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CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

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Academic year: 2022

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(1)

COMMISSIONE EUROPEA

CENTRO COMUNE DI RICERCA

Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra)

Unità J.1 Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

NUMERO

[completare]

1. La Comunità europea dell'energia atomica ("la Comunità"), rappresentata dalla Commissione europea ("l'amministrazione aggiudicatrice"), rappresentata a sua volta per la firma del presente contratto quadro da Bernard MAGENHANN, Vice Direttore Generale per Direzioni G, J, R, Facente funzione Direttore per Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra), Centro Comune di Ricerca,

da una parte, e

2. [nome e cognome/denominazione o ragione sociale]

[forma giuridica]

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero della carta d'identità o del passaporto]

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

[per le offerte congiunte, ripetere queste informazioni tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]

([collettivamente] "il contraente"), rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione o ragione sociale dell'impresa nel caso di un'offerta congiunta],

dall'altra,

(2)

HANNO CONVENUTO

le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi e i seguenti allegati:

Allegato I – Capitolato d'oneri (gara di appalto JRC/IPR/2021/OP/1814) Parte 1 - Specifiche amministrative

Allegati alla Parte 1:

 Allegato 1. Elenco dei documenti da presentare unitamente all'offerta o durante la procedura

 Allegato 2. Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione

 Allegato 3. Procura

 Allegato 4. Elenco dei subappaltatori identificati

 Allegato 5.1. Lettera d'impegno da parte di un subappaltatore identificato

 Allegato 5.2. Lettera d'impegno da parte di un soggetto sulla cui capacità si fa affidamento

 Allegato 6. Modulo per l'offerta finanziaria

 Allegato 7. Metodo calcolo punti - Scenario di valutazione di gara

 Allegato 8 a,b,c. Analisi di congruità e sostenibilità sconti proposti

 Allegato 9. Elenco prezzi non presenti nel Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia (prezzi JRC)

 Allegato 10. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Parte 2 - Specifiche tecniche NE.45.1040.A.014

Allegato II Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) Allegato III Modello per le lettere d'ordine

Allegato IV Modalità di introduzione di materiale attraverso il varco doganale del JRC (Joint Research Centre) – Sito di Ispra

Allegato V Norme relative all'ingresso e alla permanenza del personale presso il Centro Comune di Ricerca – Sito di Ispra

Allegato VI Clausole contrattuali di sicurezza sul lavoro Allegato VII Clausole contrattuali ambientali

Allegato VIII Clausole contrattuali in materia di radioprotezione

(3)

che formano parte integrante del presente contratto quadro ("il CQ").

Il presente CQ stabilisce:

1. la procedura con cui l'amministrazione aggiudicatrice può ordinare servizi al contraente;

2. le disposizioni che si applicano a ogni lettera d’ordine che l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente possono stipulare in virtù del presente CQ; e

3. gli obblighi delle parti durante il periodo di durata del presente CQ e dopo la sua scadenza.

Tutti i documenti rilasciati dal contraente (norme d'uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente CQ. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente CQ e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente CQ, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.

(4)

I

NDICE

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI ... 1

INDICE ... 4

I. CONDIZIONI PARTICOLARI ... 6

I.1. Ordine di precedenza delle disposizioni ... 6

I.2. Oggetto ... 6

I.3. Entrata in vigore e durata del CQ ... 6

I.4. Nomina del contraente e attuazione del CQ ... 7

I.5. Prezzi... 10

I.6. Modalità di pagamento ... 12

I.7. Conto bancario ... 16

I.8. Indirizzi per le comunicazioni ... 17

I.9. Trattamento dei dati personali ... 17

I.10. Sfruttamento dei risultati del CQ ... 18

I.11. Diritto applicabile e composizione delle controversie ... 18

I.12. Servizio prestato nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice ... 18

I.13. Altre condizioni particolari ... 18

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI ... 24

II.1. Definizioni ... 24

II.2. Ruoli e responsabilità in caso di offerta congiunta ... 26

II.3. Scindibilità ... 26

II.4. Prestazione dei servizi ... 26

II.5. Comunicazioni tra le parti ... 28

II.6. Responsabilità ... 30

II.7. Conflitto d'interessi e interessi professionali confliggenti ... 31

II.8. Obbligo di riservatezza ... 32

II.9. Trattamento dei dati personali ... 32

II.10. Subappalti ... 35

II.11. Modifiche... 35

II.12. Cessione ... 35

II.13. Diritti di proprietà intellettuale ... 36

II.14. Forza maggiore ... 40

II.15. Clausola penale ... 41

II.16. Riduzione del prezzo ... 42

II.17. Sospensione dell'attuazione del CQ ... 42

II.18. Risoluzione del CQ ... 43

II.19. Fatture, imposta sul valore aggiunto e fatturazione elettronica ... 46

II.20. Revisione dei prezzi... 46

II.21. Pagamenti e garanzie ... 47

(5)

II.22. Rimborsi ... 50 II.23. Recupero ... 51 II.24. Controlli e revisioni contabili ... 52 III. CLAUSOLE AD APPROVAZIONE SPECIFICA

(6)

I. C

ONDIZIONI PARTICOLARI

I.1. O

RDINE DI PRECEDENZA DELLE DISPOSIZIONI

In caso di conflitto tra le diverse disposizioni del presente CQ, devono essere applicate le regole seguenti.

(a) Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.

(b) Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle delle lettere d’ordine (allegato III).

(c) Le disposizioni delle lettere d’ordine (allegato III) prevalgono su quelle degli altri allegati.

(d) Le disposizioni del capitolato d'oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (allegato II).

(e) Le disposizioni del CQ prevalgono su quelle delle lettere d’ordine.

(f) Le disposizioni delle lettere d'ordine prevalgono su quelle delle richieste di offerte e delle offerte specifiche.

Ogni riferimento ai contratti specifici o buoni d'ordine nel CQ o nelle condizioni generali deve intendersi come riferimento alle lettere d'ordine.

I.2. O

GGETTO

Oggetto del CQ è Servizi di manutenzione di impianti meccanici, convenzionali e nucleari, situati in area nucleare.

I.3. E

NTRATA IN VIGORE E DURATA DEL

CQ

I.3.1 Il CQ entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

I.3.2 L'attuazione del CQ non può iniziare prima della sua entrata in vigore.

I.3.3 Opzione per il primo contraente: Il CQ è stipulato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Opzione per i seguenti contraenti in cascata: Il CQ è stipulato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi data di entrata in vigore del contratto firmato con il primo contraente del CQ in cascata.

[L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare agli altri contraenti in cascata l'effettiva data di entrata in vigore del primo contratto in cascata.]

I.3.4 Le parti devono firmare ogni contratto specifico prima della scadenza del CQ.

Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali contratti specifici. I servizi relativi a tali contratti specifici devono essere eseguiti non oltre 6 (sei) mesi dopo la scadenza del CQ.

(7)

I.3.5 Rinnovo del CQ

Il CQ è rinnovato automaticamente una volta, per 24 (ventiquattro) mesi, alle medesime condizioni, salvo qualora una delle parti riceva comunicazione formale in senso contrario almeno 6 (sei) mesi prima del termine del periodo di durata in corso. Il rinnovo non modifica né differisce gli obblighi già previsti.

I.4. N

OMINA DEL CONTRAENTE E ATTUAZIONE DEL

CQ

I.4.1. Nomina del contraente

L'amministrazione aggiudicatrice nomina il contraente di un CQ multiplo a cascata in [completare] posizione.

I.4.2. Periodo di prestazione dei servizi

Il periodo di prestazione dei servizi decorre dalla data della firma dell'ultima parte di ogni lettera d’ordine, salvo che non sia diversamente indicato nella lettera d'ordine.

Ogni lettera d'ordine riporta il periodo massimo concesso per l'esecuzione e l'accettazione delle prestazioni come indicato nell'Allegato I – Parte 2 – Specifiche tecniche. Tale periodo, a meno che non sia diversamente specificato nella lettera d'ordine, decorre dalla data indicata sul verbale di inizio prestazioni firmato da entrambe le parti e salvo eventuali verbali di sospensione e ripresa, si conclude con la data indicata nel verbale di fine prestazioni, firmato da entrambe le parti.

Il periodo di esecuzione e accettazione delle prestazioni corrispondente ad ogni lettera d'ordine può essere prolungato solo previo esplicito accordo scritto delle parti, espresso prima del raggiungimento del termine massimo concesso per l'esecuzione dei servizi.

I.4.3. Attuazione del CQ multiplo a cascata

I.4.3.1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del contratto quadro, il contraente in prima posizione si rende disponibile ad iniziare i servizi che l'amministrazione aggiudicatrice intendesse ordinare; egli presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per suo esame e approvazione, l'elenco delle persone nominate in qualità di Coordinatore (responsabile commessa) e capo cantiere sotto forma di nomina formale firmata dal legale rappresentante del contraente e controfirmata dalle stesse persone nominate, come previsto nelle specifiche tecniche (Allegato I – Parte 2). Entro tale periodo deve adempiere a tutte le formalità necessarie all'avviamento del contratto quadro, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche e negli altri allegati al contratto.

I contraenti figuranti in seconda e terza posizione si rendono disponibili entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione inviata in forma scritta dall'amministrazione aggiudicatrice.

I.4.3.2. L'amministrazione aggiudicatrice ordina le prestazioni mediante lettere d'ordine.

(8)

I.4.3.3. Ogni volta che l'amministrazione aggiudicatrice intende affidare prestazioni, prima dell'emissione di una lettera d'ordine, invia al contraente classificato al primo posto in graduatoria una richiesta d'offerta.

Il contraente dispone al massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per inviare un'offerta specifica, contenente una stima dei costi e delle tempistiche di inizio e fine prestazioni. Nel caso in cui il contraente non rispetti tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare la richiesta d'offerta al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto un'offerta specifica, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà inviare eventuali commenti o una controproposta.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice ritenga adeguata l'offerta specifica, preparerà una lettera d'ordine.

Il contraente, entro 2 (due) giorni lavorativi dai commenti o dalla controproposta dell’Amministrazione aggiudicatrice, può:

a) accettare le modifiche/controproposta. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice preparerà una lettera d'ordine,

oppure

b) rifiutare le modifiche/controproposta. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare la richiesta d'offerta al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni.

I.4.3.4. La lettera d'ordine provisional viene emessa per soddisfare richieste di prestazioni con carattere di urgenza o di modesta entità economica. L'importo in essa riportato si intende come meramente indicativo e al contraente saranno pagate solo le prestazioni commissionate mediante richieste di lavoro e effettivamente realizzate. Le richieste di lavoro sono commissionate dall'amministrazione aggiudicatrice mediante applicativo informatico, con indicazione dei tempi perentori di esecuzione della prestazione.

I.4.3.5. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data alla quale il contraente ha ricevuto una lettera d'ordine o una lettera d'ordine provisional, dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve:

a) rinviare all'amministrazione aggiudicatrice la lettera d'ordine datata e firmata (tramite e-mail nel caso di una firma elettronica certificata (QES) o tramite posta, con una copia anticipata tramite e-mail, nel caso di una firma manoscritta);

oppure

b) inviare una spiegazione dei motivi per cui non può accettare la lettera d'ordine.

I.4.3.6. Se il contraente non accetta la lettera d'ordine o non rispetta il termine previsto o se si trova in una situazione di interessi confliggenti che possono incidere negativamente sull'esecuzione della lettera d'ordine (cfr. articolo II.7),

(9)

l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare l'ordine presso il contraente successivo in graduatoria, purché lo stesso abbia già sottoscritto il presente CQ.

I.4.3.7. Nel caso di prestazioni aggiuntive relative ad una determinata lettera d'ordine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rivolgersi allo stesso contraente firmatario della lettera d'ordine originaria.

I.4.3.8. In tutti i casi indicati nel presente CQ, l'amministrazione aggiudicatrice può passare al contraente successivo in graduatoria, purché lo stesso abbia già sottoscritto il presente CQ.

I.4.3.9. Nel caso in cui il contraente non accetta le lettere d'ordine o non rispetta per più di 3 (tre) volte il termine previsto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di passare tutte le seguenti lettere d'ordine al contraente successivo in graduatoria e di terminare il contratto con il contraente.

I.4.3.10. Il contraente è consapevole della natura pericolosa degli incarichi e della natura esatta del pericolo. È pertanto responsabilità e obbligo dello stesso prendere tutte le precauzioni necessarie per l'esecuzione della prestazione. Il contraente assicura, inoltre, che gli incarichi eseguiti presso il JRC, sito di Ispra, siano adempiuti nel totale rispetto della vigente regolamentazione in materia di sicurezza, come precisato nell'Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 (DUVRI) nonché degli standard di sicurezza nazionali, europei ed internazionali.

I.4.4. Passaggio dal primo ai contraenti successivi

I.4.4.1. Oltre che nei casi previsti all’articolo o di indisponibilità o inosservanza dei termini di cui alla clausola I.4.3, l'amministrazione aggiudicatrice può passare, per quella specifica lettera d'ordine e seguendo la graduatoria, al secondo contraente e, applicando le stesse regole, al terzo contraente, nei seguenti casi:

a) Qualora il contraente non accetti la proposta in merito ai prezzi nuovi di cui alla clausola I.5.4;

b) Qualora le prestazioni vengano sospese e/o i termini di consegna non rispettati dal contraente, senza giustificato motivo;

c) Qualora l'esecuzione delle prestazioni non sia qualitativamente conforme a quanto commissionato dall'amministrazione aggiudicatrice, previa notifica scritta dell'amministrazione aggiudicatrice contenente diffida a conformarsi a quanto richiesto entro 10 (dieci) giorni;

d) Qualora ci sia evidenza che, con riferimento ad una precedente lettera d'ordine affidata al contraente, quest'ultimo non abbia risolto il pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto stabilito all'articolo I.14.5 seguente;

e) Qualora il contraente ritardi per più di 5 (cinque) giorni lavorativi e senza giustificato motivo, la firma del verbale di inizio prestazioni o l'inizio dei servizi stessi;

f) Qualora l'amministrazione aggiudicatrice riscontri un reiterato o grave non rispetto da parte del contraente delle prescrizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

(10)

g) Qualora il contraente non abbia aggiornato il suo sistema informatico di manutenzioni (SIM) includendo tutti i requisiti minimi dettagliati nelle Specifiche tecniche (punto 7 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), o non abbia acquisito a sue spese le licenze necessarie di un nuovo applicativo informatico con tali requisiti minimi e addestrato il proprio personale all’uso del nuovo applicativo informatico prima dell’inizio delle prestazioni sul sito, ovvero la data indicata sul primo verbale d’inizio delle prestazioni;

h) Qualora il contraente non abbia inserito nel suo sistema informatico di manutenzioni (SIM) i dati degli impianti oggetto delle manutenzioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data indicata sul primo verbale d’inizio delle prestazioni.

I.4.4.2. Nei casi sopra menzionati, ove pertinente, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettuate prima della data di risoluzione della tale lettera d'ordine.

I.5. P

REZZI

I.5.1. Importo massimo del CQ e prezzi massimi

I.5.1.1. L'importo massimo, che copre tutti gli acquisti ai sensi del presente CQ, comprensivo di tutti i rinnovi e di costi DUVRI/PSC (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali/Piano di Sicurezza e Coordinamento), è di 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) EUR, indipendentemente da quale contraente in cascata eseguirà le prestazioni. Tuttavia, ciò non impegna l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare per un importo corrispondente all'importo massimo.

I.5.1.2. Tutti i prezzi sono espressi in EUR senza IVA.

I.5.1.3. I prezzi dei servizi vengono determinati applicando gli sconti quotati nell'Allegato II, Offerta del contraente, ai prezzi unitari del Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia disponibile sul sito

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/ser vizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-

pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche

in vigore alla data della proposta della lettera d'ordine (rif I.4.3.3).

I.5.1.4. Si considera in vigore, alla data di firma del contratto, l'edizione del Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia edizione 2021 e successivamente, le eventuali edizioni adottate dalle parti sulla base di quanto definito all'articolo I.5.2.

I.5.1.5. Per i servizi non contemplati nel Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia, i prezzi vengono determinati applicando gli sconti quotati nell'Allegato II Offerta del contraente ai prezzi unitari dell'Elenco prezzi non presenti nel Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia

(11)

(ovvero prezzi JRC) dell’Allegato I – Parte 1 – Allegato 9 e/o ai prezzi dei listini fornitori in vigore alla data della proposta della lettera d'ordine (rif I.4.3.3).

I.5.1.6. Per quanto attiene agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08, a seguito della valutazione dei rischi presenti nelle aree del committente e dei rischi indotti dall'appaltatore, si ritiene necessaria l'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 – DUVRI).

Tale documento evidenzia i costi relativi ai rischi interferenziali stimati per l'intera durata del CQ. Nel caso di modifiche nelle prestazioni contrattuali o nei rischi presenti nelle aree ove le prestazioni saranno svolte, prima dell'inizio delle prestazioni dovrà essere considerata la rielaborazione dei costi del DUVRI.

I.5.1.7. L'importo di ogni lettera d'ordine s'intende come limite massimo delle prestazioni ed al contraente saranno pagati solo i servizi effettivamente resi. Per ogni lettera d'ordine o lettera d'ordine provisional, dovrà essere indicato l'importo dei costi DUVRI/PSC, se applicabile.

I.5.2. Indice di revisione dei prezzi

I.5.2.1. Gli sconti offerti dal contraente rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In particolare, il contraente rinuncia a qualsivoglia incremento dei prezzi unitari da imputarsi a difficoltà imprevedibili evidenziatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

I.5.2.2. Le prestazioni eseguite sono remunerate sulla base dei prezzi unitari del Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia edizione adottata alla data di accettazione della lettera d'ordine da parte del contraente.

I.5.2.3. Soltanto per i servizi non contemplati nel Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia, indicati nell'Elenco prezzi non presenti nel Prezzario regionale delle opere pubbliche di regione Lombardia (ovvero prezzi JRC) presenti nell’Allegato I – Parte 1 – Allegato 9 si applica la revisione dei prezzi, la quale è determinata applicando la formula illustrata all'articolo II.20 e in funzione dell'andamento degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA) "area

dell'euro (19 paesi)", pubblicati sul sito

http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database alla voce "HICP (2015 = 100) - monthly data (index) (prc_hicp_midx)".

I.5.2.4. La revisione dei prezzi sarà oggetto di un accordo aggiuntivo al contratto. I prezzi rivisti entrano in vigore alla data della firma dell’ultima parte di un accordo aggiuntivo. Tali prezzi saranno utilizzati solamente per le lettere d’ordine emesse dopo l’entrata in vigore del suddetto accordo aggiuntivo.

I.5.3. Rimborso delle spese

Al presente CQ non si applica il rimborso delle spese.

(12)

I.5.4. Prezzi nuovi

Qualora si dovessero rendere necessari servizi diversi non previsti nell'Allegato I – Parte 2 al presente CQ e per i quali non sia possibile determinare il compenso applicando gli sconti indicati nell'Allegato II, ma comunque inerenti all'oggetto del contratto, è possibile chiedere al contraente di presentare un'offerta per questi servizi.

Il contraente dovrà preventivamente sottoporre all'amministrazione aggiudicatrice un'offerta conforme alle specifiche tecniche e di qualità richieste per ottenere la relativa autorizzazione.

Tale offerta sarà valutata dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dei prezzi di mercato, dei tariffari professionali e considerando, altresì, i prezzi per prestazioni simili o analoghe previste nell'Allegato II.

I prezzi nuovi sono adottati solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta dall'amministrazione aggiudicatrice e sono applicabili solo alla specifica lettera d'ordine a cui si riferiscono.

I.6. M

ODALITÀ DI PAGAMENTO I.6.1. Prefinanziamento

Al presente CQ non si applica il prefinanziamento.

I.6.2. Pagamenti intermedi

I.6.2.1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere pagamenti intermedi, solo per specifiche lettere d'ordine di valore non inferiore ai 10.000 (diecimila) EUR sulla base degli Stati di Avanzamento Prestazioni (SAP) per le attività effettivamente eseguite, contabilizzate a misura, e per un pagamento di almeno 5.000 (cinquemila) EUR.

I pagamenti intermedi per lettere d'ordine di importo inferiore a 10.000 (diecimila) EUR possono essere accordati dall'amministrazione aggiudicatrice solo in caso di sospensione delle prestazioni per un periodo superiore al mese e per cause non imputabili al contraente.

I pagamenti intermedi sono effettuati, salvo ove diversamente indicato nella specifica lettera d'ordine, con cadenza non inferiore al mese, sulla base degli Stati di Avanzamento Prestazioni (SAP) per le attività effettivamente eseguite, contabilizzate a misura.

Il SAP deve includere anche gli oneri per la sicurezza individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), specifici della lettera d'ordine, relativi alle attività eseguite.

Per ricevere un pagamento intermedio, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura che dovrà riportare i seguenti elementi:

a) l'importo del SAP, al netto dell'importo di cui al punto b);

(13)

b) l'importo relativo agli oneri di sicurezza individuati nel PSC o DUVRI, per le attività eseguite, se applicabile;

c) l'importo netto a pagare, calcolato come: a) + b).

I.6.2.2. Prima dell'emissione di una fattura, le prestazioni eseguite devono essere approvate dall'amministrazione aggiudicatrice. La fattura deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti:

 SAP già approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, corrispondente al periodo di riferimento;

 Verbale di inizio prestazioni firmato dalle parti;

 Richieste di lavoro (ticket) corrispondenti al periodo di riferimento, nel caso delle lettere d'ordine provisional.

I.6.2.3. In seguito al ricevimento della fattura accompagnata dai tutti i documenti corrispondenti sopra citati al punto I.6.2.2, sarà effettuato il pagamento entro 30 (trenta) giorni.

I.6.2.4. L'amministrazione aggiudicatrice può rifiutare di effettuare il pagamento qualora l'esecuzione della lettera d'ordine si riveli inficiata da errori sostanziali, non conformità alle specifiche tecniche, irregolarità o frodi imputabili al contraente.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia osservazioni da formulare, le deve trasmettere al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) e sospendere il termine di pagamento a norma della clausola II.21.7.

Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve entro i termini indicati dall'amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

L'amministrazione aggiudicatrice deve dare la sua approvazione ed effettuare il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto I.6.2.3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o presentati.

I.6.3. Pagamento del saldo

I.6.3.1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere il pagamento del saldo per ogni lettera d'ordine conformemente alla clausola II.21.6.

Il pagamento del saldo viene effettuato a seguito della firma del Verbale fine prestazioni.

Il saldo deve includere, esplicitandoli, anche gli oneri per la sicurezza individuati nel PSC o, alternativamente, nel DUVRI, specifici della lettera d'ordine, relativi alle attività eseguite e se applicabile.

Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi di una specifica lettera d'ordine il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura che dovrà riportare i seguenti elementi:

(14)

a) l'importo del saldo, al netto dell'importo di cui al punto b);

b) l'importo relativo agli oneri di sicurezza individuati nel PSC o nel DUVRI, per le attività eseguite;

c) l'importo netto a pagare, calcolato come: a) + b).

I.6.3.2. Prima dell'emissione di una fattura, le prestazioni eseguite devono essere approvate dall'amministrazione aggiudicatrice. La fattura deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti:

 Il saldo già approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, corrispondente al periodo di riferimento;

 Verbale di inizio e fine prestazioni firmati dalle parti;

 Richieste di lavoro (ticket), corrispondenti al periodo di riferimento, nel caso delle lettere d'ordine provisional.

I.6.3.3. In seguito al ricevimento della fattura accompagnata dai tutti i documenti corrispondenti sopra citati al punto I.6.3.2, sarà effettuato il pagamento entro 30 (trenta) giorni.

I.6.3.4. L'amministrazione aggiudicatrice può rifiutare di effettuare il pagamento qualora l'esecuzione della lettera d'ordine si riveli inficiata da errori sostanziali, non conformità alle specifiche tecniche, irregolarità o frodi imputabili al contraente.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia osservazioni da formulare, le deve trasmettere al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) e sospendere il termine di pagamento a norma della clausola II.21.7.

Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve entro i termini indicati dall'amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

L'amministrazione aggiudicatrice deve dare la sua approvazione ed effettuare il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto I.6.3.4 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o presentati.

I.6.4. Garanzia di esecuzione

Al presente CQ non si applica la garanzia di esecuzione.

I.6.5. Trattenuta di garanzia

Al presente contratto è applicabile una trattenuta di garanzia all'ultima lettera d’ordine a disposizione o presunta tale, nel caso di interruzione prima della scadenza naturale del CQ, per un importo massimale di 10.000 (diecimila) euro fino a che il contraente non provvederà alla rimozione dal sito del relativo box di pertinenza, come indicato all’articolo I.13.4.5.

(15)

Su richiesta del contraente, e previa approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la deduzione dal pagamento può essere sostituita da una garanzia bancaria alle condizioni previste alla clausola II.21.5.

I.6.6. Disposizioni sull'IVA

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, la Commissione europea è di norma esente da diritti, imposte e tasse, compresa l'IVA. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Si invita il contraente a leggere attentamente l'articolo II.19 del presente contratto.

Sito di Ispra

Per quanto riguarda la cessione di beni legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell'Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è esente da diritti, imposte e tasse oltre la soglia di 300,00 EUR in applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 (articolo 72) e successive integrazioni.

a) Se l'IVA è dovuta in Italia, il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:

Per la cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n°

906, in particolare l'Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall'Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.

Per la prestazioni di servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 72, comma 2) del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”

o

b) Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale permette un'esenzione diretta dell'IVA, le corrispondenti fatture devono essere inviate senza IVA, con la seguente dicitura: “Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”.

o

c) Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale non permette un'esenzione diretta dell'IVA, il contraente deve inviare le corrispondenti fatture con IVA, con la seguente dicitura: “Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente mette a disposizione tutti i documenti giustificativi che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver bisogno, al fine di richiedere alle autorità fiscali il rimborso, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui

(16)

Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, i dazi e le imposte pagate nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

I.6.7. Fatturazione

Per essere accettabile, la fattura deve contenere le seguenti informazioni: l'identità del contraente; il numero di riferimento del contratto/lettera d’ordine; la descrizione dei servizi/delle forniture; quantitativi; i prezzi unitari; il numero di conto bancario indicato nel presente contratto.

La fattura può essere inviata per via elettronica tramite ePrior oppure, in alternativa:

 Se in formato cartaceo:

Commissione europea

CENTRO COMUNE DI RICERCA

Ufficio Ricevimento Merci — Dogana di Ispra Via Enrico Fermi, 2749

21027 Ispra (VA) Italia

 Se in formato .pdf:

JRC-ISPRA-RICEVIMENTO-MERCI@ec.europa.eu

 Se si usa la fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (adempiendo così anche all'obbligo di "comunicare i dati sulle fatture" ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n.

n.127/15):

Codice di destinazione/Codice del beneficiario: 0000000

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Jrc-ispra-electronic- invoicing@pec.it

SEDE Legale/Sede Legale: Via Enrico Fermi, 2749-21027 Ispra (Va) Ragione sociale/Denominazione sociale: Centro comune di ricerca Codice Fiscale/Codice tributario: 80423250580

Il JRC non ha accesso al "Cassetto fiscale".

In caso di consegna di merci/prodotti, alla fattura elettronica inviata alla SDI deve essere allegata una copia in formato pdf della fattura (copia di cortesia).

Le fatture ricevute presso i servizi e/o indirizzi del JRC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate ricevute ufficialmente e non saranno prese in considerazione ai fini del pagamento.

I.7. C

ONTO BANCARIO

I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) denominato in EUR e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero completo del conto, compresi i codici bancari:

[Codice IBAN1:]

1 Codice BIC o SWIFT per i paesi senza codice IBAN.

(17)

I.8. I

NDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente CQ, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice:

Commissione europea Centro Comune di Ricerca Sito di Ispra

Via Enrico Fermi 2749 I-21027 Ispra (VA)

Per questioni finanziare e amministrative:

Direzione R Servizi di supporto Unità R8 Esecuzione del budget All'attenzione di ………

E-mail: ………@ec.europa.eu Per questioni tecniche:

JRC.J - Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra)

Unità J.1- Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)

All'attenzione di ………

E-mail: ………@ec.europa.eu

Contraente (o capofila in caso di offerta congiunta):

[nome e cognome]

[funzione]

[denominazione dell'impresa]

[indirizzo ufficiale completo]

E-mail: [completare]

In deroga al presente articolo, nelle lettere d’ordine possono essere indicati recapiti diversi per le comunicazioni.

I.9. T

RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I.9.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice Ai fini della clausola II.9.1:

(a) il titolare del trattamento dei dati è Direttore della Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra), Centro Comune di Ricerca;

(b) l'informativa sulla protezione dei dati è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection- public-procurement-procedures_it.

I.9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

(18)

I.10. S

FRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL

CQ

Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.11. D

IRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.11.1 Il CQ è disciplinato dal diritto della Comunità e dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

I.11.2 Il tribunale di Varese ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del CQ.

I.12. S

ERVIZIO PRESTATO NEI LOCALI DELL

'

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Se necessario per l'esecuzione di una lettera d'ordine, l'amministrazione aggiudicatrice può autorizzare il personale del contraente ad accedere al sito mediante una tessera di accesso.

La tessera di accesso resta di proprietà della Commissione europea e deve essere restituita all'ufficio Servizio di sicurezza all'ingresso principale del JRC-Ispra, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, su richiesta, alla scadenza o nei casi in cui non sono più soddisfatte le condizioni di domanda.

Se la tessera di accesso non viene restituita alla data di scadenza, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una penale di 100 (cento) euro per giorno di ritardo, fino a un importo massimo di 1000 (mille) euro. Tali importi costituiscono una ragionevole stima di un equo risarcimento del danno subito.

I.13. A

LTRE CONDIZIONI PARTICOLARI I.13.1. Accettazione prestazioni

I.13.1.1. Qualora previsto dalla normativa vigente, in funzione delle attività affidate al contraente, o specificatamente richiesto nella lettera d'ordine, le parti, prima della sottoscrizione del Verbale di fine prestazioni, effettuano congiuntamente le attività di collaudo secondo le modalità indicate nell'allegato I – Parte 2 (Specifiche tecniche) al presente contratto.

Qualora i collaudi diano esito positivo e tutta la documentazione sia già stata consegnata, le parti sottoscrivono un verbale di fine prestazioni dalla cui data di sottoscrizione decorrono i termini di cui alla clausola I.6.3.

Qualora i collaudi diano esito negativo per cause imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice, senza pregiudizio degli ordinari rimedi di tutela riconosciuti dalla normativa di settore, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. I.13.4 e anche procedere allo scioglimento dello stesso contratto secondo le disposizioni dell'art. I.13.7 e II.18.

I.13.1.2. A partire dalla data del verbale di fine prestazioni, l'amministrazione aggiudicatrice può occupare o utilizzare l'opera, o parte di essa. Con la firma di tale verbale, l'amministrazione aggiudicatrice entra in pieno possesso delle opere consegnate, di cui assume piena disponibilità, senza pregiudizio alcuno agli obblighi del contraente in termini di garanzia e manutenzione.

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I.13.2. Consegna di materiali

Le consegne dei materiali necessari per eseguire le prestazioni richieste possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato IV, ogni giorno lavorativo in orario di apertura normale del Centro di ricerca, nel luogo convenuto.

Solo quando espressamente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente comunica, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data esatta di consegna.

I.13.3. Assicurazioni

I.13.3.1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente contratto e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio delle prestazioni relative alla prima lettera d'ordine emessa, il contraente selezionato primo in graduatoria fornisce all'amministrazione aggiudicatrice prova dell'esistenza di una adeguata polizza di assicurazione RCT - RCO finalizzata al rimborso diretto a questa amministrazione aggiudicatrice, ai suoi dipendenti ovvero a terzi di qualsiasi perdita o spesa e/o all'indennizzo di qualsiasi altro danno sofferto dall'amministrazione aggiudicatrice, dai suoi dipendenti e/o da terzi, per cause originatesi da imputarsi al contraente.

La polizza assicurativa deve rimanere valida per tutta la durata del contratto, indicare le somme assicurate e i limiti delle principali garanzie, prevedendo una responsabilità civile e danni verso terzi non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) euro, senza franchigie.

I.13.3.2. I contraenti selezionati come secondo e terzo contraente del presente contratto, presentano la suddetta assicurazione non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori relativi alla prima lettera d'ordine specifica a loro emessa.

I.13.4. Clausole penali aggiuntive all'articolo II.15 Clausola penale

I.13.4.1. Ritardo su firma verbale inizio prestazioni ed esecuzione prestazioni

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la firma del verbale di inizio prestazioni, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni cui è tenuto ai sensi del presente contratto, è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari allo 0.3% dell'ammontare relativo a ciascuna lettera d'ordine specifica, per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo di 10% della lettera d'ordine.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.1, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla chiusura dell'ordine qualora i ritardi accumulati superino il massimo previsto per le

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penali e l'applicazione di quanto previsto agli articoli I.13.7 (risoluzione del contratto) e I.4.4 (passaggio al contraente successivo).

I.13.4.2. Ritardo su messa a disposizione contraente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la sua messa a disposizione secondo i termini stabiliti alla clausola I.4.3.1, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I.13.7 a), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.2, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.3. Ritardo su intervento urgente

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non effettui o ritardi oltre le 24 ore un intervento urgente, secondo i termini stabiliti nelle specifiche tecniche (allegato I – Parte 2), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a 200 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo nel concludere l'intervento, fino a un massimo di 5000 (cinquemila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.3, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.4. Ritardo nella presentazione dell'assicurazione

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al punto I.13.3, del presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale di 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi. Decorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per tale importo relativo alle penali di cui all’articolo I.13.4.4, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.4.5. Ritardo nella rimozione del proprio box al fine del contratto quadro

Qualora il contraente non rimuova il proprio box (modulo prefabbricato componibile) entro 30 (trenta) di calendario dal termine del contratto quadro, e nello specifico al termine di tutte le attività sul sito afferenti al presente CQ,

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l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 100 EUR per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10.000 (diecimila) euro come costo di occupazione piazzola e spostamento dello stesso per permettere l'insediamento di un nuovo contraente. Sarà pertanto trattenuta nell'ultima lettera d’ordine a disposizione o presunta tale, nel caso di interruzione prima della scadenza naturale del CQ, l'importo massimale di 10.000 (diecimila) euro fino a che il contraente non provvederà alla rimozione dal sito del relativo box di pertinenza.

I.13.4.6. Mancanza di rispetto del piano di manutenzione e Sistema Informatico di Manutenzione

Qualora il contraente non ottemperi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (§

6.0.0.3 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 20 (venti) giorni calendario. Trascorso tale termine l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, qualora il contraente non ottemperi a quanto indicato nelle specifiche tecniche (§ 6.0.0.6 dell’allegato 2 Informazioni aggiuntive alla specifica tecnica), l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale di 1000 (mille) euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi. Trascorso tale termine, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare a causa del contraente il mancato rispetto del piano di manutenzione concordato, oltre 2 (due) volte per ogni lettera d’ordine relativa alla manutenzione programmata, al contraente potrebbe essere addebitato una penale pari a 2.000 (duemila) euro per ogni ritardo aggiuntivo, fino ad un massimo di 8.000 (ottomila) euro.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.4.6, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

Raggiunto tale importo, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

I.13.5. Eccessiva sostituzione del personale

Qualora, durante l'esecuzione del contratto quadro, si dovesse registrare un'eccessiva sostituzione del personale impiegato sul sito, oltre 3 (tre) persone per anno, o qualora non venga eseguita a proprie spese la sovrapposizione minima di 15 (quindici) giorni lavorativi sul sito del membro uscente e del suo/sua sostituto/a, al contraente potrebbe essere addebitato un costo pari a 3.000 (tremila) euro per persona, al fine di coprire i costi di inserimento nell'ambiente di lavoro (corsi di radioprotezione obbligatori per personale esterno del JRC, ecc.).

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Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.13.5, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

I.13.6. Subappalti

In seguito a quanto prescritto all'articolo II.10 delle condizioni generali si precisa quanto segue:

Qualora, per motivi indipendenti dall'operato dell'amministrazione aggiudicatrice e soltanto riconducibili alla relazione contrattuale tra il contraente ed i suoi subappaltatori, si produca un pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente, previa richiesta di informazioni, che tale pregiudizio venga sanato entro un termine ritenuto congruo dall'amministrazione aggiudicatrice. Qualora, entro tale termine, il contraente non abbia sanato, senza giusta causa, la situazione, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere i successivi pagamenti a favore del contraente fino a quando lo stesso non darà prova di aver regolarizzato la situazione causa del pregiudizio all'amministrazione aggiudicatrice.

I.13.7. Clausole aggiuntive all'articolo II.18 Risoluzione del CQ

In aggiunta a quanto indicato alla clausola II.18., l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto quadro con effetto immediato data di notifica formale, nei seguenti casi:

a) quando il contraente, per cause a lui imputabili, non si rende disponibile passati 10 (dieci) giorni lavorativi in aggiunta ai termini indicati alla clausola I.4.3.1, salvo l'applicazione delle penali di cui all'articolo I.13.5.

b) quando il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte l'affidamento di lettere d'ordine o per più di 3 (tre) volte non rispetta i termini di cui alla clausola I.4.3.3.

c) quando il contraente ritarda le prestazioni, oggetto di specifiche lettere d'ordine, per più di 3 (tre) volte, secondo quanto stabilito dalla clausola I.4.5.

d) quando il contraente, non rispettando le prescrizioni di sicurezza e di igiene sul cantiere, venga formalmente richiamato dall'amministrazione aggiudicatrice per ripetute inadempienze (comportamenti, omissioni) non gravi o anche per un singolo episodio che ponga a serio rischio l'incolumità di una o più persone.

e) qualora il contraente non presenti prova dell'esistenza delle polizze assicurative di cui alla clausola I.13.4.

f) qualora il contraente, senza giustificato motivo, non abbia rispettato i tempi di intervento previsti per le richieste di lavoro (rif. Allegato I – Parte 2 – Specifiche tecniche) per più di 3 (tre) volte, fatto salvo quanto previsto alla clausola I.13.5 in merito alle penali.

g) qualora l'esecuzione delle prestazioni non sia qualitativamente conforme a quanto commissionato dall'amministrazione aggiudicatrice, previa notifica scritta

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dell'amministrazione aggiudicatrice contenente diffida a conformarsi a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni;

h) quando ci sia evidenza che, con riferimento a precedenti lettere d'ordine affidate al contraente, quest'ultimo non abbia risolto, per più di 3 (tre) volte, il pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto stabilito all'articolo I.13.5 seguente.

I.13.8. D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

Trattandosi di un documento dinamico, il DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ) include la possibilità di identificare e quantificare in un secondo momento ogni rischio interferenziale al momento non prevedibile.

Prima dell'inizio dell'attività, come previsto nel DUVRI, sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il contraente presso i luoghi interessati dalle attività del contratto verrà redatto il relativo verbale di sopralluogo congiunto e allegato alla lettera d'ordine a quale si riferisce.

La stima dei costi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali sono indicati nel DUVRI (Allegato I – Parte 1 – Allegato 10 al CQ). Se necessario, i costi aggiuntivi correlati alle misure per eliminare/ridurre i rischi interferenziali connessi all'esecuzione dei servizi di una lettera d'ordine saranno eventualmente valutati nel verbale di sopralluogo congiunto. Questi costi saranno indicati nel verbale di sopralluogo congiunto e saranno pagati a consuntivo nei relativi SAP e qualora se ne verificasse la necessità.

I costi relativi ai rischi interferenziali saranno sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice.

FIRME

Per il contraente, [denominazione

dell'impresa/nome/cognome/posizione]

Firma: _______________________

Fatto a [luogo], [data]

Per l'amministrazione aggiudicatrice, Bernard MAGENHANN

Vice Direttore Generale per Direzioni G, J, R, Facente funzione Direttore per Direzione J Nuclear Decommissioning and Waste Management (Ispra)

Centro Comune di Ricerca

Firma:_____________________

Fatto a [luogo], [data]

In due esemplari, in lingua italiana.

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II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

II.1. D

EFINIZIONI

Ai fini del presente CQ si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in corsivo nel testo):

'attuazione del CQ': l'acquisto dei servizi previsti nel CQ mediante la firma e l'esecuzione di contratti specifici;

'back office': il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

'buono d'ordine': forma semplificata di contratto specifico con cui l'amministrazione aggiudicatrice ordina servizi nell'ambito del presente CQ;

'comunicazione' (o 'comunicare'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

'comunicazione formale' (o 'comunicare formalmente'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

'conflitto d'interessi': situazione in cui l'attuazione del CQ imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o terzi in relazione all'oggetto del CQ;

'contratto specifico': contratto di attuazione del CQ che precisa nel dettaglio un servizio da fornire;

'creatore': ogni persona fisica che contribuisce alla produzione del risultato;

'diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal contraente, dal creatore, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri terzi;

'documento di controllo dell'interfaccia': il documento di orientamento che stabilisce le specifiche tecniche, le norme di messaggio, le norme di sicurezza, i controlli sintattici e semantici, ecc. per facilitare la connessione machine-to-machine. Il documento è aggiornato periodicamente;

'e-PRIOR': piattaforma di comunicazione orientata al servizio, che offre una serie di servizi web e permette lo scambio tra le parti di messaggi e documenti elettronici standardizzati. Ciò avviene tramite servizi web, con una connessione machine-to-machine tra i sistemi di back office delle parti (messaggi EDI), oppure tramite un'applicazione web (il portale dei contraenti). La piattaforma può essere utilizzata dalle parti per scambiarsi documenti

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elettronici, come ad esempio le richieste elettroniche di servizi, i contratti specifici elettronici, l'accettazione elettronica dei servizi e le fatture elettroniche;

'esecuzione di un contratto specifico': l'effettuazione delle prestazioni da parte del contraente e la consegna all'amministrazione aggiudicatrice dei servizi acquistati;

'forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del CQ. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore;

'frode': atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità o dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

'grave illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

'informazioni o documenti riservati': ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'attuazione del CQ e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

'interesse professionale confliggente': situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di attuare il CQ o di eseguire un contratto specifico rispettando precise norme di qualità;

'irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto della Comunità o dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

'materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il contraente li utilizzi per ottenere un risultato nell'attuazione del CQ;

'messaggio EDI' (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

(26)

'persona collegata': una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

'personale': dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del contraente incaricati di attuare il CQ;

'portale dei contraenti': il portale e-PRIOR, che consente al contraente di trasmettere documenti commerciali elettronici, quali le fatture, attraverso un'interfaccia grafica utente;

'richiesta di servizi': documento con cui l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai contraenti di un CQ multiplo con la riapertura del confronto competitivo di presentare un'offerta specifica per servizi i cui termini non sono interamente precisati nell'ambito del CQ;

'risultato': ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell'attuazione del CQ, in qualsiasi forma o di qualsiasi natura. Un risultato può essere ulteriormente definito nel presente CQ come deliverable. Un risultato può comprendere, oltre ai materiali di nuova creazione ottenuti dal contraente specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice o su sua richiesta, anche materiali preesistenti;

'violazione degli obblighi' incapacità del contraente di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

II.2. R

UOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3. S

CINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente CQ è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del CQ. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del CQ, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'articolo II.11. Il CQ deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4. P

RESTAZIONE DEI SERVIZI

II.4.1 La firma del CQ non è garanzia di acquisto effettivo. L'amministrazione aggiudicatrice è vincolata soltanto dai contratti specifici che attuano il CQ.

II.4.2 Il contraente deve prestare servizi rispondenti a elevati standard qualitativi, conformi con lo stato dell'arte nel settore e le disposizioni del presente CQ, in particolare il capitolato d'oneri e i termini della sua offerta. Nel caso in cui l'Unione abbia il diritto

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di modificare i risultati, questi devono essere consegnati in un formato e con le informazioni necessarie che consentano di introdurre tali modifiche in modo pratico.

II.4.3 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'oneri. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto della Comunità o dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE2, il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/6793 e del regolamento (UE) 2018/17254.

II.4.4 Il contraente deve ottenere tutti i permessi o licenze necessari nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.

II.4.5 Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.6 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.

II.4.7 Il contraente è responsabile del personale che esegue i servizi ed esercita la sua autorità sul proprio personale senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo personale del fatto che:

(a) il personale non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e (b) la sua partecipazione alla prestazione dei servizi non determina alcun rapporto

contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.8 Il contraente deve garantire che il personale che attua il CQ e l'eventuale futuro personale di sostituzione possegga l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per prestare i servizi, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.

II.4.9 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del personale che:

(a) non possegga l'esperienza e/o le competenze necessarie per prestare i servizi; oppure (b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

2 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA.

4 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT

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