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– Altre operazioni

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 75-79)

Enti e società controllanti

SEZIONE 3 – Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

Rigo VE30 indicare l’ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 feb-braio 1997, n. 28.

Nel presente rigo devono essere ricomprese anche le cessioni intracomunitarie di oro indu-striale e da investimento, di argento puro e di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74.

Per l’individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo vedi Appendice alle voci

“Esportazioni ed altre operazioni non imponibili” e “Beni usati”.

Rigo VE31 ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

Rigo VE32 ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l’individuazio-ne di tali operazioni vedi Appendice alle voci “Esportazioni ed altre operazioni non impo-nibili” e “Beni usati”).

Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio (art. 7 del D.M. 30-7-1999, n. 340, cfr. circolare n. 328 del 24-12-1997).

Le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.

Rigo VE33 indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all’art. 6, della legge n. 133 del 1999 (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi banca-ri, da consorzi istituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consor-zi istituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d’affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell’art. 10).

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2003, la dispensa di cui all’art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Si ricorda che tutti i soggetti che hanno effettuato operazioni esenti devono in ogni caso compilare la sezione 3 del quadro VG.

N.B.: nell’ipotesi in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclu-sivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai nume-ri da 1 a 9 dell’art. 10 non nume-rientranti nell’attività propnume-ria dell’impresa o accessonume-rie ad operazioni imponibili e sia stato adottato un regime particolare di determinazione del-l’imposta che comporti la compilazione di una sezione del quadro VG, occorre barrare la casella nel rigo VA20.

Rigo VE34 indicare l’ammontare delle cessioni effettuate all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74. Si precisa che tenendo conto della nuova nume-razione dei commi introdotta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, deve essere indicato sia l’ammontare delle operazioni non soggette all’imposta ai sensi del previgente art. 74 (commi 8 e 9), sia l’ammontare delle ci-tate operazioni divenute imponibili a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 co-me modificato dalla legge n. 326/2003 (ora commi 7 e 8), che ha modificato l’art. 74 pre-vedendo il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta (rever-se-charge). Le cessioni di beni di cui all’art. 74, ora commi 7 e 8, effettuate nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, e pertan-to devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE (per ulteriori ap-profondimenti vedi Appendice alla voce “Rottami”).

Rigo VE35 indicare l’ammontare delle cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio del-lo Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

Nel presente rigo va inoltre compreso l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice “Operazioni relative all’oro e all’argento”).

Rigo VE36 indicare l’ammontare delle operazioni non soggette all’imposta, effettuate in ap-plicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo VE37 indicare l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno nei confronti dello Sta-to, e degli altri soggetti di cui all’articolo 6, ultimo comma, con IVA esigibile negli anni suc-cessivi. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.

Rigo VE38 deve essere indicato, per diminuire il volume d’affari (ma senza essere preceduto dal segno “meno”), l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2003 si é verificata l’esigibilità dell’imposta.

Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE7 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno.

Rigo VE39 vanno indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari.

Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei

passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma. Tale importo diminuisce il volume d’affa-ri dell’anno.

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni am-mortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’an-tiquariato ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminui-to dell’imposta relativa al margine “analitico” calcoladiminui-to per ciascuna cessione.

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 75-79)