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Politiche Contabili

Sezione 4 – Altri aspetti

Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione legale della Società EY S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico per il periodo 2016-2025, in esecuzione della delibera assembleare del 9 maggio 2016.

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio di Amministrazione sono:

 la verifica del rispetto dei requisiti per la classificazione delle attività finanziarie nei portafogli contabili che prevedono l’impiego del criterio del costo ammortizzato (Test SPPI), con particolare riferimento all’esecuzione del cosiddetto benchmark test;

 la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, più in generale, delle altre attività finanziarie;

 la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;

 l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;

 la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;

 la stima dei tassi di attualizzazione per le passività del leasing riferite ai contratti di leasing;

 le stime e le assunzioni della fiscalità corrente e differita e sulla recuperabilità delle attività fiscali anticipate.

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti alla composizione e ai relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.

Costituzione e avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 si sono compiuti i passaggi fondamentali che hanno portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea cui la Banca ha aderito.

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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

In esito alla riforma del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993; di seguito TUB) compiuta con la Legge 49/2016 e con le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia9, Iccrea Banca, con il costante supporto delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) aderenti, ha avviato il 27 aprile 2018 la fase autorizzativa del Gruppo innanzi la BCE e la Banca d’Italia mediante la predisposizione e la trasmissione della relativa istanza corredata dalla documentazione.

Il 24 luglio 2018, la BCE ha rilasciato a Iccrea Banca il provvedimento di accertamento di cui all’art. 37-ter, comma 2, del TUB. Nel settembre 2018, con il consolidamento del quadro normativo inerente la riforma con la Legge 108/2018, si è quindi avviato il processo di adesione al Gruppo, attraverso la definizione - d’intesa tra le BCC aderenti e la Capogruppo - e la successiva adozione da parte delle assemblee dei soci, delle modifiche allo statuto delle BCC sulla base del testo dello statuto tipo delle BCC aderenti al Gruppo, nonché del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Le BCC aderenti hanno quindi sottoscritto il contratto di coesione e l’accordo di garanzia che sono stati, con lo statuto modificato, trasmessi alla Banca d’Italia e alla BCE il 18 gennaio scorso in allegato all’istanza di iscrizione all’Albo dei gruppi bancari.

Con l’iscrizione nell’Albo dei Gruppi Bancari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito GBCI), avvenuta lo scorso 4 marzo 2019, si è completato l’iter autorizzativo previsto dalla riforma del Credito Cooperativo.

Il “fulcro” del gruppo bancario cooperativo è costituito dal contratto di coesione (art. 37-bis del TUB), attraverso il quale le banche affiliate conferiscono alla Capogruppo poteri di direzione e coordinamento esercitabili, secondo un principio di proporzionalità, in funzione dello stato di salute delle banche stesse (approccio risk-based).

Il contratto di coesione del GBCI declina i rispettivi e reciproci diritti e doveri delle componenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e dà atto, inoltre, del complesso dei poteri di direzione e coordinamento attribuiti alla Capogruppo.

Il contratto di coesione prevede, quale necessario e ulteriore elemento fondante e costitutivo del GBCI, la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile ai gruppi bancari e alle singole banche aderenti; tale garanzia costituisce parte integrante del contratto di coesione: la partecipazione all’accordo relativo costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e quindi al Gruppo bancario cooperativo. La garanzia tra la Capogruppo e le Banche Affiliate è reciproca (cross-guarantee) e disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della Capogruppo e delle Affiliate come obbligazioni in solido di tutte le aderenti all’accordo; in altri termini, tutte le Banche Affiliate e la Capogruppo sono obbligate - sia internamente, sia esternamente - per tutte le obbligazioni contratte dalla Capogruppo o da qualsiasi Affiliata.

La garanzia prevede, inoltre, meccanismi di sostegno finanziario infragruppo con cui le aderenti allo schema si forniscono reciprocamente sostegno finanziario per assicurare la solvibilità e la liquidità; in particolare, per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB.

Si rinvia a quanto, più diffusamente trattato nella relazione sulla gestione per maggiori approfondimenti.

Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund Dal 1° gennaio 2016 gli intermediari dell'area Euro sono chiamati a partecipare al Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund - SRF) mediante contribuzioni annuali ex-ante, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

Le regole per la determinazione delle quote di contribuzione al SRF sono definite nel Regolamento delegato della Commissione Europea n.

2015/63 e nel Regolamento di esecuzione del Consiglio n. 2015/81. Nel mese di maggio la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo ordinario ex ante dovuto per l’esercizio 2019, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati citati.

Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d’Italia e il versamento del medesimo in circostanze normali poteva, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, essere corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura minima del 15%.

9 La riforma del credito cooperativo è stata avviata con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge con modifiche, dalla Legge 49/2016, con la quale è stata introdotta la figura del Gruppo Bancario Cooperativo, disciplinato dagli artt. 37-bis e 37-ter del TUB. Le prescrizioni di tale legge sono state corredate dalle norme di attuazione della Riforma del credito cooperativo (normativa secondaria) rese pubbliche da Banca d’Italia (circolare n. 285 della Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e, segnatamente, capitoli 5 e 6 della Parte Terza della medesima)9 cui hanno fatto seguito le norme definitive di attuazione delle Riforma in oggetto (3 novembre 2016). Il quadro normativo primario è stato integrato e innovato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Da ultimo l’emendamento introdotto con l’art. 1, comma 1072, della Legge 145/2018 – che ha introdotto il punto 2-bis all’art. 389 della del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 attinente ai bilanci bancari – ha indirizzato la le modalità di definizione del bilancio consolidato, disponendo che: “Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all’articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un’unica entità consolidante”.

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BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA – RELAZIONI E BILANCIO DELL’IMPRESA 2019

In tal senso, la citata comunicazione prevedeva, in linea con quanto previsto per l’esercizio 2018, la possibilità di poter eventualmente optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell’85% del contributo e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral.

In continuità con quanto operato nell’esercizio precedente, la Banca ha optato per la contribuzione sotto forma di liquidità e ha provveduto al versamento integrale del contributo dovuto.

Stante quanto sopra, la Banca ha contabilizzato il contributo a Conto economico alla voce 160.b “Altre spese amministrative”.

Come avvenuto negli anni precedenti, anche per l'anno 2020, gli intermediari dovranno procedere al versamento di un ottavo del target level complessivo del SRF, come determinato dal Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board - SRB).

A tale fine, sono state avviate le attività funzionali alla rilevazione dei dati per il calcolo delle contribuzioni 2020, che verrà eseguito dal SRB sulla base delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.

Operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (Targeted Longer -Term Refinancing Operations, TLTRO) con la BCE.

Le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO II, condotte da giugno 2016 a marzo 2017 e TLTRO III, condotte da settembre 2019 a marzo 2021), il tasso d’interesse è pari, per la durata dell’operazione (rispettivamente, quattro anni per le TLTRO II e tre anni per le TLTRO III), al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO.

In particolare, tale tasso:

 per le operazioni TLTRO II può essere ridotto in relazione all’andamento, rispetto a un prefissato benchmark del credito erogato dalle banche prenditrici al settore privato non finanziario nel periodo 1° febbraio 2016 - 31 gennaio 2018. In caso di superamento del benchmark, il tasso è ridotto in maniera correlata al tasso dei depositi presso la BCE (deposit facility) applicato alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO-II;

 per le operazioni TLTRO III il tasso d’interesse è pari, per la durata di tre anni dell’operazione, al tasso medio ponderato applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dalla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO, fino alla rispettiva scadenza. Limitatamente alle controparti i cui prestiti idonei netti tra la fine di marzo 2019 e la fine di marzo 2021 superino i rispettivi livelli di riferimento (benchmark net lending), il tasso applicato sarà inferiore, fino a un livello pari al tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale per la durata della rispettiva operazione.

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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO