trend futuri, Ecco i dati e le stime che riporta:“Nel 2012 il crowdfunding è cresciuto nel mondo
di una quota pari all’81%, raggiungendo la cifra di 2,7 miliardi di dollari, con 1 milione di campagne finanziate con successo. Per il 2013 il report prevede un aumento dei volumi globali raddoppiato, con il raggiungimento della quota di 5,1 miliardi di dollari”.
Il tasso di crescita del fenomeno sembra quindi di assoluto rilievo in un contesto in cui la disponibilità dei fondi e finanziamenti si è drasticamente ridotta e nel quale i governi dei paesi più industrializzati cercano una soluzione che consenta alle imprese il ripristino delle disponibilità finanziare di cui necessitano per crescere.
31
Anche la Commissione Europea ha espresso il proprio interesse per il crowdfunding, non solo per il periodo di crisi economica che ha colpito il mondo, ma per la prospettiva di sviluppare un sistema di finanziamenti alternato a quello del sistema bancario.
Per quando riguarda il mercato italiano, in Italia si contano 41 piattaforme di
crowdfunding, tra cui 27 sono attive o in fase di lancio ad ottobre 201351.
La tabella seguente riporta i dati riguardanti il crowdfunding in Italia. In attesa dell’avvio dell’equity based i dati prendono in considerazione solo donazioni, prestiti e ricompense. Modello Progetti ricevuti Progetti pubblicati % media di successo Totale raccolto Raccolto negli ultimi 12 mesi Valore medio progetti Reward 15.390 8.533 24% 3.340.178 € 2.613.473 € 1.636 € Donation 1.937 1.768 44% 1.164.400 € 919.400 € 1.501 € Lending 34.747 4.311 54% 18.443.000 € 8.138.500 € 7.892 € Totale 52.074 14.612 22.947.578 € 11.671.37 3 €
(Fonte: il sole 24 ore).
Con l’emanazione del Regolamento Consob ci si aspetta una rapida crescita anche dell’equity based crowdfunding52
.
51 CASTRATARO D., PAIS I., Analisi delle piattaforme italiane, op. cit. pag. 4.; OR. L.,
Crowdfunding verso il raddoppio, in www.ilsole24ore.com, 30 ottobre 2013; FORMICA P., E’ l’anno del crowdfunding, in www.ilsole24ore.com, 9 giugno 2013;
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1.6. L’equity crowdfunding nel panorama internazionale
In seguito alla crisi finanziaria globale, molti governi hanno adottato, nel corso degli ultimi anni, dei provvedimenti volti a facilitare la crescita di imprese start up così da poter agevolare la crescita economica attraverso la nascita di nuove realtà -imprenditoriali.
L’Italia si è posta all’avanguardia adottando una legislazione primaria e una regolamentazione secondaria solo per l’equity-based crowdfunding e per di più le uniche beneficiarie della disciplina sono le imprese definite start up innovative. In America dopo l’emanazione del JOBs Act si attende ancora l’implementazione da parte della SEC53.
Nell’Unione Europea il crowdfunding si è espanso e si sta rapidamente sviluppando e affermando come sistema di raccolta fondi e finanziamenti, anche se la mancanza di armonizzazione della normativa potrebbe rivelarsi come un notevole ostacolo allo sviluppo di questo modello; in particolare l’assenza di norme e regolamenti comuni può determinare una restrizione alla possibilità di diffusione del fenomeno. Molti investitori o PMI potrebbero rimanere esclusi dalla possibile utilizzazione del
crowdfunding solo per la loro localizzazione geografica.
52
FONTINA C., Crowdfunding, mercato in crescita dopo il regolamento Consob, in
www.ilsole24ore.com, 24 ottobre 2013; MOSCA G., Il futuro del crowdfunding in Italia, in www.ilsole24ore.com, ottobre 2013.
53 Sul tema: CORTESE A., The crowdfunding crowd is anxious, in www.nytimes.com, 5 gennaio
2013; DAVIDOFF S.M. A year later, the missed opportunity of the JOBS Act, in www.nytimes.com, 11 giugno 2013; DAVIDOFF S.M., Trepidation and restrictions leave crowdfunding rules weak, in
www.nytimes.com, 29 ottobre 2013; MANDELBAUM R., “Crowdfunding” rules are unlikely to Meet deadline, in www.nytimes.com, 26 dicembre 2012.
33
Le autorità di vigilanza dei vari paesi54 non sono mai state proattive a definire posizioni comuni, ma la creazione da parte dell’ESMA55
di un gruppo di lavoro dove queste si possono confrontare sulla normativa del crowdfunding è avvantaggia il suo sviluppo.
Nel Regno Unito la legislazione in materia di crowdfunding è ancora in fase di predisposizione da parte della Financial Conduct Authority (FCA).
L’offerta di prodotti finanziari nel sistema anglosassone è configurata come una sollecitazione a svolgere attività d’investimento. Ogni promozione finanziaria non può essere legalmente eseguita se la stessa non è stata e approvata da una società autorizzata dalla FCA, salvo il caso in cui il promotore benefici di una deroga al regime legislativo previsto per l’offerta di strumenti finanziari. Quindi secondo il legislatore inglese la piattaforma di equity crowdfunding viene trattata quale promozione e sollecitazione all’investimento e dovrà per tanto essere autorizzata
54 Le principali Autorità operanti in Europa sono: La Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno
Unito, L’ Autorité des marchés financiers (AMF) in Francia, La BAFIN in Germania e la CONSOB in Italia.
55
European Securities and Markets Authority. L’ESMA è un’Autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario europeo assicurando l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e l’ordinato svolgimento delle attività nei mercati finanziari, così come fornire dei presidi a tutela degli investitori. Nello specifico, l'ESMA favorisce la convergenza della vigilanza sia attraverso la cooperazione tra le Authorities competenti che operano nel settore finanziario, sia operando a stretto contatto con altre Autorità Europee di vigilanza competenti nel settore bancario (EBA), assicurativo e pensionistico (EIOPA). Il compito dell’ESMA è quello di agire come Autorità di Vigilanza sovranazionale nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, contribuendo a fissare i punti chiave della legislazione europea nel settore dei mercati finanziari con lo scopo di garantire una maggiore coerenza, giorno per giorno, nell'applicazione del diritto comunitario, e di coordinare le Autorità nazionali competenti per un lavoro congiunto. Il nostro compito non è quello di intervenire in modo diretto nei mercati finanziari ad eccezione della vigilanza sulle agenzie di rating, ma quello di favorire lo sviluppo di un quadro armonico e garantire che la protezione degli investitori riceva, sostanzialmente, gli stessi presidi di tutela in tutta Europa. L’ESMA ha sede a Parigi. http://www.esma.europa.eu/
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dalla FCA, oppure il gestore della piattaforma dovrà assicurare che una società autorizzata dalla FCA approvi la promozione della sollecitazione finanziaria; per i costi notevoli e per gli oneri amministrativi necessari quasi tutte le società si rivolgono ad una società già autorizzata dalla FCA in modo tale da operare in una delle esenzioni previste dal Financial Services and Markets Act del 200056. Tale norma impone l’autorizzazione della FCA per svolgere determinate attività altrimenti si incorre in un reato; ed è proprio a tale punto che le piattaforme di
crowdfunding devono tenere attenzione, in quanto potrebbero ricadere in una di
queste attività come la ricerca di investitori da parte dell’emittente, la protezione ed amministrazione degli investimenti e la pianificazione dell’attività di investimento57
. Molte piattaforme online operanti sono state strutturate utilizzando una combinazione di esclusioni ed esenzioni dal regime dell’attività regolamentata. Il Financial Service Act richiede inoltre la pubblicazione di un prospetto qualora siano offerti al pubblico strumenti finanziari per un ammontare superiore a 5 milioni di euro nell’arco di 12 mesi58
.
In Germania si sono sviluppate due tipologie di piattaforme che operano nel settore dell’equity based crowdfunding: le prime svolgono l’attività senza alcuna specifica autorizzazione o licenza operando in deroga alla disciplina prevista per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari e possono consentire la sottoscrizione di strumenti
56
Norma di riferimento per la regolamentazione delle operazioni finanziarie.
57
PIATTELLI U., op. cit., pag. 134 s.s.; DE BUYSERE K,. GAJDA O., KLEVERLAAN R., MAROM D., European crowdfunding network, Regulation of Crowdfunding in Germany, the UK, Spain
and Italy and the impact of the European Single Market, in
http://www.europecrowdfunding.org/2013/06/regulation-of-crowdfunding-in-germany-the-uk-spain-and-italy-and-the-impact-of-the-european-single-market/, consultato nel mese di giugno 2013, pag. 17 s.s.