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Anche l’esperienza svizzera risulta molto significativa, poiché dell’istituto dei punitive damages ci si è occupati, sia da parte della

I PUNITIVE DAMAGES NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI D’EUROPA

4. Anche l’esperienza svizzera risulta molto significativa, poiché dell’istituto dei punitive damages ci si è occupati, sia da parte della

dottrina sia da parte del legislatore, in maniera diretta. La legislazione elvetica ha affrontato il tema dell’applicabilità diretta dei danni punitivi, contenuti in normative straniere, da parte dei giudici nazionali. L’art. 135 della legge svizzera di diritto internazionale privato, con riferimento alla responsabilità del produttore, e l’art. 137, con riferimento agli ostacoli della concorrenza, prevedono che le pretese derivanti da vizi e difetti, o da una descrizione viziata di un prodotto, o da ostacoli alla concorrenza, se regolate dal diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera, ma soltanto nella misura prevista nei casi simili dal diritto svizzero146.

La ratio delle norme appare evidente e consiste nella esigenza di evitare che vengano riconosciute pretese risarcitorie di natura diversa rispetto a quelle previste in Svizzera; pretese cioè, quelle straniere, non aventi una funzione di risarcimento del danno, ma natura differente, come quelle portate dai punitive damages e dai treble damages in materia, rispettivamente, di product liability e di antitrust147.

Le norme testé citate sembrano escludere la riconoscibilità in Svizzera di sentenze straniere che prevedono treble damages, tuttavia bisogna prendere in considerazione la legislazione svizzera antitrust entrata in vigore il 1° luglio 1996, che ha introdotto nuovi criteri per il calcolo del risarcimento del danno per violazione delle regole sulla concorrenza. Tale normativa stabilisce che alla condanna al risarcimento danni secondo le regole del codice civile in materia di atti illeciti, 146SARAVALLE, I punitive damages, op.cit., 877 ss., riporta, inoltre, le discussioni della dottrina

svizzera: se tali disposizioni normative della legge di diritto internazionale privato debbano essere considerate alla stregua di una specificazione della clausola generale dell’ordine pubblico o se, al contrario, costituiscano norme cui si debba dare comunque applicazione. Sottolinea, inoltre, l’A. che, dalla formulazione letterale di queste disposizioni, non è chiaro se il legislatore intendesse riferirsi al

quantum dei danni, oppure al titolo per il quale essi sono disposti.

147 CRESPI RIGHEZZI, Sulla contrarietà all’ordine pubblico, op. cit., 984 ss., sulle differenti

bisogna aggiungere la condanna alla restituzione degli utili percepiti dall’agente, il quale deve essere, dunque, condannato a restituire i proventi ottenuti grazie all’illecito comportamento. Evidentemente, in tali ipotesi, la restituzione dei proventi assume la tipica funzione dei treble damages previsti dal sistema statunitense, con la logica conseguenza “rivalutativa” del dettato legislativo dei rimedi stessi148.

La giurisprudenza svizzera ha mostrato un atteggiamento altalenante nei confronti dei punitive damages, e ciò si desume passando in rassegna due decisioni di rilevante importanza.

La prima decisione è stata adottata dal Tribunale di Sargans nel 1982 e riguarda il caso della vendita, di un immobile situato in Texas, da parte di cittadini tedeschi e società statunitensi ad altri cittadini tedeschi. Dopo la conclusione del contratto i cittadini tedeschi intentarono un giudizio dinanzi alla District Court, deducendo la responsabilità dei venditori per aver reso false dichiarazioni in relazione all’immobile venduto. La Corte accertò al responsabilità dei convenuti e li condannò a pagare in favore degli acquirenti, a titolo di exemplary and punitive damages, una somma di danaro pari al triplo del prezzo pagato per l’immobile, disponendo che la proprietà dello stesso fosse mantenuta in capo ai soggetti acquirenti.

Il Tribunale di Sargans ha negato il riconoscimento della sentenza, sostenendo che la condanna fosse contraria all’ordine pubblico svizzero, poiché la sentenza avrebbe consentito non soltanto la compensazione del danno subìto, ma anche l’ingiustificato arricchimento in danno del convenuto. Inoltre, le funzioni di deterrenza e di punizione tipiche dei danni punitivi, costituiscono un sicuro indice della natura penale del

148BROGGINI, Compatibilità di sentenze statunitensi, op. cit., 484, in cui sottolinea la rivalutazione

rimedio, il che impedì l’esecuzione della sentenza statunitense in Svizzera.

In un altro caso, invece, la giurisprudenza si è pronunciata in senso positivo in ordine alla richiesta di esecuzione di una sentenza statunitense di condanna ai danni punitivi149.

Nel 1989, il Tribunale civile di Basilea fu investito di una questione di delibazione relativa ad una sentenza americana di condanna al risarcimento dei danni, che aveva riconosciuto a carico della parte svizzera che si opponeva all’esecuzione il pagamento di una somma pari a 50.000 dollari a titolo di condanna al risarcimento dei danni punitivi. In questo giudizio, le parti erano l’americana Security Fowards Inc. di San Francisco e la svizzera Trans Containers Services A.G. di Basilea. I fatti riguardavano un contratto di trasporto concluso tra le parti, con cui la società svizzera si era obbligata a trasportare l’attrezzatura da campo dell‘esercito americano dagli Stati Uniti all’Inghilterra. Le parti avevano convenuto l’applicazione del diritto inglese. La società statunitense aveva messo a disposizione del vettore nuovi container da utilizzare per lo stanziamento del materiale.

Dato che non aveva pagato interamente il servizio, la Security Forwarders fu chiamata in giudizio dalla società svizzera davanti al Giudice federale della California. Tuttavia, la convenuta avanzò domanda riconvenzionale e fece valere una pretesa risarcitoria sulla base dell’indebita appropriazione, da parte dell’attrice, dei container ad essa consegnati per il trasporto. Si chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni punitivi da cynical disregard per “fraudolenta lesione” del diritto di proprietà dei container. Il Giudice condannò la società svizzera al 149Sentenza del Tribunale di Basilea del 1° febbraio 1989, confermata dalla Corte di Appello di

Basilea il 1° dicenbre 1989. Per una approfondita analisi. SIROTTIGAUDENZI, La tutela del contraente

debole, op. cit., 408. La Corte federale (Bundesgericht), con pronuncia datata 12 luglio 1990, ritenne

pagamento di 135.000 dollari a titolo di risarcimento danni e di 50.000 dollari a titolo di “danni punitivi”. La sentenza fu sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello.

Nel processo di delibazione, il giudice civile adito dichiarò eseguibile la sentenza americana; il giudice federale di secondo grado confermò la decisione e la Corte federale (Bundesgericht), con pronuncia datata 12 luglio 1990, ritenne di non dover intervenire nella sentenza d’appello e considerò inammissibile dare un’interpretazione diversa. In sostanza, nessun problema fu sollevato in relazione all’esecuzione di una sentenza contenente una condanna per “danni punitivi”.

Infatti, sulla base della considerazione che, in virtù della legislazione svizzera, la società Trans Containers Services A.G. di Basilea avrebbe dovuto restituire il guadagno realizzato con l’appropriazione dei beni altrui, non vi era alcuna obiezione al riconoscimento dei punitive damages, visto che tendevano a sanzionare e, soprattutto, risarcire l’ingiustificato arricchimento.

Anche l’esperienza elvetica, dunque, sembra mostrare l’atteggiamento restrittivo nei confronti dei punitive damages, restando, sostanzialmente, legata alla tradizione risarcitoria della responsabilità civile. Tuttavia dai due casi esposti emerge il dato pragmatico dei giudici svizzeri, i quali non si sono limitati al dato formale per negare pregiudizialmente la riconoscibilità delle condanne punitive straniere, ma provano a spingersi oltre, giungendo, come nell’ultimo caso esaminato, a riconoscere l’ammissibilità dei danni punitivi qualora siano diretti a soddisfare esigenze di tutela della vittima meritevoli di protezione anche alla luce dell’ordinamento svizzero.

CAPITOLO III

I PUNITIVE DAMAGES NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E

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