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Analisi dell’articolo 96 c.p.c successivamente alla L 18 giugno

3. Danni punitivi in Italia

3.1. Analisi dell’articolo 96 c.p.c successivamente alla L 18 giugno

Recentemente alcuni esponenti della dottrina,102 hanno posto

l’attenzione sul primo comma dell’art. 96 c.p.c., che stabilisce: <<se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte la condanna, oltre alle spese giudiziali, al risarcimento dei danno, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza>>.

La lettura di questa norma va necessariamente affiancata alla previsione dei principali obblighi gravanti sulle parti processuali, secondo cui le parti difensori devono comportarsi in giudizio con probità e lealtà.103

Se la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. può evocare suggestioni sanzionatorie, il suo presupposto fondamentale

102 R. DANOVI, I danni punitivi e la responsabilità aggravata, in Studio Legale, Giuffré, n.1/2000, pp. 3-4.

103 Art 88 c.p.c. le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

consiste nell’aver imposto un processo non necessario, a prescindere dall’effettivo danno arrecato alla controparte; al contrario nei danni puntivi, nonostante l’ammontare del risarcimento non sia corrispondente al pregiudizio subito dalla controparte, il presupposto fondamentale è invece costituito dal danno arrecato, anche se poi in sede di determinazione non si fa riferimento sull’entità del pregiudizio sofferto dal danneggiato, ma sull’esigenza di sanzionare il danneggiante evitando che possa ripetere lo stesso comportamento altre volte. Nell’ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. si applica una sanzione processuale, mentre la condanna ai danni punitivi è pur sempre una sanzione di diritto sostanziale, dove non rileva il comportamento della parte nel processo, ma il danno che è stato cagionato con mala fede all’altro contraente.

Il secondo comma disciplina altri specifici casi di responsabilità aggravata che hanno origine nel compimento di attività processuali o connesse al giudizio; si tratta di ipotesi tassative specifiche del principio generale, ex primo comma, con l’unica differenza che in questo caso la responsabilità è generata anche dalla sola colpa lieve.

Quindi mentre nel primo comma viene cristallizzata la responsabilità per danni della parte che ha agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, invece nel secondo comma si parla della responsabilità della parte che ha intrapreso una procedura esecutiva o cautelare senza il relativo diritto e la normale prudenza.

Per i comportamenti enucleati in questo secondo comma, sono fissati requisiti differenti ai fini dell’integrazione dell’illecito processuale: il presupposto oggettivo si concretizza nell’inesistenza del diritto, da considerarsi come manifesta insussistenza della situazione giuridica sostanziale per la cui tutela

erano state compiute le condotte tipizzate dalla norma. Invece, per quanto riguarda il profilo soggettivo, tale responsabilità risulta integrata con la sussistenza della sola normale prudenza e cioè anche della colpa lieve. Ne consegue che il giudice dovrà accertare, con idonea motivazione, sia l’effettiva esistenza dell’an e del quantum dei danni di cui si chiede il risarcimento, sia l’elemento soggettivo della responsabilità stessa.

Nell’ordinamento giuridico italiano il legislatore ha introdotto, con l’art 45 della legge del 18 giugno 2009, n. 69, il terzo comma all’art. 96 c.p.c..

Tale norma rappresenta un fondamentale elemento di novità poiché anche il nostro legislatore – come quello degli ordinamenti di common law - si è dovuto confrontare con la figura della responsabilità aggravata.

Quest’ultima persegue una duplice funzione: da un lato quella di scongiurare l’insorgere di liti connotate dalla palese inesistenza dei diritti, dall’altra quella di scongiurare l’uso e abuso di strumenti processuali per finalità diverse da quelle previste dalla legge.104

Secondo parte della dottrina, è stata in tal modo introdotta nel nostro processo civile un’azione con finalità punitiva cui è sottesa la tutela di un interesse di rilievo pubblicistico, il cui utilizzo è posto nelle mani del giudice.

Questa disposizione è stata interpretata dalle corti di merito come una norma che il legislatore ha ammesso per dare la possibilità di far fluire nel nostro sistema processuale una forma di danno punitivo.105

104 D. COVUCCI, Deterrenza processuale e pena privata: il “nuovo” art.96, terzo

comma, c.p.c., in Danno e resp. 2012, fasc. 5, p. 525.

Pertanto la responsabilità processuale aggravata si rivela come un incisivo strumento sanzionatorio formulato dal legislatore a tutela di beni giuridici di fondamentale rilievo, tra i quali l’efficiente amministrazione della giustizia e l’economia processuale, sia nel momento dell’istruzione del processo sia durante lo svolgimento dello stesso.

Fattispecie di concreta applicazione del terzo comma dell’art 96 c.p.c., sono state: opzioni di carattere selettivo volte a far

p. 155 ss.; G.BALENA, Le novità per il processo civile (l.18 giugno 2009 n.69), in

Foro it., 2009, V, p.249 ss.; M.G. BAGATTELLA, Le pene private, Milano, 2006; L.

BARRECA, La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova

disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna, in Giur. mer., 2011, p. 2704; N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, Torino, 1996, p.175; R.

BREDA, Art. 96 terzo comma c.p.c.: prova di quadratura, in Nuova giur. civ.

comm., 2011, p. 439; A. BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in Giust. civ., II, 2009, p. 270; G. BUFFONE, Il “danno strutturato” diventa legge: il legame diretto tra lite temeraria e indennizzo da giusto processo ingiusto, in

dirittoegiustizia.it, 2012; G. BUFFONE, Il processo e il tempo, Tecniche

“acceleratorie” e accomodamenti procedurali per una “auspicata” riduzione dei tempi di definizione del giudizio di primo grado, in ilcaso.it, 2012, p. 4 ss; G.

BUFFONE, Il ricorso c.d. “anomalo” al credito costituisce abuso del diritto di

difesa, sanzionatile mediante condanna per responsabilità processuale aggravata,

in Giur. di Merito, 2010, 9 § 3; F.D. BUSNELLI, Deterrenza, responsabilità civile,

fatto illecito e danni punitivi, in Eur. dir. priv., 2009, p. 909; P. CALAMANDREI, Verità e verisimiglianza nel processo civile, in Opere giuridiche, 1972, V., p. 615; P.

CALAMANDREI, Troppi avvocati!, in Opere giuridiche, Napoli, 1966, II, p. 70; P. CALAMANDREI, Il processo come gioco, in Studi sul processo civile, Padova, 1957, VI, p. 53; G. CANZIO, L’individuazione e la definizione del “precedente”: il ruolo del

Massimario, in cortedicassazione.it, 2006, p.1 ss; M. CAPPELLETTI, Accesso alla giustizia, voce dell’Enciclopedia delle scienze sociali, in treccani.it, 1994; B.

CAPPONI, Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, p. 157 ss.; F. CARNELUTTI, La prova civile, Roma, 1915, p. 31; A. CARRATTA, L’abuso del

processo e la sua sanzione: sulle incertezze applicative dell’art. 96, comma 3, c.pc.,

in Fam. e dir., 2011, p. 809; F. CIPRIANI, L’avvocato e la verità, in Il processo civile

nello stato democratico, Napoli, 2006, p. 136; L.P. COMOGLIO, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, p. 319; C. CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr. giur., 2009, p. 877 ss.; F. CORDOPATRI, Processo civile-Responsabilità processuale aggravata, in Corr. giur., 2012, II, p. 241; F. CORDOPATRI, L’abuso del processo,

Padova, 2000, I e II, p. 51 ss.; L. URSO, Un’agenda di politica economica per la giustizia civile, in noisefromamerika.org, 2013; A. DONDI - A.GIUSSANI, Appunti sul problema dell’abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo, In Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 193 ss..

dichiarare la nullità solo di investimenti di venuti svantaggiosi;106

emissione da parte della pubblica amministrazione di intimazioni di pagamento nonostante fosse già intervenuta una sentenza che aveva accertato il difetto di regolare notifica delle relative cartelle di pagamento;107 attuazione di azioni legali volte al perseguimento

di obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli connaturati ad esse ex legge;108 il ricorso ad artificiosi strumenti processuali solo per

spostare la competenza o la giurisdizione;109 la deviazione dello

svolgimento del processo attraverso l’estensione dello stesso a soggetti non necessari;110 la carenza di allegazioni probatorie

precise e chiare per dimostrare l’esistenza dei fatti indicati e posti a fondamento della domanda.111 La norma ex art. 96 c.p.c. può quindi essere interpretata come uno strumento utile a compiere il necessario bilanciamento tra i valori enucleati nell’art. 24 Cost. e quelli sottesi all’art. 111 Cost.112 Tale articolo, si configura come presidio per migliorare l’effettiva possibilità di accesso alla giustizia e l’istituto della responsabilità civile aggravata svolge l’obiettivo di evitare l’uso improprio o distorto dello strumento “processo”113 per finalità che esulano dal 106 Trib. Torino 7 marzo 2011, in Corriere del merito, 2011, p. 699. 107 C.T.P. Udine 9 marzo 2012, n. 26, in guidanormativa.ilsole24ore.com 108 Trib. Prato 6 novembre 2009, in deiure.giuffre.it 109 Trib. Lamezia Terme 2 aprile 2012, in ilcaso.it 110 Trib. Milano 13 giugno 2012, in deiure.giuffre.it 111 Trib. Lodi 1 aprile 2011, in ilcaso.it 112 Le due disposizioni prevedono rispettivamente il diritto di ciascuno ad agire e difendersi in giudizio per proteggere i propri diritti e la ragionevole durata dello stesso tra i canoni dell’equo processo.

113 Si sanziona quindi una condotta deplorevole della parte e quindi si può operare un collegamento con l’art. 88 c.p.c. che al primo comma sancisce il

suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Mediante lo strumento della condanna al risarcimento dei danni - che si tratta di una figura giuridica autonoma rispetto alle spese di lite, la disposizione dell’art. 96 c.p.c., sanziona quindi il c.d. illecito processuale che è costituito, dal punto di vista oggettivo, dal comportamento tenuto nella controversia di cognizione (cautelare o esecutiva) oppure dalla condotta collegata ad essa (trascrizione di domanda giudiziale) o successiva (iscrizione di ipoteca giudiziale); e sotto il punto di vista soggettivo, dalla condizione che l’autore di questo censurabile comportamento sia parte processuale.

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