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Le modalità di scelta del cessionario

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 63-67)

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 79/1997, l’individuazione del sog-getto cessionario dei crediti deve avvenire mediante apposita procedura di gara.

La normativa di riferimento è ovviamente il “Codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La scelta del contraente deve avvenire attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica che consentano di effettuare una valutazione comparativa delle offerte dei partecipanti alla selezione, al fine di individuare il soggetto maggiormente idoneo allo svolgi-mento del servizio, sulla base del miglior rapporto tra la qualità del servizio erogato e le condizioni economiche applicate.

Lo stesso Codice dei contratti stabilisce, all’art. 2, che l’affi-damento e l’esecuzione di servizi per la Pubblica Amministra-zione:

- deve garantire la qualità delle prestazioni;

- deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

Ulteriori condizioni richiedibili

Procedura di gara

Codice dei contratti

- deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trat-tamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

La cessione dei crediti può essere fatta rientrare tra le atti-vità di cui all’art. 19, comma 1, lett. d), del Codice (operazioni

«concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti»), in quanto tali non assoggettati alla disciplina di quest’ultimo.

Tuttavia, se la si considera nell’ambito della complessiva atti-vità di riscossione, la si può configurare come una concessione di servizio, in quanto al cessionario viene affidata l’intera attività di recupero e incasso dei crediti oggetto di cessione. Ai sensi dell’art. 30 del Codice infatti, nella concessione di servizi la con-troprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (comma 2).

Ai sensi del successivo comma 3, per la scelta del concessionario:

- devono essere rispettati i principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici;

- devono essere rispettati, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

- deve essere esperita gara informale a cui sono invitati alme-no cinque concorrenti, se sussistoalme-no in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione;

- ai fini della selezione del concorrente, devono essere prede-terminati i criteri selettivi.

seppur la disciplina delle concessioni di servizio preveda l’ob-bligo di esperire una gara informale con invito di almeno cinque operatori, appare preferibile, nel rispetto dei principi di econo-micità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, far ricorso a forme più ampie di tutela della concorrenza, quali la procedura aperta, che consente a qualun-que soggetto in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla selezione per l’aggiudicazione del servizio.

Discorso diverso qualora, appurata l’esistenza di un limitato numero di operatori in possesso dei requisiti di “comprovata

af-Concessione

fidabilità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 79/1997, risulti più consona al perseguimento degli obiettivi dell’Ente lo svolgimento di una procedura selettiva ristretta a pochi concorrenti preventivamente individuati.

In ogni caso, la procedura selettiva deve prevedere il possesso, da parte di ciascun concorrente, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.

L’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte è di compe-tenza del responsabile del servizio da affidare che, nel caso della cessione dei crediti, può essere individuato nel responsabile del servizio finanziario; essa avviene, ai sensi dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 55, comma 1, del Codice dei contratti, con la determina a contrattare, di cui all’art. 192 del TUEL, il quale prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute es-senziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

L’aggiudicazione del servizio può avvenire:

a) con il criterio del prezzo più alto;

b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo Codice.

La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un servizio costituisce espressione tipica della discrezionalità am-ministrativa, sulla base di valutazioni fatte dall’Ente stesso sulla base delle caratteristiche del servizio e delle finalità che l’Ammi-nistrazione intende perseguire con l’affidamento48.

48) Il principio della discrezionalità amministrativa nell’individuazione dei criteri per l’ag-giudicazione delle gare è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, per la quale la scelta dell’Amministrazione non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto, senza pertanto che sussista per la stazione ap-paltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata (si veda, tra le più recenti, la sentenza 18 giugno 2015, n. 3121 del Consiglio di stato).

Responsabile della sele-zione

Criterio di aggiudica-zione Determina-zione a con-trattare

Con il criterio del prezzo più alto, quest’ultimo costituisce l’unica variabile oggetto dell’offerta; tutte le altre condizioni sono fisse, pertanto la scelta avviene unicamente sulla base di questo parametro. si ricorre a questo criterio quando l’obiettivo dell’Ente è unicamente quello di massimizzare il ricavato dalla cessione dei crediti. nel bando di gara viene stabilito il prezzo base, rispetto al quale i concorrenti presentano le proprie offerte al rialzo; l’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che offre, per l’acquisizione dei crediti, il corrispettivo più alto.

Qualora invece l’Ente persegua non solo l’obiettivo della mas-simizzazione del ricavo, ma anche quello di una ottimale gestio-ne della successiva attività di recupero dei crediti, la seleziogestio-ne del concorrente avviene, oltre che sulla base del prezzo offerto, sulla base di ulteriori parametri economici e tecnici; in tal caso il criterio di scelta da applicare è quello dell’offerta economica-mente più vantaggiosa, mettendo a gara ulteriori condizioni per lo svolgimento del servizio, quali, ad esempio:

- i termini per l’erogazione delle somme a favore dell’Ente;

- i volumi dei crediti cedibili;

- i termini entro cui realizzare i crediti.

Va da sé che gli ulteriori parametri di selezione da inserire nel bando dovranno essere individuati dall’Ente sulla base del-le proprie esigenze e deldel-le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione.

nell’ambito della gara, occorre fare molta attenzione alla scelta del prezzo a base d’asta, in quanto l’Ente deve contemperare due opposte esigenze:

a) da un lato, quella di fissare un prezzo sufficientemente alto da rendere conveniente l’operazione, tale cioè da non “svendere”

i crediti e realizzare il massimo ricavo dalla cessione; concorrenti sono tenuti a presentare le proprie offerte; decorso tale termine, qualora la scelta del cessionario avvenga secondo il

Ulteriori

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede alla nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti. Una volta individuata l’offerta migliore, il dirigente competente provvede, con propria determinazione, all’aggiudicazione della gara, a cui farà seguito la stipula con il cessionario così individuato della convenzione per la cessione dei crediti.

Nel documento La cessione dei crediti (pagine 63-67)