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Le multe legali e le multe coercitive nella riflessione degli studiosi moderni

sistematiche più o meno esaurienti, costruite con riguardo ai casi in cui storicamente è comminata una multa, ma soprattutto con riguardo alle fonti delle multe, ossia, in altri termini, ai soggetti pubblicistici intesi come idonei a disporre di detta pena.

Qui richiameremo, molto brevemente, i tentativi di sistematica più noti ed au- torevoli26, per concludere con la previsione compatta – da parte degli studiosi – della

categoria delle multe disposte dalla legge, cominciando dallo Strafrecht di Mommsen27.

L’insigne storico presenta una complessa costruzione dogmatica riguardante “die Bussen”, di cui evidenziamo la iniziale triplice suddivisione in 1) multe fissate dal magistrato; 2) multe legali; 3) multe giudiziali, a seconda che siano state rispettiva- mente determinate dal libero apprezzamento del magistrato, fissate da una lex28, o sta-

26 È doveroso ricordare anzitutto E.HUSCHKE, Die Multa und das Sacramentum, Leipzig, 1874. Le catego-

rie individuate dall’Autore (p. 7) sono le seguenti: “1) Die multae dictio als ein Coercitivmittel der Be- hörden; 2) Die multa als eine von der plebejischen Behörder und bei der Plebs beantrage Geldstrafe (multae irrogatio); 3) Die in Gesetzen vorgeschriebenen multae; 4) Die Multen der Collegien und Cor- porationen; 5) Die testamentarischen, Sepulcral- und Contractsmulten; 6) Das sacramentum und die in sacrum iudicatio”. Sulla categoria delle multe legali, si veda, in dettaglio, E.HUSCHKE, Die Multa und das Sacramentum, pp. 251-288. Non sembrano dedicare adeguato approfondimento opere di diritto penale romano quali C.FERRINI, Diritto penale romano, Milano, 1899; ID. Diritto penale romano. Esposizione

storica e dottrinale, in Enciclopedia del diritto penale italiano, Raccolta di monografie, I, (a cura di E. PESSINA), Milano, 1905 (consultabile anche nella r. a. Roma, 1976); B.SANTALUCIA, Diritto e processo pe-

nale nell’antica Roma2, Milano, 1998.

27 Si veda TH.MOMMSEN, Römisches Strafrecht, cit., p. 50 ss. e 1012 ss. 28 Rinviamo a TH.MOMMSEN, Römisches Strafrecht, cit., p. 1013, nt. 2.

bilite in ciascun caso concreto da parte di un giudice29. Mentre, in senso lato, come san-

zione pecuniaria genericamente disposta a vantaggio della comunità30, il termine multa

abbraccerebbe tutte e tre le categorie, in un senso ristretto sarebbe da riferirsi soltanto alla prima, ossia alla multa pronunciata dal magistrato nell’esercizio della coercitio31.

Tralasciando, per un momento, di considerare la voce Multa curata da Ch. Lécrivain32 per il Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, sul quale torneremo

tra poco, passiamo subito a dare conto dell’opinione di W. Hellebrand33 alla voce Multa

nella Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

Lo studioso, premessa la trattazione del significato etimologico del termine multa e del rapporto con poena34, parla della multa coercitiva in età repubblicana (II

paragrafo)35, nel procedimento magistratuale-comiziale36 (III), nel processo delle quae-

stiones 37(IV), nel processo recuperatorio38 (V), nel processo cognitorio39 (VI) ed, infine,

delle multe con altre origini40 (VI). Se abbiamo rettamente inteso, le multe di previsio-

ne legislativa sono descritte da Hellebrand nei paragrafi IV e V; viceversa, il nostro fe- nomeno delle multe in oro disposte dalle leggi imperiali a carico prevalentemente (ma non esclusivamente) dell’apparato burocratico, di cui ci si sta occupando, non è con- templato all’interno della categoria delle multe legali.

29 Cfr. TH.MOMMSEN, loc. ult. cit., nt. 3. Lo storico indica la Lex municipii Tarentini, l. 2.4, contro il pecu-

lato: quadruplum multae esto. In tal caso, infatti, l’ammontare non è fissato in modo definitivo dalla legge, ma è il giudice ad avere il compito di determinarlo, a seconda dell’ammanco causato dal sogget- to.

30 Secondo Mommsen sarebbe questo un elemento connotativo della multa. L’Autore sottolinea altresì

che la sanzione pecuniaria destinata non alla comunità, bensì alla vittima, si sarebbe in origine indica- ta con il termine damnum, e con il termine poena, di origine greca, quando fissata da una lex. Ma i due termini avrebbero presto perso i loro significati originari: damnum avrebbe mantenuto tale accezione soltanto in qualche formula tecnica e poena sarebbe passato a designare una nozione generale di san- zione. Il termine multa non sarebbe mai stato utilizzato per indicare una pena pecuniaria da versare ad un singolo. Cfr. TH.MOMMSEN, Römisches Strafrecht, cit., pp. 1013-1014.

31 TH.MOMMSEN, Römisches Strafrecht, cit., p. 1014 ss., introduce altre categorie, come la multa inflitta

nella procedura dei magistrati e dei comizi, l’azione pretoria per una multa stabilita, l’azione pretoria estimatoria per una multa.

32 Cfr. infra, nt. 49.

33 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 542-555. 34 Cfr. retro, nt. 18.

35 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 543-547. 36 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 547-549. 37 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 549. 38 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 549-551. 39 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 551-553. 40 W. HELLEBRAND, s. v. Multa, cit., col. 542-555.

La riflessione di U. Brasiello41 è particolarmente elaborata e si lascia ricostruire

con una certa difficoltà42. Ci basti cogliere l’età classica e successiva, ove l’insigne stu-

dioso afferma che in quel momento «la repressione patrimoniale ordinaria è (…) carat- terizzata dalla poena. Ogni sanzione di carattere criminale che rimane fuori dall’orbita delle leges è multa, ed è comminata dal magistrato».

Particolare interesse assume la riflessione intorno all’epoca imperiale avanza- ta43. L’Autore rileva che, mentre il termine multare avrebbe ripreso ad essere utilizzato

in un’accezione affatto generica44 che comprende anche il confiscare45, viceversa multa

in senso stretto, vale a dire pagamento di una somma di denaro, risulta inflitta come vera e propria pena. Sennonché, Brasiello privilegia, nell’esemplificazione di questi ca- si, i destinatari (impiegati, rectores delle province, giudici e gli officia dei iudices46) o gli

ambiti di applicazione (illeciti in materia religiosa47 o in materia processuale48, ma an-

che non infrequenti ipotesi di reati comuni49 e di speciali contravvenzioni50) e manca di

evidenziare, invece, il profilo che a noi preme, ossia il carattere legislativo delle multe, nel senso della loro previsione attraverso costituzioni imperiali a carattere generale. Anche in questo caso, infatti, sembra corretto parlare di multe legali.

41 Cfr. U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, cit., p. 131 ss. e ID., s.v. Multa in NNDI, p.

985.

42 U. BRASIELLO, loc. ult cit. Anche le sanzioni pecuniarie seguono il doppio binario della repressione cd.

ordinaria e di una repressione cd. straordinaria. Il concetto di pena ‘pecuniaria’, a patto di non limitare questa etichetta ad una multa espressa in moneta ma di ricomprendervi il patrimonio in quanto tale, appare sufficientemente chiaro. Il processo, all’interno della repressione ordinaria, che conduce ad una pena pecuniaria, detto res pecuniaria, può condurre, seguendo la triplice distinzione dello studio- so, 1) ad una condanna ad una somma prefissata, 2) ad una somma proporzionale al patrimonio sot- tratto, oppure 3) alla privazione di una quota patrimoniale. Se ci troviamo, viceversa, di fronte a pene pecuniarie stabilite da privati o leggi municipali, si applica il procedimento civile. Se si tratta di una sanzione stabilita dalla legge, abbiamo una res pecuniaria, ma, al di fuori di queste ipotesi, rimane sempre possibile che il magistrato, forte del suo potere di coercitio, stabilisca pene pecuniarie: secondo Brasiello, è a queste ultime che va riferita, propriamente, l’espressione multa.

43 U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, cit., p. 485 e ID., s. v. Multa, loc. ult. cit. 44 L’A. cita ad esempio C. 11.43.1.1 e C. 2.14.1.5 (possessionis aut causae amissione multetur). 45 Come in C. Th. 9.36.1 (= C. 9.44.1) (quarta ominium bonorum parte multatur).

46 I giudici sono, ad esempio, multati si statuta fuerint aliqua parte mutilata (C. Th. 11.36.15 = C.

7.62.24); se essi vetuerint precum argui falsitatem (C. 1.22.3); se si rifiutano di decidere (C. 3.1.13). Per altre esemplificazioni, cfr. U. BRASIELLO, s. v. Multa, loc. ult. cit.

47 Come nella raccolta di conventicole proibite, in cui gli honestiores sono soggetti ad una pena di 10

libbre d’oro (C. Th. 15.8.5), o nei provvedimenti contro i Manichei (C. 1.5.5.1).

48 Per le infrazioni alla vigilanza (C. Th. 8.8.2 = C. 3.2.1), contro gli executores (C. 3.2.2), in vari casi di

appelli temerari (C. Th. 11.36.32 = C. 7.65.8) o dilatorii (C. 1.4.2), o nel caso in cui un soggetto sia detenu- to per un tempo oltre il necessario (C. Th. 9.3.6 = C. 7.65.8). Cfr. U. BRASIELLO, s.v. Multa, loc. ult. cit.

49 Per citare alcuni tra quelli indicati da Brasiello, C. Th. 13.5.9 (= C. 11.2.1): tentativo di inquietare i na-

vicularii; C. 8.11.20: appropriazione reiterata di cose dell’imperatore; C. 2.30.1: sedizione.

La voce Multa nell’Encyclopedic Dictionary of Roman Law di A. Berger51 delinea

l’ambito di applicazione della multa come “pecuniary penalty”, “fine”. Un sinonimo è indicato in poena nummaria, pecuniaria. Ivi, si precisa che la potestà di multare (mul- tam dicere, irrogare) era una prerogativa dei magistrati, che la utilizzavano come mi- sura nell’ambito del loro potere di coercitio (per richiamare all’ordine, per punire ille- citi disciplinari), e che multae erano inoltre connesse al processo magistratuale- comiziale. Nel periodo imperiale – così si legge nella voce citata – le multae erano lar- gamente applicate nella cognitio e come misura coercitiva. Il diritto di infliggere multe era garantito a tutti i prefetti, ai governatori provinciali e ai più alti funzionari ammi- nistrativi.

Consideriamo da ultimo Ch. Lécrivain52, perché tiene conto ampiamente

dell’epoca e del fenomeno che ci interessa. Le categorie individuate dallo studioso sono le seguenti: amende de coercition, ossia le multe derivanti dallo ius coercitionis del magistrato53; amende populaire, dove sono particolarmente messe in risalto le ipotesi

di multe nel processo multaticio; amende légale fixe, di antichissima origine, che ripo- sano sempre su una legge speciale; amende arbitrale variable; e tre forme accessorie (amende testamentaire, amende contractuelle, amende sépulcrale).

Di particolare interesse è la categoria dell’amende légale fixe, che comprende un vasto numero di applicazioni54, tra cui, al punto 17, i Délits des fonctionnaires de

touts ordres: désobéissance aux lois, négligence de leurs devoirs55.

51 Cfr. la voce Multa in A. BERGER, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1953, pp. 588-

589.

52 CH. LÉCRIVAIN, s.v. Multa, in Dictionnaire des antiquites grecques et romaines d’après les textes et les

monuments contenant l’explications des termes (d’ora in avanti, DS), II, 1, p. 2014 ss.

53 All’interno di questa categoria, CH. LÉCRIVAIN, s. v. Multa, cit., p. 2015, inserisce anche le multe stabili-

te dai funzionari di età imperiale nell’ambito del loro potere di coercitio.

54 Riportiamo qui le categorie individuate dall’Autore, rimandando alla sua opera (CH. LÉCRIVAIN s. v.

Multa, cit., pp. 2016-2018) per il dettaglio delle ipotesi di illeciti ivi ricomprese: “1) Meurtre involontai- re; 2) Vis publica; 3) Faux; 4) Plagium; 5) Injuria; 6) Délits contre les bonnes moeurs, actes d’immoralité; 7) Dommages et atteintes aux propriétés publiques et aux droits de l’État; 8) Dommages et atteintes aux propriétés sacrées; 9) Dommages et atteintes à la propriété privée; 10) Fraudes et illégalités en ma- tière d’impôts; 11) Délicts électoraux; 12) Délicts d’ordre judiciaire; 13) Violation de devoirs civiques, de lois particulières, corruption, empiétements sur les droits de l’État; 14) Délits relatifs à l’approvisionnement de Rome, à l’annona; 15) Violation de réglements de police, de voire; 16) Délicts religieux”.

55 Nella categoria Délits divers, CH.LÉCRIVAIN, s.v. Multa, cit., p. 2018, inserisce ipotesi residuali, tra cui

non mancano multe stabilite da leggi imperiali, espresse in libbre d’oro, a soggetti non appartenenti alla categoria dei funzionari imperiali.

Con quest’ultimo tentativo di sistematica, ci avviamo a riconsiderare il fenome- no sopra descritto delle sanzioni in libbre d’oro disposte a carico di membri dell’apparato burocratico da parte di leggi imperiali.

Ulteriore discussione sulla natura di tali sanzioni di cui si tratta – e, aggiunge- remmo, della qualificazione giuridica degli illeciti ad esse collegati – ci sembra a questo punto ridondante.

Esse si calano nella tradizionale, plurisecolare, categoria delle multe disposte da una legge (nel nostro caso, una costituzione imperiale) a carattere generale.

Ci sembra di poter pervenire a tale conclusione sul presupposto che le costitu- zioni abbiano conservato il loro carattere di provvedimenti generali fin dalle origini e non abbiano acquisito tale natura nel corso del tempo, attraverso gli adattamenti della prassi o al momento del loro inserimento nei codici56.