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Clausola penale

Nel documento CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI (pagine 19-42)

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

II.15. Clausola penale

I.13.4.1. Ritardo su firma verbale inizio prestazioni ed esecuzione prestazioni

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la firma del verbale di inizio prestazioni, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni cui è tenuto ai sensi del presente contratto, è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari allo 0.3% dell'ammontare relativo a ciascuna lettera d'ordine specifica, per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo di 10% della lettera d'ordine.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.1, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla chiusura dell'ordine qualora i ritardi accumulati superino il massimo previsto per le

penali e l'applicazione di quanto previsto agli articoli I.13.7 (risoluzione del contratto) e I.4.4 (passaggio al contraente successivo).

I.13.4.2. Ritardo su messa a disposizione contraente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la sua messa a disposizione secondo i termini stabiliti alla clausola I.4.3.1, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I.13.7 a), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.2, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.3. Ritardo su intervento urgente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non effettui o ritardi oltre le 24 ore un intervento urgente, secondo i termini stabiliti nelle specifiche tecniche (allegato I – Parte 2), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 200 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo nel concludere l'intervento, fino a un massimo di 5000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.3, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.4. Ritardo nella presentazione dell'assicurazione

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al punto I.13.3, del presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale di 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi. Decorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per tale importo relativo alle penali di cui all’articolo I.13.4.4, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.5. Ritardo nella rimozione del proprio box al fine del contratto quadro

Qualora il contraente non rimuova il proprio box (modulo prefabbricato componibile) entro 30 (trenta) di calendario dal termine del contratto quadro, e nello specifico al termine di tutte le attività sul sito afferenti al presente CQ,

l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 100 EUR per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10.000 (diecimila) euro come costo di occupazione piazzola e spostamento dello stesso per permettere l'insediamento di un nuovo contraente. Sarà pertanto trattenuta nell'ultima lettera d’ordine a disposizione o presunta tale, nel caso di interruzione prima della scadenza naturale del CQ, l'importo massimale di 10.000 (diecimila) euro fino a che il contraente non provvederà alla rimozione dal sito del relativo box di pertinenza.

I.13.4.6. Mancanza di rispetto del piano di manutenzione e Sistema Informatico di Manutenzione

Qualora il contraente non ottemperi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (§

6.0.0.3 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni calendario. Trascorso tale termine l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, qualora il contraente non ottemperi a quanto indicato nelle specifiche tecniche (§ 6.0.0.6 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. Trascorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare a causa del contraente il mancato rispetto del piano di manutenzione concordato, oltre 2 (due) volte per ogni lettera d’ordine relativa alla manutenzione programmata, al contraente potrebbe essere addebitato una penale pari a 2.000 (duemila) euro per ogni ritardo aggiuntivo, fino ad un massimo di 8.000 (ottomila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.6, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

Raggiunto tale importo, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

I.13.5. Eccessiva sostituzione del personale

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare un'eccessiva sostituzione del personale impiegato sul sito, oltre 3 (tre) persone per anno, o qualora non venga eseguita a proprie spese la sovrapposizione minima di 15 (quindici) giorni lavorativi sul sito del membro uscente e del suo/sua sostituto/a, al contraente potrebbe essere addebitato un costo pari a 3.000 (tremila) euro per persona, al fine di coprire i costi di inserimento nell'ambiente di lavoro (corsi di radioprotezione obbligatori per personale esterno del JRC, ecc.).

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.5, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.6. Subappalti

In seguito a quanto prescritto all'articolo II.10 delle condizioni generali si precisa quanto segue:

Qualora, per motivi indipendenti dall'operato dell'amministrazione aggiudicatrice e soltanto riconducibili alla relazione contrattuale tra il contraente ed i suoi subappaltatori, si produca un pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente, previa richiesta di informazioni, che tale pregiudizio venga sanato entro un termine ritenuto congruo dall'amministrazione aggiudicatrice. Qualora, entro tale termine, il contraente non abbia sanato, senza giusta causa, la situazione, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere i successivi pagamenti a favore del contraente fino a quando lo stesso non darà prova di aver regolarizzato la situazione causa del pregiudizio all'amministrazione aggiudicatrice.

I.13.7. Clausole aggiuntive all'articolo II.18 Risoluzione del CQ

In aggiunta a quanto indicato alla clausola II.18., l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto quadro con effetto immediato data di notifica formale, nei seguenti casi:

a) quando il contraente, per cause a lui imputabili, non si rende disponibile passati 10 (dieci) giorni lavorativi in aggiunta ai termini indicati alla clausola I.4.3.1, salvo l'applicazione delle penali di cui all'articolo I.13.5.

b) quando il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte l'affidamento di lettere d'ordine o per più di 3 (tre) volte non rispetta i termini di cui alla clausola I.4.3.3.

c) quando il contraente ritarda le prestazioni, oggetto di specifiche lettere d'ordine, per più di 3 (tre) volte, secondo quanto stabilito dalla clausola I.4.5.

d) quando il contraente, non rispettando le prescrizioni di sicurezza e di igiene sul cantiere, venga formalmente richiamato dall'amministrazione aggiudicatrice per ripetute inadempienze (comportamenti, omissioni) non gravi o anche per un singolo episodio che ponga a serio rischio l'incolumità di una o più persone.

e) qualora il contraente non presenti prova dell'esistenza delle polizze assicurative di cui alla clausola I.13.4.

f) qualora il contraente, senza giustificato motivo, non abbia rispettato i tempi di intervento previsti per le richieste di lavoro (rif. Allegato I – Parte 2 – Specifiche tecniche) per più di 3 (tre) volte, fatto salvo quanto previsto alla clausola I.13.5 in merito alle penali.

g) qualora l'esecuzione delle prestazioni non sia qualitativamente conforme a quanto commissionato dall'amministrazione aggiudicatrice, previa notifica scritta

dell'amministrazione aggiudicatrice contenente diffida a conformarsi a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni;

h) quando ci sia evidenza che, con riferimento a precedenti lettere d'ordine affidate al contraente, quest'ultimo non abbia risolto, per più di 3 (tre) volte, il pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto stabilito all'articolo I.13.5 seguente.

I.13.8. D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

Trattandosi di un documento dinamico, il DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ) include la possibilità di identificare e quantificare in un secondo momento ogni rischio interferenziale al momento non prevedibile.

Prima dell'inizio dell'attività, come previsto nel DUVRI, sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il contraente presso i luoghi interessati dalle attività del contratto verrà redatto il relativo verbale di sopralluogo congiunto e allegato alla lettera d'ordine a quale si riferisce.

La stima dei costi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali sono indicati nel DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ). Se necessario, i costi aggiuntivi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali connessi all'esecuzione dei servizi di una lettera d'ordine saranno eventualmente valutati nel verbale di sopralluogo congiunto. Questi costi saranno indicati nel verbale di sopralluogo congiunto e saranno pagati a consuntivo nei relativi SAP e qualora se ne verificasse la necessità.

I costi relativi ai rischi interferenziali saranno sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice.

FIRME

Per il contraente, [denominazione

dell'impresa/nome/cognome/posizione]

Firma: _______________________

Fatto a [luogo], [data]

Per l'amministrazione aggiudicatrice, Bernard MAGENHANN

Vice Direttore Generale per Direzioni G, J, R, Facente funzione Direttore per Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra)

Centro Comune di Ricerca

Firma:_____________________

Fatto a [luogo], [data]

In due esemplari, in lingua italiana.

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

II.1. D

EFINIZIONI

Ai fini del presente CQ si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in corsivo nel testo):

'attuazione del CQ': l'acquisto dei servizi previsti nel CQ mediante la firma e l'esecuzione di contratti specifici;

'back office': il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

'buono d'ordine': forma semplificata di contratto specifico con cui l'amministrazione aggiudicatrice ordina servizi nell'ambito del presente CQ;

'comunicazione' (o 'comunicare'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

'comunicazione formale' (o 'comunicare formalmente'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

'conflitto d'interessi': situazione in cui l'attuazione del CQ imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o terzi in relazione all'oggetto del CQ;

'contratto specifico': contratto di attuazione del CQ che precisa nel dettaglio un servizio da fornire;

'creatore': ogni persona fisica che contribuisce alla produzione del risultato;

'diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal contraente, dal creatore, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri terzi;

'documento di controllo dell'interfaccia': il documento di orientamento che stabilisce le specifiche tecniche, le norme di messaggio, le norme di sicurezza, i controlli sintattici e semantici, ecc. per facilitare la connessione machine-to-machine. Il documento è aggiornato periodicamente;

'e-PRIOR': piattaforma di comunicazione orientata al servizio, che offre una serie di servizi web e permette lo scambio tra le parti di messaggi e documenti elettronici standardizzati. Ciò avviene tramite servizi web, con una connessione machine-to-machine tra i sistemi di back office delle parti (messaggi EDI), oppure tramite un'applicazione web (il portale dei contraenti). La piattaforma può essere utilizzata dalle parti per scambiarsi documenti

elettronici, come ad esempio le richieste elettroniche di servizi, i contratti specifici elettronici, l'accettazione elettronica dei servizi e le fatture elettroniche;

'esecuzione di un contratto specifico': l'effettuazione delle prestazioni da parte del contraente e la consegna all'amministrazione aggiudicatrice dei servizi acquistati;

'forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del CQ. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore;

'frode': atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità o dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

'grave illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

'informazioni o documenti riservati': ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'attuazione del CQ e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

'interesse professionale confliggente': situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di attuare il CQ o di eseguire un contratto specifico rispettando precise norme di qualità;

'irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto della Comunità o dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

'materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il contraente li utilizzi per ottenere un risultato nell'attuazione del CQ;

'messaggio EDI' (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

'persona collegata': una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

'personale': dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del contraente incaricati di attuare il CQ;

'portale dei contraenti': il portale e-PRIOR, che consente al contraente di trasmettere documenti commerciali elettronici, quali le fatture, attraverso un'interfaccia grafica utente;

'richiesta di servizi': documento con cui l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai contraenti di un CQ multiplo con la riapertura del confronto competitivo di presentare un'offerta specifica per servizi i cui termini non sono interamente precisati nell'ambito del CQ;

'risultato': ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell'attuazione del CQ, in qualsiasi forma o di qualsiasi natura. Un risultato può essere ulteriormente definito nel presente CQ come deliverable. Un risultato può comprendere, oltre ai materiali di nuova creazione ottenuti dal contraente specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice o su sua richiesta, anche materiali preesistenti;

'violazione degli obblighi' incapacità del contraente di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

II.2. R

UOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3. S

CINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente CQ è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del CQ. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del CQ, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'articolo II.11. Il CQ deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4. P

RESTAZIONE DEI SERVIZI

II.4.1 La firma del CQ non è garanzia di acquisto effettivo. L'amministrazione aggiudicatrice è vincolata soltanto dai contratti specifici che attuano il CQ.

II.4.2 Il contraente deve prestare servizi rispondenti a elevati standard qualitativi, conformi con lo stato dell'arte nel settore e le disposizioni del presente CQ, in particolare il capitolato d'oneri e i termini della sua offerta. Nel caso in cui l'Unione abbia il diritto

di modificare i risultati, questi devono essere consegnati in un formato e con le informazioni necessarie che consentano di introdurre tali modifiche in modo pratico.

II.4.3 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'oneri. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto della Comunità o dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE2, il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/6793 e del regolamento (UE) 2018/17254.

II.4.4 Il contraente deve ottenere tutti i permessi o licenze necessari nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.

II.4.5 Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.6 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.

II.4.7 Il contraente è responsabile del personale che esegue i servizi ed esercita la sua autorità sul proprio personale senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo personale del fatto che:

(a) il personale non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e (b) la sua partecipazione alla prestazione dei servizi non determina alcun rapporto

contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.8 Il contraente deve garantire che il personale che attua il CQ e l'eventuale futuro personale di sostituzione possegga l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per prestare i servizi, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.

II.4.9 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del personale che:

(a) non possegga l'esperienza e/o le competenze necessarie per prestare i servizi; oppure (b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

2 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA.

4 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e

4 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e

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