6.1 Cavalli e muli
6101 Indennità di nolo (OC 62) [art. 19 dell’ordinanza del DDPS sugli animali dell’e-sercito]
¹Il diritto all’indennità di nolo inizia, per gli animali stimati, il giorno della presa in consegna e termina il giorno della restituzione. Sono indennizzati soltanto i giorni di servizio effettivamente prestati.
²L’indennità pagata dal contabile per il noleggio dei cavalli da sella forniti dagli ufficiali stessi ammonta a 40 franchi al giorno.
6.1.1 Diritto al foraggio
6102 Diritto [art. 28 cpv. 1 e 2 OAE-AF]
¹Tutti i cavalli ed i muli stimati in prospettiva del servizio militare, i cavalli ed i muli del Centro equestre nazionale, nonché i cavalli privati del personale fe-derale devono essere foraggiati dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della riconsegna.
²L’obbligo di foraggiare questi cavalli si estende anche alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in un’infermeria veterinaria.
6.1.2 Razione di foraggio
6103 Razione giornaliera
¹La razione giornaliera normale dei cavalli e dei muli è di 4 kg di cubetti di foraggio e 8 kg di fieno.
²I comandanti sono autorizzati a modificare il rapporto tra la quantità di cu-betti di foraggio e di fieno; in tal caso 1 kg di cucu-betti di foraggio equivalgono a 2 kg di fieno.
³La truppa può, eccezionalmente e d’intesa con il Servizio veterinario dell’e-sercito, sostituire la razione giornaliera normale con altri foraggi (p. es. ave-na, paglia).
4Se in servizio attivo non sono disponibili cubetti di foraggio, vengono distri-buiti 4 kg di avena invece dei 4 kg di cubetti di foraggio.
6104 Indennità di foraggio (OC 41)
zio (compresa la paglia da lettiera) per il suo cavallo da sella, nella misura in cui esso non possa essere foraggiato dalla truppa.
6105 Supplementi
Se i cavalli ed i muli sono sottoposti a sforzi straordinari, il Servizio veteri-nario dell’esercito può, previa domanda motivata dei comandanti di truppa, concedere supplementi alla razione giornaliera. L’autorizzazione deve essere allegata alla contabilità.
6106 Razione di soccorso
La razione di soccorso per cavalli e muli ammonta a 4 kg di avena.
6107 Consumo
¹Le razioni di foraggio non ritirate alla fine del servizio restano alla Confede-razione.
²Il controvalore delle razioni ritirate in eccedenza dev’essere versato nella cassa di servizio (OC 76). È però lecito compensare tra loro, ai sensi del nu-mero 6103 cpv. 2, le razioni di foraggio ritirate in eccedenza o in meno.
6.1.3 Mutazioni
6108 Mutazioni Vedi appendice 4.
6.1.4 Alloggio
6109 Paglia da lettiera
¹La razione giornaliera di paglia da lettiera è di 4 kg per cavallo o mulo.
²Il diritto alla razione di paglia da lettiera viene a cadere entro il giorno del licenziamento.
6110 Conteggio (OC 69)
La paglia da lettiera è totalmente a carico della Confederazione. I resti di paglia da lettiera e il letame rimangono al proprietario dell’accantonamento.
6111 Indennità per le stalle (OC 69) [art. 69 OAE e appendice OAE]
per animale al giorno, Fr.
a. Indennità forfettaria 3.–
La presente indennità comprende tutte le prestazioni secondo la lettera b.
Qualora non vengano fornite tutte le prestazioni, l’indennità verrà ridotta proporzionalmente.
per animale al giorno, Fr.
b. Prestazioni singole:
1 Stalle 2.10
2 Illuminazione –.30
3 Installazioni della stalla –.60
6112 Paglia da lettiera per il bivacco (OC 69)
Se necessario, in bivacco può essere distribuita paglia da lettiera per i cavalli e i muli su ordine del comandante di truppa. La paglia da lettiera è totalmen-te addebitata alla Confederazione. La paglia da lettiera usata è venduta dal-la truppa alle migliori condizioni possibili. Il ricavo deldal-la vendita dev’essere versato nella cassa di servizio.
6113 Ferratura dei cavalli (OC 70)
¹Per l’uso di fucine attrezzate da parte di maniscalchi della truppa è versata l’indennità prevista dalla tariffa dell’Unione del metallo di Zurigo che può essere consultata presso tutti i maniscalchi civili.
²La stessa tariffa viene applicata anche quando la ferratura è eseguita da un maniscalco civile nel caso in cui non sono disponibili maniscalchi militari.
6.1.5 Approvvigionamento di foraggi
6114 Approvvigionamento (OC 41)
¹Per quanto riguarda l’approvvigionamento di foraggi sono applicabili per analogia le disposizioni dei numeri 3211–3219 sull’approvvigionamento del-la sussistenza.
²Se non è possibile procurarsi il fieno mediante acquisto libero, è opportuno informare immediatamente la Base logistica dell’esercito, 3003 Berna.
6.2 Cani militari
6201 Istruzioni
Il Centro di competenza servizio veterinario e animali dell’esercito, dirige il servizio dei cani militari ed emana le istruzioni inerenti all’impiego dei cani militari (regl 64.008 «Einsatz von Militärhunden / L’engagement des chiens militaires»).
6202 Indennità di nolo (OC 63) [art. 19 dell’ordinanza del DDPS sugli animali dell’e-sercito]
¹Il diritto all’indennità di nolo inizia, per gli animali stimati, il giorno della presa in consegna e termina il giorno della restituzione. Sono indennizzati soltanto i giorni di servizio effettivamente prestati.
²L’indennità pagata dal contabile per il nolo di cani dell’esercito forniti dagli ufficiali ammonta a 8 franchi al giorno.
6.3 Medicamenti
6301 Ritiro, acquisto e pagamento (OC 71) [art. 32 dell’ordinanza del DDPS]
¹Di regola, i medicamenti per gli animali dell’esercito devono essere ordinati presso la farmacia dell’esercito. È ammesso l’acquisto di piccole quantità nel commercio libero.
²Una volta che ne è stata certificata l’esattezza da parte dell’ufficiale medi-co veterinario, le fatture per medicamenti destinati agli animali dell’esercito fino a un importo massimo di 100 franchi possono essere pagate, in via ec-cezionale, a carico della cassa di servizio.
6.4 Indennità giornaliera
6401 Indennità per incapacità lavorativa dell’animale dell’esercito [art. 26 dell’or-dinanza DDPS concernente gli animali dell’esercito]
¹In caso di incapacità lavorativa totale di un animale dell’esercito dopo la restituzione, per la durata del trattamento dell’animale è versata ai militari un’indennità di nolo noleggio per il tempo del trattamento dell’animale di Fr.
40.00 per i cavalli dell’esercito e Fr. 8.00 per i cani dell’esercito e un’indennità giornaliera di Fr. 40.00 per i cavalli dell’esercito e Fr. 8.00 per i cani dell’eser-cito.
²In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità di nolo e l’indennità sono proporzionalmente ridotte.