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Subappalti

Nel documento CONTRATTO QUADRO DI LAVORI (pagine 21-44)

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI LAVORI

II.10. Subappalti

subappaltatore e si assume la responsabilità della congruità dei costi della sicurezza sopportati da ogni subappaltatore, obbligandosi nel contempo a rendere edotti i subappaltatori dei rischi interferenziali esistenti sul sito.

L'amministrazione aggiudicatrice non si fa carico dei costi connessi a rischi interferenziali che sorgano per il semplice fatto della sussistenza del subappalto.

I.6.3.5 Le modifiche del DUVRI, resesi necessarie a seguito di una variazione dei rischi interferenti, saranno apportate per scambio di lettera tra le parti.

Modi di fatturazione

Per essere accettabile, la fattura deve contenere le seguenti informazioni: identità del contraente; numero di riferimento del CQ e della lettera d’ordine; descrizione dei servizi/delle forniture; quantitativi; prezzi unitari; numero di conto bancario indicato nel presente CQ.

La fattura può essere inviata per via elettronica tramite ePrior oppure, in alternativa:

Formato cartaceo, all’indirizzo:

Commissione europea Centro Comune di Ricerca

Ufficio Ricezione Merci – Dogana Ispra Via Enrico Fermi 2749

I – 21027 Ispra (VA)

Formato .pdf, all’indirizzo:

JRC-ISPRA-RICEVIMENTO-MERCI@ec.europa.eu

(solo per fornitori / appaltatori italiani) Fatturazione elettronica tramite il Sistema Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate italiana (adempiendo così anche all'obbligo di “comunicare i dati sulle fatture” ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. n.127/15), inserire:

Codice destinatario/Codice del beneficiario: 0000000

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): jrc-ispra-electronic-invoicing@pec.it

Sede Legale: Via Enrico Fermi, 2749-21027 Ispra (Va) Ragione Sociale: Centro comune di ricerca

Codice Fiscale/Codice tributario: 80423250580 Il JRC non ha accesso al “cassetto fiscale”.

In caso di consegna di merce / prodotti, alla fattura elettronica inviata a SDI dovrà essere allegata una copia .pdf della fattura (copia di cortesia).

Le fatture ricevute presso i servizi e/o indirizzi del JRC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate ricevute ufficialmente e non saranno prese in considerazione ai fini del pagamento.

Disposizioni sull’IVA

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, l’amministrazione aggiudicatrice è di norma esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l’IVA. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale. Si invita il contraente a leggere attentamente l'articolo II.19.1 (Fatture e imposta sul valore aggiunto) del presente contratto.

Per quanto riguarda la cessione di beni legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell’Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è esente da diritti, imposte e tasse oltre la soglia di 300,00 EUR in applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 (articolo 72) e successive integrazioni.

I.6.5.1. Esenzione per gli acquisti locali

Se l'IVA è dovuta in Italia, le disposizioni del presente contratto costituiscono richiesta ufficiale di esenzione IVA. Il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:

 Per la cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, in particolare l’Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall’Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.

 Per la prestazione di servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 72, comma 2) del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”

I.6.5.2 Esenzione per gli acquisti intracomunitari

 Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale permette un'esenzione diretta dell'IVA, le corrispondenti fatture devono essere inviate senza IVA, con la seguente dicitura:

“Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” o “VAT exemption / European Union / Article 151 of Council Directive 2006/112/EC”.

 Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale non permette un'esenzione diretta dell'IVA, il contraente deve inviare le corrispondenti fatture con IVA, con la seguente dicitura:

“Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” o “VAT exemption / European Union / Article 151 of Council Directive 2006/112/EC”.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente mette a disposizione tutti i documenti giustificativi che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver bisogno, al fine di richiedere alle autorità fiscali il rimborso, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, i dazi e le imposte pagate nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Garanzia di esecuzione

Per lettere d'ordine di importo superiore a EUR 60.000,00 (sessantamila/00), può essere richiesta una garanzia di esecuzione, il cui importo è stabilito nella pertinente lettera d'ordine.

Tuttavia, l’importo garantito richiesto non potrà essere superiore al 10% del valore di tutti i lavori e servizi eseguiti, così come indicato nei SAL e nel SFL e la sua durata non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi. La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario autorizzato, e accettato dell'amministrazione aggiudicatrice, alle condizioni previste all'articolo II.21.5, che preveda l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (si veda il modello allegato XI al presente contratto).

La garanzia, quando richiesta, copre gli obblighi contrattuali del contraente definiti all'articolo I.14.1, ultimo paragrafo. Deve essere presentata all'amministrazione aggiudicatrice al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo della pertinente lettera d’ordine e costituisce uno degli elementi di validità della stessa.

L'amministrazione aggiudicatrice provvederà al rilascio della garanzia, su richiesta del contraente, trascorsi 24 mesi dall'accettazione provvisoria dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica delle opere, è tenuta a dar riscontro al contraente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Trattenuta di garanzia

Per lettere d'ordine di importo superiore a EUR 60.000,00 (sessantamila/00), può essere richiesta una trattenuta di garanzia, il cui importo è stabilito nella pertinente lettera d’ordine, costituita sotto forma di deduzione corrispondente da ciascun pagamento. Tuttavia, la trattenuta non potrà essere superiore al 10% del valore di tutti i lavori e servizi eseguiti.

Il pagamento delle somme trattenute può essere richiesto trascorsi 12 (dodici) mesi dal relativo verbale provvisorio di accettazione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica delle opere, approverà la richiesta del pagamento delle somme trattenute. Si rinvia all’Articolo I.6.1.4 per il pagamento della trattenuta di garanzia.

Su richiesta del contraente, e previa approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la deduzione dal pagamento può essere sostituita da una garanzia bancaria alle condizioni previste alla clausola II.21.5.

I.7. C

ONTO BANCARIO

I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:

Denominazione esatta del titolare del conto:

I.8. I

NDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente CQ, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice Commissione europea

Centro Comune di Ricerca Direzione “Support services”

Via Enrico Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA)

Per questioni amministrative generali Unità “Budget Execution” – T.P. 581 E-mail: ….@ec.europa.eu

Per questioni tecniche generali Unità “Infrastructure” – T.P. …..

All’attenzione …..…

E-mail: ...@ec.europa.eu

Contraente (o capofila in caso di offerta congiunta):

Denominazione dell'impresa completare Indirizzo ufficiale completo completare

Per questioni amministrative Sig. / Sig.ra completare Funzione completare E-mail: completare Per questioni tecniche Sig. / Sig.ra completare Funzione completare E-mail: completare

In deroga al presente articolo, nelle lettere d’ordine / ordini di lavoro possono essere indicati recapiti diversi per le comunicazioni.

I.9. T

RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I.9.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice Ai fini della clausola II.9.1:

(a) il titolare del trattamento dei dati è il Capo Dipartimento R.I della Direzione R

“Support Services”;

(b) l'informativa sulla protezione dei dati è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_it.

I.9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.10. S

FRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL

CQ

Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.11. R

ISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.12. D

IRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.12.1 Il CQ è disciplinato dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

I.12.2 Il tribunale di Varese ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del CQ.

I.13. P

RESTAZIONE NEI LOCALI DELL

'

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Se necessario per l'esecuzione di una lettera ordine, l'amministrazione aggiudicatrice può autorizzare il personale del contraente ad accedere al sito mediante una tessera di accesso. La tessera di accesso resta di proprietà della Commissione europea e deve essere restituita all'ufficio tessere di servizio (Entrata principale, Edificio 1, Centro Comune di Ricerca – Via Enrico Fermi, 2749 – 21027 Ispra (VA), da lunedì a venerdì 07:00-19:00), su richiesta, alla scadenza o nei casi in cui non sono più soddisfatte le condizioni di domanda.

Se la tessera di accesso non viene restituita alla data di scadenza, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una penale di EUR 100 (cento) per giorno di ritardo, fino a un importo massimo di EUR 1.000 (mille). Tali importi costituiscono una ragionevole stima di un equo risarcimento del danno subito.

I.14. A

LTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Collaudo, Verbale di fine lavori e garanzia dei lavori

Quando il collaudo dell'opera è previsto per legge o su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'accettazione dei lavori è subordinata al buon esito del collaudo stesso.

Il collaudo viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in presenza del contraente.

Il contraente si impegna, con oneri a proprio carico, ad aderire ad ogni richiesta di esecuzione di prove e assistenza ai collaudi, sia in corso d'opera che a fine lavori, secondo quanto specificato nell'Allegato I al CQ.

Alla fine del collaudo viene redatto un “Verbale di collaudo”.

Se l'esito del collaudo è positivo e tutta la documentazione sia già stata consegnata, l’amministrazione aggiudicatrice ed il contraente sottoscrivono un “Verbale di fine lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, un “Verbale provvisorio di accettazione dei lavori”.

Se l'esito del collaudo è negativo, l'amministrazione aggiudicatrice menziona nel “Verbale di collaudo” i vizi/difetti dell'opera, concedendo al contraente un termine massimo entro il quale porvi rimedio. Il contraente deve provvedere, a suo onere e spesa, alla correzione di tali vizi/difetti. Decorso tale termine l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad eseguire un nuovo collaudo dell'opera

La data di sottoscrizione del “Verbale di fine lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, un

“Verbale provvisorio di accettazione dei lavori” stabilisce la data di accettazione definitiva delle opere indicate in ogni lettera d’ordine e da quella data inizierà a decorrere il periodo di garanzia di cui all'articolo seguente.

Qualsiasi difetto o vizio manifestatosi in seguito all’accettazione del materiale e delle opere, sarà soggetto alle disposizioni relative alla garanzia, senza alcun pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione aggiudicatrice.

A tal fine, il contraente s’impegna a garantire ed assicurare il funzionamento delle opere eseguite per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di firma del “Verbale di Fine Lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, del “Verbale provvisorio di accettazione dei lavori” con sostituzione delle parti guaste o riparazione degli impianti malfunzionanti a carico suo.

Sospensione dei lavori e proroghe

Ogni sospensione dei lavori va verbalizzata, così come la successiva ripresa dei lavori, mediante la sottoscrizione di un “Verbale di sospensione lavori”, sottoscritto da entrambe le Parti. I termini di consegna dei lavori si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli indicati nel “Verbale di sospensione lavori”.

La necessità di sospensione dei lavori può essere ravvisata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice.

Rimane facoltà del contraente richiedere la sospensione dei lavori relativi ad una data lettera d'ordine per giustificato motivo o per cause ad esso non imputabili che impediscano il buon andamento o l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, fatta salva la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di riconoscere o respingere l'istanza.

Il contraente potrà in ogni caso sospendere i lavori in caso di accertata forza maggiore, definita all’articolo II.14 delle condizioni generali, tale da recare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere. In tale caso il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice per iscritto le ragioni per le quali i lavori non possono essere proseguiti.

Assicurazione

Entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente CQ, il contraente selezionato come primo contraente fornisce all'amministrazione aggiudicatrice prova dell'esistenza di una adeguata polizza di assicurazione RCT - RCO finalizzata al:

- rimborso diretto a questa amministrazione aggiudicatrice, ai suoi dipendenti ovvero a terzi, di qualsiasi perdita o spesa e/o all'indennizzo di qualsiasi altro danno sofferto dall'amministrazione aggiudicatrice, dai suoi dipendenti e/o da terzi, originatesi per cause da imputarsi al contraente (RCT);

- rimborso ai suoi prestatori d'opera di qualsiasi danno sofferto dagli stessi nell'esecuzione delle opere oggetto di questo contratto, originatesi per cause da imputarsi al contraente (RCO).

La polizza di assicurazione dovrà essere valida per tutta la durata del CQ e prevedere:

- una copertura per responsabilità civile verso terzi (RCT) non inferiore a 5 (cinque) milioni di Euro per ogni sinistro, con il limite di 5 (cinque) milioni di Euro per ogni persona e di 5 (cinque) milioni di Euro per danni a cose.

- una copertura per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a 5 (cinque) milioni di Euro per ogni sinistro, con il limite di 5 (cinque) milioni di Euro per persona.

I contraenti selezionati come secondo e terzo contraenti del presente CQ presentano la suddetta assicurazione non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori relativi alla prima lettera d'ordine a loro emessa.

Penali

A parziale integrazione e deroga dall’Articolo II.15 del presente CQ, si precisa che:

1. Ritardo nella presentazione dell'assicurazione

In caso di ritardo nella presentazione della polizza assicurativa di cui alla clausola I.14.3, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale di EUR 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di ritardo per un importo massimo di EUR 5.000,00 (cinquemila/00).

2 Ritardo su messa a disposizione

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la sua messa a disposizione secondo i termini stabiliti alla clausola I.4.3.1, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I.14.7.a), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a EUR 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di EUR 5.000,00 (cinquemila/00).

3. Ritardo nella restituzione della lettera d’ordine firmata o nell’invio di un preventivo.

Nel caso in cui una lettera d'ordine non fosse restituita firmata o un preventivo non fosse inviato per entrambi nei termini indicati per cause imputabili al solo contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale pari a EUR 50,00 (cinquanta/00), in corrispondenza di ogni giorno di calendario di ritardo per un massimo

d'ordine. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rescindere la lettera d'ordine già dal primo giorno di ritardo.

3. Ritardo su firma verbale inizio prestazioni ed inizio esecuzione lavori

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la firma del Verbale di inizio lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori cui è tenuto ai sensi della lettera d'ordine di riferimento, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale pari allo 0,2% dell'ammontare relativo a ciascuna lettera d'ordine specifica per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo della lettera d'ordine – fatta salva la possibilità de parte dell’amministrazione aggiudicatrice di rescindere in tal caso la lettera d'ordine per inadempienza.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla chiusura dell'ordine ancor prima che i ritardi accumulati superino il massimo previsto per le penali e di applicare quanto previsto agli articoli I.14.7 (risoluzione del contratto) e I.4.4 (Passaggio dal primo ai contraenti successivi).

4. Reperibilità

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non sia reperibile nell’orario indicato al punto 4.2.2 dell’allegato I al CQ–Parte 2, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare la seguente penale:

- EUR 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ora di irreperibilità, fino ad un ammontare massimo di EUR 6.000 (seimila/00).

5. Prestazioni “urgenti”

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, conclude il suo intervento oltre i termini stabiliti al paragrafo 4.2.1 dell'allegato I al CQ–Parte 2, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare le seguenti penali:

- EUR 3.000,00 (tremila/00) per ogni intervento concluso dopo 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 2.000,00 (duemila/00) per ogni intervento tardivo tra le 24 e le 48 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 1.000,00 (mille/00) per ogni intervento tardivo tra le 12 e le 24 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

6. Prestazioni di “pronto intervento”

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi e/o concluda il suo intervento oltre i termini stabiliti al paragrafo 4.2.2 dell'allegato I al CQ–Parte 2, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare le seguenti penali:

- EUR 3.000,00 (tremila/00) per ogni intervento concluso dopo 24 (ventiquattro) ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 2.000,00 (duemila/00) per ogni intervento tardivo tra le 24 e le 48 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 1.000,00 (mille/00) per ogni intervento tardivo tra le 12 e le 24 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non rispetti i termini di adempimento delle prestazioni indicati dall’amministrazione aggiudicatrice nella lettera di ordine e stabiliti nel cronoprogramma elaborato dal referente tecnico del contraente o dal responsabile della progettazione esecutiva, le penali che possono essere applicate saranno in misura giornaliera del 3% dell'ammontare netto dell’ordine in questione e, comunque complessivamente non superiore al 10 %.

Il direttore dei lavori riferirà tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma dell’articolo II.18.1.c) e II.18.3.

8. Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti, come previsto al paragrafo 4.5 dell’allegato I al CQ–Parte 2, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale di EUR 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di calendario di ritardo, fino ad un ammontare massimo di EUR 500,00 (cinquecento/00).

9. Qualora il contraente non rispettasse i criteri di qualità per i quali ha ricevuto punti di merito tecnico in fase di aggiudicazione, ma comunque rispetti sempre i criteri di qualità e prestazioni minimi stabiliti nell’allegato I al CQ-Parte 2 (Specifiche tecniche), l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una riduzione del prezzo del servizio prestato come segue:

 Per prodotti e/o prestazioni incluse nei vari listini, secondo la seguente formula:

PR = 0.1*P*Q / (pp+0.1*Q) Ove:

PR = Riduzione di prezzo in Euro da applicare

P = Prezzo del servizio per il quale la qualità non è stata rispettata

Q = Punteggio totale ottenuto nella valutazione della qualità in fase di gara pp = Punteggio totale ottenuto nella valutazione dei prezzi in fase di gara

 Per prodotti e/o prestazioni non incluse nei vari listini e, per tanto, senza un prezzo assegnato: le penali che possono essere applicate saranno in misura settimanale dell’1% dell'ammontare netto del/degli ordine/i attivo/i durante il periodo di mancato rispetto dei criteri di qualità in questione e, comunque, complessivamente non superiore al 5% del detto ammontare.

L'imposizione di detta penale non preclude l'applicazione di una riduzione di prezzo, alle condizioni previste alla clausola II.16, per altri motivi diversi di quelli su cui si fonda la suddetta penale.

Gli importi relativi alle penali di cui all’articolo I.14.4, qualora risultino complessivamente inferiori alle somme dovute al contraente per la remunerazione delle prestazioni effettuate, saranno portati in detrazione delle stesse. In caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice emetterà una nota di debito nei confronti del contraente per l’importo dovuto. È fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice all’integrale risarcimento dell’eventuale danno maggiore.

Subappalti

1. Il subappalto deve sempre essere autorizzato ai sensi dell'articolo II.10 delle condizioni generali. Per le attività critiche non subappaltabili, si rinvia al punto 2.4.2 delle Specifiche amministrative (Allegato I al CQ–Parte 1).

2. In aggiunta a quanto indicato all’articolo II.10, per ogni eventuale nuova richiesta di subappalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiederà al contraente di fornire i seguenti documenti relativi ai subappaltatori:

 Abilitazione del subappaltatore per il lavoro specifico da svolgere (formazioni, patenti necessarie o altro documento necessario);

 Esperienza dimostrabile del subappaltatore nel campo specifico come richiesta dai documenti di gara.

 Esperienza dimostrabile del subappaltatore nel campo specifico come richiesta dai documenti di gara.

Nel documento CONTRATTO QUADRO DI LAVORI (pagine 21-44)

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