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CONTRATTO QUADRO DI LAVORI

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Academic year: 2022

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(1)

EUROPEAN COMMISSION

JOINT RESEARCH CENTRE Directorate R – Support Services JRC.R.I.4 – Infrastructure

CONTRATTO QUADRO DI LAVORI

NUMERO

[completare]

1. L'Unione europea ("l'Unione"), rappresentata dalla Commissione europea ("l'amministrazione aggiudicatrice"), rappresentata a sua volta per la firma del presente contratto quadro dal Marinus STROOSNIJDER, Capo Dipartimento R.I – “Support Services” del Centro Comune di Ricerca, Sito di Ispra (VA), Italia,

da una parte, e

2. [nome e cognome/denominazione o ragione sociale]

[forma giuridica]

[indirizzo ufficiale completo]

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero della carta d'identità o del passaporto]

[numero di partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

([collettivamente] "il contraente"), rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione o ragione sociale dell'impresa nel caso di un'offerta congiunta],

dall'altra,

(2)

HANNO CONVENUTO

le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di lavori e i seguenti allegati:

Allegato I Capitolato d'oneri (riferimento n. JRC/IPR/2021/OP/1656) - Parte 1: Specifiche amministrative (con allegati) - Parte 2: Specifiche tecniche

Allegato II Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) - Parte 1 – P1_P.R._2021_e_COMMERCIALI"

- Parte 2 – P2_ELENCO_JRC_2021 - Parte 3 – P3_PREZZI_NUOVI - Parte 4 – Q1_Q2

- Parte 5 – Q3_Q4_Q5_Q6 Allegato III a. Modello per le lettere d'ordine

b. Modello per le lettere d'ordine “provisional”

c. Modello verbale inizio lavori d. Modello verbale fine lavori

Allegato IV Modello di accettazione delle mere forniture Allegato IV Gestione ambientale delle aree di cantiere Allegato V Clausole contrattuali ambientali

Allegato VI Norme relative all'ingresso e alla permanenza del personale esterno nel Centro Comune di Ricerca (JRC) – sito di Ispra

Allegato VII Modalità per l'introduzione di materiale attraverso il varco doganale del Centro Comune di Ricerca – sito di Ispra

Allegato VIII Clausole contrattuali di sicurezza sul lavoro

Allegato IX Clausole contrattuali in materia di radioprotezione

Allegato X Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) Allegato XI Modello di garanzia

che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”).

Il presente CQ stabilisce:

1. la procedura con cui l'amministrazione aggiudicatrice può ordinare lavori al contraente;

2. le disposizioni che si applicano a ogni contratto specifico che l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente possono stipulare in virtù del presente CQ;

3. gli obblighi delle parti durante il periodo di durata del presente CQ e dopo la sua

(3)

Tutti i documenti rilasciati dal contraente (norme d'uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente CQ. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente CQ e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente CQ, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.

(4)

I

NDICE

CONTRATTO QUADRO DI LAVORI ... 1

INDICE ... 4

I. CONDIZIONI PARTICOLARI ... 6

I.1. Ordine di precedenza delle disposizioni ... 6

I.2. Oggetto ... 6

I.3. Entrata in vigore e durata del CQ ... 6

I.4. Nomina del contraente e attuazione del CQ ... 7

I.5. Prezzi... 11

I.6. Modalità di pagamento ... 14

I.7. Conto bancario ... 23

I.8. Indirizzi per le comunicazioni ... 23

I.9. Trattamento dei dati personali ... 24

I.10. Sfruttamento dei risultati del CQ ... 24

I.11. Risoluzione del contratto a opera di una delle parti ... 24

I.12. Diritto applicabile e composizione delle controversie ... 24

I.13. Prestazione nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice ... 25

I.14. Altre condizioni particolari ... 25

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI LAVORI ... 32

II.1. Definizioni ... 32

II.2. Ruoli e responsabilità in caso di offerta congiunta ... 34

II.3. Scindibilità ... 34

II.4. Prestazione dei servizi ... 34

II.5. Comunicazioni tra le parti ... 36

II.6. Responsabilità ... 38

II.7. Conflitto d'interessi e interessi professionali confliggenti ... 39

II.8. Obbligo di riservatezza ... 40

II.9. Trattamento dei dati personali ... 41

II.10. Subappalti ... 43

II.11. Modifiche... 43

II.12. Cessione ... 44

II.13. Diritti di proprietà intellettuale ... 44

II.14. Forza maggiore ... 49

II.15. Clausola penale ... 49

II.16. Riduzione del prezzo ... 50

II.17. Sospensione dell'attuazione del CQ ... 51

II.18. Risoluzione del CQ ... 52

II.19. Fatture, imposta sul valore aggiunto e fatturazione elettronica ... 54

II.20. Revisione dei prezzi... 55

II.21. Pagamenti e garanzie ... 56

(5)

II.22. Rimborsi ... 58

II.23. Recupero ... 59

II.24. Controlli e revisioni contabili ... 60

III. CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA ... 63

(6)

I. C

ONDIZIONI PARTICOLARI

I.1. O

RDINE DI PRECEDENZA DELLE DISPOSIZIONI

In caso di conflitto tra le diverse disposizioni del presente CQ, devono essere applicate le regole seguenti.

a) Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.

b) Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle delle lettere d'ordine (allegati III-a e III-b).

c) Le disposizioni delle lettere d'ordine (allegati III-a e III-b) prevalgono su quelle degli altri allegati.

d) Le disposizioni del capitolato d'oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (allegato II).

e) Le disposizioni del CQ prevalgono su quelle delle lettere d'ordine.

f) Le disposizioni delle lettere d'ordine prevalgono su quelle delle richieste di preventivi e dei preventivi specifici.

Ogni riferimento ai “contratti specifici e/o buoni d'ordine” nelle condizioni generali deve intendersi come riferimento alle lettere d'ordine.

Ogni riferimento a “servizi” nelle condizioni generali deve intendersi come riferimento a

“lavori/servizi”.

I.2. O

GGETTO

L'oggetto del CQ è “Rinnovo, ristrutturazione, costruzione e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione idraulica del JRC, sito di Ispra”, così come definiti nelle Specifiche tecniche (Allegato I – Parte 2 del presente CQ).

I.3. E

NTRATA IN VIGORE E DURATA DEL

CQ

I.3.1 Il CQ entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

I.3.2 L'attuazione del CQ non può iniziare prima della sua entrata in vigore.

I.3.3 Il CQ è stipulato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere Opzione per il primo contraente:

- dalla data della sua entrata in vigore.

(7)

Opzione per il secondo e terzo contraente:

- dalla data di entrata in vigore del contratto firmato con il primo contraente del CQ. [L'amministrazione aggiudicatrice s'impegna a comunicare ai contraenti nominati secondo e terzo in cascata l'effettiva data di entrata in vigore del primo contratto in cascata].

I.3.4 Le parti devono firmare ogni lettera d'ordine (Allegati III-a e III-b) prima della scadenza del CQ.

Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali lettere d'ordine. I lavori relativi a tali lettere d'ordine devono essere eseguiti non oltre 6 (sei) mesi dopo la scadenza del CQ.

I.3.5 Rinnovo del CQ

Il CQ è rinnovato automaticamente 1 (una) volta, per 24 (ventiquattro) mesi, salvo qualora una delle parti riceva comunicazione formale in senso contrario almeno 6 (sei) mesi prima del termine del periodo di durata in corso. Il rinnovo non modifica né differisce gli obblighi già previsti.

I.4. N

OMINA DEL CONTRAENTE E ATTUAZIONE DEL

CQ

Nomina del contraente

L'amministrazione aggiudicatrice nomina il contraente di un CQ multiplo a cascata in [prima]

o [seconda] o [terza] posizione.

Periodo di prestazione dei lavori

Il periodo di esecuzione delle prestazioni decorre dalla data indicata su ogni lettera d'ordine (Allegato III-a) o viene comunicato al momento di ogni richiesta di lavoro (“ordine di lavoro”) per le prestazioni legate a una lettera d’ordine “provisional” (Allegato III-b)

Ogni specifica lettera d'ordine (Allegato III-a) riporta il periodo massimo concesso per l'esecuzione e l'accettazione dei lavori. Tale termine, a meno che non sia diversamente specificato nella lettera d'ordine, decorre dalla data indicata sul verbale di inizio lavori firmato da entrambe le parti e si conclude con la data indicata nel verbale di fine lavori, firmato da entrambe le parti.

Il periodo di esecuzione delle lettere d'ordine specifiche può essere prolungato solo previo esplicito accordo scritto delle parti, espresso prima del raggiungimento del termine massimo concesso per l'esecuzione dei lavori.

Attuazione del CQ a cascata

Le prestazioni oggetto del presente CQ sono eseguite presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra (Varese).

(8)

Nel caso di lavori soggetti a coordinamento per la sicurezza (Tit. IV D.Lgs. 81/2008 e succ.

mm Ii.), nonché ove richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice e dalle prescrizioni vigenti di legge, costituisce specifico onere del contraente presentare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza nonché il relativo crono programma secondo le modalità stabilite nel capitolato d'oneri.

I.4.3.1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del contratto, il contraente classificato in prima posizione si rende disponibile a iniziare i lavori che l'amministrazione aggiudicatrice intendesse ordinare. Egli presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per suo esame e approvazione, la persona nominata in qualità di Referente tecnico, sotto forma di nomina formale firmata dal legale rappresentante del contraente e controfirmata dalla persona nominata. Entro tale periodo deve, altresì, adempiere a tutte le formalità necessarie all'avviamento del CQ, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche e negli altri allegati al contratto.

I contraenti figuranti in seconda e terza posizione si rendono disponibili entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione inviata in forma scritta dall'amministrazione aggiudicatrice.

I.4.3.2. Attuazione del CQ tramite lettere d'ordine (Allegato III-a) Il CQ è attuato come segue:

1. L'amministrazione aggiudicatrice invia al contraente primo classificato, tramite posta elettronica, una richiesta di preventivo contenente, dove necessario, la specifica tecnica dei lavori da eseguire e le tempistiche di inizio e fine lavori.

Il contraente dispone al massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per:

 inviare un preventivo basato su quanto indicato nella specifica tecnica dei lavori da eseguire, nelle Specifiche tecniche (Allegato I al CQ – Parte 2) e sui prezzi indicati nell’Allegato II al CQ.

Il preventivo deve essere dettagliato e deve recare indicazione dei diversi materiali e categorie di lavoro e, nel caso di riferimento a listini produttori, deve essere corredato da copia del listino in vigore secondo quanto stabilito all’articolo I.5.2.2.;

oppure

 inviare una spiegazione dei motivi per cui non può emettere tale preventivo.

Nel caso in cui il contraente non rispetti il termine sopra indicato, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare la richiesta d'offerta al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni, purché lo stesso abbia già sottoscritto il CQ.

Se il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte di inviare i preventivi od omette per più di 3 (tre) volte di rinviarli puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ e si applica la clausola II.18.1, lettera c). Sui ritardi si applicano le penali di cui alla clausola I.14.4.

2. L’amministrazione aggiudicatrice dispone di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del preventivo per inviare eventuali commenti o una controproposta.

Il contraente dispone di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice per rispondere e

(9)

a) accettare le modifiche/controproposta e rinviare un preventivo aggiornato, oppure

b) rifiutare le modifiche/controproposta. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare la richiesta d'offerta al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni.

3. L'amministrazione aggiudicatrice ordina effettivamente i lavori al contraente inviandogli una lettera d'ordine firmata, tramite posta elettronica.

Ogni lettera d'ordine include eventuali costi per la sicurezza (da DUVRI/PSC) stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e riconosciuti al contraente in relazione alla specifica attività svolta.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della lettera d'ordine, il contraente deve:

 rinviare all'amministrazione aggiudicatrice la lettera d'ordine debitamente firmata e datata tramite posta elettronica se firmata con firma elettronica qualificata (Qualified Electronic Signature - QES) o, se firmata con firma autografa, tramite posta elettronica e in formato cartaceo all’indirizzo indicato all’articolo I.8 del presente CQ, oppure

 inviare una spiegazione dei motivi per cui non può accettare l'ordine. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare una richiesta d'offerta al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni, purché lo stesso abbia già sottoscritto il CQ. Si applica il punto 1 e successivi.

Se il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte di firmare le lettere d’ordine od omette per più di 3 (tre) volte di rinviarle puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato alla clausola II.18.1, lettera c).

4. Se il contraente non implementa l'ordine o non rispetta il termine previsto o se si trova in una situazione di interessi confliggenti che possono incidere negativamente sull'esecuzione della lettera d’ordine (cfr. articolo II.7), l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare l'ordine presso il contraente successivo della cascata purché lo stesso abbia già sottoscritto il CQ.

5. Se il contraente non implementa per più di 3 (tre) volte degli ordini firmati o non rispetta per più di 3 (tre) volte il termine previsto senza debita giustifica. può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato alla clausola II.18.1, lettera c).

6. Qualora, nel corso dell'esecuzione di una specifica lettera d'ordine, si rendesse necessario, al fine del completamento delle opere, eseguire lavori non contemplati oppure modificare, sostituire o integrare la tipologia delle lavorazioni incluse nella lettera d'ordine, tali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'amministrazione aggiudicatrice.

7. Per l'esecuzione dei lavori descritti in ciascuna lettera d'ordine, è redatto un “Verbale di consegna e inizio lavori” e un “Verbale di fine lavori”.

(10)

I.4.3.3. Attuazione del CQ tramite lettere d'ordine “provisional” (Allegato III-b) Il CQ è attuato come segue:

1. Per soddisfare eventuali richieste di “lavori modesti” o di lavori che rivestono carattere di urgenza (“lavori urgenti” o “pronto intervento”), è prevista l'emissione di lettere d'ordine “provisional”. I singoli interventi saranno poi ordinati tramite invio di ordini di lavoro, la cui esecuzione non richiede l'accettazione esplicita del contraente, con riferimento alla lettera d'ordine “provisional”.

L'importo riportato nella lettera di ordine “provisional” s'intende come meramente indicativo e al contraente saranno pagate solo le prestazioni effettivamente commissionate mediante ordini di lavoro.

2. L'amministrazione aggiudicatrice invia una lettera d'ordine “provisional” da firmare tramite posta elettronica al contraente primo classificato. Il periodo massimo entro il quale possono essere richieste prestazioni tramite ordini di lavoro è definito nella lettera d'ordine “provisional”.

3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi, il contraente deve:

rinviare all'amministrazione aggiudicatrice la lettera d'ordine “provisional”

debitamente firmata e datata tramite posta elettronica se firmata con firma elettronica qualificata (Qualified Electronic Signature - QES) o, se firmata con firma autografa, tramite posta elettronica e in formato cartaceo all’indirizzo indicato all’articolo I.8 del presente CQ; oppure

 inviare una spiegazione dei motivi per cui non può accettare l’ordine. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di inviare la lettera d’ordine

“provisional” al contraente successivo in graduatoria, alle medesime condizioni.

Se il contraente rifiuta per più di 3 (tre) volte di firmare le lettere d'ordine “provisional”

od omette per più di 3 (tre) volte di rinviarle puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato alla clausola II.18.1, lettera c).

4. Quando un lavoro riveste carattere di urgenza e/o è di modesta entità, l’amministrazione aggiudicatrice trasmette al contraente via e-mail o tramite sistema informatico di gestione richieste di lavoro o telefonicamente (sempre seguito da un invio via e-mail), un ordine di lavoro nel quale indica i tempi perentori di esecuzione della prestazione.

5. Se il contraente non risponde all’ordine di lavoro o non rispetta il termine previsto, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltrare la richiesta al contraente successivo della cascata purché lo stesso abbia già sottoscritto il CQ e sottoscritto una lettera d'ordine

“provisional”.

I.4.3.4 Il contraente è consapevole della natura pericolosa degli incarichi e della natura esatta del pericolo. È pertanto responsabilità e obbligo dello stesso prendere tutte le precauzioni necessarie per l'esecuzione della prestazione. Il contraente assicura, inoltre, che gli incarichi eseguiti presso il JRC, sito di Ispra, siano adempiuti nel totale rispetto della vigente regolamentazione in materia di sicurezza, come precisato nell'Allegato X al CQ (DUVRI) nonché degli standard di sicurezza nazionali, europei

(11)

Passaggio dal primo ai contraenti successivi

I.4.4.1 Oltre che nei casi di indisponibilità o inosservanza dei termini di cui alla clausola I.4.3, l'amministrazione aggiudicatrice può passare, per quella specifica lettera d'ordine e seguendo la graduatoria, al secondo contraente purché lo stesso abbia già sottoscritto il CQ e, applicando le stesse regole, al terzo contraente, nei seguenti casi:

a) Qualora il contraente non accetti la proposta in merito ai prezzi nuovi di cui alla clausola I.5.1.4;

b) Qualora le prestazioni vengano sospese e/o i termini di consegna non rispettati dal contraente, senza giustificato motivo;

c) Qualora l'esecuzione delle prestazioni non sia qualitativamente conforme a quanto commissionato dall'amministrazione aggiudicatrice, previa notifica scritta dell'amministrazione aggiudicatrice contenente diffida a conformarsi a quanto richiesto entro 10 (dieci) giorni;

d) Qualora ci sia evidenza che, con riferimento ad una precedente lettera d'ordine affidata al contraente, quest'ultimo non abbia risolto il pregiudizio nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) Qualora il contraente ritardi per più di 5 (cinque) giorni lavorativi e senza giustificato motivo, la firma del verbale di inizio prestazioni o l'inizio dei lavori stessi;

f) Qualora l'amministrazione aggiudicatrice riscontri un reiterato o grave non rispetto da parte del contraente delle prescrizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

I.4.4.2 Nei casi sopra menzionati, ove pertinente, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettuate prima della data di risoluzione della tale lettera d'ordine.

Consegna di materiali

Le consegne possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato VII al CQ, ogni giorno lavorativo in orario di apertura normale del Centro Comune di Ricerca, nel luogo convenuto. Solo quando espressamente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente comunica, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data esatta di consegna.

I materiali sono consegnati con Incoterms® DDP1.

I.5. P

REZZI

Importo massimo del CQ e prezzi massimi

L'importo massimo, che copre tutti gli acquisti ai sensi del presente CQ è di EUR 4.225.000 (quattromilioniduecentoventicinquemila/00), comprensivo di tutti i rinnovi, indipendentemente da quale contraente in cascata eseguirà le prestazioni.

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Questo importo massimo include tutti gli oneri imputabili alle misure di gestione dei rischi interferenziali (DUVRI) o gli oneri collegati a Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) così come definiti all'Articolo I.6.3 del presente CQ.

Tuttavia, ciò non impegna l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare per un importo corrispondente all'importo massimo.

I.5.1.1 I prezzi unitari massimi delle prestazioni figurano nell'allegato II al CQ. I prezzi sono espressi in EUR, IVA esclusa. Si intendono comprensivi di tutti i costi sostenuti dal contraente in esecuzione di ogni singola lettera d'ordine / ordine di lavoro, inclusi i costi propri del contraente relativi alla sicurezza del lavoro.

L'importo di ogni lettera d'ordine s'intende come limite massimo delle prestazioni ed al contraente saranno pagati solo i servizi effettivamente resi. Per ogni lettera d'ordine o lettera d'ordine “provisional”, dovrà essere indicato l'importo dei costi DUVRI/PSC, se applicabile.

I.5.1.2 Parte 1 – Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia edizione 2022 (P.R. 2022) e listini commerciali

I prezzi applicabili sono quelli del “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia” edizione 2022 dedotti gli sconti offerti dal contraente (Allegato II al CQ – Parte 1), da non applicarsi sulla componente “costi propri per la sicurezza”. Il prezzario è disponibile sul sito:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e- Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario- lavori-opere-pubbliche

I prezzi applicabili sono quelli dei Listini commerciali inclusi nell'allegato II al CQ, in vigore al 01 gennaio 2022 dedotti gli sconti offerti dal contraente.

I.5.1.3 Parte 2 – Elenco JRC 2022

I prezzi applicabili sono quelli offerti dal contraente per i lavori e le forniture indicate dall'amministrazione aggiudicatrice nell’elenco JRC 2022 (Allegato II al CQ – Parte 2).

I.5.1.4 Prezzi nuovi

Per le prestazioni non contemplate nel “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia” o nell’elenco JRC 2022, ma comunque inerenti all'oggetto del CQ, che si dovessero rendere necessarie, il contraente può proporre all'amministrazione aggiudicatrice nuovi prezzi come definito di seguito.

Per ogni eventuale componente della prestazione riconducibile ad una delle voci del

“Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, si applicano i prezzi del 2022.

Per prestazioni e/o sue componenti non riconducibili al “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, il contraente propone nuovi prezzi in conformità alle prescrizioni tecniche e alla qualità richiesta. La proposta viene recepita dall'amministrazione aggiudicatrice in fase di accettazione dell’ordine. Senza accordo e accettazione dei prezzi

(13)

nuovi, l’ordine non potrà essere emesso. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice potrà rivolgersi al contraente successivo in cascata.

I prezzi nuovi potranno essere definiti sia con l’utilizzo di offerte di mercato o con l'utilizzo di altri prezziari.

Nel caso di prezzi nuovi, definiti dal contraente attraverso l’utilizzo di listino prezzi da ditte fornitrici (quindi da considerarsi senza sconto d'impresa), saranno riconosciuti i ricarichi offerti dal contraente in fase di gara (allegato II al CQ – Parte 3).

I prezzi nuovi sono applicabili per l'ordine a cui si riferiscono e per eventuali ordini emessi nei seguenti 3 (tre) mesi.

Per poter essere applicati a successivi ordini, tali nuovi prezzi devono essere inseriti nel CQ tramite l’emissione di un accordo aggiuntivo o scambio di lettera tra le parti. Per l’eventuale revisione dei prezzi, si applica l’articolo I.5.2.3.

Indice di revisione dei prezzi

I.5.2.1 Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia edizione 2022 Gli sconti offerti sono fissi e non soggetti a revisione per l'intera durata del CQ.

Essi si applicano ai prezzi del “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia” in vigore alla data di emissione del preventivo relativo ad una specifica lettera d'ordine o alla data di inoltro dell’ordine di lavoro.

Per il primo anno del CQ, si applica l’edizione 2022 del “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, almeno che ci sia in vigore un nuovo Prezzario.

I.5.2.2 Listini commerciali

Gli sconti di cui ai listini commerciali indicati nell'allegato II al CQ – Parte 1 sono fissi e non soggetti a revisione per l'intera durata del CQ, se non su richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice che il contraente può accettare o respingere. Essi si applicano ai listini produttori in vigore alla data di emissione del preventivo relativo ad una specifica lettera d'ordine o alla data di inoltro dell’ordine di lavoro.

A seguito di emissione di una nuova edizione di uno o più listini commerciali, su richiesta di una delle parti contraenti, si procederà alla revisione dei prezzi, che corrisponderanno ai prezzi indicati nella nuova edizione del/i listino/i. La revisione non può essere chiesta più di due volte per anno contrattuale.

La richiesta deve essere presentata per iscritto. Il/i nuovo/i listino/i sarà/nno applicabile/i solo dopo l'accettazione formale della controparte e comunque decorsi 15 giorni dall'invio della richiesta, limitatamente ai nuovi ordini, salvo che essi non siano rifiutati per giusta causa. Le prestazioni già ordinate ma non ancora eseguite non subiranno variazioni di prezzo. Gli ordini si effettuano sulla base dei prezzi vigenti alla data alla quale viene inoltrata la richiesta di preventivo/l’ordine di lavoro.

(14)

Il contraente si impegna, inoltre, a fornire i listini commerciali utilizzati a semplice richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.

I.5.2.3 Elenco JRC 2022

I prezzi dell'Elenco JRC 2022 di cui all’allegato II al CQ – Parte 2 sono fissi e non soggetti a revisione per l'applicazione durante il primo anno di durata del CQ.

La revisione dei prezzi è determinata applicando la formula illustrata all'articolo II.20 e in funzione dell'andamento degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA) “area dell'euro (19 paesi)”, pubblicati sul sito http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database alla voce "HICP (2015 = 100) - monthly data (index) (prc_hicp_midx)".

I prezzi revisionati sono applicabili solo a seguito di specifico accordo tra le parti finalizzato mediante accordo aggiuntivo. Il predetto accordo fa espressa menzione dell'indice di revisione e della data di entrata in vigore dei prezzi rivisti.

In deroga a quanto stabilito all'articolo II.20, sesto paragrafo, gli ordini si effettuano sulla base dei prezzi vigenti alla data alla quale viene inoltrata la richiesta di preventivo/ordine di lavoro.

Tali prezzi non sono soggetti a revisione.

Rimborso delle spese

Al presente CQ non si applica il rimborso delle spese.

Maggiorazioni prezzi

Le maggiorazioni di prezzi applicabili per certi interventi sono di seguito definite. Si applicano pertanto queste condizioni e non quelle eventualmente indicate nel “Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”.

I.5.4.1 Le prestazioni di “pronto intervento”, eseguite con preventivo accordo dell'amministrazione aggiudicatrice in orario non ordinario e nelle tempistiche previste, vengono remunerate con una maggiorazione sul costo della manodopera pari al (rif. § 5.5 dell’allegato I al CQ – Parte 2: Specifiche tecniche):

- 20% per interventi eseguiti in orario ordinario;

- 50% per interventi eseguiti in orario straordinario;

- 70% per interventi eseguiti in orario festivo.

I.5.4.2 Le prestazioni di “lavori programmati” e di “lavori urgenti” eseguite con preventivo accordo dell'amministrazione aggiudicatrice in orario non ordinario e nelle tempistiche previste vengono remunerate con una maggiorazione sul costo della manodopera pari al (rif. § 5.5 dell’allegato I al CQ – Parte 2: Specifiche tecniche):

- 30% per interventi effettuati in orario straordinario;

- 50% per interventi eseguiti in orario festivo.

I.5.4.3 L’utilizzo del servizio di “reperibilità telefonica” sarà remunerato come segue (rif. § 5.5 dell’allegato I al CQ – Parte 2: Specifiche tecniche):

(15)

- 30% per utilizzo servizio in orario straordinario;

- 50% per utilizzo servizio in orario festivo.

I.6. M

ODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento delle lettere d'ordine (Allegato III-a del CQ)

Ciascun pagamento viene effettuato esclusivamente qualora il contraente, alla data di invio della fattura, abbia adempiuto ad ogni obbligo contrattuale inclusa la pulizia del cantiere, l'avvenuto smaltimento del materiale di risulta e la presentazione della documentazione tecnica relativa a quanto realizzato (“as built”), dove applicabile.

I.6.1.1 Prefinanziamento

Non si applica il prefinanziamento.

I.6.1.2 Pagamenti intermedi solamente per lettere d’ordine di importo superiore a EUR 15.000 (quindicimila/00)

1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere pagamenti intermedi con cadenza non inferiore al mese e con importo non inferiore a EUR 5.000 (cinquemila/00), conformemente alla clausola II.21.6, secondo le modalità stabilite nelle lettere d’ordine e sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) già approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.

L’amministrazione aggiudicatrice può rifiutare di approvare lo SAL qualora l’esecuzione della lettera d’ordine si riveli inficiata da errori sostanziali, non conformità alle specifiche tecniche, irregolarità o frodi imputabili al contraente.

2. Per ricevere il pagamento intermedio, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura tramite uno dei modi indicati all’articolo I.6.4 del CQ.

La fattura deve recare i seguenti elementi:

a. L’importo corrispondente alla contabilità dei lavori effettivamente eseguiti come determinato dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL), al netto dell'importo di cui al punto b) e c);

b. L'importo analitico dei costi per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se e come definiti nella lettera d'ordine;

c. L’importo relativo ai costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, come previsto nel verbale di sopralluogo congiunto, se e come definiti nella lettera d'ordine;

d. (Se applicabile e previsto dalla lettera d'ordine) Il 10% trattenuto a titolo di garanzia calcolato sull'importo di cui alla lettera a);

e. L'importo netto a pagare, calcolato come: a) + b) + c) – d).

La fattura deve, inoltre, essere tassativamente corredata dai seguenti documenti:

(16)

 Stato di avanzamento dei lavori (SAL), già approvato dall’amministrazione aggiudicatrice. Le prestazioni saranno contabilizzate a misura secondo le quantità effettivamente eseguite;

 (Solo per il primo pagamento intermedio) Verbale di inizio lavori;

 Modulo di accettazione delle forniture (allegato IV al CQ), ove applicabile, già approvato dall’amministrazione aggiudicatrice.

3. L’amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti o deliverable presentati ed effettuare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

4. L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 3 a norma della clausola II.21.7.

Il contraente deve entro i termini indicati dall’amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l’amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

Una volta revocata la sospensione, l’amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.6.1.3 Pagamento del saldo lettere d’ordine

1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere il pagamento del saldo conformemente alla clausola II.21.6 e sulla base dello Stato Finale dei Lavori (SFL) già approvato dall’amministrazione aggiudicatrice.

L’amministrazione aggiudicatrice può rifiutare di approvare lo SFL qualora l’esecuzione della lettera d’ordine si riveli inficiata da errori sostanziali, non conformità alle specifiche tecniche, irregolarità o frodi imputabili al contraente.

2. Per ricevere il pagamento del saldo, il contraente deve inviare una fattura tramite uno dei modi indicati all’articolo I.6.4 del CQ.

La fattura deve recare i seguenti elementi:

a. L’importo corrispondente alla contabilità dei lavori effettivamente eseguiti come determinato dallo Stato Finale dei Lavori (SFL), al netto dell'importo di cui al punto b) e c);

b. L'importo analitico dei costi per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se e come definiti nella lettera d'ordine;

c. L’importo totale relativo ai costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali effettivamente sostenuti, come previsto nel verbale di sopralluogo congiunto, se e come definiti nella lettera d'ordine;

d. (Se applicabile e previsto dalla lettera d'ordine) Il 10% trattenuto a titolo di garanzia calcolato sull'importo di cui alla lettera a);

(17)

e. L'importo netto a pagare, calcolato come: a) + b) + c) – d).

La fattura deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti:

 Stato finale dei lavori (SFL), attestante il valore economico dei lavori eseguiti, contabilizzati a misura, già approvato dall’amministrazione aggiudicatrice. Le prestazioni saranno contabilizzate a misura secondo le quantità effettivamente eseguite;

 Modulo di accettazione delle forniture (allegato IV al CQ), ove applicabile;

 (Solo se lettera d'ordine con unico pagamento a saldo) Verbale di inizio lavori;

 “Verbale di fine lavori” o “Verbale provvisorio di accettazione dei lavori” (nel caso di garanzia di esecuzione di cui all’articolo I.6.6) debitamente sottoscritto da entrambe le parti;

 (Se applicabile) Garanzia di esecuzione di cui all’articolo I.6.6, secondo il modello di cui all’Allegato XI al CQ.

3. L’amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti o deliverable presentati ed effettuare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

4. L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 3 a norma della clausola II.21.7.

Il contraente deve entro i termini indicati dall’amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l’amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

Una volta revocata la sospensione, l’amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.6.1.4 Pagamento a saldo del 10% trattenuto a titolo di garanzia, se applicabile

1. Per ottenere il pagamento a saldo del 10% ove trattenuto a titolo di garanzia (rif. Articolo I.6.7), il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) presenta una fattura tramite uno dei modi indicati all’articolo I.6.4 del CQ, corredata dai seguenti documenti:

 Verbale di fine lavori, già accettato dall'amministrazione aggiudicatrice.

La fattura deve recare i seguenti elementi:

a. il dettaglio degli importi trattenuti sui pagamenti intermedi e sul saldo;

b. l'importo totale a pagare, pari alla somma delle trattenute sui pagamenti intermedi e sul pagamento del saldo.

2. L’amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti ed effettuare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

(18)

3. L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.21.7.

Il contraente deve entro i termini indicati dall’amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l’amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

Una volta revocata la sospensione, l’amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti presentati.

Pagamento degli ordini di lavoro collegati a una medesima lettera d’ordine

“provisional” (Allegato III-b al CQ)

I.6.2.1 Prefinanziamento

Non si applica il prefinanziamento.

I.6.2.2 Pagamento intermedio

1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere pagamenti intermedi bimestrali per lettere d’ordine “provisional” conformemente alla clausola II.21.6, raggruppando su un'unica fattura ordini di lavoro chiusi e collegati a una medesima lettera d’ordine “provisional”.

2. Per ricevere il pagamento intermedio, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura tramite uno dei modi indicati all’articolo I.6.4 del CQ.

La fattura deve recare i seguenti elementi:

 Il numero di riferimento del CQ;

 Il numero della lettera d’ordine “provisional” alla quale si riferisce;

 Il numero degli ordini di lavoro ai quali si riferisce;

 L’importo corrispondente alla contabilità dei lavori effettivamente eseguiti, come determinato dallo Stato Finale dei Lavori (SFL), se pertinente;

 L'importo analitico dei costi per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se e come definiti negli ordini di lavoro;

 L'importo totale relativo ai costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali effettivamente sostenuti.

La fattura deve, inoltre, essere tassativamente corredata dai seguenti documenti:

 Da una rendicontazione dettagliata, su formulario concordato con l'amministrazione aggiudicatrice, dei lavori eseguiti e delle eventuali forniture, già accettate dall'amministrazione aggiudicatrice, accompagnata, ove applicabile, dall'estratto del listino di riferimento. Tale rendiconto deve altresì riportare il riferimento delle richieste di lavoro eseguite dal contraente.

(19)

3. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 3 a norma della clausola II.21.7.

Il contraente deve entro i termini indicati dall'amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti presentati.

I.6.2.3 Pagamento a saldo – ultimo pagamento su una lettera d’ordine “provisional”

1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere pagamento a saldo per lettere d’ordine “provisional” conformemente alla clausola II.21.6, raggruppando su un'unica fattura ordini di lavoro chiusi e collegati a una medesima lettera d’ordine

“provisional”.

2. Per ricevere il pagamento a saldo, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura tramite uno dei modi indicati all’articolo I.6.4 del CQ.

La fattura deve recare i seguenti elementi:

 Il numero di riferimento del CQ;

 Il numero della lettera d’ordine “provisional” alla quale si riferisce;

 Il numero delle richieste di lavoro ai quali si riferisce;

 L’importo corrispondente alla contabilità dei lavori effettivamente eseguiti, come determinato dallo Stato Finale dei Lavori (SFL), se pertinente;

 L'importo analitico dei costi per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se e come definiti negli ordini di lavoro;

 L'importo totale relativo ai costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali effettivamente sostenuti.

La fattura deve, inoltre, essere tassativamente corredata dai seguenti documenti:

 Da una rendicontazione dettagliata, su formulario concordato con l'amministrazione aggiudicatrice, dei lavori eseguiti e delle eventuali forniture, già accettate dall'amministrazione aggiudicatrice, accompagnata, ove applicabile, dall'estratto del listino di riferimento. Tale rendiconto deve altresì riportare il riferimento delle richieste di lavoro eseguite dal contraente.

3. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

(20)

4. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 3 a norma della clausola II.21.7.

Il contraente deve entro i termini indicati dall'amministrazione aggiudicatrice presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 3 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti presentati.

Oneri relativi alla sicurezza

I.6.3.1 Le misure generali per la gestione dei rischi interferenziali preventivate nei documenti dedicati (Verbali di Sopralluogo, Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI specifici, etc.) saranno revisionate e ordinate tramite la lettera d'ordine/ordine di lavoro a cui si riferiscono.

I.6.3.2 Gli oneri imputabili alle misure di gestione dei rischi interferenziali per attività ordinate con lettere d'ordine, saranno preventivamente stimati e riportati sui documenti dedicati (Verbali di Sopralluogo, Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI specifici, etc.), allegati alla relativa lettera d'ordine. In questo caso, si applicano i prezzi unitari non scontati del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia.

Gli oneri saranno contabilizzati nei SAL e SFL e riportati in fattura.

I.6.3.3 I costi relativi alle misure previste per l'eliminazione e, ove tale eliminazione non sia possibile, alla riduzione dei rischi interferenti sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le fatture devono indicare distintamente l'importo relativo ai costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenti, come stimati nel DUVRI e/o negli eventuali verbali di sopralluogo congiunto, sempre ché tali costi siano stati effettivamente sostenuti dal contraente e le attività previste nel DUVRI e/o negli eventuali verbali di sopralluogo congiunto o altro documento dedicato siano state eseguite.

Tali costi saranno pagati in concomitanza con le prestazioni cui si riferiscono. Per il pagamento, si applica l'articolo I.6.

Qualora le prestazioni a tutela della sicurezza (sia rischi propri che interferenziali) risultassero eseguite dal contraente in modo non conforme alle normative vigenti, alle specifiche tecniche, ai documenti contrattuali generali (es. DUVRI) e specifici (es. PSC, Verbali di Sopralluogo, etc.) l'amministrazione aggiudicatrice potrà decidere, oltre a quanto previsto in merito in tutti gli altri documenti contrattuali, di non riconoscere, in modo totale o parziale, i relativi oneri.

Il rilievo delle non conformità sarà comunicato quanto prima possibile al contraente, che dovrà dar un riscontro immediato.

(21)

I.6.3.4 Ad integrazione di quanto stabilito nell'articolo II.10 (Subappalti) delle Condizioni Generali, il contraente si impegna a rendere disponibile il DUVRI ad ogni subappaltatore e si assume la responsabilità della congruità dei costi della sicurezza sopportati da ogni subappaltatore, obbligandosi nel contempo a rendere edotti i subappaltatori dei rischi interferenziali esistenti sul sito.

L'amministrazione aggiudicatrice non si fa carico dei costi connessi a rischi interferenziali che sorgano per il semplice fatto della sussistenza del subappalto.

I.6.3.5 Le modifiche del DUVRI, resesi necessarie a seguito di una variazione dei rischi interferenti, saranno apportate per scambio di lettera tra le parti.

Modi di fatturazione

Per essere accettabile, la fattura deve contenere le seguenti informazioni: identità del contraente; numero di riferimento del CQ e della lettera d’ordine; descrizione dei servizi/delle forniture; quantitativi; prezzi unitari; numero di conto bancario indicato nel presente CQ.

La fattura può essere inviata per via elettronica tramite ePrior oppure, in alternativa:

Formato cartaceo, all’indirizzo:

Commissione europea Centro Comune di Ricerca

Ufficio Ricezione Merci – Dogana Ispra Via Enrico Fermi 2749

I – 21027 Ispra (VA)

Formato .pdf, all’indirizzo:

JRC-ISPRA-RICEVIMENTO-MERCI@ec.europa.eu

(solo per fornitori / appaltatori italiani) Fatturazione elettronica tramite il Sistema Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate italiana (adempiendo così anche all'obbligo di “comunicare i dati sulle fatture” ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. n.127/15), inserire:

Codice destinatario/Codice del beneficiario: 0000000

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): jrc-ispra-electronic- invoicing@pec.it

Sede Legale: Via Enrico Fermi, 2749-21027 Ispra (Va) Ragione Sociale: Centro comune di ricerca

Codice Fiscale/Codice tributario: 80423250580 Il JRC non ha accesso al “cassetto fiscale”.

In caso di consegna di merce / prodotti, alla fattura elettronica inviata a SDI dovrà essere allegata una copia .pdf della fattura (copia di cortesia).

Le fatture ricevute presso i servizi e/o indirizzi del JRC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate ricevute ufficialmente e non saranno prese in considerazione ai fini del pagamento.

(22)

Disposizioni sull’IVA

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, l’amministrazione aggiudicatrice è di norma esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l’IVA. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale. Si invita il contraente a leggere attentamente l'articolo II.19.1 (Fatture e imposta sul valore aggiunto) del presente contratto.

Per quanto riguarda la cessione di beni legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell’Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è esente da diritti, imposte e tasse oltre la soglia di 300,00 EUR in applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 (articolo 72) e successive integrazioni.

I.6.5.1. Esenzione per gli acquisti locali

Se l'IVA è dovuta in Italia, le disposizioni del presente contratto costituiscono richiesta ufficiale di esenzione IVA. Il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:

 Per la cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, in particolare l’Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall’Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.

 Per la prestazione di servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 72, comma 2) del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”

I.6.5.2 Esenzione per gli acquisti intracomunitari

 Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale permette un'esenzione diretta dell'IVA, le corrispondenti fatture devono essere inviate senza IVA, con la seguente dicitura:

“Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” o “VAT exemption / European Union / Article 151 of Council Directive 2006/112/EC”.

 Se l'IVA è dovuta in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale non permette un'esenzione diretta dell'IVA, il contraente deve inviare le corrispondenti fatture con IVA, con la seguente dicitura:

“Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” o “VAT exemption / European Union / Article 151 of Council Directive 2006/112/EC”.

(23)

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente mette a disposizione tutti i documenti giustificativi che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver bisogno, al fine di richiedere alle autorità fiscali il rimborso, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, i dazi e le imposte pagate nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Garanzia di esecuzione

Per lettere d'ordine di importo superiore a EUR 60.000,00 (sessantamila/00), può essere richiesta una garanzia di esecuzione, il cui importo è stabilito nella pertinente lettera d'ordine.

Tuttavia, l’importo garantito richiesto non potrà essere superiore al 10% del valore di tutti i lavori e servizi eseguiti, così come indicato nei SAL e nel SFL e la sua durata non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi. La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario autorizzato, e accettato dell'amministrazione aggiudicatrice, alle condizioni previste all'articolo II.21.5, che preveda l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (si veda il modello allegato XI al presente contratto).

La garanzia, quando richiesta, copre gli obblighi contrattuali del contraente definiti all'articolo I.14.1, ultimo paragrafo. Deve essere presentata all'amministrazione aggiudicatrice al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo della pertinente lettera d’ordine e costituisce uno degli elementi di validità della stessa.

L'amministrazione aggiudicatrice provvederà al rilascio della garanzia, su richiesta del contraente, trascorsi 24 mesi dall'accettazione provvisoria dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica delle opere, è tenuta a dar riscontro al contraente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Trattenuta di garanzia

Per lettere d'ordine di importo superiore a EUR 60.000,00 (sessantamila/00), può essere richiesta una trattenuta di garanzia, il cui importo è stabilito nella pertinente lettera d’ordine, costituita sotto forma di deduzione corrispondente da ciascun pagamento. Tuttavia, la trattenuta non potrà essere superiore al 10% del valore di tutti i lavori e servizi eseguiti.

Il pagamento delle somme trattenute può essere richiesto trascorsi 12 (dodici) mesi dal relativo verbale provvisorio di accettazione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica delle opere, approverà la richiesta del pagamento delle somme trattenute. Si rinvia all’Articolo I.6.1.4 per il pagamento della trattenuta di garanzia.

Su richiesta del contraente, e previa approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la deduzione dal pagamento può essere sostituita da una garanzia bancaria alle condizioni previste alla clausola II.21.5.

I.7. C

ONTO BANCARIO

I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:

Denominazione esatta del titolare del conto:

(24)

I.8. I

NDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente CQ, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice Commissione europea

Centro Comune di Ricerca Direzione “Support services”

Via Enrico Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA)

Per questioni amministrative generali Unità “Budget Execution” – T.P. 581 E-mail: ….@ec.europa.eu

Per questioni tecniche generali Unità “Infrastructure” – T.P. …..

All’attenzione …..…

E-mail: ...@ec.europa.eu

Contraente (o capofila in caso di offerta congiunta):

Denominazione dell'impresa completare Indirizzo ufficiale completo completare

Per questioni amministrative Sig. / Sig.ra completare Funzione completare E-mail: completare Per questioni tecniche Sig. / Sig.ra completare Funzione completare E-mail: completare

In deroga al presente articolo, nelle lettere d’ordine / ordini di lavoro possono essere indicati recapiti diversi per le comunicazioni.

I.9. T

RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I.9.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice Ai fini della clausola II.9.1:

(a) il titolare del trattamento dei dati è il Capo Dipartimento R.I della Direzione R

“Support Services”;

(b) l'informativa sulla protezione dei dati è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection- public-procurement-procedures_it.

(25)

I.9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.10. S

FRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL

CQ

Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.11. R

ISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.12. D

IRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.12.1 Il CQ è disciplinato dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

I.12.2 Il tribunale di Varese ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del CQ.

I.13. P

RESTAZIONE NEI LOCALI DELL

'

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Se necessario per l'esecuzione di una lettera ordine, l'amministrazione aggiudicatrice può autorizzare il personale del contraente ad accedere al sito mediante una tessera di accesso. La tessera di accesso resta di proprietà della Commissione europea e deve essere restituita all'ufficio tessere di servizio (Entrata principale, Edificio 1, Centro Comune di Ricerca – Via Enrico Fermi, 2749 – 21027 Ispra (VA), da lunedì a venerdì 07:00-19:00), su richiesta, alla scadenza o nei casi in cui non sono più soddisfatte le condizioni di domanda.

Se la tessera di accesso non viene restituita alla data di scadenza, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una penale di EUR 100 (cento) per giorno di ritardo, fino a un importo massimo di EUR 1.000 (mille). Tali importi costituiscono una ragionevole stima di un equo risarcimento del danno subito.

I.14. A

LTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Collaudo, Verbale di fine lavori e garanzia dei lavori

Quando il collaudo dell'opera è previsto per legge o su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'accettazione dei lavori è subordinata al buon esito del collaudo stesso.

Il collaudo viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in presenza del contraente.

Il contraente si impegna, con oneri a proprio carico, ad aderire ad ogni richiesta di esecuzione di prove e assistenza ai collaudi, sia in corso d'opera che a fine lavori, secondo quanto specificato nell'Allegato I al CQ.

(26)

Alla fine del collaudo viene redatto un “Verbale di collaudo”.

Se l'esito del collaudo è positivo e tutta la documentazione sia già stata consegnata, l’amministrazione aggiudicatrice ed il contraente sottoscrivono un “Verbale di fine lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, un “Verbale provvisorio di accettazione dei lavori”.

Se l'esito del collaudo è negativo, l'amministrazione aggiudicatrice menziona nel “Verbale di collaudo” i vizi/difetti dell'opera, concedendo al contraente un termine massimo entro il quale porvi rimedio. Il contraente deve provvedere, a suo onere e spesa, alla correzione di tali vizi/difetti. Decorso tale termine l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad eseguire un nuovo collaudo dell'opera

La data di sottoscrizione del “Verbale di fine lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, un

“Verbale provvisorio di accettazione dei lavori” stabilisce la data di accettazione definitiva delle opere indicate in ogni lettera d’ordine e da quella data inizierà a decorrere il periodo di garanzia di cui all'articolo seguente.

Qualsiasi difetto o vizio manifestatosi in seguito all’accettazione del materiale e delle opere, sarà soggetto alle disposizioni relative alla garanzia, senza alcun pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione aggiudicatrice.

A tal fine, il contraente s’impegna a garantire ed assicurare il funzionamento delle opere eseguite per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di firma del “Verbale di Fine Lavori” o, nel caso di garanzia di esecuzione, del “Verbale provvisorio di accettazione dei lavori” con sostituzione delle parti guaste o riparazione degli impianti malfunzionanti a carico suo.

Sospensione dei lavori e proroghe

Ogni sospensione dei lavori va verbalizzata, così come la successiva ripresa dei lavori, mediante la sottoscrizione di un “Verbale di sospensione lavori”, sottoscritto da entrambe le Parti. I termini di consegna dei lavori si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli indicati nel “Verbale di sospensione lavori”.

La necessità di sospensione dei lavori può essere ravvisata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice.

Rimane facoltà del contraente richiedere la sospensione dei lavori relativi ad una data lettera d'ordine per giustificato motivo o per cause ad esso non imputabili che impediscano il buon andamento o l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, fatta salva la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di riconoscere o respingere l'istanza.

Il contraente potrà in ogni caso sospendere i lavori in caso di accertata forza maggiore, definita all’articolo II.14 delle condizioni generali, tale da recare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere. In tale caso il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice per iscritto le ragioni per le quali i lavori non possono essere proseguiti.

(27)

Assicurazione

Entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente CQ, il contraente selezionato come primo contraente fornisce all'amministrazione aggiudicatrice prova dell'esistenza di una adeguata polizza di assicurazione RCT - RCO finalizzata al:

- rimborso diretto a questa amministrazione aggiudicatrice, ai suoi dipendenti ovvero a terzi, di qualsiasi perdita o spesa e/o all'indennizzo di qualsiasi altro danno sofferto dall'amministrazione aggiudicatrice, dai suoi dipendenti e/o da terzi, originatesi per cause da imputarsi al contraente (RCT);

- rimborso ai suoi prestatori d'opera di qualsiasi danno sofferto dagli stessi nell'esecuzione delle opere oggetto di questo contratto, originatesi per cause da imputarsi al contraente (RCO).

La polizza di assicurazione dovrà essere valida per tutta la durata del CQ e prevedere:

- una copertura per responsabilità civile verso terzi (RCT) non inferiore a 5 (cinque) milioni di Euro per ogni sinistro, con il limite di 5 (cinque) milioni di Euro per ogni persona e di 5 (cinque) milioni di Euro per danni a cose.

- una copertura per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a 5 (cinque) milioni di Euro per ogni sinistro, con il limite di 5 (cinque) milioni di Euro per persona.

I contraenti selezionati come secondo e terzo contraenti del presente CQ presentano la suddetta assicurazione non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori relativi alla prima lettera d'ordine a loro emessa.

Penali

A parziale integrazione e deroga dall’Articolo II.15 del presente CQ, si precisa che:

1. Ritardo nella presentazione dell'assicurazione

In caso di ritardo nella presentazione della polizza assicurativa di cui alla clausola I.14.3, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale di EUR 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di ritardo per un importo massimo di EUR 5.000,00 (cinquemila/00).

2 Ritardo su messa a disposizione

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la sua messa a disposizione secondo i termini stabiliti alla clausola I.4.3.1, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I.14.7.a), è tenuto a pagare, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, una penale pari a EUR 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di EUR 5.000,00 (cinquemila/00).

3. Ritardo nella restituzione della lettera d’ordine firmata o nell’invio di un preventivo.

Nel caso in cui una lettera d'ordine non fosse restituita firmata o un preventivo non fosse inviato per entrambi nei termini indicati per cause imputabili al solo contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale pari a EUR 50,00 (cinquanta/00), in corrispondenza di ogni giorno di calendario di ritardo per un massimo

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d'ordine. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rescindere la lettera d'ordine già dal primo giorno di ritardo.

3. Ritardo su firma verbale inizio prestazioni ed inizio esecuzione lavori

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi la firma del Verbale di inizio lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori cui è tenuto ai sensi della lettera d'ordine di riferimento, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale pari allo 0,2% dell'ammontare relativo a ciascuna lettera d'ordine specifica per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo della lettera d'ordine – fatta salva la possibilità de parte dell’amministrazione aggiudicatrice di rescindere in tal caso la lettera d'ordine per inadempienza.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla chiusura dell'ordine ancor prima che i ritardi accumulati superino il massimo previsto per le penali e di applicare quanto previsto agli articoli I.14.7 (risoluzione del contratto) e I.4.4 (Passaggio dal primo ai contraenti successivi).

4. Reperibilità

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, non sia reperibile nell’orario indicato al punto 4.2.2 dell’allegato I al CQ–Parte 2, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare la seguente penale:

- EUR 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ora di irreperibilità, fino ad un ammontare massimo di EUR 6.000 (seimila/00).

5. Prestazioni “urgenti”

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, conclude il suo intervento oltre i termini stabiliti al paragrafo 4.2.1 dell'allegato I al CQ–Parte 2, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare le seguenti penali:

- EUR 3.000,00 (tremila/00) per ogni intervento concluso dopo 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 2.000,00 (duemila/00) per ogni intervento tardivo tra le 24 e le 48 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

- EUR 1.000,00 (mille/00) per ogni intervento tardivo tra le 12 e le 24 ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

6. Prestazioni di “pronto intervento”

Qualora il contraente, senza addurre una valida giustificazione, ritardi e/o concluda il suo intervento oltre i termini stabiliti al paragrafo 4.2.2 dell'allegato I al CQ–Parte 2, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare le seguenti penali:

- EUR 3.000,00 (tremila/00) per ogni intervento concluso dopo 24 (ventiquattro) ore dalla trasmissione della richiesta (inoltrata telefonicamente e/o via e-mail) da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

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