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– Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 85-89)

Enti e società controllanti

SEZIONE 3 – Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d’impo-sta operazioni esenti di cui all’art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.

Il contribuente tenuto a compilare una delle altre sezioni del presente quadro (1, 2, 4 e 5), qua-lora abbia effettuato anche operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn.

da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazio-ni impooperazio-nibili, può presentare un uoperazio-nico modulo utilizzando per l’indicazione delle operaziooperazio-ni esenti la sezione 2 del quadro VA (vedi istruzioni al rigo VA20).

ATTENZIONE: l’occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l’effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’at-tività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuen-te che svolge essenzialmencontribuen-te un’attività soggetta ad IVA, come pure l’occasionale effettua-zione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile, il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell’imposta afferente i be-ni e servizi impiegati nelle operaziobe-ni esenti sopracitate (art. 19, comma 2) (cfr. circolare n.

328 del 24 dicembre 1997).

Rigo VG30 la casella deve essere barrata dal contribuente che, svolgendo essenzialmente at-tività soggetta ad IVA, effettua occasionalmente operazioni esenti ovvero le operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad ope-razioni imponibili (da indicare, comunque, nel rigo VE33). In tal caso l’IVA relativa agli acqui-sti deacqui-stinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l’ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF16. Si evidenzia che non devono essere com-pilati gli altri righi della presente sezione.

Righi VG31 e VG32 da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essen-zialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L’IVA

re-lativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso de-ve essere barrata la casella del rigo VG31 e indicati al rigo VG32 l’imponibile e l’imposta re-lativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF9. Si evi-denzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.

Rigo VG33 la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l’ammonta-re degli acquisti ad esse affel’ammonta-renti va compl’ammonta-reso nel rigo VF16 in quanto la l’ammonta-relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che nel particolare caso in cui i soggetti di cui al comma 5-bis dell’art. 19, abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, la casella di cui al presente rigo non deve essere barrata e l’IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo VG37.

Rigo VG34 la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell’anno 2003, dell’opzione di cui all’art.36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere compreso nel ri-go VF16 in quanto non detraibile.

Righi da VG35 a VG37 riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della lo-ro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del plo-ro-rata di detrazione ai sensi dell’art. 19-bis.

La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno di-ritto a detrazione, effettuate nell’anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le opera-zioni di cui all’articolo 19, comma 3, assimilate alle operaopera-zioni imponibili ai fini delle detrazio-ne) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 19-bis, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi con-to né al numeracon-tore né al denominacon-tore di tale rapporcon-to. Trattasi in particolare delle ces-sioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma, delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, n. 27 quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10, qualora non formino oggetto dell’attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili cioé qualora le suddette operazioni siano eseguite nell’ambito di attività occasionali ovvero di attività strumentali per il perseguimen-to dell’oggetperseguimen-to dell’impresa. Con riferimenperseguimen-to a quest’ultime operazioni (da 1 a 9 dell’art.

10) è espressamente prevista la indetraibilità dell’imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere genera-le, sancito nel comma 2 dell’articolo 19, che prevede la indetraibilità dell’imposta per i be-ni e servizi utilizzati in operaziobe-ni esenti.

Rigo VG35 Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da riportare nel campo 7

Nei campi1, 2, 3 e 4 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già com-prese nel rigo VE33.

Campo 1 indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 11 effettuate dai sog-getti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento individuati dal-l’art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione (vedi Appendice “Operazioni relative all’oro e all’argento”).

Campo 2 indicare l’ammontare delle operazioni esenti, di cui all’art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponi-bili. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Al riguardo, si precisa che per attività propria dell’impresa deve intendersi ogni attività com-presa nell’ordinario campo di azione dell’imcom-presa, e cioè nell’oggetto proprio ed istituzio-nale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via prin-cipale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie del-l’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71 del 26 novembre 1987).

Campo 3 indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies. Tratta-si di cesTratta-sioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto

al-la detrazione totale dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. Si evidenzia che l’im-porto da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Campo 4 indicare l’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 85-89)