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Si è visto, in precedenza, quali erano le previsioni contenute nella legge delega in materia di disabilità, e le prime reazioni dei commentatori. Pare opportuno, ora, analizzare nello specifico le caratteristiche dei principali obiettivi impostisi dal legislatore:

Per quanto riguarda, anzitutto, "La ridefinizione del ruolo del

personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria". Si

del fatto che, nel prossimo concorso pubblico per l'assunzione degli insegnanti, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, potranno accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento178.

Per quanto concerne i posti di sostengo nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati dovranno possedere il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il legislatore, in tal modo, ha inteso ridisegnare la formazione dell’insegnante di sostegno, già dalle sue fasi iniziali, in un’ottica di effettiva garanzia del diritto allo studio della persona con disabilità.

Da quanto emerge dai tavoli di consultazione con le parti sociali, avviati presso il Ministero della Pubblica Istruzione, «queste due disposizioni si prefiggono un duplice obiettivo: da una parte, la previsione di concorsi differenziati per accedere al ruolo per coloro che hanno una specializzazione sul sostegno, dall’altra – a differenza di quanto avviene oggi – una formazione professionale mirata per coloro che desiderano compiere la scelta di diventare insegnanti di sostegno,

178

Per una disamina di tale procedura si rinvia a CAPUZZA, V., PICOZZA, E., SPIRITO, N. La buona scuola: introduzione alla riforma dell'istruzione italiana, Torino, Giappichelli, 2016.

formazione che viene posta in essere ab origine, sin dagli studi universitari»179.

Questo aspetto è stato molto contestato. Alcune associazioni di categoria e qualche esperto del settore hanno mostrato grande perplessità, in quanto la separazione della formazione universitaria e delle carriere tra docenti curricolari e di sostegno incoraggerebbe il meccanismo di delega dai primi ai secondi, vanificando l'obiettivo legislativo di una reale integrazione.

Secondo una diversa visione, invece, favorevole alla scelta del legislatore, la scelta di procedere verso una "specializzazione" rafforzerebbe la competenza di tutti i docenti, favorendo anche un miglioramento delle relazioni tra insegnante di sostegno ed alunno disabile.

Proprio questa è la prospettiva che ha animato i redattori del decreto delegato, ad avviso dei quali è indispensabile valorizzare la figura dell'insegnante di sostegno per migliorare l'integrazione dei disabili.

Il secondo punto che rileva è "La revisione dei criteri di

inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con

179

CARNOVALI, S. Disabilità: che cosa cambia con la "Buona Scuola"?, in

Vox. Osservatorio sui diritti, 18 maggio 2016. Cfr. anche NOCERA, S.,

TAGLIANI, N. La normativa inclusiva nella nuova legge di riforma sulla "Buona Scuola", Vicalvi, Key Editore, 2014, 16 ss.

disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di

garantire allo studente disabile una continuità relazionale con l'insegnante di sostegno, anche in vista della necessità di garantire un effettivo diritto allo studio180.

Si tratta di una previsione che è strettamente connessa a quella precedente, in quanto parte dal presupposto che, a tal fine, sia indispensabile specializzare la figura dell'insegnante di sostegno creando una apposita e specifica classe di concorso.

L'obiettivo, inoltre, è anche quello di evitare gli abusi commessi in passato, quando l'accesso all'insegnamento di sostegno veniva visto unicamente come un transito per diventare insegnanti di ruolo, con l'obiettivo, poi, di accedere ad altre classi di concorso.

Per quanto concerne, invece, "L’individuazione dei livelli

essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale", in

proposito, sarebbe decisivo finalmente procedere alla

180

Cfr., sul punto, CAPUZZA, V., PICOZZA, E., SPIRITO, N. La buona scuola: introduzione alla riforma dell'istruzione italiana, cit., 44 ss.

individuazione delle competenze ai diversi enti locali e territoriali in materia di inclusione scolastica181.

Va segnalato, in merito, che l'art. 139 del d.lgs. n. 112/1998, stabilisce che ai Comuni spettano le funzioni di trasporto e assistenza educativa per studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, alle Province le stesse funzioni per la scuola secondaria di secondo grado e quelle rivolte all’assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale che frequentano ogni ordine e grado di scuola.

Su tale riparto di competenze, però, è intervenuto nuovamente il legislatore, con la legge n. 56/2014, la quale, nel ridefinire le diverse competenze degli enti locali, non ha invero chiarito come venga ridisegnata l’attribuzione di competenze nella gestione dei servizi di supporto organizzativo all’istruzione per gli alunni con disabilità prima spettanti alle Province.

L'esito di tale lacuna è stato l'omessa attivazione di alcuni di questi servizi o il ritardo nella loro predisposizione o l’inadeguatezza a rispondere agli effettivi bisogni dei destinatari. La situazione, tra l'altro, cambia a seconda della zona, con il rischio di provocare una lesione del principio di

181

Sul ruolo degli enti locali e territoriali in materia di inclusione scolastica si v. MERLO, G. L'attrazione speciale, Minori con disabilità: integrazione scolastica, scuole speciali, presa in carico, welfare locale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015, 85 ss.

uguaglianza, anche in considerazione del fatto che le istituzioni rispondono in maniera differenziata o, in alcuni casi, non rispondono proprio.

Rileva, poi, "La previsione di indicatori per l’autovalutazione e

la valutazione dell’inclusione scolastica". Le associazioni di

categoria hanno segnalato la grande importanza di tale previsione, la quale è finalizzata ad attribuire all'inclusione scolastica un ruolo centrale all'interno dell'architettura scolastica.

Si tratta, tra l'altro, di una previsione che va letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 129, della riforma, la quale impone la presenza dei genitori nel comitato di valutazione dei docenti, nonché con il comma 114 dello stesso articolo, il quale stabilisce che il Piano triennale dell’offerta formativa sia redatto dal Collegio docenti tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;

Per quanto concerne, ancora, "La revisione delle modalità e

dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n.

170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali", tale disposizione è da

intendersi, almeno auspicabilmente, nel senso che è

opportuno procedere ad una sempre inferiore

medicalizzazione della disabilità, cercando, piuttosto, di valorizzare tutte le abilità residue dei soggetti affetti da

handicap.

L'obiettivo, infatti, è quello di perseguire una logica non meramente assistenziale, ma inclusiva, secondo il modello "bio-psico-sociale"182 recepito nella Convenzione a tutela delle

persone disabili dell'ONU. Tale modello, infatti, definisce la “disabilità” come «la conseguenza o il risultato di una complessa interazione tra la condizione di salute dell’individuo e i fattori contestuali: la persona non viene considerata soltanto nella sua individualità, ma anche e soprattutto in relazione all’ambiente circostante, fisico e sociale»;

Rileva, poi, "La previsione dell’obbligo di formazione iniziale e

in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica": Tale previsione è frutto della concezione secondo

182

Sul modello bio-psico-sociale si v., tra gli altri, TURCHI, G.P., DELLA TORRE, C. Psicologia della salute. Dal modello bio-psico sociale al modello dialogico, Roma, Armando, 2007; CIGOLI, V. Il medico, la famiglia e la comunità. L'approccio bio-psico-sociale alla salute e alla malattia, Milano, Franco Angeli, 2002.

cui il diritto fondamentale dei disabili allo studio non può essere considerato esclusivamente un compito dell'insegnante di sostegno183.

A tal fine, infatti, è necessario coinvolgere anzitutto il dirigente scolastico e poi anche l'intero corpo dei docenti, anche per garantire una più completa interazione tra il disabile ed il resto della classe. Del resto, già le linee guida del MIUR del 2009 hanno affermato che «è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione»;

Per quanto riguarda, poi, "la previsione dell’obbligo di

formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica", essa si basa sul presupposto che il processo di

integrazione ed inclusione scolastica, per essere effettivo e non meramente illusorio, deve coinvolgere l'istituzione

183

In tal senso si v. già LA RANA, M. Insegnanti di sostegno, Milano, Franco Angeli, 2013.

scolastica nel suo complesso, e non solo i soggetti direttamente investiti del compito di sostegno ai disabili184;

Per quanto concerne, infine, "la previsione della garanzia

dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", la legge n. 104/1992 dispone che «i

minori con disabilità soggetti all’obbligo scolastico ma temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola hanno diritto all’educazione e all’istruzione scolastica: a tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale».

Si tratta di un diritto che è ancora assai lontano dall'essere garantito, almeno in modo effettivo: la speranza è che la situazione possa migliorare al più presto.

Vanno segnalate, in conclusione, due ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 107/2015: la possibilità di istituire

184

Cfr. sul punto BOSCOLO, E. Istruzione e inclusione: un percorso giurisprudenziale attorno all'effettività dei diritti prestazionali, cit., 168 ss.; TORO, M.E., GRAPPONE, N. L'inclusione nel gruppo in adolescenza, dalla scuola a facebook. Nuove prospettive e nuove criticità per il minore disabile in Minorigiustizia, 3, 2010, 134 ss.

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente185; la possibilità di assicurare agli studenti

con disabilità l’insegnamento delle materie scolastiche anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai limiti delle risorse disponibili, citati da entrambe le disposizioni della legge in esame, «sarà opportuno che il legislatore delegato tenga a mente quanto sancito dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza n. 80 del 2010, in cui si afferma che, pur godendo il legislatore di discrezionalità nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone con disabilità, «detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati», coincidente con le prestazioni indispensabili affinché il diritto all’inclusione scolastica sia reso effettivo e non rimanga invece una formula vuota sulla carta»186.

185

Cfr. art. 1, comma 14, che va ad incidere sull’art. 3 del regolamento di cui al d.p.r. n. 275/1999, così come il comma 75, che richiama l’attuale normativa in materia.

186

CARNOVALI, S. Disabilità: che cosa cambia con la "Buona Scuola"?, cit.

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