• Non ci sono risultati.

5. IL CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

5.1 Ambito oggettivo di applicazione

La direttiva Riorganizzazioni si applica53 (i) alle fusioni, (ii) alle scissioni

(iii) alle scissioni parziali, (iii) ai conferimenti di attivo ed (iv) allo scambio di azioni.

Inoltre la direttiva si applica anche ai trasferimenti di sede sociale54 da uno

Stato membro ad un altro, di una SE o di una SCE.

5.1.1 Le fusioni

Ai fini dell’applicazione direttiva, si considera fusione l’operazione mediante la quale una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad un’altra società preesistente (o da esse costituita), mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell’altra

52 Come verrà di seguito chiarito nella nuova formulazione della direttiva Riorganizzazioni è stato

aggiunto il quattordicesimo “considerando” nel quale si afferma che “Uno degli scopi della presente

direttiva è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo”.

53 Cfr. articolo 1 della direttiva Riorganizzazioni.

54 Come osservato in precedenza (nota 49) il Regolamento Comunitario n. 2157/2001 ha introdotto la

figura della SE per consentire le operazioni transfrontaliere rispetto a quegli Stati membri che non le consentivano. L’applicazione della direttiva ai trasferimenti di sede di tali soggetti consente di evitare che queste operazioni vengano assoggettate a tassazione.

36 società (o della nuova società) ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli55.

Secondo la direttiva si ha realizza una fusione anche quando una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

5.1.2 Le scissioni

La scissione, secondo la direttiva, rappresenta un’operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa ed all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli56.

55 L’articolo 2 della direttiva stabilisce che per fusione si intende: “l’operazione mediante la quale: (i)

una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società preesistente, mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell’altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore no- minale, della parità contabile di tali titoli; (ii) due o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l’assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli; (iii) una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale”.

56 L’articolo 2 della direttiva stabilisce che per scissione si intende: “l’operazione mediante la quale una

società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli”.

37 5.1.3 Le scissioni parziali

Secondo la direttiva la scissione parziale è l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli57.

5.1.4 I conferimenti di attivo

Secondo la direttiva il “conferimento d’attivo” è l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento.

5.1.5 Gli scambi di azioni

Viene definito “scambio di azioni” l’operazione mediante la quale una società acquista nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società, mediante l’attribuzione ai soci dell’altra società, in cambio dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un

57 Sempre secondo l’articolo 2 della direttiva per scissione parziale, invece, si intende: “l’operazione

mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli”.

38 saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli consegnati in cambio58.

5.1.6 I trasferimenti di sede sociale delle SE e delle SCE

Da ultimo la direttiva definisce “trasferimento della sede sociale” di una SE o di una SCE, il trasferimento di tali soggetti da uno Stato membro ad un altro Stato membro senza che questi siano sciolti e senza creare una nuova persona giuridica59.