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Le altre norme sulla cessione dei crediti

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 23-28)

Le norme del Codice Civile contengono la disciplina generale dell’istituto della cessione dei crediti. Parallelamente a queste vi sono ulteriori e specifiche disposizioni previste da altre leggi che, pertanto, vanno coordinate con le norme generali di cui sopra.

Le leggi in parola sono le seguenti:

- Legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante la disciplina della ces-sione dei crediti delle imprese;

- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

- Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante la disciplina della ces-sione del credito a scopo di cartolarizzazione;

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, relativamente agli aspetti fiscali.

1.3.1 Cessione dei crediti delle imprese

La Legge n. 52/1991 regola, in particolare, la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo; ferma restando l’applicazione delle norme del Codice Civile, le condizioni affinché trovi applicazione la disciplina in parola sono:

- il cedente è un imprenditore;

- i crediti oggetto di cessione sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;

- il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o, in alternativa, è un soggetto costituito in forma societaria che svolge l’attività di acquisto di crediti

Disposizioni specifiche

Legge n.

52/1991

Condizioni di applica-zione

da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Rispetto alla disciplina generale del Codice Civile, sono pre-viste alcune deroghe:

- è ammessa la cessione di crediti anche prima che siano stipu-lati i contratti dai quali sorgeranno, quindi crediti che all’atto della cessione sono ancora inesistenti (art. 3, comma 1). In tal caso, trova applicazione l’art. 1472 del Codice Civile, in base al quale la cessione ha effetto solo al momento in cui il credito viene ad esistenza; se il credito non viene ad esistenza, la cessione è nulla9;

- è ammessa la cessione di crediti in massa (art. 3, comma 2), ossia la totalità dei crediti riferiti ad un determinato periodo di tempo o che si riferiscono a più soggetti debitori. Tale tipologia di cessione può riguardare sia crediti esistenti, sia crediti futuri; in caso di cessione di crediti futuri, la cessione in massa può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi rispetto alla data di formalizzazione della cessione (art. 3, comma 3);

- il soggetto cedente garantisce al cessionario, pur nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore ceduto (art.

4), configurandosi in tal modo una cessione pro-solvendo; è tuttavia prevista la possibilità che il cessionario vi rinunci, in tutto o in parte.

1.3.2 Cessione dei crediti ad intermediari finanziari

Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n.

385/1993) disciplina invece, in materia di cessione dei crediti:

- la cessione a banche e ad altri soggetti autorizzati10 di rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58);

- la cessione di crediti al consumatore (art. 125-septies).

9) se le parti hanno sottoscritto un contratto aleatorio e quindi hanno accettato i rischi connessi al mancato trasferimento del credito, il cessionario è tenuto comunque a corri-spondere al cedente la controprestazione pattuita.

10) si tratta degli altri soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 e degli intermediari finanziari previsti dall’art. 106.

D.Lgs. n.

385/1993 Deroghe

Relativamente alla cessione a banche di crediti in blocco, è previsto che l’istituto cessionario dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo forme integrative di pubblicità eventualmente stabilite dalla banca d’Italia); tali adempimenti pubblicitari determinano l’efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, di cui all’art. 1264 del Codice Civile. Inoltre, è prevista la facoltà, per i creditori ceduti, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione entro tre mesi dall’avvenuta pubblicazione della notizia della cessione; trascorso tale termine, ne risponde in via esclusiva il cessionario.

Con riferimento alla cessione di crediti al consumatore è pre-visto che quest’ultimo può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, compresa la compensazione. Ai fini dell’efficacia della cessione è necessario che il consumatore sia informato del trasferimento del credito, salvo che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei suoi confronti.

1.3.3 Cartolarizzazione dei crediti

La Legge n. 130/1999 regola la cessione dei crediti a scopo di carto-larizzazione. Questa operazione finanziaria (securization) consiste nella cessione a titolo oneroso di un portafoglio di crediti pecu-niari o di altre attività finanziarie non negoziabili, individuabili anche in blocco, capaci di generare flussi di cassa pluriennali; il cessionario si obbliga ad incorporare il credito ceduto in uno o più titoli da cedere, a loro volta, a terzi11. I crediti in questione possono essere sia già esistenti, sia futuri; i requisiti affinché l’operazione possa realizzarsi sono i seguenti:

- il cessionario sia una società avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;

11) Con la cessione del credito a scopo di cartolarizzazione, il cedente trasferisce il proprio credito ad un terzo che si obbliga a cartolarizzarlo e a immettere sul mercato i titoli di credito ad esso corrispondenti.

Cessione a banche

Cessione al consumatore

Securization

Requisiti

- il cessionario destini in via esclusiva le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi (dalla stessa o da altra società) per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché il pagamento dei costi dell’operazione.

L’operazione di cartolarizzazione può essere realizzata anche mediante la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari o di cambiali finanziarie.

Al fine di rendere efficace ed opponibile la cessione nei con-fronti del debitore ceduto, è richiesta la pubblicazione dell’ope-razione sulla Gazzetta Ufficiale (l’art. 4, comma 1, della Legge n. 130/1999 richiama le disposizioni dell’art. 58 del Testo Unico bancario). Conseguentemente a tale adempimento:

- sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti in-corporati nei titoli emessi dalla società veicolo;

- in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione ed i loro crediti nei confronti del cedente sorti posteriormente alla data di pubblicazione;

- la cessione è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

- la cessione è opponibile ai creditori del cedente che non ab-biano pignorato il credito prima della pubblicazione.

1.3.4 Cessione dei crediti da appalti pubblici

Con riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al D.Lgs. n. 163/2006), l’art. 117 dispone che ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi e gli incarichi di progettazione, si applichi la disciplina generale della cessione dei crediti di impresa, di cui alla Legge n. 52/1991. La cessio-ne può essere effettuata a favore di banche o altri intermediari finanziari previsti dalle leggi in materia bancaria e creditizia, a condizione che il loro oggetto sociale preveda l’esercizio dell’at-tività di acquisto di crediti di impresa.

D.Lgs. n.

163/2006 Pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale

se la stazione appaltante è un’Amministrazione pubblica, af-finché la cessione del credito sia efficace e sia ad essa opponibile è necessario che:

- sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata auten-ticata;

- sia notificata all’Amministrazione debitrice;

- l’Amministrazione pubblica non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

È prevista la possibilità, da parte delle Amministrazioni pub-bliche debitrici, di accettare preventivamente la cessione, totale o parziale, da parte dell’esecutore, dei crediti che vengono a matu-razione nell’ambito dell’appalto; tale clausola deve essere inserita nel contratto stipulato o in atto separato contestuale.

1.3.5 Il factoring

Il factoring costituisce una forma atipica di cessione dei crediti;

di matrice anglosassone, non ha una specifica disciplina giuridica nel nostro ordinamento. Consiste in un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale intervengono:

- il creditore cedente, generalmente un imprenditore;

- il cessionario, generalmente una società (factor), che svolge pro-fessionalmente l’attività di riscossione e gestione di crediti.

Il cedente si obbliga a trasferire al factor uno o più crediti in cambio di una controprestazione pecuniaria. Il factoring con-tiene quindi un accordo di cessione di crediti ed è comunque riconducibile a quest’ultima; in quanto tale, deve sottostare alle norme previste dall’ordinamento per tale istituto.

L’operazione consente:

- all’imprenditore cedente, di ottenere una somma di denaro per lo svolgimento della propria attività di impresa;

- al factor, di incassare la differenza tra quanto pagato all’im-prenditore cedente e la somma derivante dalla riscossione.

Requisiti

soggetti che interven-gono

Modi e risultati dell’opera-zione

1.3.6 Disciplina fiscale della cessione dei crediti

Ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), alla cessione dei crediti si applica la disciplina fiscale delle perdite sui crediti12.

Come si è visto, nella cessione pro-soluto il trasferimento del credito comporta l’esclusione di qualsiasi responsabilità per il cedente e l’assunzione dell’eventuale rischio connesso al man-cato adempimento del debitore ceduto in capo al cessionario;

quest’ultimo, a fronte dell’assunzione del rischio di non riuscire a recuperare la somma oggetto del credito, corrisponde solitamente al cedente un importo inferiore al valore nominale del credito acquistato. La differenza tra il valore nominale del credito e la somma ricevuta dal cedente costituisce una perdita su crediti che, ai sensi dell’art. 101, comma 5, è deducibile se risulta da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; ne consegue che la deducibilità della perdita non è automatica in conseguenza dell’atto di cessione, ma è necessaria la dimostrazione dell’esperimento di procedure dalle quali possa desumersi l’irrecuperabilità del credito.

nel caso invece di cessione pro-solvendo, nella quale il cedente garantisce la solvibilità del debitore, la perdita non è deducibile, in quanto mancano i presupposti di certezza e definitività previ-sti dal citato art. 101, comma 5, del TUIR; tale perdita diviene deducibile solo nel momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi derivanti dall’insolvenza del debitore.

1.4 La certificazione dei crediti verso la Pubblica

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