FOCUS SUL TERMALE EUROPEO E ALCUNI CENNI DI LEGISLAZIONE TERMALE
4.4 Alcuni Cenni Legislativi Important
Nel corso degli anni il concetto di cura, come abbiamo sapientemente analizzato, è cambiato, e si è modificata anche la sensibilità ed attenzione alla propria salute da parte di tutti.
Questi sono cambiamenti che non riguardano solamente il nostro Bel Paese, ma anche tutta l’UE in generale e ciò è dovuto anche “alla consolidata e riconosciuta possibilità per i cittadini a livello comunitario di recarsi all’estero per fruire delle cure sanitarie, nelle quali debbono ricomprendersi, a pieno titolo, le cure termali”.69
Parto elencando alcune delle normative inerenti al termale, tra le più importanti, sino ad arrivare a quella ritenuta alla base del settore termale ovvero la legge 323 del 24/10/2000 “Il Riordino del Settore Termale”.
Legge n° 947 del 16/7/1916 Capo IV e R.D n° 1924 del 28/9/1919: Esse delineano le prime disposizioni e regolamentazioni sanitarie del sistema termale. In particolare nel TITOLO II art. 14 vi sono presentate le definizioni e differenze tra gli stabilimenti: stabilimenti termali( che usano le acque a scopo terapeutico quali acque minerali, fanghi o stufe), stabilimenti idroterapici ( uso acqua comune per scopo terapico) e stabilimenti di cure fisiche ed affini, (aerosolterapia, meccanoterapia) 70
Legge n°281 del 1970, il D.P.R n°2 del 1972, e la legge n°833 del 1978: relativa all’istituzione del servizio sanitario e delineamento delle varie competenze ripartite tra Stato,regione e enti comunali. All’interno
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V.Franceschelli, F.Morandi, Manuale di diritto del turismo, G.Giappichelli Editore, Torino,2010. Pag. 417
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della legge 833,delineabile come norma base , vi è l’art.36 , in quanto afferma il “termalismo terapeutico”e quindi il suo valore terapeutico:
“art. 36. Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di
servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute
ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano
sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell'art. 3 (16).
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali
pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo
sanitario delle altre aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
(16/a), convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della
invalidità pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi
sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18] (16/b).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore
destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 (17), e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
successivi articoli 65 e 67.”71
D.M 19/5/1986 e legge n°412 del 1991: schema convenzioni tra termale e USL e successive riduzioni delle autorizzazioni alle cure dal SSN. In tali leggi e decreti vengono progressivamente limitati gli accessi alle cure ed i riposi, se non per specifici casi. Una
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Art. 36, legge 23/12/1978 n°833 fonte:
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conseguenza dovuta alla facilità di accesso alle cure che negli anni si erano improvvisamente sviluppate e massizzate, portando alla crisi e perdita di credibilità delle cure.
D.L n°105 del 1992: classificazione delle acque termali: 1. Acque salso-bromo-iodiche solfuree
2. Termali 3. Ipertoniche
4. Batteriologicamente pure 5. Non contaminate
Legge n° 438 del 1992, n° 537 del 1993, e n°724 del 1994: sono leggi relative al ticket ed i suoi valori che da 100.000 lire sono progressivamente diminuiti sino a 70.000 lire e l’abolizione dei congedi straordinari salvo per casi patologici).
Progetto Naiade del 1996: uno strumento metodologico scientifico per il riconoscimento e validità terapeutica. Una validità preventiva e riabilitativa delle cure.
Legge n° 323 del 2000: “Riordino del settore termale”.
Questa normativa delinea il nuovo assetto termale, legato alla valorizzazione e promozione e soprattutto validità riconosciuta della terapia e benefici dati da tale utilizzo. Come elencato nell’art. 1 ( le finalità”:
1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazione termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali
3. Lo stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono promuovere con idonei provvedimenti di incentivazione e
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4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono con gli enti interessati, gli strumenti di valorizzazione, di tutele e di salvaguardia urbanistico- ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine,il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 5 del D.l 31 marzo 1998,n°112… ecc..72
( in appendice alla tesi è possibile
revisionare la suddetta normativa di legge in formato completo) Questa legge è da ritenersi la principale normativa che delinea ed è alla base del comparto termale odierno. Un vero e proprio punto di riferimento per il settore. Inoltre, in aggiunta a tale legge, va integrato il D.M del 30/3/2001 ove vengono specificate tutte quelle varie patologie che sono in grado di trarre dei benefici dai cicli di cure e terapie termali:
Malattie reumatiche ( osteoartrosi ed altre forme degenerative,
reumatismi extrarticolari)
Malattie vascolari (postumi flebopatie)
Malattie vie respiratorie ( bronchiti, sindromi rinosinusitiche)
Malattie dermatologiche ( eczema,dermatite seborroica e psoriasi) Malattie ginecologiche ( sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di
natura cicatriziale, leucorrea persistente)
Malattie O.R.L ( riniti croniche, sinusiti,faringolaringiti,otiti..) Malattie apparato urinario ( calcolosi )
Malattie dell’apparato gastroenterico (dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile con stipsi).73
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Legge 24 ottobre 2000, n°323, pubblicata nella gazzetta ufficiale n° 261dell’8 novembre 2000. È composta da 14 articoli che ne delineano il settore e le rispettive funzioni e ambiti di attuazione. Fonte: www.parlamento.it/parlam/leggi/00323l.htm
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