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Se le multe erano effettivamente esatte12, e non si limitavano ad essere minacce

rivolte ai funzionari, si pone un conseguente problema, di ardua soluzione, che ci limi- teremo soltanto a segnalare. L’entità delle multe in libbre d’oro era tale da essere con- siderata una pena particolarmente grave, oppure la disponibilità aurea nelle mani degli

8 Una costituzione di Giuliano del 363 istituiva, per ogni città, la figura del zygostates, un officialis che

doveva occuparsi di risolvere le dispute intorno ai solidi. Cfr. C. Th. 12.7.2, in parte ripresa in C. 10.73.2.

9 In riferimento ai pesi-modello per la valutazione ponderale dell’oro, ci limitiamo a segnalare che tra

di essi, chiamati exagia, il più comune era l’exagium solidi (equivalente appunto ad 1/72 di libbra). Non è questa la sede per soffermarsi sulle autorità competenti per la realizzazione, distribuzione, conserva- zione degli exagia ufficiali.

10 Il rimando è a F. CARLÀ, op. cit., p. 114, con ricca bibliografia.

11 La descrizione è fornita da C. SCULL, A Sixth Century Grave containing a Balance and Weights from

Waterfield, Oxfordshire, England, in «Germania», 64 (1986), pp. 105-138, il quale ritiene di poter così identificare il funzionario che riceveva oro e ne verificava il peso. F. CARLÀ, op. cit., p. 115, definisce l’ipotesi “estremamente convincente”.

12 Sinesio di Cirene (SYN. Ep. 127) ci informa di un funzionario della Lidia, multato di 15 libbre d’oro,

che al momento del pagamento della sanzione aveva sostituito il sacco contentente monete d’oro con un sacco del medesimo peso, contenente, però, divisionale bronzeo. Sembra che, almeno in alcuni casi, le multe fossero effettivamente riscosse.

appartenenti alla burocrazia era talmente imponente da rendere queste multe puni- zioni lievi? È evidente come la questione sollevi interrogativi circa i salari dei funzio- nari e i loro redditi, interrogativi che gli storici continuano a porsi sulla base di dati provenienti dalle fonti giuridiche, letterarie e della prassi13.

Sullo sfondo del fenomeno delle monete auree inflitte ai funzionari, a cui va ag- giunto quello altrettanto vistoso delle imposizioni in oro a carico dei possessores, come la lustralis auris collatio e l’aurum coronarium, si agitano problemi di storia economica (quali la quantità d’oro circolante e la sua provenienza) e politico-sociale (come la te- saurizzazione dell’oro).

Profili, questi ultimi, che interferiscono con il nostro tema di ricerca, ma che, per il momento, non possiamo approfondire.

13 In riferimento alle prime costituzioni che prevedono multe in libbre d’oro, F. CARLÀ, op. cit., p. 174

(che le ravvisa in C. Th. 8.1.1 e C. Th. 11.30.22) definisce l’ammontare della sanzione di 10 e 15 libbre d’oro (per il iudex e il suo officium) “una cifra sicuramente abnorme”, ma non approfondisce il punto. Tra gli altri autori ad occuparsi del problema della retribuzione dei funzionari, cfr. E. STEIN, Unter-

suchungen über das Officium der Praetorianerpraefektur seit Diokletian, op. cit, e B. PALME, Die Officia

der Statthalter in der Spätantike, cit., pp. 112-114, il quale riporta una tabella indicante i compensi an- nui (espressi in solidi) dei principali destinatari delle multe, ossia i governatori provinciali e loro offi- cia, ricavati dalle Novelle 24, 25, 26, 27, 28 e 29 di Giustiniano:

Nov. 24 Nov. 25 Nov. 26 Nov. 27 Nov. 28.3 Nov. 29.2 Pisidiae Lycaoniae Thraciae Isauriae Helenopolis Paphlagonia

Statthalter 300 300 300 300 725 725

adiutor 72 72 72 72 72 72

officium 360 360 360 360 360 360

Gli appartenenti all’officium dovevano suddividere tra di loro la somma, come esplicitamente indicato in Nov. 29.2 per i 100 officiales che ne facevano parte. Orbene, un governatore provinciale avrebbe guadagnato, secondo queste notizie, 300 solidi annui, corrispondenti a poco più di 4 libbre d’oro: una multa inflitta, a titolo di puro esempio, in base alla costituzione riportata in C. Th. 11.30.34, per il man- cato invio di una relazione agli uffici imperiali da parte del iudex, fissata a 10 libbre d’oro, sarebbe sta- ta equivalente a quasi due volte e mezza il suo stipendio annuo. Per altre cifre, cfr. la costituzione giu- stinianea riportata in C. 1.27.21, in cui, ad esempio, si dispone che il prefetto del pretorio per totam Africam riceva 100 libbre d’oro annue. Tali dati, tuttavia, andrebbero forse considerati assieme alle in- formazioni, in parte ricavate da fonti papiracee, sui redditi e patrimoni personali dei destinatari delle sanzioni, in special modo dei funzionari di grado più elevato. Se le multe potevano rivelarsi una san- zione particolarmente grave per un officialis, probabilmente potevano non essere tali per un funziona- rio che non aveva come unica fonte di reddito lo stipendio. Cfr. F. CARLÀ, op. cit., pp. 420-422 per un ap-

profondimento delle rendite degli appartenenti all’aristocrazia senatoria, superiori al migliaio di libbre d’oro annue, e gli studi di D. VERA, in particolare Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l’aristocrazia romana tra agricoltura e commercio, «Opus», 2 (1983), pp. 489-533.

NOTE DI LETTURA

L’appendice che segue è volta a presentare, cronologicamente per ogni se- zione, le costituzioni imperiali con previsione di una multa in metallo prezioso pesa- to a carico di appartenenti all’apparato burocratico.

Queste le sezioni: I. Codice Teodosiano; II. Codice Giustiniano; III. Novelle post-teodosiane; IV. Novelle di Giustiniano.

Le sezioni I-III presentano il testo delle costituzioni, seguito da un commento e da uno schema così strutturato per evidenziare i dati di maggior rilievo:

Soggetto attivo: il destinatario della multa in libbre d’oro, il quale è anche soggetto attivo dell’illecito sanzionato.

Condotta: breve descrizione dell’illecito.

Pena: ammontare della multa in libbre d’oro o argento.

Nella sezione IV, dedicata alle Novelle di Giustiniano, a causa della complessi- tà del materiale, ci limiteremo a sintetizzare i dati in una apposita tabella.

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Le opere che abbiamo frequentemente consultato durante la redazione dell’appendice sono le seguenti:

- Codici Theodosiani Libri XVI. Cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theo- dosianum pertinentes. Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae edi- derunt TH.MOMMSEN et PAULUS M.MEYER, Zürich, r. a. 1970-1971.

- Codex Iustinianus. Recognivit et retractavit PAULUS KRÜGER, r. a. Berlin, 1954.

- Novellae. Recognovit RUDOLFUS SCHOELL. Opus Schoellii morte interceptum absolvit GUILELMUS

KROLL, r. a. Berlin, 1954.

- Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis IACOBI GOTHOFREDI (…) opera et studio AN- TONII MARVILLII (…) Editio nova in VI. tomos digesta (…) variorumque observationibus aucta

quibus adiecit suas I. D. RITTER, r. a. Hildesheim-New York, 1975.

- O.SEECK, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, 1919

(d’ora in poi, Seeck).

- A.H.M.JONES,J.R.MARTINDALE,J.MORRIS, The Prosopography of the Later Roman Empire,

Cambridge, 1971-1992.

- C. PHARR, The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions, Princeton,

1952.

- Corps de droit civil romain en latin et en francais, traduit par H.HULOT,J.F.BERTHELOT,P.A. TISSOT et A.BERENGER fils, Aalen, 1979, voll. 8-11.

- Cuerpo del derecho civil romano: a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos KRIEGEL,HERMANN y OSENBRUGGEN con las variantes de las principales edi-

ciones antiguas y modernas y con notas de referencias por D. I.L.GARCÍA DEL CORRAL, Barce- lona, 1889-1898, voll. 4-5.

- S. P. SCOTT, The civil law, Cincinnati, 1932, voll. 12-17.

- Una nuova traduzione inglese del Codice Giustiniano, curata da un gruppo di ricerca diretto da B. FRIER, di prossima pubblicazione per i tipi di Cambridge University Press, si basa sul

lavoro di traduzione compiuto da F. H. BLUME e consultabile all’indirizzo http://www.uwyo.edu/lawlib/blume-justinian.

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