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La fissazione del prezzo di cessione

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 67-71)

La cessione dei crediti è un atto a carattere oneroso, il che significa che la cessione viene effettuata a fronte di un corrispettivo che il cessionario si impegna a corrispondere a favore dell’Ammini-strazione cedente per i crediti da questa acquisiti.

L’onerosità dell’operazione trova espressione:

- nell’art. 8 del D.L. n. 79/1997, il quale stabilisce che, ai fini della gara, il prezzo base della cessione viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e della pos-sibilità della loro realizzazione;

- nell’art. 76 della Legge n. 342/2000, relativamente alla cessione dei crediti tributari, laddove si dice che l’operazione avviene a titolo oneroso.

Il prezzo può essere pattuito:

a) in termini di corrispettivo fisso, stabilendo cioè l’importo del corrispettivo totale per l’intero pacchetto di crediti ceduti;

b) in termini di percentuale calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti.

La fissazione di un prezzo totale ha senso se oggetto della cessione è una determinata quantità di crediti che presentano una certa omogeneità quanto a caratteristiche giuridiche e proba-bilità di recupero, inoltre si deve trattare di uno stock di crediti individuato a priori.

se invece l’operazione ha per oggetto crediti di natura diversa ed è inoltre previsto un quantitativo variabile, nel senso che sono individuate a priori le tipologie di crediti ed, eventualmente, il relativo importo massimo, ma è previsto che, per l’intera durata del rapporto, venga deciso di volta in volta il quantitativo di crediti, in tal caso il corrispettivo a favore dell’Ente deve necessariamente

essere fissato in termini di percentuale sul valore nominale di ogni singolo credito; tale percentuale dovrà, opportunamente, essere differenziata a seconda della tipologia di credito ceduto.

Come detto all’inizio del paragrafo, per la fissazione del prezzo occorre tener conto della natura dei crediti e della loro possibilità di realizzazione, poiché è da questi che dipende la convenienza dell’operazione.

Con riferimento alla natura, i crediti dell’Ente locale presen-tano tipologie molto variegate, con caratteristiche e problema-tiche differenti l’uno dall’altro, che ne determinano la facilità di incasso. La prima grande differenza è quella tra i crediti di natura tributaria e quelli di natura patrimoniale, con i primi che prevedono procedure di riscossione diverse dai secondi e che, spesso legati alla proprietà di un immobile, tendono ad essere pagati con priorità da parte del debitore.

La capacità di riscossione dei crediti dipende anche dalle azio-ni che l’Ammiazio-nistrazione mette in campo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, basti pensare, solo per citarne alcune:

- alle sanzioni per violazioni al Codice della strada, che preve-dono la possibilità di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo;

- alle rette dei servizi educativi e scolastici (mensa, asilo nido, trasporto scolastico), per le quali l’Ente può sospendere il servizio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria;

- alle utenze per l’illuminazione votiva, per le quali può essere tolta l’elettricità;

- ai canoni di locazione, per le quali può essere disposto lo sfratto in caso di prolungata morosità.

La possibilità di realizzazione dei crediti dipende dalla sol-vibilità dei creditori ceduti, dalla possibilità cioè che l’azione di recupero abbia esito positivo. A tale riguardo, occorre tener conto:

a) delle caratteristiche dei soggetti debitori, in particolare delle loro condizioni economiche e della loro reperibilità (ad esem-pio, soggetti residenti all’estero);

b) dell’anzianità dei crediti, in considerazione anche dei relativi termini di prescrizione;

c) del tipo di procedure da utilizzare per il recupero dei crediti in caso di mancato pagamento (ad esempio, atti di pignora-mento).

Va da sé, quindi, che quanto più il recupero di un credito è ritenuto difficoltoso, tanto minore sarà il relativo corrispettivo a favore del cedente, da porre a base di gara.

Qualora la procedura di gara preveda percentuali differenziate per le varie tipologie di crediti, ai fini della valutazione dell’offerta economica e l’assegnazione del relativo punteggio al concorrente, è necessario che venga stabilito il peso da attribuire a ciascuna percentuale offerta. In tal caso, per ogni tipologia di credito verrà attribuito un punteggio massimo, dipendente, tra gli altri, dal volume dei crediti di quella tipologia (quanto maggiore è il controvalore dei crediti, tanto più alto è il punteggio attribuibile) e dal numero di posizioni creditorie (quanti più sono i soggetti debitori, tanto maggiore è il peso del relativo recupero sull’attività del cessionario).

Esempio

L’Ente mette a gara la cessione dei crediti sottoriportati.

tipologia

crediti importo

complessivo n.

posizioni base di gara

(% corrisp.vo) punteggio massimo

tari/tares 50.000,00 200 30 40

sanzioni al

C.d.s. 20.000,00 180 20 25

Rette mense

scolastiche 10.000,00 100 35 20

Canoni

locazione 15.000,00 50 35 15

totale 95.000,00 530 100

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto, calcolato ponderando le singole percentuali offerte rispetto al volume di ciascuna tipologia di crediti.

Alla selezione partecipano n. 3 concorrenti, che presentano le seguenti offerte:

Gara con percentuali differenziate

tipologia crediti % corrispettivo offerto concorrente

a concorrente

b concorrente

c

tari/tares 38 34 30

sanzioni al C.d.s. 22 27 25

Rette mense scolastiche 39 46 35

Canoni locazione 38 43 38

Ipotizzando che l’attribuzione dei singoli punteggi avvenga asse-gnando il punteggio massimo alla migliore offerta e, alle restanti offerte, in proporzione a quest’ultima49, i punteggi attribuiti ai concorrenti sono i seguenti:

tipologia crediti punteggio

concorrente

a concorrente

b concorrente

c

tari/tares 40,00 35,79 31,58

sanzioni al C.d.s. 20,37 25,00 23,15

Rette mense scolastiche 16,96 20,00 15,22

Canoni locazione 13,26 15,00 13,26

totale 90,58 95,79 83,20

Il concorrente che si aggiudica il servizio è il concorrente b, il quale per ciascun credito acquisito dall’Ente corrisponderà a quest’ultimo una somma pari:

- al 34% del valore nominale, per i crediti relativi alla TARI/

TAREs;

- al 27% del valore nominale, per i crediti relativi a proventi da sanzioni al Codice della strada;

- al 46% del valore nominale, per i crediti relativi a rette di mense scolastiche;

- al 43% del valore nominale, per i crediti relativi a canoni di locazione.

La parte rimanente (rispettivamente: 66%, 73%, 54% e 57% del valore nominale) è la somma che rimane al cessionario qualora riscuota i crediti acquisiti.

49) La formula applicata è la seguente (dove P è il punteggio assegnato, Pmax è il punteg-gio massimo, X è l’offerta del concorrente e Xmax è l’offerta migliore): P = X / Xmax * Pmax.

Cedendo tutti i crediti previsti, il corrispettivo totale a favore dell’Ente è così determinato:

tipologia crediti volume

crediti ceduti %

corrispettivo corrispettivo totale

TARI/TAREs 50.000,00 34 17.000,00

sanzioni al C.d.s. 20.000,00 27 5.400,00

Rette mense

scolastiche 10.000,00 46 4.600,00

Canoni locazione 15.000,00 43 6.450,00

totale 95.000,00 33.450,00

La differenza tra l’ammontare totale dei crediti da cedere (€ 95.000,00) ed il corrispettivo offerto per la totalità dei crediti (€ 33.450,00), rappresenta il compenso massimo per il cessionario, la somma cioè che rimarrà allo stesso dopo aver acquisito e successivamente riscosso tutti i crediti.

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 67-71)