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Politiche Contabili

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

4. Operazioni di copertura

La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di copertura.

Criteri di classificazione

Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un determinato elemento o gruppo di elementi attribuibili ad un determinato rischio, nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.

Le tipologie di copertura ammesse ai sensi dello IAS 39 sono le seguenti:

 copertura di fair value (fair value hedge), ha l’obiettivo di coprire l’esposizione al rischio di variazione del fair value (attribuibile alle diverse tipologie di rischio) di attività e passività iscritte in bilancio o porzioni di esse, di gruppi di attività/passività, di impegni irrevocabili e di portafogli di attività e passività finanziarie, come consentito dallo IAS 39 omologato dalla Commissione europea;

 copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), ha l’obiettivo di coprire l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi di cassa futuri riguardanti attività o passività finanziarie rilevate o transazioni future altamente probabili. Tale tipologia di copertura è utilizzata essenzialmente per stabilizzare il flusso di interessi della raccolta a tasso variabile nella misura in cui quest’ultima finanzia impieghi a

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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

tasso fisso. In talune circostanze, analoghe operazioni sono poste in essere relativamente ad alcune tipologie di impieghi a tasso variabile.

Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna alla Banca possono essere designati come strumenti di copertura.

Le voci “Derivati di copertura” dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale comprendono il valore positivo e negativo dei derivati che costituiscono efficaci relazioni di copertura.

Criteri di iscrizione

I derivati di copertura e le attività e passività finanziarie oggetto di copertura efficace sono esposti in bilancio secondo i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura. In particolare, gli strumenti derivati aventi fair value positivo sono rilevati alla voce 50. “Derivati di copertura” dell’attivo di Stato patrimoniale, mentre i derivati che alla data di bilancio presentano fair value negativo sono iscritti alla voce 40.

“Derivati di copertura” del passivo dello stato patrimoniale.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

I derivati di copertura sono valutati al fair value e sono classificati nella voce di bilancio di attivo patrimoniale 50 “Derivati di copertura” e di passivo patrimoniale 40 “Derivati di copertura”, a seconda che alla data di riferimento del bilancio presentino un fair value positivo o negativo.

In particolare:

 nel caso di copertura di fair value, la variazione del fair value con riferimento al rischio coperto dell’elemento oggetto di copertura, ha come contropartita il conto economico, dove trova analogamente rilevazione la variazione del fair value dello strumento di copertura;

l’eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, rappresenta di conseguenza l’effetto economico netto;

 nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono contabilizzate in una specifica Riserva di patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, ed a conto economico per l’eventuale quota di overhedging; la riserva è rilevata a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, trovano manifestazione i flussi di cassa la cui variabilità configura l’obiettivo dell’operazione di copertura o in ipotesi di interruzione della relazione di copertura, secondo modalità differenziate in funzione della circostanza che ha determinato la suddetta interruzione.

Lo strumento derivato è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura e se è efficace nel momento in cui la copertura ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. L'efficacia della copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento coperto o dei relativi flussi finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Pertanto, l'efficacia è quantificata sulla base del confronto delle suddette variazioni, tenuto conto dell'intento perseguito dall'impresa nel momento in cui la copertura è stata posta in essere.

Si ha efficacia quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente, cioè nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125%, le variazioni dello strumento coperto, per il fattore di rischio oggetto di copertura.

La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infra-annuale utilizzando:

 test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, poiché dimostrano la sua efficacia attesa;

 test retrospettivi, che evidenziando il grado di efficacia della copertura conseguito nel periodo cui si riferiscono, misurano lo scostamento tra i risultati effettivi e i risultati teorici (copertura perfetta).

Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, da quel momento la contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione o estinto anticipatamente e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio di valutazione corrispondente alla sua classificazione di bilancio. successive variazioni di fair value sono registrate a Conto economico. Nel caso di coperture di cash flow, nel momento in cui si acquisisce la certezza che la transazione oggetto di copertura non avrà più luogo, il valore cumulato di utili e perdite registrate nella riserva di Patrimonio netto è registrato a Conto economico.

Le variazioni di fair value degli strumenti coperti e di quelli utilizzati a copertura in un’operazione di fair value hedge sono contabilizzate alla voce 90 di Conto economico “Risultato netto dell’attività di copertura”. Nella medesima voce forma oggetto di rilevazione anche la quota di overhedging del derivato di copertura dei flussi finanziari misurato rispetto al derivato ipotetico (quota di “inefficacia” della copertura). Criteri analoghi di contabilizzazione sono adottati per le operazioni di copertura di investimenti esteri.

Nel caso di operazioni di copertura generica di fair value (“macro hedge”) le variazioni di fair value misurate rispetto al rischio tasso di interesse delle attività e delle passività oggetto di copertura sono imputate nello Stato patrimoniale, rispettivamente, nella voce 60. “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica” oppure 50. “Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica”, in contropartita alla voce 90 di Conto economico “Risultato netto dell’attività di copertura”.

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BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA – RELAZIONI E BILANCIO DELL’IMPRESA 2019

5. Partecipazioni

La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto, così come definite e previste dai principi IFRS10, IFRS11 e IAS28.

Criteri di classificazione

La voce “Partecipazioni” comprende le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto.

Si considerano controllate le entità per le quali l’investitore ha la capacità di dirigere le attività rilevanti dell’entità, per effetto di un diritto giuridico o per una mera situazione di fatto e risulta altresì esposto alla variabilità dei risultati che derivano da tale potere.

In base al principio contabile IFRS 10, il controllo si realizza quando un investitore contemporaneamente:

 ha il potere di decidere sulle attività rilevanti dell’entità;

 è esposto o beneficia dei rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità;

 ha la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti (collegamento tra potere e rendimenti).

Si considerano di controllo congiunto le società per le quali esiste una condivisione del controllo con altre parti, stabilita contrattualmente.

Sono collegate le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, almeno il 20 per cento dei diritti di voto o nelle quali, pur con una quota di diritti di voto inferiore, viene rilevata influenza notevole, definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali, senza avere il controllo o il controllo congiunto.

Le partecipazioni di controllo, controllo congiunto e collegamento destinate alla vendita sono esposte separatamente in bilancio come gruppo in dismissione e valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di dismissione.

Criteri di iscrizione

Le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo, alla data regolamento comprensivo dei costi direttamente attribuibili alla transazione.

Criteri di valutazione

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto sono valutate al costo. Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore di mercato o del valore attuale dei flussi finanziari futuri: se il valore di recupero è inferiore al valore contabile, la differenza è rilevata come perdita per riduzione di valore a Conto economico.

L’impairment test delle partecipazioni

Come richiesto dai principi contabili in precedenza richiamati e dallo IAS 36, in presenza di indicatori di possibili riduzioni di valore (trigger), le partecipazioni sono sottoposte al test di impairment al fine di verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse e la determinazione dell’eventuale svalutazione.

Gli indicatori di impairment sono sostanzialmente suddivisibili in due categorie:

 indicatori qualitativi, quali il conseguimento di risultati economici negativi o comunque un significativo scostamento rispetto ad obiettivi di budget o previsti dai piani pluriennali, l’annuncio/avvio di procedure concorsuali o di piani di ristrutturazione, la revisione al ribasso del “rating” espresso da una società specializzata;

 indicatori quantitativi rappresentati da una riduzione del fair value al di sotto del valore di bilancio di oltre il 30% ovvero per un periodo superiore a 24 mesi, da un valore contabile della partecipazione nel bilancio separato superiore al valore contabile nel bilancio consolidato dell’attivo netto e dell’avviamento della partecipata dalla distribuzione da parte di quest’ultima di un dividendo superiore al proprio reddito complessivo. In presenza di indicatori di impairment l’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile, quest’ultimo rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto di eventuali costi di vendita, ed il valore d’uso.

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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Criteri di cancellazione

Il legame di controllo, controllo congiunto e collegamento si considera cessato nei casi in cui la definizione delle politiche finanziarie e gestionali della società partecipata è sottratta agli organi di governo ed è attribuita ad un organo governativo, ad un tribunale e in casi simili. La partecipazione in questi casi viene assoggettata al trattamento del IFRS 9, come previsto per gli strumenti finanziari.

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari relativi ad esse o quando vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e tutti i benefici ad esse connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi ricevuti da partecipazioni valutate al costo sono iscritti a Conto economico nella voce 70. “Dividendi e proventi simili”, quando sorge il diritto a riceverne il pagamento.

La perdita per riduzione di valore sulle partecipazioni controllate, collegate e a controllo congiunto valutate al costo è registrata a Conto economico, in corrispondenza della voce 220. “Utili (Perdite) delle partecipazioni”.

Qualora i motivi della perdita per riduzione di valore dovessero essere rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione del valore, le conseguenti riprese di valore vanno imputate a Conto economico (entro e non oltre le pregresse rettifiche di valore) in corrispondenza della anzidetta voce 220.