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CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 163-167)

Sanzioni penali

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono esercitare l’opzione prevista dallo stesso art. 1, comma 3, per effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Nella particolare ipotesi in cui l’opzione venga esercitata da un soggetto che nell’anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell’anno successivo sia divenuto mensile per ef-fetto del superamento del limite di volume d’affari di cui all’art. 7 del D.P.R. 542 del 1999, il particolare metodo di liquidazione dell’IVA deve essere applicato fin dall’inizio dell’anno, analogamente ai soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sul-la base dell’imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalsul-la liquidazione resul-lativa al me-se di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo del-l’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell’esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell’anno.

Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH si fornisce il seguente prospetto:

Anno 2003 Codice Tributo versamento Scadenza versamento Base di riferimento

VH1 6001 16 febbraio dicembre 2002 in caso di

inizio attività gennaio 2003

VH2 6002 16 marzo gennaio 2003

VH3 6003 16 aprile febbraio 2003

VH4 6004 16 maggio marzo 2003

VH5 6005 16 giugno aprile 2003

VH6 6006 16 luglio maggio 2003

VH7 6007 16 agosto giugno 2003

VH8 6008 16 settembre luglio 2003

VH9 6009 16 ottobre agosto 2003

VH10 6010 16 novembre settembre 2003

VH11 6011 16 dicembre ottobre 2003

VH12 6012 16 gennaio novembre 2003

Anno 2004 Codice Tributo versamento Scadenza versamento Base di riferimento

VH1 6001 16 febbraio dicembre 2003

VH2 6002 16 marzo gennaio 2004

CONTRIBUENTI MINIMI (Quadro VB)

Regime forfettario (art 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L’art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria dell’imposta sul valore aggiunto per i c.d. contribuenti

“minimi”.

Sono definiti contribuenti minimi per il periodo d’imposta 2003 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni per le quali nel 2002 sussistevano congiuntamente le seguenti con-dizioni:

a) un volume d’affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Per la determinazione del volume d’affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell’art. 20, e cioè al-l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o sog-gette a registrazione con riferimento all’anno d’imposta, con esclusione delle cessioni di beni ammor-tizzabili e passaggi interni di cui all’ultimo comma dell’art. 36.

Al volume d’affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi percepiti non rilevanti ai fini dell’IVA (art.

2, comma 3, art.7, art. 74, comma 1).

Nel caso, poi, in cui il soggetto d’imposta svolga più attività occorre considerare il volume d’affari com-plessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate a regimi speciali;

b) beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di ac-quisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell’attività artistica o professionale e d’impresa ed in parte per esi-genze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve es-sere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;

c) assenza di cessioni all’esportazione;

d) compensi corrisposti a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d’affari realizzato nell’anno 2002 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro (20 milioni di lire).

Sono escluse dal regime forfettario le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter, nonché le attività rientran-ti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relarientran-tiva disciplina come, ad esempio, l’atrientran-tività di agritu-rismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 nonché all’art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari devono deter-minare forfettariamente l’IVA dovuta in relazione all’attività prevalentemente esercitata, sulla base delle se-guenti percentuali:

– imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;

– imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;

– esercenti arti e professioni: 84 per cento.

Per approfondimenti vedere le circolari n. 10 del 17 gennaio 1997 e n. 75 del 13 marzo 1997.

CREDITI D’IMPOSTA (Righi VL28 e VL34)

Si riporta, di seguito, un elenco di operatori che possono usufruire dei particolari crediti d’imposta:

• Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);

• Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);

• Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);

• Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 set-tembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

• Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

• Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);

• Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare mini-steriale n.219/E del 18 settembre 1998), (art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, circolare ministeriale n. 161/E del 25 agosto 2000);

• Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o istallazione di impianti di alimentazione a me-tano o a GPL ( D.L n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256 );

• Acquisto di strumenti per la pesatura ( art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 );

• Esercenti sale cinematografiche (art.20, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, decreto 22 set-tembre 2000, n. 310, Circ. n. 165/E del 7 setset-tembre 2000). Vedi appendice alla voce “Attività di intrattenimento e spettacolo”;

• Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decreto 22 luglio 1998, n. 275 e decreto 18 maggio 2000);

• Imprese produttrici di prodotti editoriali (art. 8, legge 7 marzo 2001, n. 62 e regolamento adottato con DPCM 6 giugno 2002, n. 143).

Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dal-le dal-leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riporta-to elenco potrebbe non risultare compleriporta-to a seguiriporta-to di disposizioni contenute in provvedimenti particola-ri o intervenute successivamente.

Il contribuente che in sede di liquidazione periodica utilizza speciali crediti d’imposta deve indicare, nel campo “debiti” dei righi compresi tra VH1 e VH12, le risultanze delle liquidazioni al netto dei crediti utilizzati. La somma dei crediti d’imposta così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28. Il credito d’imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere riportato nel rigo VL34.

Se il contribuente utilizza crediti d’imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, non deve riportare alcun dato in dichiarazione.

Nel documento AGENZIA DELLE ENTRATE (pagine 163-167)