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Un altro settore in cui si è assistito ad una crescente applicazione dei danni punitivi è quello della products liability 106 Come già

LINEE EVOLUTIVE DEI PUNITIVE DAMAGES NEL SISTEMA GIURIDICO NORDAMERICANO

3. Un altro settore in cui si è assistito ad una crescente applicazione dei danni punitivi è quello della products liability 106 Come già

accennato, questo settore ha contribuito a far conoscere l’istituto di là dai confini degli Stati Uniti, soprattutto a seguito delle elevate condanne pronunciate in danno di alcune imprese nord-americane.

Nell’ordinamento statunitense, la responsabilità del produttore non si basa su un giudizio di responsabilità colposa, ma si fonda sul principio della strict liability, e cioè sul mero fatto obiettivo di aver collocato sul mercato un prodotto dannoso o difettoso (dangerous o defective). L’esigenza che sta alla base di tale sistema – che si è affermato negli USA a partire dagli anni settanta dello scorso secolo- è quello di far gravare sul produttore del bene difettoso tutti i costi di una determinata attività, e ciò per tre principali ragioni. In primis, perché costui è in grado di far gravare tali costi sul prezzo finale del prodotto e, quindi, è in grado di internalizzare anche il costo sociale dell’attività. In secundis, perché si ritiene giusto che il produttore, traendo beneficio dalla attività medesima, sopporti anche le conseguenze negative che da essa derivino. Infine, perché il produttore, essendo il soggetto che più di ogni altro può intervenire sul prodotto difettoso onde scongiurare eventuali conseguenze nocive per i consumatori (ad es. ritirandolo dal mercato, eliminandone il vizio o il difetto, etc.), deve essere stimolato in questo senso. E non v’è dubbio che la responsabilità oggettiva possa costituire una spinta valida ed efficace in questo senso, se non altro perché pone l’imprenditore davanti alla seguente alternativa:

a) intervenire immediatamente sul prodotto;

b) risarcire tutti i soggetti danneggiati, i quali a tal fine dovranno dimostrare soltanto la difettosità del prodotto e del nesso causale 106Cfr. G. PONZANELLI, I Punitive damages nell’esperienza nordamericana, cit., pag. 450.

tra tale difetto e il danno da loro subito, a prescindere dallo stato soggettivo, doloso o colposo, in cui versava il produttore.

Definite così le cose, è necessario comprendere come i danni punitivi, basati su una particolare condotta del soggetto produttore, si concilino con la strict liability, la quale prescinde da ogni ricerca in merito allo stato psicologico del soggetto agente, per basarsi sul mero dato oggettivo di aver collocato sul mercato un prodotto difettoso o dannoso.

In realtà punitive damages e strict liability possono coesistere perché le relative regole operano su piani diversi. Ed infatti, in un giudizio di responsabilità del produttore, il soggetto danneggiante potrebbe limitarsi a chiedere soltanto il risarcimento dei danni subiti, all’uopo provando la difettosità o dannosità del prodotto ed il nesso causale tra questo ed il danno subito, a prescindere da ogni indagine sull’elemento soggettivo. Ma il medesimo danneggiato potrebbe anche spingersi oltre e chiedere che la condanna venga estesa danni punitivi. Tuttavia in tal caso il danneggiato, oltre alla difettosità o dannosità del bene, in applicazione dei principi generali in materia di punitive damages, dovrà allegare e provare anche la particolare riprovevolezza nella condotta del danneggiante, e cioè la malice o la gross negligence da parte del produttore. Stando così le cose, sul piano logico-giuridico, non pare che si possa postulare una incompatibilità tra danni punitivi e responsabilità oggettiva.

In dottrina sono stati individuato alcuni tipi di attività delle società produttrici, a cui la giurisprudenza statunitense ha ritenuto applicabili i punitive damages. In primo luogo, quando vi sia un’attività commerciale fraudolenta (fraudolent-type miscoundut) da parte del produttore. In applicazione di tale criterio, è stata pronunciata condanna ai danni punitivi contro una società farmaceutica, la quale, falsificando i risultati

sperimentali volti a permettere la regolare commercializzazione dei prodotti testati, aveva ingannato la Food and Drug Administration, ottenendo così la licenza per la commercializzazione di prodotti di cui essa stessa aveva accertato la loro natura pericolosa.

L’altro gruppo di attività cui la giurisprudenza ricollega l’applicabilità dei danni punitivi riguarda la violazione, da parte delle società produttrici, delle previsioni concernenti gli standard di sicurezza presenti nei prodotti.

In tali casi, qualora il danneggiato riesca a dimostrare che l’azienda ha prodotto i beni in aperta violazione delle disposizioni normative o regolamentari che fissano i requisiti di sicurezza dei prodotti, si avrà di norma una pronuncia favorevole in ordine alla concessione dei danni punitivi.

Il terzo gruppo riguarda la non adeguata verifica e controllo dei prodotti (inadeguate testing or quality control). Tuttavia, in tali casi non ogni negligenza importa una automatica condanna ai danni punitivi. In genere si ritiene che sia necessaria una violazione evidente di tali doveri di controllo e, quindi, una gross negligence.

Il quarto gruppo riguarda la responsabilità del produttore per non aver eliminato i difetti conosciuti o quelli facilmente conoscibili (Post- marketing failure to remedy known damages). Secondo l’orientamento della giurisprudenza statunitense, la società produttrice è tenuta a controllare il prodotto, anche quando questo è ormai uscito dalla sua sfera di disponibilità. L’omissione colposa o gravemente colposa di tale dovere può essere sanzionata, non solo con la condanna ai compensatory damages, ma anche tramite il riconoscimento dei danni punitivi. Al riguardo, un famoso caso ha suscitato molto clamore negli Stati Uniti107.

107Si tratta del caso Grimshaw v. Ford Motor Co., riportato da G. PONZANELLI, I punitive

I fatti riguardano un difetto di progettazione e fabbricazione di un modello di automobile della nota casa automobilistica Ford, una delle quali, una volta immessa sul mercato, causò la morte del proprietario ed il ferimento di altre persone a causa dello scoppio del serbatoio di carburante (appena) urtato da un’altra auto. Durante il processo si accertò che la Ford era a conoscenza dell’estrema delicatezza dei materiali con cui venivano costruiti i serbatoi delle autovetture in questioni, ma, anziché ritirare il prodotto dal mercato ed operare l’eliminazione dei vizi riscontrati, decise di continuare a vendere gli autoveicoli. Per tale motivo alla società in questione fu inflitta una condanna a titolo di danni punitivi per 3,5 milioni di dollari.

Anche la risposta inadeguata o insufficiente ai reclami ed alle segnalazioni (consumer complaints) di guasti o di difetti legati alla sicurezza e all’incolumità degli acquirenti di determinati beni può giustificare la concessione di danni punitivi. Così ad esempio è avvenuto nel caso Ford Motor Company v. Novak del 1982. In giudizio si accertò che per molti anni la compagnia aveva ricevuto numerose lamentele e segnalazioni riguardanti incidenti cagionati a seguito del difetto alla trasmissione dell’auto. La Corte condannò il produttore al pagamento dei danni punitivi, essendosi quest’ultimo limitato ad integrare il solo manuale delle istruzioni di guida, senza eliminare il difetto nell’auto. L’ultimo gruppo di attività riguarda le cd. ipotesi di failure to warn. In tali casi il comportamento che fonda l’azione civile, anche per i danni punitivi, consiste nella mancata comunicazione da parte del produttore di un idoneo avvertimento al fine di rendere edotto il consumatore dei pericoli legati all’uso del prodotto, onde assicurare un accettabile livello di sicurezza durante il suo utilizzo.

Nell’ambito della responsabilità del produttore si suole inquadrare anche la tobacco litigation, cioè i giudizi promossi contro le aziende

produttrici di sigarette per i danni da fumo108. Le ragioni del successo di

tali giudizi sono riconducibili a diversi fattori. In primo luogo, perché si tratta di azioni promosse da un numero indeterminato di attori mediante lo strumento della class action. In secondo luogo, per motivi di carattere ‘politico’, considerato che numerosi Stati dell’Unione hanno sostenuto l’iniziative processuale dei fumatori, chiedendo in proprio alle imprese produttrici di tabacco la corresponsione di somme ragguardevoli a titolo di risarcimento, a causa degli alti costi sopportati dalle casse statali per garantire adeguati trattamenti sanitari alle persone affette da malattie legate all’uso del tabacco 109 . In terzo luogo perché si è andata

affermando nelle Corti un nuovo convincimento riguardo all’idea dell’illecito civile, in forza della quale, al di là dell’identificazione dell’effettivo responsabile, il giudizio di responsabilità viene ammesso ‘nei confronti di chi (normalmente impresa) è in grado di risarcire una perdita che, secondo i criteri holmesiani, non potrebbe in alcun modo essere riparata’110. In altre parole, in forza di tale convincimento, per i danni da fumo, si è andata affermando una sorta di collective liability da parte delle imprese produttrici di tabacco. Di certo la ragione che più di ogni altra ha determinato il successo della tobacco litigation è da ricercarsi sul piano culturale, e cioè nel venir meno del presupposto che in precedenza aveva sorretto le decisioni delle giurie, ossia la libera scelta del fumatore ed il connesso criterio dell’accettazione del rischio. Nel corso degli anni Ottanta dello scorso secolo è cambiato la concezione del fumatore: da soggetto irresponsabile egli è venuto ‘vittima’ del tabacco e di chi lo produce per via degli effetti di 108Cfr. G. PONZANELLI, Responsabilità da prodotti da fumo: il «grande freddo» dei danni punitivi,

cit., pag. 450 ss. ; Id, «Class action», tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici, in Foro

it., 1995, parte IV, pag. 305 ss.

109Cfr. G. PONZANELLI, «Class action», tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici,

cit., pag. 305 ss.

110Cfr. G. PONZANELLI, Responsabilità da prodotti da fumo: il «grande freddo» dei danni punitivi,

dipendenza ed assuefazione dello stesso e che ne limitano fortemente la libertà.

In ultimo è doveroso osservare che il riconoscimento dei danni esemplari nei casi di responsabilità del produttore ha comportato talune distorsioni rispetto alla disciplina generale dei punitive damages tali da comportarne una progressiva deformazione111.

111 Sul punto, si rinvia ancora a G. PONZANELLI, I punitive damages nell’esperienza

4. La pratica diffusa del riconoscimento della risarcibilità dei danni

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