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3.3 – L’ ALIQUOTA BASE , LE FACOLTÀ E I POTERI REGOLAMENTARI DEI C OMUN

Per il calcolo dell’IMU “sperimentale”, l’articolo 13, ai commi dal 6 al 9, affronta la questione delle aliquote, ad eccezione del comma 8-bis che riguarda un trattamento di favore per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agraria. La normativa inquadra le aliquote da applicare a seconda della destinazione d’uso del bene, identificando fin da subito quali sono i margini di manovra applicabili mediante regolamento da parte dei Comuni. Procediamo per gradi; il comma 6 dell’articolo 13, identifica l’aliquota di base, che è unica, nel seguente modo:

Pagina | 50 “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 5274 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”

L’aliquota, da applicare alla base imponibile (per l’identificazione di quest’ultima si rimanda al paragrafo precedente), è pari al 0,76 per cento, salvo le eccezioni espressamente previste dai commi successivi. I Comuni potranno, con delibera del Consiglio Comunale, modificare l’aliquota base, agevolando o penalizzando il contribuente, di 0,3 punti percentuali. Ciò porterà, nella migliore delle ipotesi, ad una tassazione dello 0,46 per cento, fino a raggiungere il massimo dell’1,06 per cento. Agevolativo è il regime indicato per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come contenuto al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto salva Italia:

“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.”

Si ricorda che le pertinenze ammesse al riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale sono limitate ad una per ognuna di queste categorie catastali: C/2, magazzini e locali di deposito, C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, e C/7, tettoie chiuse o aperte; fino ad una massimo, quindi, di tre pertinenze. Le eccedenze vanno considerate non agevolate e sconteranno l’aliquota di base.

Anche l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento concede, sempre ai Comuni, un certo, seppur minimo, margine di manovra: l’aumento o la diminuzione di tale valore dello 0,2 per cento, portando il confine inferiore allo 0,2 per cento e quello superiore allo 0,6 per cento.

Al comma 8 si prevede un’ulteriore agevolazione per gli immobili rurali strumentali:

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  Si  ritiene  importante  riportare  i  primi  2  commi  dell’art.  52  (Potestà  regolamentare  generale  delle  province  e  dei  comuni):  ”1.  Le  province  ed  i  comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie 

entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni di legge vigenti. 

2.  I  regolamenti  sono  approvati  con  deliberazione  del  comune  e  della  provincia  non  oltre  il  termine  di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I  regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  relativa  delibera  comunale  o  provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono  resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.” 

Pagina | 51 “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis75, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal ministero dell’Economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i terreni.”

Questi fabbricati scontano l’aliquota del 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di abbassare solamente tale aliquota, fino allo 0,1 per cento.

Per quanto concerne la seconda parte del comma 8, si rimanda alle questioni in tema di versamento.

È necessario specificare che gli immobili rurali ad uso abitativo sconteranno l’IMU come abitazione principale, se destinati a tale utilizzo da parte del proprietario, oppure mediante l’applicazione dell’aliquota di base in caso di altra destinazione del fabbricato. Il comma 9 del medesimo articolo, dispone la facoltà per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili locati, così com’è per le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso abitativo.

“I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 4376 del testo unico di 75  Requisiti di ruralità, si rimanda al capitolo precedente.  76 Articolo 43 del T.U.I.R.:  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli  che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 

2.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano  strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per 

l'esercizio  dell'arte  o  professione  o  dell'impresa  commerciale  da  parte  del  possessore.  Gli  immobili  relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se  non  utilizzati  o  anche  se  dati  in 

Pagina | 52 cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.”

Si può ritenere che tale riduzione possa essere differenziata per tipologia di contratto di locazione, prevedendo, quindi, aliquote diverse in base al contratto “libero” o agevolato, oppure ancora prevedendo aliquote specifiche nel caso in cui l’immobile sia locato per uso diverso dall’abitazione.

Il medesimo trattamento dedicato agli immobili locati, può essere adottato dai Comuni in riferimento agli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, che non sono produttivi di reddito fondiario, nonché gli immobili posseduti dai soggetti passivi

d’imposta sul reddito delle società (IRES).

In quest’ultimo caso, come per i “beni merce” (di cui si ricorda la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38 per cento), se verranno adottate le aliquote minime previste dalla legge, il Comune si troverà fortemente penalizzato, poiché resta ferma la quota riservata allo Stato, pari allo 0,38 per cento.

locazione  o  comodato  salvo  quanto  disposto  nell'articolo  65,  comma  1.  Si  considerano,  altresì,  strumentali  gli  immobili  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  1‐bis  dell'articolo  60  e  articolo  95  per  il  medesimo periodo temporale ivi indicato.” 

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CAPITOLO 4

L

A AGEVOLAZIONI

SOMMARIO:4.1–LE DETRAZIONI D’IMPOSTA;4.2–I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABILITATI; 4.3 I TERRENI AGRICOLI;4.4–IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI;4.5–CASI PARTICOLARI,4.5.1–LE PARTI CONDOMINIALI,4.5.2–LE MULTIPROPRIETÀ O IMMOBILI A PROPRIETÀ TURNARIA,4.5.3–IL DECESSO DEL CONTRIBUENTE, 4.5.4 FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE, 4.5.5 IL FALLIMENTO, 4.5.6 IMMOBILI IN COSTRUZIONE,4.5.7–IMMOBILI SOGGETTI A DEMOLIZIONE,4.5.8 –IMMOBILI ABUSIVI

Questo capitolo intende affrontare le casistiche agevolative riconosciute al contribuente da parte del legislatore, in maniera diretta, o tramite la libera potestà regolamentare dei Comuni.

In via generale, le agevolazioni stabilite in materia di Imposta Comunale sugli Immobili non sono più applicabili all’Imposta Municipale Unica.

Il legislatore ha preferito richiamare specificatamente solo quelle agevolazioni previste per l’ICI che siano applicabili anche ai fini della “nuova” imposta.

“Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analoga o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste …”.”77

È importante specificare in questa sede che la quota di riserva statale interviene su tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, nella misura del 50 per cento dell’aliquota base, ossia il 0,38 per cento. Ci sono alcune eccezioni di cui si vedrà a breve.

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 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 3/DF del 18 maggio  2012, pag. 29. 

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