DEI MOLTIPLICATOR
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1˚ gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 5164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.”
Moltiplicatori a confronto
Tipologia catastale ICI IMU
Fabbricati A – C/2 – C/6 – C/7 (esclusi quelli A/10) 100 160 Fabbricati B 140 140 Fabbricati C/3 – C/4 – C/5 100 140 Fabbricati A/10 – D/5 50 80
Fabbricati D (esclusi quelli D/5) 50 60 (dal 2013 sarà 65) Fabbricati C/1 34 55 Terreni agricoli 75 110 o 13565 64 Per completezza si riportano: il comma 50 dell’art. 3 : “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.” Il comma 51: “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.” Art. 31, comma 1, L. n. 724/1994: “Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.”
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Questo secondo moltiplicatore era fissato a 130. Modificato così dal D. L. n. 16/2012, convertito L. n. 44/2012.
Pagina | 40 Il punto di partenza, in linea generale, sembra essere proprio la rendita desumibile dal catasto dei fabbricati, con rivalutazione del 5 per cento.
L’imposta è corrisposta per anni solari, quindi eventuali modifiche nelle rendite avranno valore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verificano e sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione66 a cura dell’Agenzia del Territorio. L’ammontare dovuto per l’imposta tiene conto dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Quindi, il godimento di un immobile per 6 mesi all’anno, comporta un ammontare dovuto sulla metà della rendita.
L’Agenzia del Territorio mette a disposizione sul proprio sito (www.agenziaterritorio.it) una procedura automatizzata che consente al cittadino contribuente di prendere visione della propria situazione catastale, consultando così le rendite riferite ai propri beni soggetti ad imposta IMU.
In linea di massima il procedimento risulta abbastanza semplice ed è il seguente: una volta individuata la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, vi è una ulteriore rivalutazione mediante l’utilizzo dei moltiplicatori, diversi in base alla categoria di accatastamento dell’immobile. Quella che si ottiene è la base imponibile che consente di calcolare l’IMU lorda. Per giungere al netto, ovvero all’imposta da versare, si applicherà l’aliquota prevista in base alla destinazione dell’immobile e si “depurerà” l’importo così ottenuto mediante le detrazioni fisse, ed eventualmente variabili, riconosciute dalla norma, che vedremo nel successivo capitolo.
Dinnanzi a tanta semplicità è tuttavia necessario distinguere: i fabbricati diversi da quelli delle imprese;
i fabbricati delle imprese; le aree edificabili;
i terreni agricoli.
Come si può notare dalle tabelle che seguono, le categorie catastali sono veramente molte e in base al gruppo di appartenenza vi sono alcune differenze.
66 L’art. 74 (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali), comma 1, della L. 21 novembre 2000, n.
342, stabilisce che “A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.”
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Immobili a destinazione ordinaria Gruppo A
Categoria Tipologia
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi
(rifugi alpini, baite, trulli)
Gruppo B
Categoria Tipologia B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari e caserme
B/2
Case di cura e ospedali
(compresi quelli costruiti e adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se
non hanno fini di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. D. L. 652/1939)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole, laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno
sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti
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Gruppo C
Categoria Tipologia
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4
Fabbricati e locali per esercizi sportivi
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se
non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. D. L. 652/1939)
C/5
Stabilimenti balneari e di acque curative
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se
non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. D. L. 652/1939)
C/6
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 del R. D. L. 652/1939)
C/7 Tettoie chiuse o aperte
Immobili a destinazione speciale
Categoria Tipologia
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni; Residence
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
D/4 Case di cura e ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6 Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi
D/7
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
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D/8
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (fiere, outlet, spazi espositivi, mostre,
mercati, porti turistici)
D/9 Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati
soggetti a pedaggio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
(compresi quelli destinati ad attività agrituristica
D/11 Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari
Immobili a destinazione particolare
Categoria Tipologia E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terresti, marittimi ed aerei
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (stazioni di
servizio per la vendita di carburanti, chioschi per bar ed edicole)
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (ad esempio, strutture
e stand amovibili per esigenze espositive)
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e
le tombe di famiglia
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie
precedenti del gruppo E
Vediamo ora la determinazione della base imponibile suddivisa per le quattro categorie su elencate.
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