L’imposta municipale propria interessa anche gli immobili rurali44, indipendentemente dalla destinazione ad uso abitativo o strumentale. Il trattamento per le due fattispecie risulterà essere diverso, maggiormente agevolato l’uso strumentale, ma questo sarà affrontato più avanti.
Importanti risultano essere i requisiti necessari per fornire ad un immobile la qualità di ruralità, che si identificano nel Decreto Legge del 30 dicembre 1993, n. 55745.
All’articolo 9, il comma 3, interessa i fabbricati rurali ad uso abitativo:
“Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
44 L’art. 13, comma 14, D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, prevede che: “Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: (…) d. il comma 1‐bis dell'articolo 23 del decreto‐ legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.” Abroga l’esclusione dall’imponibilità dell’ICI per gli immobili con requisiti di ruralità. 45
Intitolato “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994”, convertito in L. il 26 febbraio 1994, n. 133.
Pagina | 26 b) [(…)] ;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.” Sempre l’articolo 9, al comma 3-bis, esplicita i requisiti richiesti per la classificazione di un immobile come rurale strumentale:
“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
Pagina | 27 e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.”
Risulta quindi evidente che, a seguito della specifica abrogazione dell’esenzione prevista dall’articolo 2346, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 207/2008, convertito con Legge del 27 febbraio 2009, n. 14, ai fini IMU vi sia l’obbligo di adempiere al pagamento da parte del contribuente che soddisfa i requisiti indicati.
Fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali che risultino ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, secondo l’elenco redatto dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Questa esenzione era presente a livello di ICI e resta altrettanto valida per il “nuovo” regime d’imposizione.
L’articolo 13, comma 14, lettera d-bis), del Decreto Salva Italia47, prevede, oltre al precedente comma 1-bis dell’articolo 23 del Decreto Legge n. 207/2008, l’abrogazione anche dei “commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”
Il comma 2-bis48, prevedeva “la necessità (ulteriore e non prevista dalla legge49) che per il riconoscimento della ruralità (e, conseguentemente, per il diritto all’esenzione da Ici)
46 Art. 23, comma 1‐bis. “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto‐legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.”
47 D. L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011. 48
Art. 7, comma 2‐bis, D. L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011: “Ai fini del
Pagina | 28 sussista in capo ai fabbricati l’ulteriore requisito dell’accatastamento nelle categorie A/6 (se abitativi) o D/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” se strumentali).”50
Se ne deduce, a seguito dell’abrogazione, che l’IMU sui fabbricati rurali, così identificati dai requisiti sopra indicati, è dovuta e usufruisce delle agevolazioni a prescindere dalla categoria catastale A/6 o D/10.
Il comma 2-ter, prevedeva che “Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2- bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.”
Come era scontato attendersi, chi, in vista della norma abrogata, ha richiesto la variazione dell’inquadramento catastale in A/6 (con attribuzione della classe “R”, ovvero senza rendita catastale, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 settembre 2011) o D/10, ne vedrà salvati gli effetti51, anche se la domanda fosse pervenuta tardivamente,
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto‐legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.” 49 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 e n. 2953 del 14 gennaio 2010. 50 BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n. 7/2012, pag. 971. 51 Art. 13, comma 14‐bis, D. L. n. 201/2011 (convertito).
Pagina | 29 ma non oltre il 30 giugno 201252 (inizialmente era il 28 dicembre 2011, data di conversione del Decreto Salva Italia, e poi 31 marzo 2012).
Tale inquadramento catastale è essenziale per il riconoscimento dell’esenzione da ICI per il passato53.
Il comma 2-quater, prevedeva che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima …”.
Quanto detto più sopra trova riscontro e applicazione nella “nuova” disciplina relativa ai fabbricati rurali, contenuta nei commi 14-bis, 14-ter e 14-quater dell’articolo 13 istitutivo dell’IMU “sperimentale”, che si esprimono in tal senso:
“14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
52
Effetto previsto dall’art. 29, comma 8, del Decreto Legge “Milleproroghe” n. 216/2011, L. di conversione del 28 Febbraio 2012, n. 14, che recita come segue: “Restano salvi gli effetti delle domande
di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2‐bis dell’articolo 7 del decreto‐ legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.”
53
Pagina | 30 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”
In riferimento al comma 14-bis si è già detto (vedi sopra). È doveroso affrontare la tematica dell’inquadramento catastale. La locuzione “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo” sta a significare che viene meno la necessità di riclassificazione catastale nella categoria A/6 (classe “R”) per gli immobili rurali ad uso abitativo e A/10 per gli immobili ad uso strumentale.
Al comma 14-ter si richiede un ulteriore adempimento, da effettuare in merito ai fabbricati rurali. Quelli iscritti nel catasto dei terreni, devono necessariamente essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ad esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione54.
In merito a questi fabbricati non iscritti, il comma 14-quater prevede che per la quantificazione dell’importo da corrispondere a titolo di acconto, per l’IMU, si utilizza la rendita di unità similare già iscritta in catasto; il saldo sarà effettuato a determinazione della rendita catastale da parte dei Comuni.
Si ritiene necessario, anche qui, specificare che gli immobili esenti da imposta municipale propria dovranno regolarmente scontare le imposte sul reddito e le relative addizionali. Di conseguenza, i terreni montani, esenti dal tributo per disposizione di 54 Ai sensi dell’ art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28: “A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di
volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
Pagina | 31 legge, sono tassati in capo al proprietario con utilizzo del reddito dominicale, anche se coltivati direttamente.55