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3. Sentenza Philip Morris e la decisione della Corte Suprema Americana

2.3 Punitive Damages nell’ordinamento di Civil Law

Il primo problema da evidenziare consiste nel capire se, come negli ordinamenti di common law, anche gli ordinamenti di civil law contemplano all’interno, a livello sostanziale, i punitive damages. Pur non riscontrandosi le previsioni che menzioni in maniera espressa il danno punitivo come soluzione in realtà in diversi ordinamenti è possibile trovare disposizioni che possono essere considerate punitive.

Per esempio in Austria, in linea di principio i danni punitivi sono proibiti dal Codice civile Ungherese, tuttavia sono contemplati quando si ritiene che i diritti personali siano stati violati.90

Anche in Spagna i danni punitivi non fanno parte dell’ordinamento giuridico spagnolo, tuttavia alcune disposizioni del diritto civile spagnolo hanno elementi punitivi. Un esempio è l’aumento delle prestazioni di sicurezza sociale.91

In Svizzera elementi con carattere punitivo possono essere trovate in alcune aree isolate della legge. In particolare art. 336a 337c OR

89 Nell’occasione si è chiarito che i punitive damages sono ammessi anche nel caso in cui una norma di legge prevede espressamente l’applicazione dell’istituto; A.SIROTTI GAUDENZI, i danni punitivi, in AA.VV., la prova ed il

quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale, Utet, Torino, 2008, pagg. 179 e ss. 90 (§246 Codice Civile). 91 Art 123 LGSS.

in diritto del lavoro, in cui può essere concessa una penale in caso di ingiustificata cessazione del rapporto del lavoro. Inoltre art. 5 GIG in cui vi è un supplemento penale in aggiunta ai danni ordinari dovuti in caso di discriminazione e molestie sessuali nel mondo del lavoro.

A questo punto si pone il secondo problema, se pur non essendoci in Europa i danni punitivi, alcuni ordinamenti prevedano in modo espresso la possibilità di riconoscere nella loro giurisdizione delibazione di sentenze comminate all’estero. L’esempio più evidente sotto questo secondo punto è quello tedesco.

Nell’Europa continentale la Germania è il paese in cui il metodo comparativo viene più spesso utilizzato in aggiunta ai mezzi di interpretazione tradizionali per confermare e per promuovere un risultato.92 Per avere un’idea di come sia considerato l’istituto

nella giurisprudenza tedesca, si riportano due diversi casi in cui si è fatta questione di danni punitivi.

Un primo caso riguarda: la sentenza Urteil del Bundesgericttshof (BGH ) del 4 giugno del 1992,93 che tratta dei punitive damages e

della loro compatibilità con l’ordine pubblico tedesco.

Il caso di specie concerne un cittadino tedesco di nascita, il quale aveva poi acquistato pure la cittadinanza degli U.S.A. dove aveva vissuto, e il quale, dopo essersi trasferito in Germania, essendo lì titolare di un patrimonio immobiliare, è condannato, da un giudice statunitense, in anzitutto ad una lunga pena detentiva per aver abusato sessualmente di un adolescente, cittadino nordamericano. Quest’ultimo soggetto ottiene poi da una diversa autorità

92 TESCARO, I punitive damages nordamericani: Bundesgerichtshof, Cour de cassation e Sezioni Unite della Cassazione a confronto.

93 BGH, Urteil del 4 giugno 1992, in Juristen Zeitung, 1993, p.261 ss. A tale proposito, v., di recente, in lingua italiana, M. TESCARO, I punitive damages

nordamericani: il punto di vista del Buondesgerichtshof ( e non solo?), in Studium iuris, 2017, p. 317 ss.

giudiziaria nordamericana, precisamente la Superior Court of the States of California, pure la condanna del reo ad un notevole risarcimento complessivo (750.260 dollari) e chiede dunque la che medesima condanna sia dichiarata eseguibile in Germania, passando a tal fine attraverso tre gradi di giudizio interno a tale paese, l’ultimo dei quali si svolge davanti al BGH.

La sentenza della Superior Court non contiene una illustrazione dettagliata, né della fattispecie concreta oggetto di decisione, né delle motivazioni della decisione, ma dal verbale del processo nordamericano si desume quali diverse voci compongono il risarcimento complessivo. In estrema sintesi, il BGH adotta una impostazione particolarmente favorevole al danneggiato straniero, in relazione a tutte le voci di danno diverse dai punitive damages, nonostante che tali voci di danno, in un caso analogo che fosse stato deciso dal giudice tedesco secondo il diritto interno tedesco, sarebbero risultate per motivi diversi, da escludere o almeno da limitare notevolmente nella loro quantificazione, 94 e una

impostazione di segno opposto in relazione ai punitive damages, con riguardo ai quali si conclude che <<una sentenza degli Stati Uniti d’America in merito ad un risarcimento punitivo […] di ammontare non irrilevante, riconosciuto globalmente in aggiunta all’attribuzione di un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, non può, di regola essere dichiarata sotto tale profilo, eseguibile in Germania>>.95

La medesima sentenza si preoccupa di argomentare approfonditamente le proprie tesi menzionando appunto la scelta di una netta chiusura ai punitive damages, per la quale si fa leva su due argomentazioni fondamentali: una incentrata sul principio

94 Sul punto, v., amplius, M. TESCARO, op. cit., p 318 s.

95 Per questa traduzione dal tedesco, v., ancora, M. TESCARO, op. cit., p.319

della proporzionalità, con il quale contrasterebbe il fatto che una sentenza di una condanna civile persegua interesse pubblici da ricondurre al monopolio punitivo dello stato, al di fuori delle relative garanzie sostanziali e procedurali; l’ altra sul principio di uguaglianza, nel senso che l’introduzione dei punitive damages in un ordinamento che non li conosce si tradurrebbe in una irragionevole disparità di trattamento dei creditori.

La sentenza tedesca lascia dunque trasparire la convinzione che occorra avvicinarsi alla materia rinunciando ad ogni particolarismo giuridico e cosi anche rispettando massimamente il diritto nordamericano, per questo motivo la non compatibilità dei punitive damages con l’ordine pubblico tedesco è valutata solo dopo l’esito di una dettagliata ricostruzione dei tratti essenziali dell’istituto dei paesi di origine.96

Un secondo caso: nel processo di delibazione, il giudice civile adito dichiarò eseguibile la sentenza americana;97 il giudice federale di

secondo grado confermò la decisione e la Corte federale ( BGH), con pronuncia datata 12 luglio del 1990, ritenne di non dover intervenire nella sentenza d’appello e considerò inammissibile dare un’interpretazione diversa. In sostanza, nessun problema fu sollevato riguardo all’esecuzione di una sentenza contenente una condanna per “danni punitivi”, si trattava di una sentenza americana di condanna al risarcimento dei danni, che aveva riconosciuto a carico della parte svizzera che si opponeva all’esecuzione il pagamento di una somma pari a 50.000 dollari a titolo di condanna al risarcimento dei danni punitivi. 96 Per l’enunciazione di un decalogo sui punitive damages proprio alla luce della sentenza BGH, sia permesso rinviare, di nuovo, a M.TESCARO, op. cit., p. 322 s.

97 In questo giudizio, le parti erano l’americana Security Fowards Inc. di san Francisco e la svizzera Tans Container Services A.G. di Basilea.

3. Danni punitivi in Italia

La nostra giurisprudenza aveva storicamente dimostrato un atteggiamento ostile rispetto a tale tipologia di danno, affermandone la contrarietà all’ordinamento italiano.98

In particolare, l’approccio tradizionale della Corte di Cassazione era stato nel senso di non permettere il riconoscimento in Italia di sentenze straniere, in particolare statunitensi, che avessero liquidato in favore del soggetto danneggiato un importo a titolo di danno punitivo.

Questo storico atteggiamento pare ora mutato, essendoci svariati punti di vista circa l’ammissibilità o meno dei danni punitivi.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,99infatti, ha stabilito che l’istituto dei c.d. punitive

damages non è, di per sé, incompatibile con l’ordinamento italiano, ma solo riguardo al punto che permette la delibazione di sentenze comminate all’estero.

La sentenza straniera che ha riconosciuto un risarcimento a titolo di danni punitivi, infatti, non può porsi in contrasto con l’art. 23 della nostra Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Pertanto, “nell’ordinamento straniero deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi”.

La sentenza delle Sezioni Unite è certamente innovativa, ma la sua portata non va eccessivamente enfatizzata, alla luce dei rigorosi

98 Cfr. Cass. sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 e Cass. sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781. 99 Sentenza n. 16601/17.

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