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I requisiti del cessionario

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 59-63)

L’art. 8 del D.L. n. 79/1997 individua i requisiti minimi di cui deve essere in possesso il cessionario, vale a dire il soggetto a cui l’Ente trasferisce i crediti.

In particolare, il cessionario deve:

- essere abilitato all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità;

- essere abilitato a tale attività da almeno un anno.

Prescrivendo tali requisiti, il Legislatore intende far sì che le operazioni di cessione dei crediti da parte delle Pubbliche Amministrazioni vengano realizzate con soggetti in grado di offrire adeguate garanzie e che siano in possesso delle necessarie competenze professionali.

3.2.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività di recupero crediti Il possesso del requisito dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di recupero crediti deve risultare dall’apposita licenza di pubbli-ca sicurezza, ai sensi dell’art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n.

77345; tale norma subordina l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi al rilascio della licenza da parte del Questore, la quale abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, nel rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamento e di quelle disposte dall’autorità.

Ai fini del rilascio della licenza, vengono effettuate verifiche sul possesso di requisiti di onorabilità civile e morale. Inoltre, ai sensi dell’art. 116 del medesimo R.D. n. 773/1931, il rilascio della licenza può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, per l’importo fissato dal Questore; tale cauzione è richiesta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza e, in caso di inosservanza di tali condizioni, il Prefetto, su proposta del Questore, dispone la devoluzione della cauzione (in tutto o in parte) all’Erario.

45) Articolo modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 8 aprile 2008, n. 59 e dall’art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Art. 8 del D.L. n.

79/1997

Licenza di pubblica sicurezza

Requisiti e deposito cauzionale

È previsto46, in capo al titolare della licenza, l’obbligo:

- di comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti;

- di indicare i rispettivi ambiti territoriali;

- di tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.

Gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e sono altresì obbligati a fornire, alle persone con cui trattano, compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale stanno operando.

Ai fini dell’individuazione del perimetro dei soggetti che pos-sono acquisire i crediti della Pubblica Amministrazione, occorre tener presente anche di quanto disposto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante la riforma della gestione delle entrate degli Enti locali. L’introduzione della cessione dei crediti nella Pubblica Amministrazione, di cui al D.L. n. 97/1997, è infatti antecedente al D.Lgs. n. 446/1997 che, con l’art. 53, comma 1, ha istituito presso il Ministero delle Finanze l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. Questo ha fatto sì che, in dottrina, sia emerso il dubbio che, potendo la cessione dei crediti essere considerata come una forma di riscossione delle entrate dell’Ente, l’attività di recupero dei crediti possa essere esercitata esclusivamente da soggetti che, oltre a possedere i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.L. n. 97/1997 (abilitazione all’esercizio del recupero crediti da almeno un anno e comprovata affidabilità), siano anche iscritti all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli Enti locali. seppur non esistano disposizioni normative o inter-pretazioni giurisprudenziali che abbiano chiarito questo aspetto, tale interpretazione non è condivisibile, in quanto:

- in primo luogo, la cessione dei crediti non rappresenta una vera e propria modalità di riscossione dei medesimi, in quanto l’operazione viene posta in essere dagli Enti come strumento di finanziamento finalizzato ad acquisire liquidità immediata;

46) Ultimo comma del citato art. 115 del Regio Decreto n. 773/1931, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

soggetti che possono esercitare il recupero crediti Obblighi per

il titolare della licenza

Dubbi

- inoltre, una volta ceduto, il cessionario riscuote un credito proprio che non è più dell’Ente, quindi può ritenersi non necessario il possesso dei requisiti richiesti per riscuotere le entrate degli Enti locali.

3.2.2 I concessionari per la riscossione

In aggiunta ai soggetti di cui sopra, l’art. 21 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (recante il riordino del servizio nazionale della ri-scossione), ha attribuito ai concessionari per il servizio nazionale di riscossione la possibilità di esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche.

I soggetti abilitati sono i concessionari individuati, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 112/1999, tra le società in possesso dei requisiti previsti dalla norma, le quali:

- siano costituiti in forma di società per azioni, con capitale mi-nimo, interamente versato, di almeno 2.582.284,49 di euro;

- abbiano come oggetto lo svolgimento del servizio di riscossio-ne, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patri-moniale degli Enti creditori diversi dallo stato e delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge;

- non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni del servizio stesso;

- i partecipanti al capitale della società ed i soggetti che svolgo-no funzioni di amministrazione, direzione e controllo devosvolgo-no possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli artt. 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38547, o comunque requisiti di professionalità equipollenti (da determinarsi con decreto ministeriale);

47) È richiesto che:

- i partecipanti al capitale di tali società possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’azienda, individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato sentita la banca d’Italia;

- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono es-sere idonei allo svolgimento dell’incarico e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza, anch’essi individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato sentita la banca d’Italia.

Requisiti

- dispongano di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della Pubblica Amministrazione.

Per tali soggetti, ai fini dello svolgimento dell’attività di re-cupero dei crediti ceduti, sono previste le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- obbligo di tenuta della contabilità separata da quella relativa all’attività di riscossione;

- svolgimento dell’attività di recupero crediti attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione;

- divieto per gli ufficiali della riscossione di svolgere in nessun caso le attività di recupero crediti o di esserne coinvolti.

Inoltre, come si è già detto nel paragrafo 2.4, l’attività di recu-pero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo.

3.2.3 Comprovata affidabilità

Relativamente all’altro requisito richiesto al cessionario dall’art.

8 del D.L. n. 79/1997, ovvero la comprovata affidabilità, in as-senza di specifiche indicazioni normative sulle modalità di indi-viduazione dei relativi criteri, si ritiene debba farsi riferimento a qualsiasi dato od elemento da cui possa evincersi l’esperienza e la capacità del soggetto a svolgere correttamente l’attività di recupero crediti.

Tra i vari indicatori in tal senso, vanno segnalati:

- l’esperienza maturata, in termini di durata dall’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di recupero cre-diti;

- la copertura territoriale;

- il numero di Enti per i quali il soggetto ha svolto e/o svolge l’attività di recupero;

- il volume di affari, ovvero l’ammontare dei crediti gestiti;

- le referenze di altri Enti che hanno ceduto i propri crediti;

- l’adesione ad associazioni od organismi per le quali siano previsti stringenti requisiti;

Indicatori di riferimento Prescrizioni e limitazioni

- l’onorabilità dei soci e degli amministratori dell’azienda;

- l’assenza di contenziosi con altri Enti.

Ulteriori condizioni che possono essere richieste ai fini della scelta del cessionario, sono:

- la prestazione di garanzia fideiussoria per le obbligazioni as-sunte;

- l’impegno ad acquisire tutti i crediti che l’Ente vorrà cedere;

- un congruo e preciso termine per l’accreditamento delle somme riscosse;

- il divieto di cessione dei crediti acquisiti;

- il rispetto di precisi termini e modalità di rendicontazione dell’attività svolta.

Ovviamente spetta a ciascun Ente valutare eventuali ulteriori requisiti da richiedere al cessionario, tenendo conto:

- della propria situazione finanziaria;

- dell’ammontare dei crediti da cedere;

- della natura dei crediti medesimi.

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 59-63)