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– Determinazione forfettaria dell’imposta o riduzione della base imponibile Agriturismo

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 91-95)

Enti e società controllanti

SEZIONE 4 – Determinazione forfettaria dell’imposta o riduzione della base imponibile Agriturismo

Rigo VG40 deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l’attività agrituristica a norma della legge n. 730 del 1985 e del D. lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 che, indi-pendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfettaria dell’IVA dovuta previsto dall’art. 5, della legge n. 413 del 1991.

L’IVA ammessa in detrazione del rigo VG40 si determina forfettariamente applicando la per-centuale del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili indicata nel rigo VE41 e som-mando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG71, l’eventuale importo delle retti-fiche risultanti dal rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce “Agriturismo”).

Associazioni operanti in agricoltura

Rigo VG41 deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agri-coltura, relativamente all’attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfettaria dell’imposta nella misura di un terzo dell’IVA relati-va alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991).

L’IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è pari a 1/3 (un terzo) dell’imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE41. Per la determinazione dell’importo da indicare nel rigo VG71, occorre tenere conto dell’eventuale rettifica di cui al rigo VG70.

Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori

Rigo VG42 deve essere compilato dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quel-li che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire), destinatari del particolare regime disciplinato dall’articolo 74-quater, quinto comma (vedi Appendice alla voce “Attività di intrattenimento e di spettacolo”).

Ai fini della determinazione della base imponibile nella misura ridotta prevista dal citato arti-colo 74-quater, quinto comma, nella arti-colonna 1 del rigo VG42 deve essere indicato l’importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività, già compre-si per il loro intero ammontare nella sezione 2 del quadro VE.

esclusivamente operazioni esenti

operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata

operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata

esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis

operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni im-ponibili con contabilità unificata

operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni im-ponibili con contabilità separata

operazioni imponibili e operazioni esenti occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa

operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali

esonero dalla presentazione della dichiarazione

(nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG33)

1 modulo compilazione dei righi VG35, VG36, VG37 e VG38

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG33 1 modulo operazioni imponibili

esonero dalla presentazione della dichiarazione

(nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG34)

1 modulo compilazione del rigo VG34

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG34 1 modulo operazioni imponibili

1 modulo compilazione del rigo VG30

1 modulo compilazione dei righi VG31, VG32 e VG38 Tipologia delle operazioni effettuate Modalità di compilazione della sezione

riservata alle operazioni esenti

Nella colonna 2 del medesimo rigo VG42 deve essere indicata la relativa imposta.

Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo dovranno essere indicati, rispettivamente, il cin-quanta per cento degli importi riportati ai righi VE23 colonna 1 e VE25 colonna 2.

Si precisa che l’importo della colonna 2 del rigo VG42, ai soli fini della definitiva determina-zione dell’IVA complessivamente dovuta (quadro VL), deve essere riportato tenendo conto del-l’eventuale rettifica di cui al rigo VG70, nel rigo VG71.

SEZIONE 5 – Calcolo dell’IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34) Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agri-cole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), del-l’art. 34.

Al fine di agevolare la compilazione della presente sezione, i soggetti di cui alla lett. c) del com-ma 2 dell’art.34, possono utilizzare il prospetto B riportato in Appendice alla voce “Agricoltura”.

ATTENZIONE: i produttori agricoli con volume d’affari compreso tra 2.582,28 e 20.658,28 euro (5 e 40 milioni di lire) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agri-coli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime sempli-ficato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell’imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.

L’applicazione del regime speciale agricolo, provvisoriamente prevista anche per i produt-tori agricoli con volume d’affari annuo superiore a 20.658,28 euro (40 milioni di lire), è sta-ta ulteriormente prorogasta-ta per l’anno 2003 per effetto delle modifiche apporsta-tate all’art. 11 del D.lgs. n. 313 del 1997 dall’art. 19 comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Rigo VG50 devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relative alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effet-tuate dalle imprese agricole miste.

L’imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VG61.

Rigo VG51 è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c), dell’articolo 34.

In tale rigo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti dai soci “agevolabili” effettuati nel-l’anno alla cooperativa o ad altro organismo associativo, calcolati in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell’anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentua-le può essere utilizzato il prospetto B riportato in Appendice alla voce “Agricoltura”.

Righi da VG52 a VG58 sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna devono essere riportati nei righi relativi al-la percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri sogget-ti di cui al secondo comma, lettera c), dell’arsogget-ticolo 34 (da sezione 1 del quadro VE) effettuasogget-ti con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate ap-plicando l’aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE). Nel-la seconda colonna deve essere indicata l’imposta determinata applicando le percentuali di com-pensazione agli imponibili riportati nei corrispondenti campi della prima colonna.

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati uti-lizzando i righi da 11 a 17 del prospetto B riportato in Appendice.

Rigo VG59 variazioni ed arrotondamenti d’imposta, relativi alle operazioni di cui ai righi da VG52 a VG58.

Rigo VG60 devono essere indicati i totali dell’imponibile e dell’imposta (somma algebrica dei righi da VG52 a VG59).

Rigo VG61 IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti di-versi da quelli agricoli di cui al rigo VG50. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:

• per gli acquisti da soci non agevolabili;

• per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;

• per le spese generali;

• per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agri-coli e ittici;

al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il prospetto B riportato in Appendice.

Rigo VG62 indicare l’importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell’art. 34, comma 9, da par-te dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell’art. 8, primo comma, dell’art. 38-quater e dell’art. 72,

nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell’art. 41, com-ma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate, a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all’articolo 34. La detrazione o il rimborso dell’IVA teorica rappresenta infatti un sistema di recupero dell’IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d’imposta mediante lettera d’intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.

L’importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di com-pensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel ter-ritorio dello Stato.

Rigo VG63 totale IVA ammessa in detrazione, data dalla somma dei righi da VG60 a VG62.

L’importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello indicato nel rigo VG70, de-ve essere riportato nel rigo VG71.

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 91-95)