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Altre condizioni particolari

Nel documento CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI (pagine 18-24)

I. CONDIZIONI PARTICOLARI

I.13. Altre condizioni particolari

I.13.1.1. Qualora previsto dalla normativa vigente, in funzione delle attività affidate al contraente, o specificatamente richiesto nella lettera d'ordine, le parti, prima della sottoscrizione del Verbale di fine prestazioni, effettuano congiuntamente le attività di collaudo secondo le modalità indicate nell'allegato I – Parte 2 (Specifiche tecniche) al presente contratto.

Qualora i collaudi diano esito positivo e tutta la documentazione sia già stata consegnata, le parti sottoscrivono un verbale di fine prestazioni dalla cui data di sottoscrizione decorrono i termini di cui alla clausola I.6.3.

Qualora i collaudi diano esito negativo per cause imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice, senza pregiudizio degli ordinari rimedi di tutela riconosciuti dalla normativa di settore, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. I.13.4 e anche procedere allo scioglimento dello stesso contratto secondo le disposizioni dell'art. I.13.7 e II.18.

I.13.1.2. A partire dalla data del verbale di fine prestazioni, l'amministrazione aggiudicatrice può occupare o utilizzare l'opera, o parte di essa. Con la firma di tale verbale, l'amministrazione aggiudicatrice entra in pieno possesso delle opere consegnate, di cui assume piena disponibilità, senza pregiudizio alcuno agli obblighi del contraente in termini di garanzia e manutenzione.

I.13.2. Consegna di materiali

Le consegne dei materiali necessari per eseguire le prestazioni richieste possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato IV, ogni giorno lavorativo in orario di apertura normale del Centro di ricerca, nel luogo convenuto.

Solo quando espressamente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente comunica, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data esatta di consegna.

I.13.3. Assicurazioni

I.13.3.1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente contratto e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio delle prestazioni relative alla prima lettera d'ordine emessa, il contraente selezionato primo in graduatoria fornisce all'amministrazione aggiudicatrice prova dell'esistenza di una adeguata polizza di assicurazione RCT - RCO finalizzata al rimborso diretto a questa amministrazione aggiudicatrice, ai suoi dipendenti ovvero a terzi di qualsiasi perdita o spesa e/o all'indennizzo di qualsiasi altro danno sofferto dall'amministrazione aggiudicatrice, dai suoi dipendenti e/o da terzi, per cause originatesi da imputarsi al contraente.

La polizza assicurativa deve rimanere valida per tutta la durata del contratto, indicare le somme assicurate e i limiti delle principali garanzie, prevedendo una responsabilità civile e danni verso terzi non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) euro, senza franchigie.

I.13.3.2. I contraenti selezionati come secondo e terzo contraente del presente contratto, presentano la suddetta assicurazione non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori relativi alla prima lettera d'ordine specifica a loro emessa.

I.13.4. Clausole penali aggiuntive all'articolo II.15 Clausola penale

I.13.4.1. Ritardo su firma verbale inizio prestazioni ed esecuzione prestazioni

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la firma del verbale di inizio prestazioni, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni cui è tenuto ai sensi del presente contratto, è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari allo 0.3% dell'ammontare relativo a ciascuna lettera d'ordine specifica, per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo di 10% della lettera d'ordine.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.1, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla chiusura dell'ordine qualora i ritardi accumulati superino il massimo previsto per le

penali e l'applicazione di quanto previsto agli articoli I.13.7 (risoluzione del contratto) e I.4.4 (passaggio al contraente successivo).

I.13.4.2. Ritardo su messa a disposizione contraente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la sua messa a disposizione secondo i termini stabiliti alla clausola I.4.3.1, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I.13.7 a), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.2, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.3. Ritardo su intervento urgente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non effettui o ritardi oltre le 24 ore un intervento urgente, secondo i termini stabiliti nelle specifiche tecniche (allegato I – Parte 2), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 200 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo nel concludere l'intervento, fino a un massimo di 5000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.3, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.4. Ritardo nella presentazione dell'assicurazione

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al punto I.13.3, del presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale di 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi. Decorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per tale importo relativo alle penali di cui all’articolo I.13.4.4, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.5. Ritardo nella rimozione del proprio box al fine del contratto quadro

Qualora il contraente non rimuova il proprio box (modulo prefabbricato componibile) entro 30 (trenta) di calendario dal termine del contratto quadro, e nello specifico al termine di tutte le attività sul sito afferenti al presente CQ,

l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 100 EUR per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10.000 (diecimila) euro come costo di occupazione piazzola e spostamento dello stesso per permettere l'insediamento di un nuovo contraente. Sarà pertanto trattenuta nell'ultima lettera d’ordine a disposizione o presunta tale, nel caso di interruzione prima della scadenza naturale del CQ, l'importo massimale di 10.000 (diecimila) euro fino a che il contraente non provvederà alla rimozione dal sito del relativo box di pertinenza.

I.13.4.6. Mancanza di rispetto del piano di manutenzione e Sistema Informatico di Manutenzione

Qualora il contraente non ottemperi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (§

6.0.0.3 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni calendario. Trascorso tale termine l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, qualora il contraente non ottemperi a quanto indicato nelle specifiche tecniche (§ 6.0.0.6 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. Trascorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare a causa del contraente il mancato rispetto del piano di manutenzione concordato, oltre 2 (due) volte per ogni lettera d’ordine relativa alla manutenzione programmata, al contraente potrebbe essere addebitato una penale pari a 2.000 (duemila) euro per ogni ritardo aggiuntivo, fino ad un massimo di 8.000 (ottomila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.6, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

Raggiunto tale importo, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

I.13.5. Eccessiva sostituzione del personale

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare un'eccessiva sostituzione del personale impiegato sul sito, oltre 3 (tre) persone per anno, o qualora non venga eseguita a proprie spese la sovrapposizione minima di 15 (quindici) giorni lavorativi sul sito del membro uscente e del suo/sua sostituto/a, al contraente potrebbe essere addebitato un costo pari a 3.000 (tremila) euro per persona, al fine di coprire i costi di inserimento nell'ambiente di lavoro (corsi di radioprotezione obbligatori per personale esterno del JRC, ecc.).

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.5, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.6. Subappalti

In seguito a quanto prescritto all'articolo II.10 delle condizioni generali si precisa quanto segue:

Qualora, per motivi indipendenti dall'operato dell'amministrazione aggiudicatrice e soltanto riconducibili alla relazione contrattuale tra il contraente ed i suoi subappaltatori, si produca un pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente, previa richiesta di informazioni, che tale pregiudizio venga sanato entro un termine ritenuto congruo dall'amministrazione aggiudicatrice. Qualora, entro tale termine, il contraente non abbia sanato, senza giusta causa, la situazione, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere i successivi pagamenti a favore del contraente fino a quando lo stesso non darà prova di aver regolarizzato la situazione causa del pregiudizio all'amministrazione aggiudicatrice.

I.13.7. Clausole aggiuntive all'articolo II.18 Risoluzione del CQ

In aggiunta a quanto indicato alla clausola II.18., l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto quadro con effetto immediato data di notifica formale, nei seguenti casi:

a) quando il contraente, per cause a lui imputabili, non si rende disponibile passati 10 (dieci) giorni lavorativi in aggiunta ai termini indicati alla clausola I.4.3.1, salvo l'applicazione delle penali di cui all'articolo I.13.5.

b) quando il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte l'affidamento di lettere d'ordine o per più di 3 (tre) volte non rispetta i termini di cui alla clausola I.4.3.3.

c) quando il contraente ritarda le prestazioni, oggetto di specifiche lettere d'ordine, per più di 3 (tre) volte, secondo quanto stabilito dalla clausola I.4.5.

d) quando il contraente, non rispettando le prescrizioni di sicurezza e di igiene sul cantiere, venga formalmente richiamato dall'amministrazione aggiudicatrice per ripetute inadempienze (comportamenti, omissioni) non gravi o anche per un singolo episodio che ponga a serio rischio l'incolumità di una o più persone.

e) qualora il contraente non presenti prova dell'esistenza delle polizze assicurative di cui alla clausola I.13.4.

f) qualora il contraente, senza giustificato motivo, non abbia rispettato i tempi di intervento previsti per le richieste di lavoro (rif. Allegato I – Parte 2 – Specifiche tecniche) per più di 3 (tre) volte, fatto salvo quanto previsto alla clausola I.13.5 in merito alle penali.

g) qualora l'esecuzione delle prestazioni non sia qualitativamente conforme a quanto commissionato dall'amministrazione aggiudicatrice, previa notifica scritta

dell'amministrazione aggiudicatrice contenente diffida a conformarsi a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni;

h) quando ci sia evidenza che, con riferimento a precedenti lettere d'ordine affidate al contraente, quest'ultimo non abbia risolto, per più di 3 (tre) volte, il pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto stabilito all'articolo I.13.5 seguente.

I.13.8. D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

Trattandosi di un documento dinamico, il DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ) include la possibilità di identificare e quantificare in un secondo momento ogni rischio interferenziale al momento non prevedibile.

Prima dell'inizio dell'attività, come previsto nel DUVRI, sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il contraente presso i luoghi interessati dalle attività del contratto verrà redatto il relativo verbale di sopralluogo congiunto e allegato alla lettera d'ordine a quale si riferisce.

La stima dei costi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali sono indicati nel DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ). Se necessario, i costi aggiuntivi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali connessi all'esecuzione dei servizi di una lettera d'ordine saranno eventualmente valutati nel verbale di sopralluogo congiunto. Questi costi saranno indicati nel verbale di sopralluogo congiunto e saranno pagati a consuntivo nei relativi SAP e qualora se ne verificasse la necessità.

I costi relativi ai rischi interferenziali saranno sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice.

FIRME

Per il contraente, [denominazione

dell'impresa/nome/cognome/posizione]

Firma: _______________________

Fatto a [luogo], [data]

Per l'amministrazione aggiudicatrice, Bernard MAGENHANN

Vice Direttore Generale per Direzioni G, J, R, Facente funzione Direttore per Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra)

Centro Comune di Ricerca

Firma:_____________________

Fatto a [luogo], [data]

In due esemplari, in lingua italiana.

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI

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